Buongiorno, Questo Comune sta predisponendo un regolamento per il corretto insediamento urbanistico di impianti elettromagnetici. Nel territorio già esistono impianti regolarmente autorizzati tramite procedura suap (provvedimento unico ). Nel caso in cui si verifichi una modifica all'impianto già autorizzato, senza incremento del campo elettrico, quali sono gli adempimenti a cui è sottoposto il titolare dell'atto autorizzatorio?
La comunicazione di modifica deve essere trasmessa al Suap che a sua volta farà le comunicazioni agli enti terzi coinvolti nel procedimento iniziale?
A seconda delle modifiche è necessario il rilascio di nuovo provvedimento o è possibile un aggiornamento dell'atto già in possesso? Se si , in che modo?- Si ringrazia per la disponibilità
Buongiorno, Questo Comune sta predisponendo un regolamento per il corretto insediamento urbanistico di impianti elettromagnetici. Nel territorio già esistono impianti regolarmente autorizzati tramite procedura suap (provvedimento unico ). Nel caso in cui si verifichi una modifica all'impianto già autorizzato, senza incremento del campo elettrico, quali sono gli adempimenti a cui è sottoposto il titolare dell'atto autorizzatorio?
La comunicazione di modifica deve essere trasmessa al Suap che a sua volta farà le comunicazioni agli enti terzi coinvolti nel procedimento iniziale?
A seconda delle modifiche è necessario il rilascio di nuovo provvedimento o è possibile un aggiornamento dell'atto già in possesso? Se si , in che modo?- Si ringrazia per la disponibilità
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La procedura è una AUTOCERTIFICAZIONE per gli impianti dell'art. 87-ter (quindi semplice comunicazione, nemmeno scia, a cui non segue il rilascio di nuovi titoli)
DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n. 259
Codice delle comunicazioni elettroniche.
Art. 87
Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici
1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e
la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in
specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti
radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione
elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni
elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti
a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione
civile, nonche' per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle
bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti
locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, della compatibilita' del progetto con i limiti
di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita',
stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto
della citata legge 22 f ebbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti
di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture
di cui al comma 1 e' presentata all'Ente locale dai soggetti a tale
fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda,
l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del
responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello di cui al modello A dell'allegato
n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti
informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle
sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere
corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle
prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralita' di
domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da
piu' operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia
UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai
20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e'
sufficiente la segnalazione certificata di inizio attivita', conforme
ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al
modello B di cui all'allegato n. 13.
3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti
per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata
esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico
ferroviario, nonche' al fine di contenere i costi di realizzazione
della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in
area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si
procede con le modalita' proprie degli impianti di sicurezza e
segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', stabiliti
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della
legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di
attuazione.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata
contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia
entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale
competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i
dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola
volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il
rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione
prodotta. Il termine di cui al comma 9 ((riprende)) a decorrere dal
momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato
dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta
giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di
servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle
Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonche' dei soggetti
preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio
2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni
dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei
presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle
singole Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della
convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente
informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva
assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da
un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della
salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione
e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in
quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attivita' di cui al
presente articolo, nonche' quelle relative alla modifica delle
caratteristiche di emissione degli impianti gia' esistenti, si
intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione
del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il
dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento
di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad
effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36. Gli Enti locali possono prevedere termini piu'
brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel
termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento
autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del
silenzio-assenso.
Art. 87-bis
(Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti)
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il
completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di
installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre
tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti
o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il
rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo
87 nonche' di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo,
e' sufficiente la ((segnalazione certificata di inizio attivita')),
conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non
predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro
trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa
domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte
dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo
competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.
36, la denuncia e' priva di effetti.
Art. 87-ter
(( (Variazioni non sostanziali degli impianti). ))
((1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per
il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di
modifiche delle caratteristiche degli impianti gia' provvisti di
titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non
superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non
superiori a 1,5 metri quadrati, e' sufficiente un'autocertificazione
descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti,
dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87, da inviare
contestualmente all'attuazione dell'intervento ai medesimi organismi
che hanno rilasciato i titoli)).