Data: 2015-10-01 05:33:10

PERSONALE IN SOPRANNUMERO - Decreto mobilità in GU n.227 del 30-9-2015

PERSONALE IN SOPRANNUMERO - Decreto mobilità in GU n.227 del 30-9-2015

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[b]PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA[/b]
DECRETO 14 settembre 2015
[color=red][b]Criteri  per  la  mobilita'  del  personale  dipendente  a  tempo
indeterminato degli enti di area vasta  dichiarato  in  soprannumero,
della Croce rossa italiana, nonche' dei corpi e  servizi  di  polizia
provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia  municipale.[/b][/color]
(15A07299)
(GU n.227 del 30-9-2015)

                IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e,  in
particolare, l'art. 30,  comma  2,  che  demanda  a  un  decreto  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa
consultazione  con  le  confederazioni  sindacali  rappresentative  e
previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  la
possibilita'  di  fissare  criteri  per  realizzare  i  processi  di
mobilita';
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi da 421 a 428
e comma 530, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto, in particolare, il comma  423  dell'art.  1  della  predetta
legge n. 190 del 2014, che prevede l'adozione di piani  di  riassetto
organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale  degli  enti  di
area vasta in conseguenza dei quali definire procedure  di  mobilita'
del personale interessato, previa definizione di criteri fissati  con
il decreto di cui all'art. 30, comma 2, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165;
  Visto l'art. 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
  Vista la legge 5 febbraio 1992,  n.  104  e,  in  particolare,  gli
articoli 21 e 33;
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
  Visti  gli  articoli  29-bis  e  30,  comma  2-bis,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001;
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare, ed in particolare l'art. 2259-ter;
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178;
  Visto l'art. 1, comma 94, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  "Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni.";
  Visto l'Accordo, sottoscritto in attuazione dell'art. 1, comma  91,
della legge n. 56 del 2014, sancito in sede di  Conferenza  unificata
dell'11 settembre 2014, repertorio atti n. 106/CU;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 1,  comma  92,  della
legge n. 56 del 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre
2014, n. 263;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  20
dicembre 2014 di definizione dei criteri di utilizzo e  modalita'  di
gestione  delle  risorse  del  fondo  destinato  al  miglioramento
dell'allocazione del personale presso le  pubbliche  amministrazioni,
adottato ai sensi dell'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo n.
165 del 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile  2015,  n.
78;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
giugno 2015, recante tabelle di equiparazione tra  il  personale  non
dirigenziale delle pubbliche amministrazioni tra i  diversi  comparti
di contrattazione, adottato ai sensi  dell'art.  29-bis  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001;
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e in  particolare
l'art. 1, comma 5 e l'art. 7, comma 2-bis;
  Vista la circolare del 29 gennaio 2015, n. 1 del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per  gli
affari regionali e le autonomie, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
16 marzo 2015, n. 62;
  Visti  gli  articoli  4,  5,  15  e  16,  comma  1-quinquies,  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
  Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;
  Ritenuto necessario definire i criteri  per  lo  svolgimento  delle
procedure di mobilita' del personale di cui all'art.  1,  comma  423,
della legge n. 190 del 2014;
  Sentito  l'Osservatorio  nazionale  di  cui  all'accordo  previsto
dall'art. 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
  Sentite le confederazioni  sindacali  rappresentative  in  data  14
luglio 2015;
  Considerato  che  non  e'  stata  acquisita  l'intesa  in  sede  di
Conferenza unificata sul provvedimento iscritto per  la  prima  volta
all'ordine del giorno della seduta del 16 luglio 2015  e  riesaminato
anche nel corso della seduta del 30 luglio 2015;
  Vista la nota del 14 settembre 2015,  n.  23157,  del  Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
per il coordinamento amministrativo, che trasmette la copia  conforme
all'originale della delibera del  Consiglio  dei  Ministri,  relativa
alla riunione del  4  settembre  2015,  concernente  l'autorizzazione
all'adozione del decreto del Ministro per  la  semplificazione  e  la
pubblica  amministrazione  recante  criteri  per  la  mobilita'  del
personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area  vasta,
dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana,  nonche'  dei
corpi e servizi di  polizia  provinciale  per  lo  svolgimento  delle
funzioni di polizia municipale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  febbraio  2014
con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna  Madia  e'  stata  nominata
Ministro senza portafoglio;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio  2014  con  cui  al  Ministro  senza  portafoglio  onorevole
dottoressa Maria Anna Madia e'  stato  conferito  l'incarico  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile 2014 recante Delega di funzioni al Ministro senza  portafoglio
onorevole dottoressa Maria Anna Madia per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione;

