Data: 2015-10-02 05:04:36

SCORRIMENTO GRADUATORIA viene prima del NUOVO CONCORSO - sentenza

SCORRIMENTO GRADUATORIA viene prima del NUOVO CONCORSO - sentenza

[img width=300 height=211]http://www.aup.it/wp-content/uploads/2011/09/graduatorie.png[/img]

[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 1° ottobre 2015 n. 4584[/b][/color]

N. 04584/2015REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA ....

per la riforma

quanto al ricorso n. 858 del 2015:

[b]della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sezione II, n. 11340/2014, resa tra le parti, concernente un provvedimento di annullamento in autotutela del concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 3 posti nel profilo professionale di avvocato dirigente a tempo indeterminato di Roma Capitale e gli atti connessi[/b]

quanto al ricorso n. 1153 del 2015:

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sezione II, n. 11338/2014, resa tra le parti, concernente i medesimi atti

quanto al ricorso n. 2296 del 2015:

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sezione II, n. 199/2015, resa tra le parti, concernente i medesimi atti

quanto al ricorso n. 2297 del 2015:

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: Sezione II, n. 181/2015, resa tra le parti, concernente i medesimi atti

quanto al ricorso n. 2870 del 2015:

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sezione II, n. 11337/2014, resa tra le parti, concernente i medesimi atti

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lorenza Vignato, Sabrina Facciorusso, Lucio Insinga, Alessandro Palmaccio e di Eletta Albanese, Ugo Altomare, Emanuele Faraci e Caterina Siciliano;

Vista l’ordinanza cautelare della Sezione n. 3266 del 21 luglio 2015;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2015 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Carlo Sportelli, Pasquale Varone, Michele Damiani e Nino Paolantonio, su delega dell’avvocato Sebastiano Capotorto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Dopo avere indetto un concorso per soli esami a 3 posti di dirigente a tempo indeterminato della propria avvocatura (determinazione n. 3099 del 23 dicembre 2011), espletato le prove scritte, corretto le stesse ed individuati gli ammessi alla prova orale, Roma Capitale si determinava nel senso di annullare in autotutela la procedura (determinazione n. 759 in data 23 aprile 2014). A fondamento del provvedimento venivano poste:

– la possibilità, non considerata in sede di indizione, di scorrere la graduatoria di un precedente concorso di avvocato dirigente, bandito nel 2005;

– la circostanza che la custodia delle buste contenenti gli elaborati della prova scritta non era stata affidata al segretario della commissione, come invece previsto dal regolamento per l’accesso agli impieghi alle dipendenze di Roma Capitale.

2. Tuttavia, accogliendo i ricorsi di alcuni dei candidati ammessi, con le sentenze in epigrafe il TAR Lazio – sede di Roma annullava l’atto di autotutela, accertando l’insussistenza di tutti i presupposti in esso previsti.

3. Le sentenze sono appellate da Roma Capitale con altrettanti ricorsi.

4. Si sono costituiti in resistenza alcuni degli originari ricorrenti.

DIRITTO

1. Deve preliminarmente essere confermata la riunione degli appelli già disposta con l’ordinanza cautelare n. 3266 del 21 luglio 2015, per l’evidente connessione oggettiva ex art. 70 cod. proc. amm. tra essi sussistente. Infatti, le impugnative decise con le sentenze qui appellate sono rivolte agli stessi provvedimenti, e cioè la citata determinazione n. 759 in data 23 aprile 2014, di annullamento del concorso a 3 posti di avvocato dirigente a tempo indeterminato dell’avvocatura di Roma Capitale, nonché i relativi atti presupposti.

2. Passando al merito, Roma Capitale contesta entrambe le ragioni poste dal TAR a fondamento delle statuizioni di annullamento del citato provvedimento di autotutela, e cioè:

I) l’insussistenza dei presupposti per fare applicazione nel caso di specie del favor per lo scorrimento delle graduatorie vigenti, espresso dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, in ragione delle sostanziali modificazioni intervenute nella disciplina applicabile al concorso per avvocato dirigente di Roma Capitale rispetto a quella vigente all’epoca del concorso precedentemente bandito, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione;

II) il carattere meramente formale dell’asserita violazione delle norme concernenti le modalità di custodia delle buste contenenti gli elaborati relativi alla prova scritta, e cioè l’assenza di qualsiasi lesione concreta ai principi di anonimato e segretezza delle prove, poiché le buste, benché non custodite a cura del segretario della commissione (come previsto dal regolamento per l’accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente, approvato con delibera di giunta comunale n. 424 del 22 dicembre 2009), sono comunque state custodite in un armadio blindato collocato nella stanza del presidente della commissione medesima, dopo essere state sigillate e siglate sui lembi di chiusura dai membri di questa.

