[b]Risoluzione n. 99738 del 23 giugno 2015 - Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6 – Requisiti professionali – soggetto inquadrato al livello B2 ccnl industria turistica[/b]
[color=red][b]La risoluzione n. 99738 del 23 giugno 2015 risponde al quesito se un soggetto, inquadrato nel livello B2 ex 2 del ccnl dell’Industria turistica, possa essere considerato in possesso della qualificazione professionale per l’avvio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..[/b][/color]
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese
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Risoluzione n. 99738 del 23 giugno 2015
Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6 – Requisiti
professionali – soggetto inquadrato al livello B2 ccnl industria turistica
Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail, con la quale codesto Comune chiede se un
soggetto, inquadrato nel livello B2 ex 2 del ccnl dell’Industria turistica, possa essere considerato in
possesso della qualificazione professionale per l’avvio di attività commerciali al dettaglio di generi
alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo 71, comma 6,
lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..
Chiede, altresì, con riferimento al ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti, laddove la
scrivente Direzione ha avuto modo di pronunciarsi su alcuni livelli di inquadramento professionale,
se i soggetti appartenenti a tale ccnl possano essere ritenuti dipendenti di imprese esercenti l’attività
nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.
Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
In via preliminare, precisa che il comma 6, lettera b), dell’articolo 71 del citato decreto
legislativo n. 59, riconosce il possesso del requisito a chi ha prestato la propria opera per almeno
due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso imprese operanti nel settore
alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande “ … in qualità di dipendente
qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in
qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine,
entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla
iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale”.
Con riferimento alla pratica professionale svolta presso esercizi alberghieri (tra i quali
rientrano anche gli esercizi alberghieri con somministrazione ai soli alloggiati) la scrivente ha già
avuto modo di ritenere che laddove ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dal dettato normativo
(ovvero appropriata qualifica del dipendente e contribuzioni a norma) e qualora le mansioni svolte
abbiano avuto una qualche correlazione con il commercio o la somministrazione degli alimenti, essa
può essere ritenuta valida ai fini dell’acquisizione del requisito professionale in discorso.
Il dettato normativo, richiede, inoltre, che il soggetto sia stato “dipendente qualificato”.
Al riguardo la scrivente Direzione ha già avuto modo di sottolineare che tale qualifica deve
essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle
declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato (per il C.C.N.L. del Turismo
e Pubblici Esercizi tale qualifica è riconosciuta al dipendente inquadrato almeno a partire dal
QUARTO livello professionale).
[b]Nel caso specifico indicato nel quesito, il soggetto in parola è inquadrato nel livello B2 ex 2
del ccnl dell’Industria turistica, al quale appartengono quei lavoratori che “in possesso di
approfondite conoscenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi,
svolgono, nell’ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale,
comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgono
importanti mansioni specialistiche nei vari settori dell’attività aziendale”.[/b]
[color=red][b]Di conseguenza, ad avviso della scrivente, il soggetto in discorso può considerarsi in possesso
della qualificazione richiesta.[/b][/color]
Con riferimento alla richiesta di chiarire se i lavoratori appartenenti al ccnl per gli operai
agricoli e florovivaisti possono esser considerati dipendenti di imprese esercenti l’attività nel settore
alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, la scrivente Direzione precisa
di aver già avuto modo di sottolineare che, in via generale, può ritenersi valida la qualificazione
acquisita presso un’azienda agricola che svolge attività di vendita dei propri prodotti e di
somministrazione di alimenti e bevande (ad esempio azienda agrituristica), ferma restando,
ovviamente, l’effettiva attinenza delle mansioni svolte dai soggetti richiedenti il riconoscimento.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)