                              Decreta:

                              Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce i criteri per l'attuazione  delle
procedure di mobilita' riservate, ai sensi dell'art.  1,  commi  423,
424 e 425, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  al  personale
dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta  dichiarato
in soprannumero (di seguito: "dipendenti in soprannumero"), ai  sensi
dei commi 421 e  422  del  medesimo  articolo.  Fissa,  altresi',  le
modalita' e le procedure per il transito, ai sensi  dell'art.  5  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n.  125,  del  personale  appartenente  ai
corpi e servizi di polizia provinciale,  di  cui  all'art.  12  della
legge 7 marzo 1986, n. 65,  che  e'  dichiarato  soprannumerario  (di
seguito "personale di polizia provinciale"),  nei  ruoli  degli  enti
locali per lo svolgimento delle funzioni di  polizia  municipale.  Al
personale di polizia provinciale che non e' ricollocato ai sensi  del
citato art. 5 del decreto-legge  n.  78  del  2015  si  applicano  le
procedure ed i  criteri  di  mobilita'  specificamente  previsti  dal
presente decreto.
  2. Il presente decreto disciplina altresi', ai sensi  dell'art.  7,
comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, i criteri per
lo svolgimento delle procedure di mobilita' del personale  dipendente
a tempo indeterminato della Croce rossa italiana di  cui  all'art.  6
del decreto legislativo  28  settembre  2012,  n.  178  (di  seguito:
"dipendenti CRI").
  3. Il presente decreto non si applica al personale  soprannumerario
destinato allo svolgimento di funzioni connesse con  il  mercato  del
lavoro e con le politiche attive del lavoro, a cui si applica  l'art.
15 del decreto-legge n. 78 del  2015,  ne'  al  personale  che  sara'
collocato  a  riposo  entro  il  31  dicembre  2016,  fermo  restando
l'obbligo di inserire entrambe le categorie di personale nel  Portale
"Mobilita'.gov",              disponibile              all'indirizzo
http://www.mobilita.gov.it/ (di seguito "PMG"), in  coerenza  con  la
rideterminazione della spesa della dotazione  organica  delle  citta'
metropolitane e delle province.
  4. I criteri e le procedure del presente decreto non  si  applicano
al personale ricollocato ai sensi dell'art. 3, comma 1.
  5. Nel presente decreto, i riferimenti ai commi 421, 422, 423, 424,
425, 426, 427,  428  e  429  sono  da  intendersi  come  relativi  ai
corrispondenti commi dell'art. 1 della legge  23  dicembre  2014,  n.
190.
                              Art. 2

Inquadramento del personale delle Province in posizione di comando  o
                              distacco

  1. Entro dieci giorni dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, le amministrazioni di cui  all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001  acquisiscono  il
consenso all'immissione nei propri ruoli del personale delle Province
che, alla data prevista dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 78
del 2015, si trovava presso le  stesse  in  posizione  di  comando  o
distacco o altri istituti comunque denominati.
  2. L'inquadramento del personale che  ha  fornito  il  consenso  ai
sensi del comma 1 e' disposto nell'amministrazione dove  il  medesimo
presta servizio a condizione che  ci  sia  capienza  nella  dotazione
organica  e  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione  vigente  e  comunque  ove  risulti  garantita  la
sostenibilita' finanziaria a regime della relativa  spesa,  anche  in
deroga, per le amministrazioni di  cui  all'art.  5,  comma  1,  alle
facolta' di assumere. Nel caso in cui non ricorrano le condizioni per
inquadrare  tutto  il  personale  che  ha  fornito  il  consenso,  le
amministrazioni applicano i criteri di  cui  agli  articoli  7  e  8.
L'inquadramento  e'  comunicato  alle  province  di  provenienza  del
relativo personale entro venti giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
                              Art. 3

