buongiorno,sono un titolare di una licenza di spettacolo viaggiante,sto attrezzando il mio capannone a destinazione d'uso artigianale per creare un parco giochi al coperto.premetto che sono in piemonte e una legge regionale dice che tale attività può considerarsi di tipo artigianale....volevo chiederle se potevo somministrare alimenti e bevande nel parco giochi essendo secondo me una attività accessoria destinata ai soli utilizzatori del parco e gli accompagnatori dei bambini?
a che normativa devo fare riferimento?
il mio problema è che in comune dicono che se l'attività è artigianale non posso vendere neanche una bottiglia d'acqua....ma io ho visto che gli artigiani possono vendere prodotti che non sono prodotti da loro in maniera accessoria basta che l'attività artigianale sia prevalente.....oppure mi devo rifare ai locali di pubblico spettacolo - Art. 8 comma 6 lett. i) della L.R. 38/2006 che però potrebbero dover seguire atre regole più restrittive... mi da un consiglio?
La qualifica dell’impresa artigiana si basa sulla prevalenza dell’attività svolta. Puoi rimare un artigiano se l’attività commerciale è marginale. Questo è un aspetto che riguarda la CCIAA e gli aspetti connessi (il tuo commercialista saprà consigliarti in base al fatturato “artigiano” e al fatturato “commerciale”.
Da un punto di vista amministrativo, on ci sono problemi per esercizio congiunto di attività diverse. Dovrai presentare le procedure abilitative per ogni attività svolta.
A maggior ragione per un locale sarà autorizzato ai sensi artt. 68 e 80 TULPS (pubblico trattenimento – un mini parco giochi al chiuso).tale tipologia poteva godere dell’annesso angolo somministrazione collegato all’attività principale anche quando non vigeva la liberalizzazione sull’esercizio delle attività in forma congiunta. Erano le vecchie licenze tipologia C della legge 287/91, ora confluite nelle varie leggi regionali su commercio e somministrazione.
Anche da un punto di vista della destinazione d’uso, l’attività commerciale complementare non incide sulla necessità di un eventuale cambio d’uso.