3. Con riguardo al primo di profili ora accennati, l’amministrazione appellante deduce che:

I.1) la determinazione n. 3099 del 23 dicembre 2011, di indizione del concorso in contestazione (e di altri per ulteriori posizioni dirigenziali), si fonda «sulla scorta dell’unico convincimento del venir meno della vigenza di precedenti e risalenti graduatorie», venuto poi meno per effetto delle sopravvenute sentenze di questa Sezione nn. 6247 – 6249 del 27 dicembre 2013, le quali, con riguardo agli altri concorsi contestualmente indetti, hanno definitivamente accertato la vigenza delle graduatorie di quelli precedentemente espletati;

I.2) non sarebbe intervenuta alcuna modifica sostanziale della disciplina applicabile al concorso per avvocato dirigente, dal momento che:

a) i titoli, oggetto di selezione nel concorso precedente, ma non in quello attuale per soli esami, inciderebbero «unicamente sulla collocazione di ciascuno nella graduatoria finale»;

b) di rilievo marginale sarebbe la parziale diversità delle prove, relativamente alla sola prova orale, ed in particolare la previsione di ulteriori materie rispetto a quelle oggetto della medesima prova nel concorso precedente (diritto degli enti locali, diritto del lavoro, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto alle dipendente delle pubbliche amministrazioni e nozioni di diritto tributario, con particolare riferimento ai tributi locali);

c) a quest’ultimo riguardo, l’asserita maggiore rilevanza della selezione concorsuale mediante prove destinate a saggiare le capacità dei concorrenti, quale elemento qualificante la nuova figura professionale di avvocato dirigente, sarebbe comunque contraddetta dal minore punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove scritte (21/30 contro i 24/30 previsti per il concorso bandito nel 2005);

d) la precedente procedura prevedeva inoltre requisiti di accesso più rigorosi rispetto a quella odierna, e cioè, rispettivamente: tre anni di effettivo esercizio della professione di avvocato in luogo di due; possesso di diploma di specializzazione post-lauream in funzione della riduzione da cinque a tre anni di servizio nell’ex carriera direttiva nella pubblica amministrazione, anziché come pienamente alternativo a quest’ultimo titolo.

4. Tanto premesso, queste censure sono fondate ed hanno rilievo assorbente.

5. Deve precisarsi in fatto che:

– la determinazione di indizione del concorso in oggetto, n. 3099 del 23 dicembre 2011, costituisce immediata applicazione della delibera giuntale n. 194 del 1° giugno 2011, con cui è stato introdotto il nuovo sistema di classificazione del personale dirigenziale, è stata quindi rideterminata la pianta organica di tale personale, ed è stata infine approvata la programmazione triennale di fabbisogno per il triennio 2011 – 2013 ai sensi dell’art. 91, comma 1, t.u.e.l.;

– per quanto rileva ai fini del presente giudizio, l’accorpamento di profili funzionali inerenti alla qualifica dirigenziale attuato con la citata delibera n. 194 non ha riguardato la figura del dirigente avvocato (di ciò si trae immediata prova esaminando la tabella comparativa a pag. 4 del provvedimento in esame);

– degna di menzione è ancora la circostanza che, una volta individuate le vacanze in organico di tutti i profili dirigenziali (pari a 3 nella qualifica di avvocato dirigente: cfr. la tabelle in alto a pag. 5), nell’ambito della definizione dei conseguenti strumenti di copertura non viene operato alcun riferimento allo scorrimento di graduatorie vigenti, ma solo alla mobilità ex art. 30 t.u. pubblico impiego e, in seguito a questa, a procedure concorsuali;

