[b]Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3449, del 9 luglio 2015 [/b]
Rifiuti.Legittimità provvedimento di decadenza della «certificazione di bonifica»
L’azione di monitoraggio richiesta dalla certificazione non è stata compiuta (né, del resto, dalle società parti in causa è stata fornita una puntuale prova contraria). L’inadempimento della relativa «prescrizione» è già sufficiente, tanto più se si tiene conto della gravità degli sviluppi in seguito accertati, a giustificare la declaratoria di decadenza c.d. sanzionatoria della certificazione. La misura decadenziale vieppiù si imponeva, inoltre, se si considera che, essendosi riscontrato un peggioramento della situazione, che aveva visto la contaminazione propagarsi e aggravarsi (e investire, almeno potenzialmente, l’intero sito), tutto questo poneva in risalto l’inefficacia degli interventi del cui compimento la certificazione aveva dato atto. Le risultanze emerse, nell’esposizione fattane nella relazione del consulente tecnico posta a base del provvedimento impugnato, comprovavano, invero, il superamento della certificazione stessa, smentendo drasticamente l’asserto che l’inquinamento del sito fosse davvero «in via di esaurimento», e comprovando l’inidoneità delle iniziative di bonifica da essa attestate. La permanente efficacia della certificazione non assolveva dunque più ad alcuna funzione d’interesse pubblico, essendosi inverati i presupposti della sua stessa «prescrizione» per cui in caso di accertato peggioramento dello stato del sito si sarebbe dovuto presentare un nuovo progetto di bonifica.
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