Data: 2010-12-25 10:31:42

TULPS

[color=blue]Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "
http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/TULPS/TULPS.htm

Art. 68 - Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 69 - Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Art. 80 - L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.
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riferimento id:29

Data: 2010-12-25 10:32:57

Regolamento di attuazione (Da 116 a 140)

[color=blue][b]Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 " Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza "
http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/Reg_Tulps_2/Reg_Tulps%20index.htm

Art. 116

Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della Legge e' ammessa la rappresentanza.

La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.

Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni.

La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n. 1946.

Art. 117

Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche è subordinato all'accertamento della capacità tecnica degli operatori da effettuarsi dalla commissione di vigilanza di cui al seguente art. 141 ed all'accertamento che la cabina sia sistemata in modo che non abbia comunicazione diretta con la sala e col pubblico e che sia attrezzata in maniera che un principio d'incendio possa essere prontamente represso.

Inoltre la macchina di proiezione deve essere dotata di un dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilità d'incendio e ad assicurare nella eventualità la illuminazione automatica ed istantanea della sala e dei locali di servizio.

Il dispositivo di sicurezza deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Art. 118

La licenza di cui all'art. 68 della Legge deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.

Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.

Per dare spettacoli cinematografici ambulantemente occorre la licenza di cui all'art. 68 della Legge; però gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza di cui all'art. 68 della Legge, possono esercitare la loro attività in base a semplice visto dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo.

Art. 119

Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.

Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza, compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.

Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa è dovuta, a carico del concessionario, la indennità nella misura determinata dai rispettivi regolamenti.

Tra le condizioni da imporsi nella licenza deve essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria pei casi di infortunio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indette da società debitamente costituite o autorizzate.

Art. 120

Per le gare di velocità di autoveicoli, aeronautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

Art. 121

Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza l'apposito regolamento del giuoco.

Art. 122

Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.

Ove trattisi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.

Art. 123

Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della Legge e ne informa tempestivamente il Questore.

Art. 124

E’ richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della Legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della Legge

.

Art. 125.

L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel concedere la licenza di cui è parola nell'articolo 69 della Legge, deve vietare che si espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.

Art. 126

(Articolo abrogati dall'art. 13, D.Lgs.. 13 luglio 1994, n. 480)

Art. 127

(Articolo abrogati dall'art. 13, D.Lgs.. 13 luglio 1994, n. 480)

Art. 128

(Articolo abrogati dall'art. 13, D.Lgs.. 13 luglio 1994, n. 480)

Art. 129

(Articolo abrogati dall'art. 13, D.Lgs.. 13 luglio 1994, n. 480)

Art. 130

L'avviso di cui è parola nell'art. 75 della Legge dev'essere dato al Questore nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento, e deve contenere:

a) le generalità e la firma di chi gestisce la produzione, importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche;

b) l'indicazione del luogo dove si producono o si commerciano le pellicole; ovvero dello Stato da cui le pellicole sono importate o al quale sono esportate, nonché, in quest'ultimo caso, del titolo delle pellicole esportate e della data del nulla osta ministeriale.

Art. 131

I produttori, gli importatori, gli esportatori e coloro che esercitano il commercio delle pellicole cinematografiche, sono obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole prodotte, importate o esportate o comunque oggetto del proprio commercio, e ad annotarvi i singoli nulla osta o i divieti, con l'indicazione della data e del numero.

Nel caso di nulla osta condizionato, ovvero di nulla osta relativo a successive edizioni di pellicole in primo tempo respinte, oppure comunque approvate in forma diversa da quella presentata alla revisione, deve essere fatta immediata e chiara annotazione nel registro.

Art. 132

(Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs.. 13 luglio 1994, n. 480)

Art. 133

(Vedasi il D.P.R.. 11 novembre 1963, nr. 2029)

Art. 134

La ditta la quale ha ottenuto il nulla osta per la proiezione di pellicole cinematografiche ha l'obbligo di assicurarsi che gli esemplari delle pellicole, comunque ceduti per la rappresentazione in pubblico nel territorio dello Stato , siano esattamente conformi a quello per il quale venne rilasciato il nulla osta.

Art. 135

Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni con essi imposte siano esattamente osservate.

Egli deve altresì presentare tali nulla osta all'autorità di pubblica sicurezza, per esibirli, poi, ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica

Art. 136

Al possessore della pellicola è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli e le scritture; di non sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterare in qualsiasi modo l'ordine.

