Data: 2011-11-29 19:49:34

LOMBARDIA - Modifiche alla disciplina sul COMMERCIO (L.R. 19/2011)

LOMBARDIA - Modifiche alla disciplina sul COMMERCIO (L.R. 19/2011)

Legge regionale 22 novembre 2011, n. 19
Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)

Bollettino Ufficiale
Supplemento n. 47 - Venerdì 25 novembre 2011


IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 6/2010,
in materia di somministrazione di alimenti e bevande)
1. All’articolo 68 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6
(Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)
sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’alinea del comma 4, dopo le parole «la programmazione
regionale» sono inserite le seguenti «e i criteri comunali
» e la parola «applica» è sostituita dalla seguente
«applicano»;
b) alla lettera b) del comma 4, le parole «aree di servizio delle
strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle» sono
soppresse.
Art. 2
(Modifiche alla l.r. 6/2010,
in materia di vendita dei carburanti per uso di autotrazione)
1. Alla l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) comma 1 dell’articolo 82 dopo la parola
«autotrazione,» sono inserite le seguenti «con i relativi
serbatoi»;
b) alla lettera f) comma 1 dell’articolo 82 dopo la parola «assistito
» è inserita la seguente «(ghost)» e le parole «ubicato
esclusivamente nelle zone svantaggiate e prive di impianti
» sono soppresse;
c) alla lettera i) comma 1 dell’articolo 82 dopo le parole «rifacimento
dell’impianto» sono inserite le seguenti «così come
definito alla lettera c)»;
d) alla lettera j) comma 1 dell’articolo 82 dopo la parola
«bevande» sono inserite le seguenti «anche da asporto»;
e) dopo la lettera j) comma 1 dell’articolo 82 sono aggiunte
le seguenti:
«j bis) erogatori di elettricità per veicoli: punti destinati alla
ricarica di veicoli elettrici;
j ter) collaudo: accertamento inerente la funzionalità, la
sicurezza e l’idoneità tecnica delle attrezzature installate,
nonché la generale conformità dell’impianto al progetto
presentato con la domanda di autorizzazione.»;
f) dopo la lettera o) comma 1 dell’articolo 85 è aggiunta la
seguente:
«o bis) il rilascio di concessioni per l’occupazione di suolo
pubblico con erogatori di elettricità per veicoli.»;
g) al comma 4 dell’articolo 86 dopo la parola «impianti» sono
inserite le seguenti «e di erogatori per la ricarica dei veicoli
elettrici»;
h) dopo il comma 4 dell’articolo 86 è inserito il seguente:
«4 bis) I comuni individuano altresì i criteri per l’installazione
di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici anche
in altre aree, pubbliche o private, nel rispetto delle norme in
materia di occupazione del suolo pubblico.»;
i) il comma 4 dell’articolo 87 è sostituito dal seguente:
«4. Qualora il Comune, previa richiesta scritta da effettuarsi
entro quindici giorni dal ricevimento della domanda,
raccolga nei successivi quarantacinque giorni il parere
positivo di tutti i soggetti invitati alla conferenza di servizi di
cui al comma 2, procede al rilascio dell’autorizzazione senza
dare luogo alla conferenza, dandone comunicazione a
tutti i soggetti interessati.»;
j) il comma 8 dell’articolo 87 è sostituito dal seguente:
«8. Gli impianti di cui all’articolo 82, comma 1, lettera f),
possono essere realizzati esclusivamente nei comuni appartenenti
alle comunità montane e nei piccoli comuni
di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure
di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).
Tali comuni possono autorizzare, anche in deroga ai vincoli
stabiliti dalla presente legge, l’apertura di un nuovo
punto vendita di distribuzione carburanti nel caso ne siano
sprovvisti e non esistano altri impianti a distanza stradale
inferiore a quattro chilometri dall’impianto che si prevede
di realizzare. Le procedure amministrative ed ogni altra previsione
relativa all’applicazione del presente comma sono
determinate dai provvedimenti di cui all’articolo 83.»;
k) dopo l’articolo 87 è inserito il seguente:
«Art. 87 bis
(Apparecchiature per la modalità di rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato)
1. Gli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria
sono dotati di apparecchiature per la modalità
di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
Dette apparecchiature possono essere installate anche in
deroga all’obbligo di dotazione dell’impianto di area di rifornimento
adeguatamente coperta da idonea pensilina,
qualora non sia possibile per motivi di natura urbanistica.
In caso di mancato adempimento entro i termini fissati
dall’articolo 28, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria)
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, si applica la sanzione amministrativa, secondo
quanto previsto dal medesimo comma.
2. La modalità di rifornimento di cui al comma 1 può
essere esercitata durante le ore in cui è contestualmente
assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale,
a condizione che venga effettivamente mantenuta e
garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio
dell’impianto, rilasciata dall’ufficio delle dogane, o di suoi
coadiuvanti.»;
l) dopo l’articolo 87 bis è inserito il seguente:
«Art. 87 ter
(Attività commerciali)
1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza
del mercato e la qualità dei servizi nelle aree degli impianti
di distribuzione carburanti è sempre consentito, fatti salvi i
vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali
in concessione:
a) l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
di cui all’articolo 63, fermo restando il possesso
dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli
65 e 66;
b) l’esercizio delle attività di un punto vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici, senza limiti di
ampiezza della superficie dell’impianto;
c) l’esercizio della vendita di pastigliaggi.
2. Le attività di cui al comma 1, di nuova realizzazione,
sono esercitate dai soggetti e secondo le modalità previste
dall’articolo 28, comma 10, del d.l. 98/2011.»;
m) i commi 1 e 2 dell’articolo 88 sono abrogati;
n) al comma 3 dell’articolo 88 dopo la parola «Comune» è
inserita la seguente «territorialmente»;
o) la lettera c) del comma 3 dell’articolo 88 è sostituita dalla