          Riordino delle funzioni da parte delle regioni

  1. Le regioni che, entro il termine ultimo  del  31  ottobre  2015,
previsto dall'art. 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 78  del
2015, hanno disciplinato il riordino delle funzioni  ai  sensi  della
legge n. 56 del 2014  ed  hanno  definito,  in  sede  di  osservatori
regionali, procedure di  ricollocazione  diretta  dei  dipendenti  in
soprannumero addetti alle funzioni non fondamentali, entro lo  stesso
termine del 31 ottobre 2015 provvedono ad  adempiere  all'obbligo  di
comunicazione di  cui  al  comma  424  mediante  l'inserimento  delle
relative informazioni nel PMG con le modalita' indicate nello  stesso
Portale.
  2. Alle regioni che non procedono con le modalita' e nei  tempi  di
cui al comma 1 si applica l'art. 5.
  3. Entro il 31 dicembre 2015, le regioni  a  statuto  speciale  che
abbiano  adeguato  i  loro  ordinamenti  in  base  alle  disposizioni
dell'art. 1, comma 145, della legge n. 56 del  2014  ed  ai  principi
dell'art. 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, possono chiedere
al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri (di seguito "il  Dipartimento")  di  avvalersi
delle procedure di cui al presente decreto. Il Dipartimento adotta le
determinazioni conseguenti per destinare le risorse  disponibili  per
le assunzioni alle  relative  procedure  di  mobilita'.  In  caso  di
mancata richiesta al  Dipartimento  le  regioni  a  statuto  speciale
procedono autonomamente.
                              Art. 4

                        Domanda di mobilita'

  1. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, gli enti di area vasta  inseriscono
nel PMG gli elenchi  di  cui  al  comma  422,  secondo  le  modalita'
indicate nello stesso Portale. Ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge
n.  78  del  2015,  nell'ambito  degli  elenchi  e'  identificato  il
personale  di  polizia  provinciale,  il  quale  puo'  esprimere  una
preferenza a non mantenere il proprio profilo di cui eventualmente si
tiene conto ai fini della ricollocazione. Negli  stessi  elenchi  e',
altresi', indicato il personale in posizione di comando con  apposita
precisazione dell'avvio o meno delle procedure  di  inquadramento  di
cui all'art. 2. Il personale in  comando  non  ricollocato  ai  sensi
dell'art. 2 puo' essere ricollocato con le modalita' previste  per  i
dipendenti soprannumerari. Gli elenchi sono eventualmente aggiornati,
entro il termine del 31 ottobre  2015,  escludendo  dagli  stessi  il
personale di cui all'art. 3, comma 1, ove sia stato inserito. In caso
di incremento della domanda di  mobilita',  gli  elenchi  di  cui  al
presente comma possono essere aggiornati entro il 31 gennaio  2016  e
potranno essere utilizzate le eventuali risorse finanziarie residue.
  2. Entro il termine del 31 ottobre 2015, la  Croce  rossa  italiana
inserisce  nel  PMG,  secondo  le  modalita'  indicate  nello  stesso
portale, l'elenco del proprio personale  interessato,  ai  sensi  del
decreto legislativo  28  settembre  2012,  n.  178,  ai  processi  di
mobilita', distinto per sede di servizio.
  3. Gli elenchi inseriti ai sensi dei commi  1  e  2  contengono  le
informazioni  richieste    dallo    stesso    portale,    necessarie
all'applicazione dei criteri e delle procedure di mobilita' di cui al
presente decreto. Dopo l'inserimento previsto dai medesimi commi 1  e
2, nel PMG e' pubblicata, nel rispetto dell'anonimato,  la  tipologia
professionale del personale da ricollocare, aggregata  per  categorie
di inquadramento e profili professionali, anche per le  finalita'  di
cui all'art. 5, comma 3.
  4. Nel caso in cui gli enti di area vasta non adempiono, nei  tempi
previsti,  alle  previsioni  del  presente  articolo,  il  personale
dipendente a tempo indeterminato  dai  medesimi  enti  puo'  avanzare
istanza di mobilita' secondo le  previsioni  dell'art.  6  ed  essere
ricollocato con i criteri del presente decreto.
                              Art. 5

                        Offerta di mobilita'