– la conseguente determinazione di indizione del concorso n. 3099 del 23 dicembre 2011 dà quindi atto dell’esperimento della procedura di mobilità e procede conseguentemente a mettere a concorso le posizioni dirigenziali rimaste scoperte mediante sette concorsi pubblici, distinti in base ai distinti profili dirigenziali, tra cui quello oggetto del presente contenzioso;

[b]– la determinazione di annullamento in autotutela del concorso impugnata nel presente contenzioso, nel richiamare i principi stabiliti dall’Adunanza plenaria nella sopra citata sentenza 28 luglio 2011, n. 14, circa il rapporto regola/eccezione tra scorrimento di graduatorie vigenti ed indizione di nuovi concorsi, e la successiva positivizzazione normativa di tale principio (da ultimo, con la proroga disposta fino al 31 dicembre 2015 dall’art. 4, comma 4, del decreto legge n. 101 del 2013, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito in legge con legge n. 125 del 2013), si sofferma innanzitutto sulla pronuncia di questa Sezione del 27 dicembre 2013, n. 6249, che ha definitivamente accertato l’illegittimità per contrasto con tale regola proprio di uno dei concorsi indetti con la determinazione n. 3099 del 23 dicembre 2011 contestualmente a quello di avvocato dirigente (e precisamente quello a due posti nel profilo professionale di dirigente dei sistemi tecnologici e informativi);[/b]

[color=red][b]– quindi, nell’approfondire l’eventuale sussistenza di modifiche sostanziali alla disciplina del concorso di dirigente avvocato, tali da legittimare la deroga al principio generale della copertura delle vacanze in organico programmate mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2005, l’amministrazione conclude in senso negativo sul punto, ravvisando una «sostanziale omogeneità» rispetto al bando del 2011;[/b][/color]

– a questo specifico riguardo, viene posta in rilievo, in primo luogo, l’incidenza dei titoli nella sola formazione della graduatoria del concorso precedente; quindi, l’identità di materie oggetto delle tre prove scritte di entrambi i concorsi; inoltre, la riconducibilità delle ulteriori materie previste per la prova orale ad «appendici del Diritto Amministrativo»; ed infine, in senso contrario all’ipotesi della modifica sostanziale, la «minore incisività» dei requisiti di partecipazione previsti per il concorso del 2011.

6. Ciò premesso in fatto, va osservato, in diritto, che:

– con la più volte citata sentenza 28 luglio 2011, n. 14, l’Adunanza plenaria ha espresso il principio di diritto secondo cui le pubbliche amministrazioni devono esercitare la discrezionalità loro attribuita in ordine alle forme di copertura delle proprie vacanze di organico dovendo «tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso» [§ 31, lett. c), della parte “in diritto”];

– nella medesima linea si colloca la successiva giurisprudenza amministrativa di secondo grado, la quale ha in particolare precisato che in virtù del principio di diritto ora richiamato l’amministrazione è titolare di un potere discrezionale «che viene mano a mano riducendosi», dovendo la scelta di bandire un nuovo concorso anziché attingere da graduatorie vigente «essere adeguatamente motivata a cagione della ridotta discrezionalità» riconosciuta all’amministrazione per la prima forma di copertura (Sez. V, 17 gennaio 2014, n. 178; cfr. inoltre: Sez. III, 1 agosto 2014, n. 4119; Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4361, 31 luglio 2012, n. 4329);

– nel caso deciso dall’organo di nomofilachia è stata ritenuta decisiva nel senso di legittimare la deroga alla prevalenza dello scorrimento di graduatorie vigenti, pur affermata in via di principio, la «modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale»;

– questa modifica sostanziale è stata ricavata da un triplice ordine di circostanze e cioè in relazione: «al contenuto o delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione» (§ 54 della parte “in diritto” della sentenza); quindi, allo «specifico profilo professionale per la cui copertura è indetto il nuovo concorso» (§ 55); nonché al fatto che il posto da coprire era a tempo indeterminato anziché a tempo determinato (§ 57).

7. Ebbene, nel caso di specie:

– in primo luogo, certamente non ricorre quest’ultima evenienza;

– inoltre, il profilo professionale di avvocato dirigente non ha subito alcuna modifica rispetto a quello previgente (di cui alla delibera giuntale n. 522 del 1° agosto 2004), non essendo in particolare lo stesso stato interessato dagli accorpamenti introdotti con la citata delibera giuntale n. 194 del 1° giugno 2011, come sopra rilevato.

