Decoro scolastico, imprese insolventi, alluvioni - DL 1 ottobre 2015, n. 154
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[b]DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2015, n. 154 [/b]
[color=red][b]Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. (15G00173) [/b][/color]
(GU n.228 del 1-10-2015)
Vigente al: 1-10-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere al
finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e
della funzionalita' degli edifici scolastici;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire in
materia di proroga e durata dei programmi di ristrutturazione delle
grandi imprese in stato di insolvenza;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure
finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali
eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche
sociali e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti in materia sociale per garantire il decoro degli
edifici scolastici
1. Per la celere prosecuzione degli interventi relativi al piano
straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalita'
degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014,
n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre
2014, e' disposto l'immediato utilizzo delle risorse gia' assegnate
dal CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, nell'importo di 50 milioni
di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016, a
valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020. E' altresi' autorizzata la spesa di ulteriori 50 milioni
di euro per l'anno 2015, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 2
Misure urgenti per l'esecuzione dei programmi di Amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza
1. All'articolo 57 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Se in prossimita'
della scadenza del programma, anche in caso di proroga dei termini di
cui all'articolo 66, la cessione non e' ancora intervenuta, in tutto
o in parte, il Ministro dello sviluppo economico puo' disporre, per
una sola volta, un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del
programma per un periodo non superiore a dodici mesi, quando, sulla
base di una specifica relazione, predisposta dal Commissario
straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, l'attuazione del
programma richiede la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, senza
pregiudizio per i creditori. Il provvedimento ministeriale di proroga
e' comunicato al Tribunale competente ai fini dell'esercizio delle
proprie attribuzioni ai sensi del presente decreto.".
Art. 3
Misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli
eccezionali eventi meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015
1. Per l'anno 2015, per fare fronte ai danni causati dagli
eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre
2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza,
deliberati nella dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal
Consiglio dei Ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2015,
l'obiettivo del patto di stabilita' interno e' ridotto di 4 milioni
di euro per la provincia di Parma, di 6,5 milioni di euro per la
provincia di Piacenza e di complessivi 3,679 milioni di euro
ripartiti fra i comuni, interessati dall'evento, come indicato nella
tabella A allegata al presente decreto. La riduzione degli obiettivi
e' operata a valere sugli spazi finanziari, che residuano
dall'applicazione dell'articolo 1, comma 122-bis, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, determinati dall'applicazione della sanzione
di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, prevista in caso di mancato raggiungimento
dell'obiettivo del patto di stabilita' interno 2014, quantificati
alla data del 24 settembre 2015; conseguentemente, per l'anno 2015,
non trova applicazione il primo periodo del comma 122 dell'articolo 1
della citata legge n. 220 del 2010.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° ottobre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Orlando
ALLEGATO
(previsto dall'articolo 3)
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico