Data: 2015-09-29 09:14:54

Nuova normativa edicole

Alla luce della nuova normativa regionale sul sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica (D.c.r. 23 giugno 2015 - n. X/730) è possibile autorizzare l'apertura di un punto vendita non esclusivo (media struttura di vendita) anche in assenza dei criteri indicati all'articolo 6 comma 2?
Abbiamo ricevuto un'istanza per un punto vendita non esclusivo? possiamo autorizzarlo?

riferimento id:29013

Data: 2015-09-29 09:47:43

Re:Nuova normativa edicole

Ciao, preso atto della D.c.r. 23 giugno 2015 - n. X/730 e quindi che l’attività sia soggetta ad autorizzazione (ricordo che la giurisprudenza si è espressa massicciamente in senso contrario), ti ricordo che l’art. 6 si applica SOLO ai punti vendita ESCLUSIVI, quindi non è il tuo caso.

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Data: 2015-09-29 09:59:57

Re:Nuova normativa edicole

Ciao, grazie mille per la risposta! Effettivamente l'art. 6 si riferisce a criteri per punti vendita esclusivi pero' il comma 7 dell'art. 2 prevede che per il rilascio delle autorizzazioni dei punti vendita delle non esclusive si applicano i criteri indicati all'articolo 6 comma 2.

riferimento id:29013

Data: 2015-09-29 14:22:57

Re:Nuova normativa edicole

La Delibera rimanda ai criteri, che di per sè non sono direttamente attuativi in quanto esprimono principi: dovresti fare il piano per i non esclusivi, che però non è previsto dalla Delibera  :o

In generale ti ricordo che comunque, se una PA non adotta un regolamento, la mancata adozione (inerzia dell’Ente) non può essere ostativa per l’attività di impresa…. Io sarei comunque per rilasciare l'autorizzazione richiesta.

Ti ricordo inoltre, in caso di attuazione di un regolamento/piano che preveda requisiti di cui all'art. 12 del d.lgs. 59/2010 e smi, gli adempimenti di cui all'art. 13 del medesimo decreto.


E tanto per concludere, è sbagliato il riferimento nella delibera regionale:
art. 6 comma 2. I Comuni, ai fini della predisposizione dei Piani di localizzazione, tengono conto:
a) delle zone nelle quali sia necessaria l’imposizione di vincoli specifici legati alla tutela e salvaguardia di motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 8, comma
1, lettera [b]b)[/b] del d.lgs. 59/2010 o al rispetto di vincoli o limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali;

[i]Art. 8 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
[b]b)[/b] prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;
[b]h) [/b][b]motivi imperativi d'interesse generale[/b]: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;[/i]

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[i]
Art. 12 Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale
In vigore dal 8 maggio 2010
1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;
b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;
c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;
d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o da quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività esercitata;
e) il divieto di disporre di più stabilimenti sul territorio nazionale;
f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;
g) tariffe obbligatorie minime o massime che il prestatore deve rispettare;
h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

Art. 13 Notifiche
In vigore dal 18 gennaio 2013
1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, è subordinata alla previa notifica alla Commissione europea.
2. Le autorità competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - notifica alla Commissione europea detti requisiti e ne dà contestuale comunicazione all'autorità competente.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee - trasmette, altresì, alle autorità competenti i requisiti elencati all'articolo 12 notificati alla Commissione dagli altri Stati membri e le eventuali decisioni assunte dalla Commissione nei confronti dell'Italia e degli Stati membri.
4. La notifica di un progetto di disposizione ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva 98/34/CE, soddisfa l'obbligo di cui al comma 1.[/i]

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