  1. Dopo l'inserimento degli elenchi di cui all'art. 4  ed  entro  i
trenta giorni successivi al 31 ottobre 2015, le regioni  e  gli  enti
locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti  e
gli enti del Servizio sanitario nazionale, esclusi gli enti  di  area
vasta, inseriscono nel PMG, con le modalita' ivi  indicate,  i  posti
disponibili in base alle proprie facolta' di assumere,  distinti  per
funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento,  nonche'
i posti  disponibili,  anche  in  deroga  alle  proprie  facolta'  di
assumere, purche' siano garantiti il rispetto del patto di stabilita'
interno negli esercizi 2015 e 2016 e la sostenibilita'  di  bilancio,
nei ruoli della polizia municipale degli enti  locali,  riservati  al
personale di polizia provinciale, per gli anni 2015 e 2016. Entro  il
31 gennaio 2016 provvedono all'aggiornamento  dei  posti  disponibili
per l'anno 2016. L'inserimento costituisce  adempimento  dell'obbligo
di comunicazione di cui al comma 424.
  2. Dopo l'inserimento degli elenchi di  cui  all'art.  4  ed  entro
trenta giorni successivi al 31 ottobre 2015,  le  amministrazioni  di
cui al comma 425 inseriscono nel PMG, con le modalita' indicate nello
stesso Portale, i posti disponibili, distinti per funzioni e per aree
funzionali e categorie di inquadramento,  corrispondenti,  sul  piano
finanziario, alla disponibilita' delle  risorse  destinate,  per  gli
anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo  indeterminato
secondo la normativa vigente. Entro il  31  gennaio  2016  provvedono
all'aggiornamento dei posti disponibili per l'anno 2016. Il Ministero
della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente  comma
e con le medesime modalita', indica, altresi',  un  numero  di  posti
corrispondente ad un contingente massimo di 2.000 unita' di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000  da
acquisire nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno  2017,
da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione  giudiziaria,  ai  sensi
dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015,  n.  83.  Si
tiene conto di quanto previsto dall'art. 16, comma  1-quinquies,  del
decreto-legge n. 78 del 2015.
  3. Le amministrazioni, ai fini dell'attuazione dei  commi  1  e  2,
individuano  i  posti  disponibili,  nell'ambito  delle  dotazioni
organiche, tenendo conto, in  relazione  al  loro  fabbisogno,  delle
funzioni riordinate, delle  aree  funzionali  e  delle  categorie  di
inquadramento dei dipendenti in soprannumero. In  aggiunta  ai  posti
disponibili nei limiti delle facolta' di assunzione, gli enti  locali
individuano altresi' i posti  disponibili  nei  ruoli  della  polizia
municipale, in deroga alle facolta' di assumere ai sensi del comma 1.
Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  425  individuano  i  posti
disponibili, nell'ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in
relazione al loro fabbisogno, delle aree funzionali e delle categorie
di inquadramento dei dipendenti CRI. Ai fini dell'individuazione  dei
posti si tiene conto del personale interessato gia' in  posizione  di
comando.
  4. Entro sessanta giorni successivi al termine del 31 ottobre 2015,
il Dipartimento rende pubblici sul PMG i posti disponibili presso  le
regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da
essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, e quelli
disponibili presso le amministrazioni di cui al comma  425,  per  gli
anni 2015 e 2016. Entro il 31 marzo 2016  provvede  all'aggiornamento
per l'anno 2016. I posti  sono  distinti  per  funzione  e  per  area
funzionale e categoria di inquadramento e sono  riferiti  a  ciascuna
regione e suddivisi per ambito  provinciale/metropolitano.  Entro  lo
stesso termine del primo periodo del  presente  comma  e'  pubblicato
l'elenco nominativo del personale interessato alle procedure  di  cui
all'art. 6.
  5. In caso di non completa ricollocazione del personale sulla  base
dell'offerta di mobilita' che le amministrazioni  hanno  definito  in
relazione  ai  loro  fabbisogni,  come  previsto  dal  comma  3,  il
Dipartimento della funzione pubblica definisce  ed  avvia  una  nuova
procedura  di  mobilita'  che  tiene  conto  dei  posti  dichiarati
disponibili ai sensi dei commi 1 e 2, secondo il presente decreto.
  6. Le assunzioni previste dalla normativa vigente  sono  consentite
alle amministrazioni destinatarie del presente decreto esclusivamente
a completamento delle procedure di cui  al  medesimo  decreto,  fatte
salve le assunzioni di cui all'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge
n. 78 del 2015.
                              Art. 6