Quando tali prescrizioni non siano osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo l'eventuale applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.

Art. 137

Il titolare della licenza è responsabile dell'esecuzione dell'ordine eventualmente risultante dal dispositivo di approvazione di determinate pellicole di genere passionale o poliziesco, circa il divieto di ingresso dei minori degli anni sedici.

L'inosservanza può dar luogo alla revoca della licenza.

Art. 138

(Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs.. 13 luglio 1994, n. 480)

Art. 139

L'autorità di pubblica sicurezza non deve approvare i programmi dei singoli cinematografi, se non siano in essi comprese pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e di cultura varia, a norma del Regio Decreto-Legge 3 aprile 1926, n. 1000, e del Regio Decreto-Legge 5 ottobre 1933, n. 1414.

L'autorità di pubblica sicurezza deve, inoltre, assicurarsi dell'osservanza delle norme relative alla proporzione delle pellicole nazionali da proiettarsi obbligatoriamente ai sensi del citato Regio Decreto-Legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 320, e modificato dalla legge 13 giugno 1935, n. 1083.

Art. 140

Qualora non siano osservate le disposizioni del paragrafo 14 del presente regolamento, il Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all'art. 68 della Legge, salvo le sanzioni penali.

Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca.

La licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa all'altro coniuge, né ai figli, né ai genitori del titolare della licenza revocata.[/b][/color]

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Data: 2010-12-25 10:34:04

Regolamento di attuazione (Da 141 a 145)

[color=blue]Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 " Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza "
http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/Reg_Tulps_2/Reg_Tulps%20index.htm

Art. 141

Per l'applicazione dell'articolo 80 della Legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita' pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita' competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia gia' concesso l'agibilita' in data non anteriore a due anni.

Art. 141-bis

Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza e' comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed e' composta:

a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;

b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;

c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;

d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;

e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e' comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o piu' supplenti.

Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che puo' parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo

delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Art. 142

Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza e' nominata ogni tre anni dal Prefetto ed e' composta:

a) dal Prefetto o dal Vice Prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;

b) dal Questore o dal vice Questore con funzioni vicarie;

c) dal Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;

d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo

stesso delegato;

e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;

f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;

g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresi' far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o piu' supplenti, commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facolta' di avvalersi di supplenti, il Questore puo' delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale puo' delegare il Sindaco o altro rappresentante del Comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta:

a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della sanita'.

Art. 143

Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto per l'approvazione.

Il Prefetto decide sentita la commissione di vigilanza e osservate le norme dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n. 1946.

Art. 144

Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.

Nessun compenso è invece dovuto ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141, primo comma, lettera e), del presente regolamento.

Art. 145

Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.

Le porte devono essere costruite in modo da poter essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso dalla commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).[/color]

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Data: 2011-04-20 09:59:34

Re: TULPS sale cinematografiche

Salve, avrei bisogno di fare il punto sui procedimenti amministrativi e sulle autorizzazioni che necessitano per avviare una sala cinematografica, nello specifico una multisala con capienza inferiore a 1300 posti.
Il comune deve rilasciare l'autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS? come vanno letti questi articoli dopo che il dpr 112/1998 ha abrogato le parole"rappresentazioni teatrali o cinematografiche" dall'art. 68 del tulps? Serve il parere della Commissione di vigilanza? serve il Prevenzione Incendi?
Inoltre dalla lettura del DPCM 8 settembre 2004 sembra che l'autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento dello Spettacolo? si tratta di una autorizzazione ulteriore o propedeutica nel caso di sale cinematografiche con + di 1300 posti?
Grazie anticipatamente

[color=blue]Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 " Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "
http://www.sanzioniamministrative.it/collegamenti/I%20Codici/TULPS/TULPS.htm

Art. 68 - Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 69 - Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Art. 80 - L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.
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Data: 2011-04-20 13:01:38

Re: TULPS

In merito alla modifica dell'art. 68 l'eliminazione delle parole "rappresentazioni teatrali o cinematografiche" è stata diretta esclusivamente ad evitare (come avveniva fino ad allora) che ogni volta che veniva dato uno spettacolo occorresse una licenza dell'art. 68.
In pratica CINEMA, TEATRI ed altre strutture permanentemente dedicate al pubblico spettacolo e trattenimento ottengono solo la licenza ai sensi dell'art. 68 e 80 del TULPS senza doverla richiedere per i singoli spettacoli.

