Data: 2015-10-01 15:55:45

requisiti morali itinerante

Un "aspirante" itinerante ha presentato una scia per poter esercitare il commercio in forma itinerante. Dagli accertamenti effettuati risulta una condanna per l'omicidio della moglie. Sussistono i requisiti morali? Grazie 

riferimento id:29081

Data: 2015-10-01 19:33:53

Re:requisiti morali itinerante

Ciao Peter,

Risulta difficile commentare con la freddezza giuridico-amministrativa una vicenda come quella che descrivi la quale riguarda un tema strisciante e diffuso nel nostro paese che è tra le prime cause di morte delle donne.

I requisiti morali sono stabiliti dal D.Lgs. 59/2010 all'art 71 ed in concreto

Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.

Penso che il tuo caso, per probabilità statistica, si tratti di "uxoricidio" e quindi di omicidio volontario della moglie.
Ti sottolineo il fatto che il delitto deve essere "non colposo" quindi doloso o preterintenzionale e che ad esso devono corrispondere un certo numero di anni di pena. Queste cose sono descritte con riferimento all'articolo del Codice Penale nella risultanza dei dati giudiziari che hai estratto.

Anche se a tale reato corrispondono molti anni, verifica se sia stato applicato il minimo edittale. A tal proposito allego un'esposizione forse tragicomica ma realistica dell'ex magistrato Bruno Tinti che tratta proprio questo caso ed è funzionale a descrivere l'argomento nonché il funzionamento a cui è costretto il sistema giudiziario italiano.

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