Baratto amministrativo, in alcune CITTA' lavori utili invece di pagare le tasse
[img width=300 height=81]http://www.loianoweb.it/sites/default/files/imagecache/highslide_full/barter.jpg[/img]
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/09/25/baratto-amministrativo-a-milano-lavori-utili-invece-di-pagare-le-tasse/2067653/
http://tg24.sky.it/tg24/cronaca/2015/09/25/milano-baratto-amministrativo-morosi-sblocca-italia.html
http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/09/24/news/milano_lavori_socialmente_utili_per_estinguere_tasse_e_multe_non_pagate_al_comune-123597719/
http://www.huffingtonpost.it/2015/09/26/baratto-amministrativo-bari-_n_8200466.html
http://trentino-suedtirol.ilfatto24ore.it/index.php/cronaca/3661-non-puoi-pagare-le-tasse-la-proposta-del-baratto-amministrativo
http://www.comune.trevi.pg.it/notizie/baratto-amministrativo
Il Baratto amministrativo non è una prestazione in luogo dell’adempimento
http://www.gdc.ancitel.it/finanza-territorio/il-baratto-amministrativo-non-e-una-prestazione-in-luogo-delladempimento/
[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 - Nuovo CODICE DEGLI APPALTI[/b][/color]
[b]Art. 189 (Interventi di sussidiarietà orizzontale) [/b]
1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività col-lettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell’ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, co-munque denominati, possono essere affidati in ge-stione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei com-prensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei prin-cipi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento. A tal fine i cittadini residenti costitui-scono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizza-zione. Le regioni e i comuni possono prevedere in-centivi alla gestione diretta delle aree e degli immo-bili di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri. 2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all’ente locale territoriale competente proposte ope-rative di pronta realizzabilità, nel rispetto degli stru-menti urbanistici vigenti o delle clausole di salva-guardia degli strumenti urbanistici adottati, indi-cando nei costi e di mezzi di finanziamento, senza oneri per l’ente medesimo. L’ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati, for-nendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali pos-sono predisporre apposito regolamento per discipli-nare le attività ed i processi di cui al presente comma. 3. Decorsi due mesi dalla presentazione della pro-posta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l’ente locale può, con motivata delibera, disporre l’approvazione delle proposte for-mulate ai sensi del comma 2, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli inter-venti di cui ai commi da 2 a 5 che riguardino immo-bili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggi-stico-ambientale è subordinata al preventivo rila-scio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in partico-lare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo origina-rio al patrimonio indisponibile dell’ente compe-tente. 5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non può in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed am-ministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta ec-cezione per l’imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federali-smo fiscale, ammesse in detrazione dall’imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di am-montare e delle modalità di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedi-menti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell’ente competente. 6. Restano ferme le disposizioni recate dall’articolo 43, commi 1, 2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane.
[color=red][b]Art. 190 (Baratto amministrativo) [/b][/color]
1. Gli enti territoriali definiscono con apposita deli-bera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di pro-getti presentati da cittadini singoli o associati, pur-chè individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la puli-zia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione me-diante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutiliz-zati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunità di riferimento in un’ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.
[i][b]Il testo completo del Codice e gli approfondimenti su:[/b][/i]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33681.0
De Nictolis, Il baratto amministrativo (o partenariato sociale), 26 gennaio 2018
https://buff.ly/2EmlwZF