Data: 2015-09-24 12:27:08

attività di vendita con consumo sul posto

Gent.mi, nel corso di una ispezione presso un'attività di vendita con consumo sul posto abbiamo constatato che una porzione soppalcata del locale commerciale era stata definita sulla SCIA come superficie non di vendita in quanto  "area di svago". In relazione alla inclusione nella superficie di vendita di gran parte del P.T. comprese le aree attrezzate con tavoli e sedie, ci chiedevamo come il soppalco possa essere stato escluso da tale superficie in virtù della presenza di analoghi arredi per la somministrazione, della comunicazione funzionale con il piano terra attraverso scala di collegamento e presenza di due banconi per la preparazione di bevande. Superfici accessorie, di supporto o altrimenti definite, da poter escludere dal computo della superficie di vendita possono avere le caratteristiche di quella sopra descritta? Un caro saluto

riferimento id:28938

Data: 2015-09-24 18:36:34

Re:attività di vendita con consumo sul posto


Gent.mi, nel corso di una ispezione presso un'attività di vendita con consumo sul posto abbiamo constatato che una porzione soppalcata del locale commerciale era stata definita sulla SCIA come superficie non di vendita in quanto  "area di svago". In relazione alla inclusione nella superficie di vendita di gran parte del P.T. comprese le aree attrezzate con tavoli e sedie, ci chiedevamo come il soppalco possa essere stato escluso da tale superficie in virtù della presenza di analoghi arredi per la somministrazione, della comunicazione funzionale con il piano terra attraverso scala di collegamento e presenza di due banconi per la preparazione di bevande. Superfici accessorie, di supporto o altrimenti definite, da poter escludere dal computo della superficie di vendita possono avere le caratteristiche di quella sopra descritta? Un caro saluto
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LR 28/2005 Art. 41
Ai fini del presente capo, si intendono:
b) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;

Probabilmente la superficie che indichi andava computata in quella di somministrazione ... tuttavia la legge regionale obbliga alla scia solo in caso di AMPLIAMENTO. Nel tuo caso si tratta chiaramente di un ERRORE nella scia iniziale (in quanto non è configurabile alcun vantaggio nel non aver indicato tale superficie).
Suggerirei di far fare comunicazione volontaria di aggiornamento con planimetria.

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