Data: 2015-10-01 07:41:45

spettacolo viaggiante???

Buongiorno,
ci hanno chiesto di installare, non contemporaneamente, due attrazioni che, a detta del titolare, non rientrerebbo nell'elenco degli spettacoli viaggianti. Si tratta di un parco avventura modulare in legno per bambini (con ponti sospesi ecc), e di uno snow tubing sempre per bambini (uno scivolo che si percorre su piccoli gommoni). In effetti non mi sembra che nell'elenco degli spettacoli viaggianti ci sia questo tipo attrazioni.
Volevo una conferma in merito e soprattutto che tipo di adempimenti sono necessari?
Occupazione suolo pubblico sicuramente, ma anche scia/autorizzazione pubblico spettacolo?
A corredo di questi impianti ci sarà ovviamente una serie di documentazione tecnica (calcoli statistici, collaudi, corretti montaggi, assicurazioni...).

grazie per la collaborazione.
Ciao
Letizia

riferimento id:29071

Data: 2015-10-01 17:19:01

Re:spettacolo viaggiante???

Ti riporto un passo della circolare 114/2009 - [i]Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi.[/i]

[i]il D.M. 18 maggio 2007 ha, come campo di applicazione, le attività dello spettacolo viaggiante inserite o da inserire nell'apposito elenco di cui al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti. Sono, pertanto, da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del decreto 18 maggio 2007 gli altri giochi, attrezzature e strutture, sia fissi che mobili, presenti nei parchi di divertimento ma che, al momento, non risultano compresi nel suddetto elenco tipologico; tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento per il gioco lecito o elettro-meccanici (richiamati nell'art. 4, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 337), le aree gioco per bambini, le pareti da arrampicata, le passerelle, le tribune, ecc. Al riguardo è dunque utile ricordare che, in presenza di attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, la Commissione di vigilanza, ai fini delle previste verifiche, deve comunque acquisire, ai sensi dell'art. 141-bis, comma 5, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza...[/i]

Quindi, il DM 18/05/2007 non si applica ma si applica il TULPS in quanto a necessità di verifica sicurezza ex art. 80 (locali o impianti) e necessità di abilitazione ex art. 68/69 per imprenditore e luogo di pubblico spettacolo.

Se il soggetto ha già un'abiliotazione personale ex art. 69 TULPS e ha già un'agibilità della struttura rilasciata da altro comune allora, a parere mio, è sufficiente un corretto montaggio e dichiarazioni di conformità impiantistiche se necessarie. Se l'installazione dà vita ad un luogo per pubblico spettacolo allora altra abilitazione ex art. 80 TULPS (come può avvenire per un circo)

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