Data: 2015-10-01 05:27:49

Attività di tintolavanderia. Requisiti di idoneità professionale - Ministero

Parere 22 settembre 2015 (Prot. 169302) - Attività di tintolavanderia. Requisiti professionali

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[b]Ministero dello Sviluppo Economico[/b]
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Servizi e professioni

Prot. n. 169302 del 22 settembre 2015

[b]Oggetto: Attività di tintolavanderia. Requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico.[/b]

Con nota prot. n. 26202/2015, codesto Servizio ha formulato un quesito concernente
l’individuazione dei requisiti di idoneità professionale richiesti dalla vigente normativa al responsabile
tecnico nominato da una impresa esercente l’attività professionale di tintolavanderia.
Nello specifico, ricordando che l’articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84
(Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia), nel determinare i requisiti dal cui possesso è
comprovata l’idoneità professionale del responsabile tecnico designato, fa riferimento alle lettere b) e d)
ad un «periodo di inserimento presso imprese del settore», e che il successivo comma 3 specifica che esso «consiste
nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore»,
codesto Ufficio chiede a questa Amministrazione di voler esprimere «la definizione da darsi alla “attività
qualificata di collaborazione tecnica continuativa”, in considerazione della necessità di una interpretazione uniforme sul
territorio nazionale della disciplina relativa al conseguimento dell’idoneità professionale di responsabile tecnico di
tintolavanderia».
Come si evince chiaramente dal dato letterale della disposizione normativa, essa non individua
nominativamente il rapporto giuridico che deve sussistere tra l’impresa abilitata ed il soggetto che grazie
ad esso acquisisce il requisito professionale richiesto per la successiva designabilità quale responsabile
tecnico di una impresa di tintolavanderia. Piuttosto, la disposizione in esame identifica le caratteristiche
(«[b]attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa[/b]») che il periodo di inserimento deve presentare al
fine della sua capacità di produrre in capo al prestatore l’effetto giuridico del conseguimento dei
richiesti requisiti professionali.
In tale prospettiva,[color=red][b] si deve ritenere che soddisfi la prescrizione di legge un periodo di inserimento
presso imprese abilitate del settore che sia caratterizzato dalla prestazione professionale e continuativa
del lavoro da parte del collaboratore, nonché da un inquadramento del soggetto atto, per qualifica,
mansione, continuità e durata, a produrre in capo al lavoratore il conseguimento di una esperienza
tecnico-professionale idonea a garantire il pieno conseguimento delle finalità (tutela dell’ambiente, dei
lavoratori, dei consumatori che si avvalgono dell’opera professionale dell’impresa) che la legge sottende
alla necessaria nomina del responsabile tecnico.[/b][/color]
L’applicazione dei principi sopra esposti al singolo caso concreto non può che essere rimessa agli
Sportelli unici per le attività produttive, i quali – in sede di istruttoria della segnalazione certificata di
inizio attività – potranno stabilire, sulla base della documentazione prodotta dal dichiarante o da
acquisirsi presso di questi, l’effettivo conseguimento del requisito professionale richiesto al responsabile
tecnico.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)
Firmato Gianfrancesco Vecchio

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