seguente:
«c) trasformazione di impianti da servito in impianti di
cui all’articolo 82, comma 1, lett. f). L’autorizzazione può
essere rilasciata, anche in deroga ai vincoli stabiliti dalla
presente legge, esclusivamente nei Comuni appartenenti
alle comunità montane e nei piccoli comuni di cui alla l.r.
11/2004, a condizione che non esistano altri impianti a distanza
stradale inferiore a quattro chilometri dall’impianto
che si prevede di trasformare. Le procedure amministrative
ed ogni altra previsione relativa all’applicazione del presente
comma sono determinate dai provvedimenti di cui
all’articolo 83.»;
p) dopo il comma 3 all’articolo 88 è inserito il seguente:
«3 bis) Ogni altra modifica degli impianti di distribuzione
carburanti diversa da quelle di cui al comma 3 è soggetta
a comunicazione al Comune territorialmente competente.
In tali casi il titolare dell’autorizzazione invia al Comune, alla
Regione, ai vigili del fuoco, all’ARPA, all’ASL, all’Agenzia
delle dogane competenti per territorio e all’ente proprietario
della strada o alla società titolare della concessione
autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta
che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche,
ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione
incendi.»;
q) al comma 2 dell’articolo 89, dopo il primo periodo, è inserito
il seguente:
«Nei bacini in equilibrio i nuovi impianti devono dotarsi di
almeno un prodotto a basso impatto ambientale, a scelta
fra metano o gpl, fino al completo raggiungimento di tutti
gli obiettivi di programmazione.»;
r) al comma 2 dell’articolo 89 dopo le parole «l’erogazione
del prodotto metano» sono aggiunte le seguenti «o, limitatamente
ai bacini in equilibrio, gpl.»;
s) al comma 8 dell’articolo 90 le parole «o rinnovo» sono
soppresse e, alla fine del periodo, è aggiunto il seguente:
«La Giunta regionale individua gli impianti che, in sede di
rinnovo della concessione, devono dotarsi del prodotto
metano.»;
t) il comma 1 dell’articolo 91 è sostituito dal seguente:
«1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione
ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o
mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato,
oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi
di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa
vigente, ubicate in spazi all’interno di stabilimenti, cantieri,
magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate
al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di
proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare
dell’autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o
mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo.
Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di
carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.»;
u) al comma 3 dell’articolo 91 dopo le parole «maggioritaria
pubblica» sono inserite le seguenti «o società che eroghino
servizi pubblici per conto di enti locali,»;
v) il comma 4 dell’articolo 91 è sostituito dal seguente:
«4. L’autorizzazione degli impianti è rilasciata dal Comune
nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dai
provvedimenti di cui all’articolo 83 ed è subordinata esclusivamente
alle seguenti verifiche di conformità relative:
a) alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;
b) alle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di
sanità, tutela dell’ambiente e prevenzione degli incendi;
c) alle prescrizioni in materia fiscale nei casi richiesti.»;
w) dopo il comma 4 dell’articolo 91 è aggiunto il seguente:
«4 bis. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori
che abbiano per oggetto sociale e svolgano, in via
esclusiva o prevalentemente, l’attività di autotrasporto
merci a favore di terzi, sono considerati automezzi dell’impresa
anche quelli dei soci, a meno che siano adibiti ad
uso personale ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1993,
n. 82, (Misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di
cose per conto di terzi), convertito dalla legge 27 maggio
1993, n. 162. Gli automezzi appartenenti a società diverse
da quella del titolare dell’autorizzazione hanno facoltà di
eseguire il rifornimento qualora si tratti di società controllate
dalla società titolare dell’autorizzazione ai sensi dell’art.
2359 del codice civile.»;
x) al comma 1 dell’articolo 94 dopo le parole «i nuovi impianti,
» sono inserite le seguenti «ad esclusione di quelli di
gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori
rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti
alle direttive europee vigenti in materia,»;
y) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 94 la parola
«agenzia» è sostituita con la seguente «ufficio»;
z) al comma 1 dell’articolo 96 la parola «agenzia» è sostituita
con la seguente «ufficio»;
aa) l’articolo 97 è sostituito dal seguente:
«Art. 97
(Comunicazione agli utenti)
1. I gestori degli impianti espongono all’interno dell’area
di pertinenza idoneo cartello fornito dai titolari delle
autorizzazioni, in cui sono riportati l’orario di servizio ed i
turni di apertura.
2. I gestori espongono altresì in prossimità degli accessi
un altro cartello, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui
sono riportati i prezzi praticati riferiti a ogni singola tipologia
di carburante in vendita. L’obbligo si intende assolto
con l’esposizione di un solo prezzo per ciascuna categoria
merceologica (gasolio, benzina, gpl, metano o carburanti
di altra natura).»;
bb) dopo il comma 4 dell’articolo 101 è inserito il seguente:
«4 bis. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 euro a 2.000 euro chiunque sospenda, senza
giustificato motivo, l’erogazione, anche di un solo prodotto,
per più di tre giorni senza la preventiva comunicazione
motivata al Comune competente, fatto salvo l’esercizio del
diritto di sciopero.»;
cc) al comma 5 dell’articolo 101 le parole «commi 1, 2, 3 e 4»
sono sostituite dalle seguenti «commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis».
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Lombardia.
Milano, 22 novembre 2011
Roberto Formigoni
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. IX/290
del 15 novembre 2011)

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