– infine, nemmeno possono essere addotte in senso contrario le novità previste per la prova orale.

8. A quest’ultimo riguardo, deve in effetti convenirsi con quanto affermato dall’amministrazione nel provvedimento impugnato e negli appelli, secondo cui le modifiche invece valorizzate dal TAR possono ritenersi effettivamente marginali e non già tali da integrare l’ipotesi della modifica sostanziale.

E’ infatti incontestabile che il diritto degli enti locali e la disciplina del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni costituiscono partizioni del diritto amministrativo. Deve sul punto sottolinearsi che in base al sistema ufficiale di classificazione vigente nell’attuale ordinamento universitario questo è l’unico settore scientifico–disciplinare riconosciuto (cfr. l’elenco di cui all’allegato A, al d.m. università 4 ottobre 2000). A conclusione diversa deve invece evidentemente pervenirsi per il diritto tributario (con specifico riferimento ai tributi locali), ma, come dedotto da Roma Capitale negli appelli in esame, la circostanza che per esso sia richiesta la conoscenza delle sole «nozioni» non può indurre a ritenere integrata l’ipotesi della modifica sostanziale enucleata dall’Adunanza plenaria. L’opposta tesi, espressa dal TAR, secondo cui sulla base di ciò Roma Capitale avrebbe inteso acquisire «professionalità più adeguate a rispondere alle esigenze proprie delle posizioni dirigenziali da ricoprire all’interno della medesima», non resiste all’obiezione che la conoscenza ad un simile livello della materia può certamente essere riscontrata anche tra i candidati collocatisi tra gli idonei del precedente concorso, a meno di non disconoscere il titolo di laurea in giurisprudenza da essi posseduto. Nella medesima linea, il convincimento del giudice di primo grado è ulteriormente smentito dalla riduzione del punteggio minimo da riportare nelle prove scritte, necessario per l’ammissione alla prova orale (da 24 a 21 trentesimi).

9. Persuade poi l’ulteriore considerazione, in questo caso già espressa nel provvedimento impugnato, che a fronte di una selezione incentrata sui soli esami previsti in sede concorsuale, vi è un “abbassamento” della soglia dei requisiti di ammissione, con particolare riguardo all’esperienza di avvocato, passata da triennale a biennale tra il concorso del 2005 e quello del 2011.

Sempre con riguardo ai requisiti, l’amministrazione appellante pone fondatamente in evidenza che anche sotto il profilo del rilievo della specializzazione post-universitaria vi è un analogo abbassamento, perché solo nel concorso oggetto del presente giudizio tale titolo è pienamente alternativo a quello di carattere professionale consistente nel servizio quinquennale nella ex carriera direttiva delle pubbliche amministrazioni. Al medesimo riguardo, deve segnalarsi che la limitata valenza del diploma di specializzazione prevista per il concorso bandito nel 2005 è pienamente conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale sul reclutamento dei dirigenti ed in particolare con l’art. 28, comma 2, t.u. pubblico impiego, il quale prevede appunto un triennio di servizio nella qualifica ex direttiva per coloro che siano in possesso di tale titolo accademico, in luogo del quinquennio richiesto a chi ne sia sprovvisto. Pertanto, la norma del bando di concorso oggetto del presente giudizio costituisce una deroga in melius rispetto alle regole vigenti per il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni statali, che priva ulteriormente di fondamento l’ipotesi che Roma Capitale abbia inteso selezionare nuove e peculiari professionalità, non reperibili dalla graduatoria del concorso precedente.

10. Il citato art. 28 del testo unico di cui al d.lgs. n. 165/2001 conduce inoltre a dequotare il rilievo che il TAR ha dato alla modalità di selezione degli avvocati dirigenti attraverso un concorso per soli esami.

