ANAC: Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – requisito di esecuzione
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Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente
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Via M. Minghetti, 10 – 00187 Roma
PARERE N. 152 DEL 9 settembre 2015
PREC 90/15/L
OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del
d.lgs.163/2006 presentata dalla Sofia Costruzioni S.r.l. – Lavori di messa in sicurezza e bonifica della ex
discarica comunale in C.da Cannalotto nel Comune di San Teodoro (ME) – Importo a base di gara:
euro 1.005.629,58 - S.A. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Assessorato Regionale dell’Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti
[b]Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – requisito di esecuzione – termini per la
stipulazione del contratto[/b]
[color=red][b]L’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è requisito di esecuzione e non di
partecipazione.[/b][/color]
L’amministrazione non può rimanere inattiva ma ha l’obbligo di determinarsi in ordine alla stipula o
meno del contratto entro i termini fissati dal legislatore.
Artt. 11 e 39 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Il Consiglio
VISTA l’istanza prot. n. 5727 del 22 gennaio 2015 presentata dalla Sofia Costruzioni S.r.l., seconda
classificata nella gara in oggetto, la quale chiede parere in ordine alla legittimità dell’operato della S.A.
per il ritardo nella stipula del contratto e per aver previsto, nel bando, l’iscrizione all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali quale requisito di esecuzione e non di partecipazione, requisito di cui era priva la
prima classificata Loveral S.r.l.;
VISTE le memorie dell’istante, della S.A. e del primo classificato;
VISTO il bando di gara;
VISTO il Parere di precontenzioso n. 152 del 25 settembre 2013, dove è evidenziato che «l’Autorità ha
ripetutamente espresso l’avviso che l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali costituisce
un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori pubblici,
dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione
del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione (cfr., per tutte: AVCP, parere 23
aprile 2009 n. AG 7-09)» e il Parere di precontenzioso n. 89 del 29 aprile 2010;
VISTA la deliberazione AVCP n. 107 del 19 dicembre 2012 che, nel richiamare l’art.11, co. 9 d.lgs.
163/2006, chiarisce che con tale norma il legislatore ha inteso evidentemente tutelare gli interessi
dell’impresa aggiudicataria in modo che non rimanga vincolata sine die alla propria offerta, e che «una
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stipula contrattuale condotta oltre diciotto mesi dall’aggiudicazione definitiva deve ritenersi un
elemento “patologico” anche nell’interesse della stessa amministrazione che corre il rischio di
contrattualizzare una gara a condizioni non più convenienti poiché ovviamente in un arco di tempo
così lungo la situazione del mercato potrebbe essersi modificata»; nonchè la deliberazione AVCP n.
202 del 14 giugno 2007, secondo cui «L’amministrazione non può rimanere inattiva ma ha l’obbligo di
determinarsi in ordine alla stipula o meno del contratto entro i termini fissati dal legislatore, al fine di
evitare che l'impresa possa permanere in posizione di incertezza»;
RITENUTO che, nel caso di specie, risulta agli atti che, a seguito di aggiudicazione provvisoria in data
8 luglio 2014 (con avviso pubblicato il successivo 17 luglio), la prima classificata Loveral S.r.l. richiedeva
(in data 22 luglio 2014 e 6 agosto 2014) le prescritte iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali,
richieste dal bando quali requisiti di esecuzione, e le produceva in data 27 novembre 2014; alla data
della presente istanza di precontenzioso, tuttavia, il contratto non risultava ancora stipulato;
RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio
della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:
- la S.A. prevedeva correttamente l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali quale
requisito di esecuzione e non di partecipazione, e la concorrente prima classificata effettuava
quindi, a seguito dell’aggiudicazione, le richieste di iscrizione;
- l’amministrazione non può rimanere inattiva ma ha l’obbligo di determinarsi in ordine alla
stipula o meno del contratto entro i termini fissati dal legislatore.
Il Presidente f.f.
Francesco Merloni
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data
Il Segretario Maria Esposito