Buongiorno, per l'installazione di nuovi apparecchi e congegni automatici, ai sensi dell'art 110 comma 6 lettera a) del R.G. 18/06/1931 n. 773, in un Bar esistente, quali sono i documenti da allegare alla Scia?
Oltre alla verifica dei distanza dai luoghi sensibili e del numero massimo di apparecchi quali altri controlli vanno eseguiti?
Deve essere presentata la scheda tecnica degli apparecchi?
Grazie mille
Con legge n. 11/2015 regione ha introdotto il comma 1bis all'art. 74, reintroducendo l'autorizzazione per i giochi di cui al comma 6.
La legge non dice espressamente cosa va allegato alla domanda.
Verifica quindi cosa chiede il comune, che ai sensi del d.lgs 33/2013 è tenuto a pubblicare la modulistica con tanto di elenco dei documenti richiesti per singola istanza.
Grazie mille
Un fatto che mi perplide parecchio è che l'art. 86 comma 3° prevede che gli esercizi autorizzati ex art. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. non devono essere ulteriormente autorizzati per l'installazione di videogiochi di cui all'art. 110 comma 6° e 7° dello stesso testo unico. In relazione a ciò ho chiesto chiarimenti alla regione, la cui risposta allego:
[i]Si chiedono chiarimenti, in particolare, in merito alla suddetta norma da porre in relazione con l’art. 86 del TULPS , in quanto si osserva che “ne discende che per quanto concerne gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6° del T.U.L.P.S., non è necessaria la licenza per l’installazione nei pubblici esercizi, in quanto questi già in possesso di un atto autorizzativo riconducibile all’art. 86 comma 1° del T.U.L.P.S., in apparente contrasto quindi con il testo regionale. Si richiede anche in questo caso se il legislatore abbia inteso che tutti gli esercenti dei pubblici esercizi debbano munirsi dell’autorizzazione di cui all’art. 86, benché la stessa norma rappresenti il contrario ed inoltre se questa autorizzazione debba essere richiesta anche dagli esercenti che hanno già installato gli apparecchi di cui trattasi.”.
E’ necessario mettere in evidenza che la modifica apportata dalla l.r. n. 11/2015 all’art. 74 della l.r. n. 6/2010 ha inteso escludere gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito dalle procedure di SCIA unica prevista per i pubblici esercizi di cui all’art. 69 della legge regionale 6/2010, in considerazione del fatto che le preminenti ragioni di tutela della salute pubblica possono legittimamente portare ad escludere la materia del gioco d’azzardo lecito dalla normativa di semplificazione. La norma non è retroattiva, quindi non si applica agli esercizi pubblici che detengano apparecchi slot installati prima del 23 maggio 2015, data di entrata in vigore della l.r. n. 11/2015.[/i]
per altre considerazioni:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=27905.msg53129#msg53129