Infatti, in base al primo comma della disposizione in esame è questa la sola modalità alternativa al corso-concorso presso (ora) la Scuola nazionale dell’amministrazione. Pertanto, posto che per la dirigenza delle amministrazioni statali il concorso per esami rappresenta una modalità ordinaria di reclutamento, non sono enucleabili fondati elementi per sostenere che il suo impiego a livello locale denoti l’intendimento di reperire professionalità «più adeguate» ai contenuti ed alle esigenze sottese alle posizioni funzionali da ricoprire, rispetto all’alternativa del concorso per titoli ed esami.

Tanto meno può essere enfatizzata a questo scopo la scelta “a monte” del concorso per soli esami in questione, adottata in sede di modifica al regolamento comunale per l’accesso alla qualifica dirigenziale (delibera di giunta n. 331 del 28 settembre 2011, di modificazione del regolamento approvato con delibera n. 205 del 15 gennaio 2011). Infatti, in questa occasione l’organo giuntale si è limitato a manifestare l’avviso di ritenere «opportuno ricondurre il concorso pubblico alla procedura per soli esami», senza fornire ulteriori ragguagli che possano corroborare gli assunti del giudice di primo grado e degli originari ricorrenti.

11. Alla luce dell’analisi finora svolta deve quindi escludersi che tra il precedente concorso e quello oggetto del presente contenzioso siano intervenute differenze sostanziali quanto alla disciplina regolatrice dei requisiti di ammissione e delle prove selettive e che sia anche mutato il profilo professionale di avvocato dirigente di Roma Capitale.

[color=red][b]Ne consegue che con il provvedimento di annullamento d’ufficio adottato l’amministrazione ha legittimamente effettuato, sia pure a posteriori, un compiuto apprezzamento discrezionale sulle modalità di copertura delle vacanze in organico del profilo professionale in questione, dando correttamente prevalenza all’alternativa cui l’ordinamento giuridico attribuisce un favore e dopo avere accertato, in modo congruamente motivato, che non sussistevano i presupposti per percorrere l’ipotesi derogatoria. A comprova di ciò va sottolineato che – come sopra evidenziato – la delibera di indizione dei concorsi ed il presupposto atto di programmazione del fabbisogno di personale con qualifica dirigenziale, sopra citati, non hanno affatto esaminato la possibilità di attingere alle graduatorie precedenti per il reclutamento di nuovi dirigenti dell’avvocatura capitolina.[/b][/color]

12. Il fatto poi che il provvedimento di annullamento in autotutela sia stato adottato all’esito di un procedimento iniziato con la sospensione del concorso adottata nell’imminenza della prova orale (determinazione n. 100 del 20 gennaio 2014) non conduce a mutare i rilievi finora svolti (non vale cioè a rendere “sospetto” l’intervento in autotutela, come adombrato dagli originari ricorrenti).

[b]Decisiva è infatti la circostanza, debitamente specificata nel provvedimento medesimo, che la definitiva consapevolezza circa la perdurante vigenza della graduatoria del concorso bandito nel 2005 è intervenuta solo con la pronuncia di questa Sezione n. 6249 del 27 dicembre 2013, di cui si fa menzione nella determinazione di annullamento d’ufficio, oltre che di quelle coeve nn. 6247 e 6248, e che il provvedimento di sospensione cautelare è stato adottato nemmeno un mese dopo. Sulla base di ciò l’annullamento d’ufficio qui impugnato può quindi essere ascritto alla necessità di sanare una illegittimità originaria da cui era affetta l’indizione del concorso non appena quest’ultima si è resa manifesta, come poc’anzi evidenziato.[/b]

