M_237_Orientamenti_applicativi
[b]Quali sono attualmente le modalità di fruizione dei permessi per motivi personali e familiari di cui all’art. 18 del CCNL del 16 maggio 1995? E’ prevista la possibilità, a livello locale, di individuare discrezionalmente ulteriori modalità di fruizione?[/b]
R. Sulla questione in esame, occorre precisare che le disposizioni di cui all’art. 71 del D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n.133 del 2008, sono intervenute sulla disciplina contrattuale, stabilendo che i permessi citati possono essere fruiti esclusivamente secondo il contingente orario indicato dalla contrattazione collettiva, obbligando la contrattazione stessa a stabilirlo qualora non l’avesse già definito nei precedenti CCNL. Per il comparto Ministeri, l’art. 18 del CCNL del 16 maggio 1995 aveva già previsto, al riguardo, un contingente orario nella misura di 18 ore annue. Tale quantificazione è stata individuata in relazione ad una giornata lavorativa standard di 6 ore valida per tutto il comparto di riferimento (ma anche per tutti gli altri comparti), a prescindere dalle articolazioni orarie giornaliere previste nelle diverse amministrazioni/enti pubblici.
Infatti, il suindicato monte ore di permessi orari ha una portata generale, che nulla ha a che vedere con il numero di ore corrispondenti ai tre giorni lavorativi, precedentemente previsti nella disciplina contrattuale, ormai superata dalle citate disposizioni legislative che hanno, per i suddetti aspetti, innovato l’istituto. Del resto, operare la suddetta quantificazione sulla base dell’orario giornaliero di ogni singolo ufficio/struttura avrebbe comportato l’impossibilità di fissare un limite a livello nazionale, stante la diversità del regime orario esistente non solo tra le amministrazioni, ma anche all’interno delle stesse, tra i diversi settori. Sulla materia in questione, infatti, non è stata riconosciuta alcuna discrezionalità a livello locale e, in proposito, si richiama quanto previsto dalla circolare n. 7/2008 del Dipartimento della funzione pubblica laddove si precisa che le amministrazioni sono tenute ad applicare le previsioni del citato Decreto Legge, ribadendo il carattere imperativo delle stesse. Del resto, tale misura, sicuramente di maggior rigore, va inquadrata nelle iniziative di contenimento della spesa pubblica, nonché di contrasto all’assenteismo dei pubblici dipendenti, cui si ispirano tutte le disposizioni del citato decreto legge.
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