                    Preferenze di assegnazione

  1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'art. 5, comma
4, i dipendenti in soprannumero, compreso  il  personale  di  polizia
provinciale,  e  i  dipendenti  CRI  esprimono  le  preferenze  di
assegnazione in relazione all'offerta  di  mobilita',  compilando  il
modulo disponibile sul PMG. Nel caso previsto dall'art. 4,  comma  4,
nel PMG sono attivate apposite funzioni  al  fine  di  consentire  la
presentazione delle istanze al personale interessato.
  2. I dipendenti di cui al comma 1  esprimono  l'ordine  delle  loro
preferenze tra i posti disponibili in relazione alla funzione svolta,
all'area funzionale e  alla  categoria  di  inquadramento.  Ai  sensi
dell'art. 7, comma 2-bis,  del  decreto-legge  n.  192  del  2014,  i
dipendenti CRI possono indicare soltanto posti disponibili presso  le
amministrazioni di cui  al  comma  425.  Ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto-legge n. 78 del 2015 il personale di polizia provinciale,  se
non esprime la preferenza a non mantenere il profilo, indica  in  via
prioritaria  i  posti  disponibili  negli  enti  locali  per  la
corrispondente qualifica  e  funzione  e  in  subordine  procede  con
l'indicazione prevista per  i  dipendenti  in  soprannumero.  Qualora
esprima la preferenza per non mantenere il profilo  inverte  l'ordine
di priorita' descritto.
  3. I dipendenti possono esprimere preferenze, oltre che per i posti
disponibili presso le amministrazioni aventi sede nel proprio  ambito
provinciale o metropolitano, anche per quelle aventi sede nel  Comune
capoluogo della relativa regione, nonche' nell'ambito territoriale di
Roma Capitale. L'assegnazione tiene conto dei  criteri  di  cui  agli
articoli 7 e 8.
  4. Al personale che non esprime preferenze di assegnazione entro il
termine e con le modalita' di cui al  presente  articolo  si  applica
l'art. 9, comma 1, ultimo periodo.
                              Art. 7

                    Criteri generali di mobilita'

  1. Al  fine  di  favorire  l'incontro  tra  domanda  e  offerta  di
mobilita', i  posti  disponibili  sono  assegnati  ai  dipendenti  in
soprannumero, al personale di polizia provinciale e ai dipendenti CRI
secondo i seguenti criteri, in ordine di priorita':
    a) assegnazione del personale in comando o fuori  ruolo  o  altri
istituti comunque denominati nei  ruoli  dell'amministrazione  presso
cui i medesimi prestano servizio anche da data successiva rispetto  a
quella prevista dall'art. 4, comma 2, del  decreto-legge  n.  78  del
2015;
    b) assegnazione del personale di polizia  provinciale  agli  enti
locali,  con  funzioni  di  polizia  locale  nel  limite  dei  posti
disponibili. Per il restante  personale  di  polizia  provinciale  la
ricollocazione avviene secondo i criteri previsti per i dipendenti in
soprannumero tenuto conto della  preferenza  espressa  in  merito  al
mantenimento o meno del profilo di inquadramento;
    c)  assegnazione  agli  uffici  periferici  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 94, della
legge n. 147 del 2013, del personale che alla  data  del  1°  gennaio
2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e  alla  gestione  degli
Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di  terzi,
nei limiti delle risorse destinate;
    d) assegnazione dei dipendenti  in  soprannumero,  ai  sensi  del
comma 423, alle regioni e agli enti locali, inclusi gli enti pubblici
non economici da essi dipendenti e gli enti  del  Servizio  sanitario
nazionale,  rispettando  l'area  funzionale,  la  categoria  di
inquadramento e, possibilmente, la corrispondenza del personale  alle
funzioni svolte, in relazione al riordino delle funzioni medesime, ai
sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della normativa vigente, con
conseguente prioritaria assegnazione del personale, che alla data  di
entrata in vigore della  legge  n.  56  del  2014  era  addetto  alle
funzioni non fondamentali degli enti di area vasta, alle  regioni  ed
agli enti locali titolari delle stesse funzioni;
    e) assegnazione dei dipendenti in soprannumero e  dei  dipendenti
CRI alle amministrazioni di cui al comma 425, con  priorita'  per  il
Ministero della giustizia ai sensi del comma 530, rispettando  l'area
funzionale e la categoria di inquadramento. Il contingente  di  2.000
unita' di  personale  amministrativo  indicato  dal  Ministero  della
giustizia ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto-legge 27 giugno
2015, n. 83, e' riservato al personale proveniente dagli enti di area
vasta.
                              Art. 8