13. Pertanto, poiché il provvedimento si fonda legittimamente sul presupposto in questione, diviene superfluo l’esame delle censure concernenti l’ulteriore presupposto rappresentato dalle modalità di custodia delle buste contenenti gli elaborati relativi alla prova scritta, stante l’autonoma idoneità del primo a sorreggere la statuizione di ritiro della procedura concorsuale (si veda al riguardo l’incontrastato orientamento di questo Consiglio di Stato, secondo cui il provvedimento amministrativo fondato su una pluralità di ragioni tra loro autonome è legittimo e non può essere annullato se anche solo una di esse resista all’impugnazione, da ultimo espresso nelle seguenti pronunce: Sez. III, 18 giugno 2015, n. 3098, 8 gennaio 2015, n. 26; Sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1509, 3 settembre 2014, n. 4485; Sez. V, 25 febbraio 2015, n. 927, 10 febbraio 2015, n. 695, 23 ottobre 2014, n. 5240, 27 maggio 2014, n. 2728, 13 marzo 2014, n. 1193; Sez. VI, 5 giugno 2015, n. 2767, 27 aprile 2015, n. 2123, 8 aprile 2015, n. 1778, 20 marzo 2015, n. 1532, 4 marzo 2015, n. 1059, 2 febbraio 2015, n. 462, 29 gennaio 2015, n. 397, 20 ottobre 2014, n. 5159, 1 ottobre 2014, n. 4876, 18 luglio 2014, n. 3861, 3 luglio 2014, n. 3368, 23 giugno 2014, n. 3161, 17 giugno 2014, n. 3038, 17 marzo 2014, n. 1308; cfr. inoltre quanto statuito di recente dall’Adunanza plenaria nella sentenza 27 aprile 2015, n. 5, secondo la quale l’accertata legittimità di un capo autonomo del provvedimento «implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze».).

14. A questo punto devono quindi essere esaminati i motivi di ricorso riproposti ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. dall’avv. Alessandro Palmaccio, unico degli originari ricorrenti ad essersi avvalso di tale facoltà.

Nessuno di questi motivi è fondato per le seguenti considerazioni:

[b]– (quinto motivo) non sussiste alcuna incompetenza ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, poiché tanto il provvedimento di annullamento d’ufficio quanto quello ritirato sono determinazioni del capo del dipartimento risorse umane;[/b]

[b]– chiaramente infondata è l’ulteriore censura formulata nel motivo in esame, secondo cui in sede di autotutela l’amministrazione avrebbe dovuto percorrere «a ritroso tutti i passaggi procedimentali, che aveva seguito in sede di adozione dei provvedimenti oggetto di annullamento d’ufficio», poiché un simile obbligo non è previsto da alcuna norma di legge, né tanto meno può essere ricavato dai principi generali elaborati con riguardo al potere di autotutela amministrativa;[/b]

[b]– (sesto motivo) l’asserito «notevole lasso di tempo trascorso dall’indizione del concorso» annullato d’ufficio pone in rilievo una circostanza del tutto ininfluente ai fini del legittimo esercizio del potere di autotutela, il quale ai sensi dell’art. 21-nonies ora citato richiede una comparazione tra l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata ed i contrapposti affidamenti privati alla stabilità dei vantaggi acquisiti con gli atti da annullare;[/b]

– ebbene, la censura in esame oblitera completamente che nel provvedimento impugnato si dà specificamente conto della contrapposta aspettativa dei concorrenti ammessi alla prova orale e, ponderandola con la regola affermata dall’Adunanza plenaria circa il carattere prioritario dello scorrimento di graduatorie vigenti si riconosce ai medesimi candidati una posizione sub-valente, di «mera aspettativa» all’utile collocamento nella graduatoria finale;

– un simile percorso motivazionale è del tutto conforme ai consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in materia di annullamento d’ufficio (da ultimo: Sez. V, 21 aprile 2015, n. 2019), secondo cui l’interesse pubblico alla rimozione di vizi di legittimità di precedenti provvedimenti può recedere all’esito del bilanciamento con i contrapposti interessi privati a condizione che le precedenti determinazioni abbiano attribuito a questi ultimi vantaggi certi e consolidatisi nel tempo, il che non può evidentemente riscontrarsi nel caso di atti endoprocedimentali, come l’ammissione all’ultima prova del concorso;

– (settimo motivo) diversamente da quanto genericamente si sostiene nel motivo in esame, l’annullamento d’ufficio qui contestato è conforme ai principi stabiliti dall’Adunanza plenaria nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14, dovendosi richiamare tutto quanto rilevato in sede di esame degli appelli di Roma Capitale.

15. In conclusione, in accoglimento nei termini sopra specificati di questi ultimi mezzi, le sentenze di primo grado con essi rispettivamente impugnate devono essere riformate, dovendosi respingere le impugnative colà proposte. La complessità delle questioni controverse giustifica tuttavia la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma delle sentenze di primo grado, respinge i ricorsi ed i motivi aggiunti colà proposti.

Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado dei giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 01/10/2015.

riferimento id:29082
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it