NCC AUTOBUS - illegittimo il contingente numerico - CdS 1/10/2015
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 1° ottobre 2015 n. 4597
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla s.r.l. Capri Tour, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ivan Bullo, con domicilio eletto presso la signora Maria Grazia Sormani in Roma, viale G. Mazzini, n. 112;
contro
Il Comune di Anacapri, in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio De Luca, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Napolitano in Roma, via Sicilia, n. 50;
nei confronti di
Il Comune di Capri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, corso Vittorio Emanuele, n. 349;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
la s.r.l. Staiano Autotrasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaello Capunzo, con domicilio eletto presso il signor Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;
per l’esecuzione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V, n. 5476/2014, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Anacapri e del Comune di Capri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti l’avvocato Andrea Ivan Bullo, l’avvocato Lucio De Luca, l’avvocato S. P. Foglia, su delega dell'avvocato Raffaello Capunzo, l’avvocato Fabio Francario, su delega dell'avvocato Maria Alessandra Sandulli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, la s.r.l. Capri Tour S.r.l. ha chiesto la declaratoria di nullità o, in subordine, l’annullamento dell’atto del Comune di Anacapri – Settore Polizia
Municipale n. 7 del 26 gennaio 2015, con cui le è stata rilasciata «l’autorizzazione ex art. 5 L. 218/2003 per lo svolgimento professionale dell’attività di noleggio di autobus con conducente ai fini dell’immatricolazione di 6 (sei) autobus da adibire a tale attività, con esclusione dell’esercizio di tale attività nell’ambito del territorio comunale di Anacapri, fino all’esito della…procedura selettiva in corso di espletamento, che consentirà ai primi cinque classificati nella relativa graduatoria l’esercizio dell’attività nell’ambito del territorio comunale».
[b]Con lo stesso ricorso, è stata contestata anche la legittimità: a) del «Bando per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per il servizio di noleggio autobus con conducente»; b) della D.C.C. di Anacapri n. 2/2014, recante l’«approvazione regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio di autobus con conducente»; c) della determina del Comune di Anacapri n. 12 del 10 marzo 2014; d) della delibera del Comune di Anacapri n. 59/2013; e) del nuovo Bando e del relativo disciplinare « per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per il servizio di noleggio autobus con conducente (servizio NCC) », pubblicato il 16 giugno – 1° luglio 2014; f) della D.G.C. del Comune di Anacapri n. 108 dell’11-26 giugno 2014, la quale, preso atto dell’impugnazione del primo bando, ha dato ‘indirizzi’ al Responsabile del Settore Polizia Locale.[/b]
1.1. La ricorrente ha precisa rilevato che gli atti di cui alle lett. a-c sono stati contestualmente impugnati dinanzi al TAR per la Campania, mente quelle di cui alle lett. e-f sono stati contestualmente impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
2. La società ha lamentato che gli atti sopra indicati sarebbero elusivi della sentenza n. 5476 del 2014 di questo Consiglio, dal momento che essi produrrebbero l’effetto di contingentare le autorizzazioni per l’esercizio del servizio «NCC autobus», contrariamente a quanto espressamente sancito con la pronuncia n. 5476/2014, di cui si chiede l’esecuzione.
Pertanto, essa ha chiesto l’esecuzione in forma specifica della citata sentenza, unitamente alla comminatoria di una penalità di mora nel caso di ritardo od inosservanza del dictum giurisdizionale da parte dell’amministrazione
3. In data 14 aprile 2015, si è costituito in giudizio il Comune di Anacapri, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente principale ha chiesto la declaratoria di nullità dell’ordinanza contingibile ed urgente emessa ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 267/2000 dal Sindaco del Comune di Anacapri n. 5/2015 del 7 maggio 2015 e dell’ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 45 D.Lgs. 267/2000, emessa dal Sindaco di Capri n. 62 del 30 aprile 2015, poiché elusive della sentenza epigrafe del Consiglio di Stato.
5. In data 17 giugno 2015 si è costituito in giudizio il Comune di Capri, invocando il rigetto del ricorso.
6. Con memoria depositata il 15 giugno 2015 il Comune di Anacapri ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza e dei motivi aggiunti, poiché il Comune avrebbe dato esecuzione al giudicato, in quanto il «contingentamento» sarebbe giustificato dal prevalere di «motivi imperativi di interesse generale».
7. In data 19 giugno 2015, la s.r.l. Società Staiano Autotrasporti ha depositato un atto di intervento nel presente giudizio, deducendo di essere legittimata perché è titolare di una autorizzazione NCC, già rilasciata dal Comune di Anacapri.
