SALUTE prevale sui GIOCHI - sentenza 24 settembre 2015 sui 500 mt distanze
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[color=red][b]TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ. I – sentenza 24 settembre 2015 n. 392[/b][/color]
N. 00392/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00298/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2015, proposto da:
Pengda Zhou, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Russiani e Elisa Berlasso, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unita' D'Italia 7;
contro
Comune di Udine, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giangiacomo Martinuzzi, Claudia Micelli e Giuseppe Sbisa', con domicilio eletto presso l’ultimo, in Trieste, Via Donota 3;
per l'annullamento
previa sospensiva dell'atto del Comune di Udine dd.11.05.2015 n. PI/A 0004259, che ordina alla impresa individuale Zhou Pengda l'immediata cessazione, a partire dalla notifica del provvedimento, dell'attività di giochi leciti svolta in difformità della vigente normativa e di tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Udine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente agisce in giudizio per l’annullamento del provvedimento comunale datato 11 maggio 2015 che gli ordina la cessazione immediata dell’attività di giochi leciti all’interno del suo esercizio commerciale svolta in difformità dalla normativa e la rimozione degli stessi.
Il ricorrente, quale titolare di un esercizio di somministrazione bibite e alimenti, chiedeva l’iscrizione nell’elenco di cui all’art 1 comma 82 della legge 220 del 2010.
Fa presente che a seguito di sopralluogo è emerso che per l’installazione di giochi non sussistevano le distanze minime previste dalla lr 1 del 2014. Dopo l’avviso di avvio del procedimento e le osservazioni proposte, il ricorrente riceveva il provvedimento impugnato che considera illegittimo per le seguenti ragioni:
Violazione dell’art. 6 della lr 1 del 2014 che prevede solo una sanzione amministrativa e solo in caso di reiterazione la sospensione dell’attività.
Violazione dell’art. 2 lettera b) del dGR 2332 del 2014 in quanto la residenza “Argentea”, per le sue caratteristiche, non può essere considerata una struttura operante in ambito sanitario o sociosanitario.
Lo stesso vale per il Teatro palamostre che non si può considerare un luogo di aggregazione così come l’area verde McBride che anch’essa non si può annoverare tra i luoghi di aggregazione.
Contrasto con il principio europeo di eguaglianza, tutela della concorrenza e libertà di stabilimento. Le restrizioni impediscono di fatto ogni nuova collocazione di giochi di azzardo, in contrasto con i citati principi europei.
Resiste in giudizio il Comune, contestando l’intero ricorso, eccependo altresì la carenza di interesse all’impugnazione di una mera diffida.
Il Collegio ritiene innanzitutto sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., come preannunciato alle parti nel corso della discussione.
Sussiste l’interesse all’impugnazione del provvedimento comunale, sia in quanto, anche se qualificabile come diffida, potrebbe portare, sulla base della normativa regionale, a sanzioni pecuniarie, sia per l’accertamento di fatti che esso implica, accertamento che rimane definito anche in eventuali successivi atti e che viene contestato in ricorso. L’atto gravato in sostanza risulta immediatamente lesivo.
Ciò premesso, il presente ricorso va rigettato.
Le censure si possono raggruppare in due.
La prima concerne l’insussistenza dei 500 metri stabiliti dalla legge regionale n 1 del 2014 per la distanza dei giochi leciti da siti sensibili, tra cui case di riposo e centri di aggregazione.
Ad avviso di questo Collegio non si può dubitare che tali siano sia il teatro sia il giardino pubblico, indipendentemente dagli orari di apertura e dalle loro dimensioni, elementi non considerati dalla legge regionale. Quanto alle misurazioni non si può contestare un accertamento tecnico comunale, facente fede.
La seconda doglianza, con cui si insinua anche un profilo di incostituzionalità, riguarda il presunto contrasto tra le limitazioni proposte dalla legge regionale e i principi europei di libera concorrenza e di libertà economica.
[color=red][b]A tale proposito questo Collegio osserva come i principi invocati risultano recessivi rispetto alla tutela della salute, motivo principale della normativa regionale mirante a contrastare la ludopatia.[/b][/color]
Invero, la stessa Corte di Giustizia CE ha precisato che i principi di libera circolazione e di divieto di limitazione o restrizione presidiati dalle regole di trasparenza e pubblicità della Direttiva 98/34 non sono né assoluti né generalizzati e, in particolare, che la disciplina dei giochi d'azzardo rientra nei settori in cui sussistono tra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale, in base alle quali restrizioni alle predette attività di gioco possono essere introdotte se giustificate da ragioni imperative di interesse generale, come la dissuasione dei cittadini da una spesa eccessiva legata al gioco medesimo (cfr sentenza 24 gennaio 2013, n. 186/11, resa nelle cause riunite C-186/11 e C-209/11).
[b]Da tutto ciò può pertanto concludersi nel senso che ex dell'art. 36 (già art. 28) del Trattato CE - il quale fa salve eventuali restrizioni imposte dai singoli Stati membri giustificati, tra l'altro, anche da motivi di tutela della salute e della vita delle persone - nel territorio di uno Stato membro sono perfettamente ammissibili restrizioni che vadano sino al divieto delle lotterie e di altri giochi a pagamento con vincite in denaro, trattandosi di un divieto pienamente giustificato da superiori finalità di interesse generale.[/b]
[b]Nel caso di specie la legislazione regionale introduce - per l'appunto - un limite alla generale possibilità di collocazione delle macchine per giochi leciti che questo giudice nazionale, in applicazione della sentenza della Corte Giustizia CE, 19 luglio 2012 n. 213, reputa non influenzi "in modo significativo" la commercializzazione delle slot machines medesime vietandone l'installazione in determinate e del tutto circoscritte aree "sensibili" frequentate da soggetti facilmente inducibili alla ludopatía: e ciò in dipendenza dei predetti, primari interessi dettati dall'ordine pubblico e della tutela della salute, da intendersi quest'ultima essenzialmente quale "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia", secondo la ben nota e del tutto attuale definizione data al riguardo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (C d S V 23 ottobre 2014 n 5251).[/b]
Quanto infine all’ordine di cessazione esso è giustificato dall’accertata violazione della normativa regionale.
[b]Per le su indicate ragioni il ricorso va rigettato[/b], anche se le spese di giudizio si possono compensare per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
Alessandra Tagliasacchi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)