Ci si presenta il caso di un circolo privato che persegue finalità di benessere: all’interno dei locali in cui si riunisce vuole creare una zona benessere/estetica, inserendo una vasca idromassaggio, solarium, lettini per massaggi….ad uso esclusivamente dei soci.
Tra i soci del circolo sono presenti figure di estetista in possesso di qualifica professionale. Premesso che i locali rispetteranno tutti i requisiti strutturali, gestionali ed igienico sanitari previsti dalla normativa regionale, come devono procedere per l’apertura?O meglio è possibile la sua apertura?
E’ sufficiente la presentazione di una SCIA?
Le estetiste dovranno essere legate al circolo da un rapporto di collaborazione o potranno esercitare l’attività esclusivamente in quanto socie?Inoltre, dovranno essere iscritte all’Albo delle imprese artigiane?
Chi assumerà la responsabilità dei macchinari installati?
Grazie
Un circolo privato non può mai svolgere l'attività di estetica, in quanto l'esercizio di detta attività può avvenire solamente da parte di IMPRESE, artigiane o non artigiane, iscritte all'Albo Imprese Artigiane o al Registro Imprese, a norma dell'art. 8 della L.R. 31/05/2004 n. 28 (che infatti parla sempre di imprese).
Un circolo privato non è un'impresa, ma una forma di associazione tra soggetti che si costituisce non per svolgere professionalmente un'attività economica, ma per perseguire altre finalità (benefiche, culturali etc.), ed è infatti per tale motivo che non può essere mai iscritto al Registro imprese e men che mai all'albo delle imprese artigiane.
L'unica attività "commerciale" che un circolo privato può fare è la somministrazione di alimenti e bevande; essa tuttavia, ai sensi del D.P.R. 04/04/2001 n. 235, è subordinata alle seguenti condizioni:
1) il circolo deve essere aderente ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
2) deve essere soggetto allo speciale regime fiscale previsto dall'art. 148 del D.P.R. 22/12/1996 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi)
3) la somministrazione deve essere effettuata solo ai soci del circolo e deve avvenire solo nei locali ove il circolo ha sede.
Se sussistono le condizioni di cui ai punti precedenti, il circolo privato può eserciotare l'attività di somministrazione, presentando SCIA al comune interessato.