                  Criteri individuali di mobilita'

  1. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell'art.  4  e
in relazione alle  preferenze  espresse  ai  sensi  dell'art.  6,  il
Dipartimento, al fine dell'assegnazione dei  posti,  in  presenza  di
soggetti che abbiano indicato la stessa  amministrazione  e  sede  di
lavoro, applica i seguenti criteri, in ordine di priorita':
    a) precedenza,  per  i  posti  nelle  sedi  di  lavoro  collocate
nell'ambito territoriale della citta' metropolitana di Roma capitale,
ai dipendenti della Citta' metropolitana di Roma  capitale  e  per  i
posti nelle  sedi  di  lavoro  collocate  nei  Comuni  capoluoghi  di
regione,  ai  dipendenti  delle  relative  province  o  citta'
metropolitane;
    b) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di
cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    c) precedenza ai dipendenti riconosciuti titolari dei benefici di
cui all'art. 33, comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  a
condizione che il domicilio della persona da  assistere  sia  situato
nella medesima provincia o citta' metropolitana;
    d) precedenza ai dipendenti con figli fino a tre anni di eta'.
  2. A parita' o in assenza delle condizioni di cui al  comma  1,  si
tiene conto dei seguenti criteri di precedenza,  secondo  i  punteggi
stabiliti nella  tabella  A  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto:
    a) la situazione di  famiglia,  privilegiando  i  lavoratori  che
abbiano il maggior numero di familiari e  quelli  unici  titolari  di
reddito familiare;
    b) l'eta' anagrafica.
  3. I requisiti e le condizioni di cui al presente  articolo  devono
essere posseduti alla scadenza del termine  per  l'espressione  delle
preferenze di assegnazione.
                              Art. 9

                      Procedure di mobilita'

  1. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera b),  entro  trenta
giorni dalla scadenza del termine per l'espressione delle  preferenze
di cui all'art. 6, il Dipartimento procede all'assegnazione ai comuni
del personale di polizia provinciale. A  tal  fine,  il  Dipartimento
assegna i posti preliminarmente ai dipendenti che hanno  espresso  le
preferenze, ai sensi dell'art. 6,  per  i  relativi  posti.  Se  piu'
dipendenti hanno indicato lo stesso  posto,  i  relativi  posti  sono
assegnati applicando i criteri di cui all'art. 8.  Per  i  dipendenti
che rimangono non collocati, il Dipartimento procede  unilateralmente
all'assegnazione, tenendo  conto  della  vacanza  di  organico  delle
amministrazioni  di  destinazione,    fermo    restando    l'ambito
provinciale/metropolitano o, in subordine, l'ambito regionale.
  2. In applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera c),  nello  stesso
termine e con le stesse modalita' di cui al comma 1, il  Dipartimento
procede all'assegnazione agli uffici periferici del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti del personale che  alla  data  del  1°
gennaio 2015 svolgeva le funzioni relative alla cura e alla  gestione
degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per  conto  di
terzi.
  3. In applicazione dell'art. 7,  comma  1,  lettera  d),  entro  lo
stesso termine e con le stesse  modalita'  di  cui  al  comma  1,  il
Dipartimento procede all'assegnazione prioritaria dei  dipendenti  in
soprannumero alle regioni  e  agli  enti  locali,  inclusi  gli  enti
pubblici non economici da essi dipendenti e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale.
  4. Dopo che, per ciascuna provincia, sono stati assegnati  tutti  i
posti disponibili nelle regioni e negli enti locali, inclusi gli enti
pubblici non economici da essi dipendenti e  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, il  Dipartimento  procede  all'assegnazione  dei
posti disponibili presso le amministrazioni  di  cui  al  comma  425,
includendo anche i dipendenti CRI, con le stesse modalita' di cui  al
comma 1.
  5. I  dipendenti  assegnatari  dei  posti  ai  sensi  del  presente
articolo prendono servizio nell'amministrazione di destinazione entro
30 giorni dalla data di pubblicazione delle assegnazioni.
                              Art. 10

