Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3667, del 27 luglio 2015
Urbanistica. Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege
Il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quarto comma del regio decreto n. 27 luglio 1034, n. 1265; ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri, su un’area a tal fine indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura, salve ulteriori esigenze di mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale. Non possono essere ammessi gli interventi di edilizia c.d. ‘libera’, ostandovi la previsione di cui al comma 1 dell’articolo 6 del d.P.R. 380 del 2001 il quale fa in ogni caso salve le preclusioni rinvenienti da altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia
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