Una SALA CINEMATOGRAFICA quindi ha necessità:
1) eventuale autorizzazione per sala cinematografica disciplinata nel Lazio dal Reg. reg. 17-12-2007 n. 16 "Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell’articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 - art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche, relativo all’autorizzazione all’esercizio cinematografico" che all'art. 1 dispone:
[color=red]Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione.

1. In attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Autorizzazione all'esercizio cinematografico), il presente regolamento definisce gli indirizzi, i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni finalizzate alla realizzazione, alla trasformazione e all'adattamento di immobili da destinare a cinema, nonché all'ampliamento e al frazionamento di cinema già in attività, esclusivamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga:

a) superiore a seicento posti o a cinque sale, relativamente ai comuni con popolazione fino a centocinquantamila abitanti;

b) superiore a mille e trecento posti o a otto sale, relativamente ai comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti.[/color]

2) autorizzazione artt. 68-80 tulps con commissione di vigilanza

3) esame progetto e CPI di prevenzione incendi

4) eventuale SCIA per vendita (pop-corno, bibite) e somministrazione

5) notifica sanitaria

6) valutazione di impatto acustico

Queste le procedure più ricorrenti.


SEGNALO che la disciplina in commento, per l'autorizzazione di cui al punto 1, è una delle poche che si ricorda del SUAp e ne prevede espressamente la competenza:


**********************

Reg. reg. 17 dicembre 2007, n. 16 (1).

Regolamento regionale di attuazione ed integrazione dell’articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 - art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25) e successive modifiche, relativo all’autorizzazione all’esercizio cinematografico.

(1) Pubblicato nel B.U. Lazio 20 dicembre 2007, n. 35.



La Giunta regionale ha adottato


Il Presidente della Regione


emana il seguente regolamento:



Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione.

1. In attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 60 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Autorizzazione all'esercizio cinematografico), il presente regolamento definisce gli indirizzi, i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni finalizzate alla realizzazione, alla trasformazione e all'adattamento di immobili da destinare a cinema, nonché all'ampliamento e al frazionamento di cinema già in attività, esclusivamente nel caso in cui la capienza complessiva sia o divenga:

a) superiore a seicento posti o a cinque sale, relativamente ai comuni con popolazione fino a centocinquantamila abitanti;

b) superiore a mille e trecento posti o a otto sale, relativamente ai comuni con popolazione superiore a centocinquantamila abitanti.



Art. 2
Indirizzi per il rilascio dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, di seguito denominata autorizzazione, è rilasciata in coerenza con i seguenti indirizzi, determinati in linea con gli indicatori di cui all'articolo 60, comma 5, della L.R. n. 4/2006:

a) favorire lo sviluppo dell'esercizio cinematografico e l'offerta culturale in relazione alle esigenze degli utenti, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto delle aree urbane al fine di migliorarne la vivibilità;

b) salvaguardare i centri storici favorendo la presenza adeguata di esercizi cinematografici;

c) salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e nelle aree particolarmente svantaggiate;

d) assicurare il principio della libera concorrenza, nel rispetto di un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di cinema di cui all'articolo 5.



Art. 3
Criteri per il rilascio dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti criteri:

a) la tipologia degli interventi di cui all'articolo 4;

b) la tipologia di cinema di cui all'articolo 5 per i quali si richiede l'autorizzazione;

c) il numero dei posti complessivi compresa la ripartizione dei medesimi fra le varie sale;

d) i requisiti tecnici minimi di cui all'articolo 6;

e) le caratteristiche e le distanze di cui all'articolo 7.



Art. 4
Tipologia degli interventi.

1. Sono soggetti all'autorizzazione i seguenti interventi sugli immobili destinati o da destinare a cinema:

a) realizzazione, intesa come costruzione di nuovi immobili da destinare a cinema, con conseguente zonizzazione planimetrica dell'area interessata, o come demolizione di immobile e conseguente ricostruzione;

b) trasformazione, intesa come modifica strutturale di immobili o ambienti, al fine di renderli idonei per lo svolgimento di spettacoli cinematografici;

c) adattamento, inteso come adeguamento funzionale di immobili o ambienti da adibire all'esercizio di attività cinematografica;

d) ampliamento, inteso come aumento del numero di sale o di posti, anche attraverso l'aumento di superficie;

e) frazionamento, inteso come adeguamento del cinema con l'aumento del numero di sale senza aumento della superficie.