                      Criteri di inquadramento

  1. Le regioni, gli enti  locali,  inclusi  gli  enti  pubblici  non
economici da essi  dipendenti  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale, e le amministrazioni di cui al comma 425 operano, all'atto
dell'inquadramento del personale in mobilita', l'equiparazione tra le
aree  funzionali  e  le  categorie  di  inquadramento  del  personale
appartenente allo stesso  o  a  diverso  comparto  di  contrattazione
collettiva ai sensi del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato ai sensi dell'art. 29-bis del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001.
  2. I dipendenti in soprannumero trasferiti in esito alle  procedure
di  mobilita'  disciplinate  dal  presente  decreto,  mantengono  la
posizione giuridica ed  economica,  con  riferimento  alle  voci  del
trattamento economico fondamentale e accessorio,  limitatamente  alle
voci con carattere di generalita' e natura fissa e continuativa,  non
correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di  provenienza,
previste dai vigenti contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  in
godimento  all'atto  del  trasferimento,  nonche'  l'anzianita'  di
servizio maturata. Al solo  fine  di  determinare  l'ammontare  delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa  le  corrispondenti
risorse  destinate  a  finanziare  le  voci  fisse  e  variabili  del
trattamento  accessorio,  nonche'  la    progressione    economica
orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni  contrattuali
vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente
al personale trasferito, nell'ambito dei piu'  generali  fondi  delle
risorse decentrate del personale delle categorie  e  dirigenziale,  a
valere  sulle  risorse  relative  alle  assunzioni.  I  compensi  di
produttivita',  la  retribuzione  di  risultato  e  le  indennita'
accessorie  del  personale  trasferito  rimangono  determinati  negli
importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere
incrementati  fino  all'applicazione  del  contratto  collettivo
decentrato  integrativo  sottoscritto  conseguentemente  al  primo
contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo  la  data  di
entrata in vigore della legge n. 56 del 2014.
  3. Ai  dipendenti  CRI,  trasferiti  in  esito  alle  procedure  di
mobilita'  disciplinate  dal  presente  decreto,  si  applicano  le
disposizioni di cui  all'art.  30,  comma  2-quinquies,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
                              Art. 11

                        Disposizioni finali

  1. Il presente decreto non si applica alle procedure  di  mobilita'
volontaria avviate dalle amministrazioni pubbliche  anteriormente  al
1°  gennaio  2015.  Sono,  altresi',  escluse  dalla  disciplina  del
presente decreto le procedure di mobilita' volontaria  avviate  anche
successivamente alla predetta  data  del  1°  gennaio  2015,  purche'
riservate in via prioritaria al personale degli enti di area vasta  o
al personale della CRI. Le procedure di mobilita' di cui al  presente
comma non devono incidere sulle risorse  previste  dal  regime  delle
assunzioni per gli anni 2015 e 2016 e comunque devono essere concluse
entro 15 giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta Ufficiale. Sono fatte salve le procedure di  mobilita'
avviate dal Ministero della giustizia  a  valere  sul  fondo  di  cui
all'art. 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30  aprile  2001,  n.
165.
  2. I prefetti preposti agli Uffici territoriali di governo vigilano
sul corretto svolgimento degli adempimenti di cui al presente decreto
da parte degli enti locali, adottando, ove necessario,  gli  atti  di
competenza finalizzati a definire la domanda e l'offerta di mobilita'
in stretta collaborazione con il Dipartimento.  Gli  stessi  prefetti
vigilano altresi' sul rispetto del divieto di effettuare assunzioni a
tempo indeterminato previsto, a pena di nullita', dal comma 424 e dal
comma 425.
  3. A conclusione delle procedure di  cui  al  presente  decreto  si
procedera', in presenza di unita' di personale  degli  enti  di  area
vasta da ricollocare, all'utilizzo delle risorse di cui  all'art.  1,
comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.
  4. Le disposizioni del presente decreto che fanno riferimento  agli
enti del SSN si applicano ai  medesimi  enti  salvo  che  le  Regioni
determinino diversamente in sede di riordino di cui all'art. 3.
  5. Per l'anno 2016 si terra' conto  di  quanto  previsto  dall'art.
2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare, in merito all'avvio di processi  di
trasferimento presso altre amministrazioni  pubbliche  del  personale
civile del Ministero della difesa.
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 14 settembre 2015

                                                  Il Ministro: Madia

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2413
                              TABELLA A

Sistema di punteggio per la  formazione  delle  graduatorie  ai  fini
della ricollocazione ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, legge
22 dicembre 2014, n. 190.

              Parte di provvedimento in formato grafico

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