Nel merito, la medesima società ha rilevato che gli atti impugnati non sarebbero elusivi del giudicato e che dovrebbe applicarsi alla fattispecie il regolamento CEE n. 95/93 del 18 gennaio 1998 in tema di assegnazione di bande orarie negli aeroporti.
A tal fine, la società ha formulato una istanza ai sensi dell’art. 267 del Trattato F.U.E., affinché la Sezione sollevi una questione pregiudiziale, volta alla verifica se si possa applicare analogicamente il regolamento in questione.
8. Con atto depositato il 23 giugno 2015, il Comune di Capri ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto dalla s.r.l. Capri Tour, in quanto rivolto avverso provvedimenti del Comune di Capri, che non era parte resistente nel giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, sicché giudice competente sarebbe il TAR per la Campania.
Il Comune di Capri ha formulato, inoltre, una istanza ex art. 112, co. 5, c.p.a., al fine di chiarire le migliori modalità di adeguamento al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cui si contesta l'inottemperanza.
9. Nella memoria depositata in data 23 giugno 2015, la s.r.l. Capri Tour ha insistito nelle proprie conclusioni.
10. Preliminarmente, ritiene la Sezione che la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non può essere accolta, dal momento che la materia oggetto del presente contenzioso è disciplinata dal Regolamento CE n. 1071/2009, che unitamente alle disposizioni del Trattato rappresenta una normativa «completa ed esaustiva», che non presenta lacune e non necessita di integrazioni sulla base del criterio dell’analogia.
[b]In questo senso il conditor iuris comunitario non ha inteso estendere la disciplina contenuta nel regolamento CEE n. 95/93 del 18 gennaio 1998, in tema di assegnazione di bande orarie negli aeroporti, anche in ragione della profonda diversità delle attività in questione, che hanno in comune solo il trasporto.[/b]
[color=red][b]Pertanto, la modulazione del trasporto di persone con servizio NCC di autobus, a tutela di quegli interessi di carattere generale già richiamati nel sopra richiamato giudicato di questo Consiglio, deve avvenire seguendo i principi generali dell’azione amministrativa di derivazione comunitaria e tra questi quello «di proporzionalità», a fronte dell’esigenza di salvaguardare interessi pubblici generali e di tutelare la concorrenza nel settore.[/b][/color]
11. Va, ulteriormente, precisato che il ricorso per motivi aggiunti - nella parte in cui chiede la declaratoria di nullità dell’ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 45 D.Lgs. 267/2000 n. 62 del 30 aprile 2015, emessa dal Sindaco di Capri, è inammissibile, per difetto di competenza funzionale di questo Consiglio.
Come correttamente rilevato dalla sua difesa, il Comune di Capri non è stata «parte» nel giudizio conclusosi con la sentenza questo Consiglio n. 5476 del 2014, sicché questa non le è opponibile e non può essere posta a base di statuizioni che valutino se siano o meno nulli gli atti da esso adottati.
La richiesta di esecuzione del giudicato può, infatti, essere avanzata nei soli confronti dell’amministrazione soccombente nel precedente giudizio di cognizione (alla quale sono stati unicamente rivolti i precetti contenuti nel dictum giurisdizionale).
Pertanto, in parte qua va dichiarato il difetto di competenza funzionale di questo Consiglio, sussistendo quella del giudice di cognizione in sede di giurisdizione generale di legittimità, e dunque delTAR per la Campania, territorialmente e funzionalmente competente.
12. Per le stesse ragioni, va dichiarata inammissibile l’istanza di chiarimenti formulata dal Comune di Capri: una tale istanza può essere proposta, infatti, solo da chi sia stata «parte formale» nel giudizio di cognizione (ovvero dalle autorità indicate dal codice del processo amministrativo).
13. Venendo al merito del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nella parte in cui risulta ammissibile, essi sono fondati e pertanto va dichiarata la nullità degli atti emessi dal Comune di Anacapri.
