TOSCANA - Deroga ai requisiti delle piscine - DGR 883/2015
DELIBERAZIONE n. 883 del 21/09/2015
[b]Linee guida di cui al comma 4 dell’art. 19 della legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) - Deroga ai requisiti delle piscine di cui all’art. 51 del d.p.g.r 23/R/2010 regolamento attuativo della L.R. 8/2006.[/b]
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme
in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad
uso natatorio) da ultimo come modificata dalla legge
regionale 23 dicembre 2014, n. 84;
Richiamato, in particolare l’articolo 19, comma 3,
della l.r. 8/2006, secondo cui le piscine di cui ai commi 1
e 1 bis dello stesso articolo, che non sono adeguate limitatamente
ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi
del regolamento regionale d.pg.r 23/R/2010 e smi, possono
presentare istanza di deroga allo SUAP del comune
ove a sede l’impianto entro il 30 settembre 2015;
Visto l’articolo 51 del d.p.g.r. 23/R/2010, il regolamento
di attuazione della l.r. 8/2006, che elenca, ai
commi 1 e 2, i requisiti delle piscine di cui all’articolo
19, commi 1 e 1 bis della l.r. 8/2006, per i quali è prevista
una deroga definitiva;
Considerato, altresì, che ai sensi del comma 4 dell’articolo
19 della l.r. 8/2006, la deroga di cui sopra è concessa
dal comune “previa acquisizione del parere dell’azienda
USL competente, applicando una riduzione del numero
massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale
23/R/2010, rapportata alle carenze dell’impianto sulla
base di linee guida adottate dalla Giunta regionale”;
Viste le linee guida di cui all’allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, che per ciascuno
dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 51
del d.p.g.r. 23/R/2010 per i quali è prevista una deroga
definitiva, stabilisce la riduzione, espressa in percentuale,
del numero massimo dei bagnanti che dovrà essere
applicata;
Stabilito, inoltre, che alle piscine di cui all’articolo
19, commi 1 e 1 bis della l.r. 8/2006 che ne avranno presentato
istanza al comune entro i termini previsti, verrà
concessa deroga applicando la percentuale più alta di
riduzione del numero massimo dei bagnanti corrispondente
a uno dei requisiti derogati a cui va aggiunto un
punto in percentuale per ognuno degli ulteriori requisiti
derogati;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. Di approvare le linee guida di cui all’allegato “A”
parte integrante e sostanziale del presente atto che stabiliscono
la riduzione, espressa in percentuale, del numero
massimo dei bagnanti riferita ad ognuno dei requisiti di
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 51 del d.p.g.r. 23/R/2010
per i quali è prevista una deroga definitiva;
2. Di stabilire che verrà concessa deroga alle piscine
di cui all’articolo 19, commi 1 e 1 bis della l.r. 8/2006
che ne avranno presentato istanza al comune entro i
termini previsti, applicando la percentuale più alta di
riduzione del numero massimo dei bagnanti corrispondente
a uno dei requisiti derogati a cui andrà aggiunto un
punto in percentuale per ognuno degli ulteriori requisiti
derogati.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. n.23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 dellaL.R. n. 23/2007, come
modificato dalla L.R. n. 6/2014.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
PISCINE in Toscana - l'adeguamento slitta al 31 dicembre 2016
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