La nostra amministrazione comunale ha emesso numerose ordinanze a firma del Responsabile di Posizione Organizzativa intimando ai proprietari di edifici con copertura in cemento-amianto e già inadempienti a precedenti comunicazioni di avvio procedimento, di presentare alla A.S.L., generalmente entro il termine di 45 giorni, il c.d. “modulo di autonoitifica" previsto dall'allegato n. 4 del P.R.A.L. oltre che la documentazione tecnica attestante l'inidce di degrado di cui alla d.d.g. Regione Lombardia n° 13237 del 18.11.2008, comunicando altresì il programma d'intervento adottato per la riomozione del materiale stesso.
A seguito di notifica e successiva inottemperanza, l'Area Ambiente ha inviato l'ordinanza al Comando Polizia Locale per le verifiche di competenza chiedendo, nel contempo “l'applicazione delle sanzioni previste in caso di in ottemperanza”.
Il problema si è iniziato a porsi a proprio a fronte dell'inottemperanza a parecchie ordinanze.
A giiudizio dell'Area Ambiente il problema si risolverebbe facilmente con la classica “multa” comminata per inosservanza ad una ordinanza del comune.
Il Comando ha invcece eccepito che qualora si rilevino comportamenti omissivi dei destinatari delle ordinanze, in particolare riferimento all'omessa presentazione dell'”autonotifica” di cui al par. 4 del P.R.A.L., l'articolo 8-bis comma 1 della L.R. 17/2003 (norma sulla base della quale sono state predisposte tutte le ordinanze) nel prevedere l'applicazione – comma 1 - di una sanzione da € 100,00 a € 1.500,00, demanda poi - comma 2 – ad una successiva d.g.r. (poi emanata con il n° IX/4777 in data 30.01.2013) l'individuazione dei “criteri” per l'applicazione della stessa.
Infatti, dalla lettura combinata dei commi 2 e 3 dell'articolo 8-bis della L.R. 17/2003 emerge chiaramente che l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 non può essere determinata con la consueta certezza di cui all'articolo 16 c. 1 della Legge 689/81 (doppio del minimo o , se più favorevole, terzo del massimo edittale) ma solo a seguito di stima dello stato di conservazione dell'amianto, inizialmente posta in carico al proprietario e, se inadempiente, all'A.S.L.
Inoltre, Il Comando ha altresì evidenziato che esiste, anche nell'ambito sanzionatorio, una differenziazione - contemplata dalla citata d.g.r. - a seconda che ci si trovi in presenza di “manufatti in amianto libero o in matrice friabile” dovendosi applicare, nel caso di specie, la sanzione di cui all'articolo 12 comma 5 della Legge 257/1992 oppure, nei casi di presenza di ”amianto compatto” circostanza nella quale trova aplicazione la sanzione di cui all'art. 8-bis c. 1 della L.R. 17/2003 e, per quest'ultima circostanza, si è altresì chiesto di conoscere in quale ammontare la stessa debba essere applicata, secondo le disposizioni di cui all'allegato “A” della citata d.g.r.
Per i motivi suesposti il comando continua a sostenere (dato che le violazioni alle disposizioni della L.R. 17/2003 - in particolare riferimento all'omessa presentazione di “autonotifica” - sono specificatamente contenute nella legge stessa, anche se determinabili in modo preciso solo dopo verifiche di carattere tecnico) che, in caso di inosservanza di disposizioni contenute nella L.R. 17/2003, ancorchè recepite in una ordinanza, non siano per nulla applicabili sanzioni di carattere “residuale” come quella di cui all'articolo 7-bis del D.L.S. 267/2000 o, addirittura, quella prevista dall'articolo 650 del Codice Penale.
Queste ultime infatti potrebbero trovare applicazione qualora la specifica norma violata fosse lei stessa priva di sanzioni.
Si chiede un cenno di riscontro in merito alla correttezza dell'interpretazione del comando in ordine alla problematica di cui sopra.
La nostra amministrazione comunale ha emesso numerose ordinanze a firma del Responsabile di Posizione Organizzativa intimando ai proprietari di edifici con copertura in cemento-amianto e già inadempienti a precedenti comunicazioni di avvio procedimento, di presentare alla A.S.L., generalmente entro il termine di 45 giorni, il c.d. “modulo di autonoitifica" previsto dall'allegato n. 4 del P.R.A.L. oltre che la documentazione tecnica attestante l'inidce di degrado di cui alla d.d.g. Regione Lombardia n° 13237 del 18.11.2008, comunicando altresì il programma d'intervento adottato per la riomozione del materiale stesso.
