il titolare di una sala VLT ci chiede il prolungamento dell'orario di apertura? E' corretto o dovrebbe chiederlo alla Questura che ha rilasciato il titolo autorizzatorio?
riferimento id:29000Il discorso è complicato.
La giurisprudenza è in evoluzione. Diciamo che proprio in questim mesi la giurisprudenza amministrativa ha rispolverato la possibilità di dettare disposizioni sull'orario delle sale giochi (tutti i tipi) e sull'orario di spegmimento giochi, tramite classica ordinanza sindacale ex art. 50, comma 7. Differentemente a quando non c'era la liberalizzaizone degli orari, occorre una motivazione basata sulla tutela della salute e sula tutela del benessere sociale dei cittadini.
Puoi vedere TAR Milano n. 995/2015 e 704/2015 nonché TAR Piemonte ordinanza n. 200/2013 e sentenza n. 534/2015.
La giurisprudenza ha chiarito, altresì, che la Questura può intevenire in funzione della pubblica sicurezza dando delle prescrizioni in autorizzaizone ma la competenza per stabile l'orario di esercizio in via generale spetta al comune (vedi tar brescia 223/2014)
[b]Nella sezione del FORUM per abbonati ho fatto una ricostruzione giurisprudenziale.[/b]
Non potendo avere accesso alla parte degli abbonati, chiedo un ultimo chiarimento. Mi parli di liberalizzazione degli orari ma in base ala sentenza della corte costituzionale n.299/2012 non era emerso che le sale giochi in quanto esercizi pubblici, ma non di somministrazione, non rientravano nella liberalizzazione degli orari? Quindi il Sindaco può comunque dettare una disciplina degli orari e la motivazione non necessariamente ricondotta ai motivi di salute ordine ecc, non essendo liberalizzati.
Noi avevamo comunque pensato di legarla alla tutela contro la ludopatia. Da ultimo gli orari delle sale bingo, che mi dicono fanno h24, chi li stabilisce? perchè i titolari di VLT e sale giochi 86 tulps portano sempre a motivo delle loro richieste la disparità di trattamento con questa tipologia di sale da gioco.
grazie.
La sentenza che citi (ad uso di tutti quelli che leggono) è quella cha ha riconosciuto la legittimità del decreto Monti che ha liberalizzato gli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione. La Corte non rammenta i giochi in modo specifico ma nelle considerazioni di diritto chiarisce che [i]la liberalizzazione dell’orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l’ambiente, l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica.[/i]
La successiva giurisprudenza amministrativa nell’allargare i concetti ha rilevato che gli esercizi per i giochi sono sì esclusi dalla liberalizzazione degli orari in senso stretto ma sono pur sempre attività economiche che possono essere regolate [i]solo tramite un accurato bilanciamento tra valori ugualmente sensibili (il diritto alla salute e l’iniziativa economica privata)[/i]
Vedi TAR Milano n. 3165/2012 e 2479/2013, e TAR Brescia n. 1673/2011 (tutte negative per i comuni)
Il CdS con sentenza n. 3271/2014 ne fa una questione più generale:
[i]L’art. 3 del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, sempre in tema di abrogazione delle restrizioni all'accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche, ha poi disposto che “l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”, affermando un principio, derogabile soltanto in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), interessi che nella specie non possono ritenersi incisi.
La circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all’amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica; tuttavia, ciò è consentito dal legislatore solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati quali quelli richiamati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute), interessi che non possono considerarsi violati aprioristicamente e senza dimostrazione alcuna.[/i]
Lasciando quasi intendere che è legittimo l'interveto messo in atto con ordinanza contingibile e urgente.
A questo si aggiunge il discorso dei giochi annessi ad esercizi commerciali che godono della piena liberalizzazione.
Ecco, in sintesi, la giurisprudenza amministrativa adesso si sta uniformando nel riconoscere sempre la possibilità per il sindaco di intervenire con ordinanze ordinarie (art. 50, comma 7) che dettino specifiche limitazione per le sale giochi; attivazioni giochi nei bar e simili; attivazione VLT e sale VLT.
Per capire bene la faccenda puoi vedere la genesi giurisprudenziale partendo dal TAR Piemonte, ordinanza n. 200/2013 e sentenza n. 534/2015, in riferimento al caso della sentenza della Corte Costituzionale, n. 220/2014. Vedi anche le successive sentenze del TAR Milano n. 995/2015 e 704/2015 e CdS n. 3778/2015.
[b]Resta in ogni caso imprescindibile lo svolgimento di un'accurata e documentata istruttoria che metta in evidenza quali siano le specifiche esigenze della collettività locale tali da rendere necessaria la limitazione degli orari per esercitare il gioco.[/b]
Concordo pienamente con l'ottima sintesi di Mario.
Sul fronte orari ricordo una pronuncia di senso contrario (mmi riservo di cercare gli estremi) che riconosceva al questore la potestà di determinare gli orari di una sala 88 tulps in quanto potestà connessa al rilascio stesso.
Quanto alle sale bingo è vero che inizialmente gli orari venivano dati dal questore (in genere le 02,00 con facoltà di proroga se sala ubicata in zone non centrali) in virtù di una circolare ministeriale che, pur essendo successiva al tuel, non teneva conto della potestà sindacale in materia di orari di p.e.
poi la questione si è in parte risolta dopo una ulteriore circolare ma comunque resta il fatto che anche la sala bingo deve sottostare agli orari eventualmente disposti dal comune.
Sto approfondendo la questione degl orari delle sale bingo con la questura e chiedo per cortesia se avete i riferimenti esatti alle circolari ministeriali sugli orari a cui fate riferimento nell'ultimo messaggio di roberto de marchis. Son riuscita a trovare solo quella del 2002 ed è l'unica a cui la Questura dice di far riferimento per stabilire gli orari del bingo.
grazie.
In realtà quella a cui mi riferivo in particolare per il bingo non è una vera circolare ma un parere reso nel 2011 alla questura di siena ed uno analogo del 2013 a quella di Milano, entrambi purtroppo non circolarizzati ad altre questure ed enti diversi.
C'e poi una circolare del 2010 stavolta a tutte le Questure sulle licenze ed orari delle sale vlt n. 557/PAS.7801.12001(1) del 23 giugno 2010 che trovi in rete ad es. news.maggioli.it/newsletters//testi/5022514.PDF
Mi limito in questa sede a ricordare che tale materia è espressamente esclusa dalla Bolkestein del 2006 e dal Dlgs 59/2010 (art.7) e tali sale (86, 88 e 88_vlt) pur essendo tutti "pubblici esercizi" non rientrano nel noto DL Monti anche se certa giurisprudenza ha cercato di farcele entrare con interpretazioni estensiva francamente poco condivisibili.