[b]La sentenza n. 5476 del 2014 di questo Consiglio, ha statuito che «la disciplina comunitaria, che si applica direttamente all’interno dell’ordinamento nazionale, senza necessità di atti di recepimento, ha del tutto escluso che possa esserci un contingentamento delle autorizzazioni» e che vi è «l’esigenza di contemperare la concorrenza e l’effettiva apertura del mercato con quegli altri interessi generali, che pongono in luce la necessità di non trascurare: 1) la tutela dei viaggiatori trasportati; 2) la tutela delle condizioni di lavoro; 3) la tutela ambientale; 4) la tutela della sicurezza stradale, alla luce della particolare morfologia del territorio dell’isola di Capri».[/b]
[color=red][b]La medesima sentenza ha aggiunto che «la questione a ben vedere non risiede tanto nella possibilità dell’amministrazione comunale di denegare l’autorizzazione, poiché in costanza dei requisiti fissati dal legislatore europea ed eventualmente dal legislatore nazionale nei limiti in cui è legittimato a tanto dal Reg. 2009/1071, una simile possibilità non si ravvisa in capo all’amministrazione comunale, quanto in quella di modulare l’esercizio dell’attività nell’ambito territoriale di competenza, al fine di non sacrificare la tutela degli interessi sopra enumerati».[/b][/color]
Tale risultato , quindi, può essere raggiunto non tramite una gara che individui i soli soggetti legittimati a svolgere l’attività in parola nell’ambito del territorio comunale, ma attraverso una regolamentazione dei turni giornalieri dei veicoli autorizzati, che salvaguardi:
a) la tutela dei viaggiatori trasportati;
b) la tutela delle condizioni di lavoro;
c) la tutela ambientale;
d) la tutela della sicurezza stradale, secondo un calendario che consenta un’adeguata programmazione dell’attività d’impresa.
Va rimarcato in questa sede come l’Amministrazione non possa favorire «rendite di posizione», tanto meno avvantaggiando soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti annullati.
In definitiva, l’amministrazione avrebbe dovuto regolamentare l’attività di tutti gli operatori in possesso dei requisiti per accedere al mercato in questione.
Tutti i provvedimenti adottati dal Comune di Anacapri di cui si invoca la declaratoria di nullità poggiano, invece, sull’erroneo presupposto che sia possibile contingentare il numero delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente, possibilità che è stata nettamente esclusa dalla sentenza n. 5476 del 2014, di cui si è chiesta l’esecuzione.
[b]14. Per le ragioni che precedono, i ricorsi proposti dalla s.r.l. Capri Tour devono essere accolti in parte.[/b]
Deve essere, invece, dichiarato inammissibile - per difetto di competenza funzionale - il ricorso per motivi aggiunti della s.r.l. Capri Tour, nella parte in cui ha chiesto la declaratoria di nullità dell’ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 45 D.Lgs. 267/2000, emessa dal Sindaco di Capri n. 62 del 30 aprile 2015.
Del pari va dichiarata inammissibile l’istanza di chiarimenti formulata dal Comune di Capri.
15. Le spese seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, possono essere compensate tra la s.r.l. Capri Tour, il Comune di Capri e la s.r.l. Staiano Autotrasporti. Al contrario, il Comune di Anacapri sopporta le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo a favore della s.r.l. Capri Tour.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1581/2015:
- accoglie il ricorso per ottemperanza ed il ricorso per motivi aggiunti proposti proposti dalla s.r.l. Capri Tour nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto dichiara nulli i provvedimenti emessi dal Comune di Anacapri, indicati in epigrafe;
- dichiara inammissibile per difetto di competenza funzionale il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla s.r.l. Capri Tour, nella parte in cui ha chiesto la declaratoria di nullità dell’ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 45 D.Lgs. 267/2000, del Sindaco di Capri n. 62 del 30 aprile 2015;
- dichiara inammissibile l’istanza ex art. 112, co. 5, c.p.a. proposta dal Comune di Capri.
- compensa le spese del giudizio tra la s.r.l. Capri Tour, il Comune di Capri e la s.r.l. Staiano Autotrasporti;
- condanna il Comune di Anacapri al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, a favore della s.r.l. Capri Tour.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Nicola Gaviano, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
:o
Comune della Toscana
non capisco? ma il NCC non è ancora liberalizzato per via della diatriba a livello nazionale con i taxi, quindi come ci dobbiamo comportare? devo fare un bando proprio ora, l'avrei strutturato per rilasciare una autorizzazione ... non va bene?
:'( Comune Toscana
scusate ho fatto casino io sto parlando di NCC con autovettura
:'( Comune Toscana
scusate ho fatto casino io sto parlando di NCC con autovettura
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TRANQUILLO.
Gli NCC autobus sono liberalizzati (da oltre 10 anni ... ma alcuni Comuni hanno resistito fino ad adesso!!) .... TAXI e NCC vetture rimangono contingentati (sono liberalizzati i veicoli diversi da M1)