Art. 5
Tipologia dei cinema.

1. Sono soggetti all'autorizzazione i seguenti cinema:

a) cinema monosala, inteso come spazio al chiuso dotato di una sala;

b) cinema multisala, inteso come insieme di due o più sale, fino ad un numero di dieci, con un numero complessivo di posti non superiore a milleottocento, adibite a programmazioni multiple, accorpate in uno stesso immobile e tra loro comunicanti;

c) cinema multiplex, inteso come insieme di più sale, in numero superiore a dieci e con un numero di posti superiore a milleottocento;

d) cinema arena, inteso come cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 agosto, allestito su un area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche.



Art. 6
Requisiti tecnici minimi.

1. Per il rilascio dell'autorizzazione sono richiesti i seguenti requisiti tecnici minimi:

a) impianto di proiezione automatico o semiautomatico e di riproduzione sonora digitale;

b) aria condizionata o impianto di termoventilazione;

c) cassa automatica;

d) poltrone di larghezza non inferiore a 55 cm., con braccioli e con distanza fra file non inferiore a 1 m., intesa come distanza tra lo schienale di una fila di posti ed il corrispondente schienale della fila successiva;

e) adeguato numero di posti, in relazione alla dimensione della sala, riservato a persone diversamente abili, come previsto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 del Ministro dei lavori pubblici (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e successive modifiche.



Art. 7
Caratteristiche e distanze.

1. L'autorizzazione è rilasciata per i cinema di cui all'articolo 5 che presentino le seguenti caratteristiche:

a) da seicentouno a milleottocento posti e fino ad un numero di dieci sale, nei comuni fino a centocinquantamila abitanti;

b) da milletrecentouno a milleottocento posti e fino ad un numero dieci sale, nei comuni sopra centocinquantamila abitanti.

2. I cinema di cui al comma 1 devono essere ubicati ad una distanza in linea d'aria:

a) non inferiore a 2 chilometri dal più vicino cinema fino a mille posti e attivo almeno duecentosettanta giorni all'anno;

b) non inferiore a 8 chilometri dal più vicino cinema attivo fino a milleottocento posti e fino ad un numero di 10 sale;

c) non inferiore a 12 chilometri dal più vicino cinema attivo con oltre milleottocento posti ovvero con un numero di sale superiore a dieci.

3. Le distanze di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 divengono, rispettivamente, di 3 chilometri, 10 chilometri e 16 chilometri per le autorizzazioni rilasciate per i cinema con un numero di posti superiore a milleottocento o con più di dieci sale.

4. Per il calcolo delle distanze di cui al comma 2 si tiene conto delle dichiarazioni di certificazione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.



Art. 8
Deroghe e semplificazione amministrativa.

1. Non sono soggetti all'autorizzazione gli interventi di cui all'articolo 4 riguardanti i cinema esistenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), limitatamente ai lavori di ampliamento e di frazionamento relativi all'aumento del numero dei posti e delle sale, purché non comportino un incremento del numero dei posti in misura superiore al 20 per cento e sussistano i requisiti tecnici minimi di cui all'articolo 6. L'incremento predetto non può essere effettuato per più di una volta.

2. Non è soggetta, altresì, all'autorizzazione:

a) la realizzazione di un'arena da parte di un soggetto esercente l'attività cinematografica in aree adiacenti, purché l'esercizio dell'attività cinematografica all'aperto rispetti le seguenti modalità:

1) avvenga in concomitanza con il periodo di chiusura del cinema;

2) il numero di posti non superi il numero di posti del cinema;

3) siano rispettate le condizioni di sicurezza e le ulteriori condizioni previste dalla normativa di settore;

b) la realizzazione di un'arena che è già stata oggetto di autorizzazione comunale nei tre anni precedenti solo nel caso in cui l'attività sia svolta nel medesimo luogo e con un numero di posti non superiore a quello autorizzato negli anni precedenti.

3. Gli esercenti le attività cinematografiche che effettuano gli interventi ai sensi del presente articolo sono tenuti a darne comunicazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) territorialmente competente e per conoscenza alla direzione regionale competente in materia di cultura e spettacolo.



Art. 9
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione è rilasciata dalla direzione regionale competente in materia di cultura e spettacolo per i cinema di cui all'articolo 5 che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 6 e 7.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione gli interessati presentano la domanda al SUAP istituito presso il comune territorialmente competente, il quale provvede all'espletamento della fase istruttoria, ivi compresa la richiesta di integrazione della documentazione e la verifica dell'autocertificazione previste dall'articolo 10.

3. Il SUAP, definita l'istruttoria, trasmette gli esiti della stessa, unitamente alla documentazione, alla direzione regionale competente in materia di cultura e spettacolo, che provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione con provvedimento motivato.



Art. 10
Contenuto della domanda ed allegati.

1. Nella domanda di cui all'articolo 9 devono essere indicati:

a) nome, cognome, luogo, data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale del richiedente ovvero,nel caso di società, la denominazione sociale, la sede legale, la partita IVA, il numero e la data di iscrizione al registro delle imprese;

b) tipologia degli interventi di cui all'articolo 4 e l'ubicazione dell'immobile, nonché del cinema di cui all'articolo 5 oggetto dell'autorizzazione;

c) numero dei posti complessivi del cinema, ivi compresa la ripartizione del numero complessivo fra le varie sale;

d) denominazione del cinema;

e) certificazione antimafia da parte dei soggetti obbligati ai sensi della normativa vigente, o in alternativa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

f) certificazione attestante la disponibilità dell'area e dell'immobile oggetto dell'intervento.

2. Alla domanda sono, altresì, allegati i seguenti documenti sottoscritti da un tecnico abilitato:

a) planimetria generale in scala 1:500 con l'indicazione dell'area destinata o da destinare al cinema, delle aree adiacenti, dell'altimetria e della destinazione degli edifici confinanti o prossimi, fino ad una distanza di 100 metri dal perimetro dell'edificio progettato, nonché delle aree limitrofe fino allo sbocco delle strade urbane adiacenti con le relative sezioni stradali;

b) planimetrie in scala 1:100 con l'indicazione di eventuali diversi piani dell'edificio, della destinazione d'uso dei singoli locali, del numero e della disposizione dei posti, delle uscite di sicurezza e dei percorsi di esodo;

c) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti tecnici minimi di cui all'articolo 6;

d) autocertificazione relativa alla distanza in linea d'aria fra il cinema oggetto dell'intervento e i cinema più prossimi attivi per almeno duecentosettanta giorni l'anno.



Art. 11
Trasferimento di gestione o di titolarità.

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi cinematografici per atto tra vivi o a causa di morte, nonché la cessazione dell'attività, sono comunicate al SUAP, territorialmente competente e alla direzione regionale competente in materia di cultura e spettacolo.



Art. 12
Revoca dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione è revocata in caso di:

a) mancato avvio dell'attività cinematografica entro diciotto mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga fino a un massimo di ulteriori diciotto mesi per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato;

b) sospensione dell'attività cinematografica per un periodo superiore a un anno; tale termine è elevato ad anni due nel caso in cui la sospensione sia conseguenza di procedura di sfratto o scadenza del contratto di locazione.



Art. 13
Disposizioni transitorie.

1. Nella fase di prima attuazione, gli interventi riguardanti le tipologie di cinema di cui all'articolo 5, che hanno fino a milleottocento posti e non oltre otto sale, ubicati nelle aree Quarticciolo e Cinecittà del Comune di Roma, come previsti nel programma urbanistico comunale, il cui iter amministrativo sia stato già avviato con deliberazione della Giunta comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono soggetti al criterio delle distanze di cui all'articolo 7.

2. I cinema di cui all'articolo 5, inattivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed individuati dai piani regolatori generali dei comuni, qualora procedano all'inizio dei lavori entro dodici mesi dalla suddetta data, non sono soggetti all'autorizzazione per gli interventi di cui all'articolo 4, lettere b), c), d) ed e).

3. Gli esercenti le attività cinematografiche che effettuano gli interventi ai sensi del comma 2 sono tenuti a darne comunicazione al SUAP territorialmente competente e alla direzione regionale competente in materia di cultura e spettacolo.


Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

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