A seguito di notifica e successiva inottemperanza, l'Area Ambiente ha inviato l'ordinanza al Comando Polizia Locale per le verifiche di competenza chiedendo, nel contempo “l'applicazione delle sanzioni previste in caso di in ottemperanza”.
Il problema si è iniziato a porsi a proprio a fronte dell'inottemperanza a parecchie ordinanze.
A giiudizio dell'Area Ambiente il problema si risolverebbe facilmente con la classica “multa” comminata per inosservanza ad una ordinanza del comune.
[color=red][b]Il problema è rilevante in quanto l'attuale disciplina normativa NON PREVEDE un autonomo regime di sanzione pecuniaria a seguito della violazione di ordinanze dirigenziali (o della PO).
La norma prevede solo la SANZIONE RESIDUALE per la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze SINDACALI adottate in base a regolamenti comunali.
La violazione delle ordinanze sindacali è inoltre sanzionata, per le materie previste, dal 650 c.p.
[/b][/color]
Il Comando ha invcece eccepito che qualora si rilevino comportamenti omissivi dei destinatari delle ordinanze, in particolare riferimento all'omessa presentazione dell'”autonotifica” di cui al par. 4 del P.R.A.L., l'articolo 8-bis comma 1 della L.R. 17/2003 (norma sulla base della quale sono state predisposte tutte le ordinanze) nel prevedere l'applicazione – comma 1 - di una sanzione da € 100,00 a € 1.500,00, demanda poi - comma 2 – ad una successiva d.g.r. (poi emanata con il n° IX/4777 in data 30.01.2013) l'individuazione dei “criteri” per l'applicazione della stessa.
[color=red]Confermo[/color]
Infatti, dalla lettura combinata dei commi 2 e 3 dell'articolo 8-bis della L.R. 17/2003 emerge chiaramente che l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 non può essere determinata con la consueta certezza di cui all'articolo 16 c. 1 della Legge 689/81 (doppio del minimo o , se più favorevole, terzo del massimo edittale) ma solo a seguito di stima dello stato di conservazione dell'amianto, inizialmente posta in carico al proprietario e, se inadempiente, all'A.S.L.
[color=red]Confermo[/color]
Inoltre, Il Comando ha altresì evidenziato che esiste, anche nell'ambito sanzionatorio, una differenziazione - contemplata dalla citata d.g.r. - a seconda che ci si trovi in presenza di “manufatti in amianto libero o in matrice friabile” dovendosi applicare, nel caso di specie, la sanzione di cui all'articolo 12 comma 5 della Legge 257/1992 oppure, nei casi di presenza di ”amianto compatto” circostanza nella quale trova aplicazione la sanzione di cui all'art. 8-bis c. 1 della L.R. 17/2003 e, per quest'ultima circostanza, si è altresì chiesto di conoscere in quale ammontare la stessa debba essere applicata, secondo le disposizioni di cui all'allegato “A” della citata d.g.r.
Per i motivi suesposti il comando continua a sostenere (dato che le violazioni alle disposizioni della L.R. 17/2003 - in particolare riferimento all'omessa presentazione di “autonotifica” - sono specificatamente contenute nella legge stessa, anche se determinabili in modo preciso solo dopo verifiche di carattere tecnico) che, in caso di inosservanza di disposizioni contenute nella L.R. 17/2003, ancorchè recepite in una ordinanza, non siano per nulla applicabili sanzioni di carattere “residuale” come quella di cui all'articolo 7-bis del D.L.S. 267/2000 o, addirittura, quella prevista dall'articolo 650 del Codice Penale.
[color=red]Concordo con l'interpretazione proposta.
Il 650 va escluso a priori per il carattere dirigenziale dell'ordinanza.
Sull'applicazione della sanzione residuale anche io ritengo che la presenza di un preciso impianto sanzionatorio renda IMPOSSIBILE applicare il 7 bis, almeno nella fattispecie descritta (sarebbe applicabile invece in altri contesti, ad esempio se richiamato in regolamenti comunali che disciplinino una fattispecie particolare o specifiche modalità operative)
[/color]
Queste ultime infatti potrebbero trovare applicazione qualora la specifica norma violata fosse lei stessa priva di sanzioni.
Si chiede un cenno di riscontro in merito alla correttezza dell'interpretazione del comando in ordine alla problematica di cui sopra.
[color=red]Mi scuso del ritardo nella risposta ma ho voluto APPROFONDIRE e confermo che l'interpretazione proposta da Comando appare la più corretta in base alla (non facile) normativa che disciplina la materia[/color]
*******************
L.R. 29 settembre 2003, n. 17 (1)
Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto (2).
(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 3 ottobre 2003, n. 40, I S.O..
(2) Si vedano la Delib.G.R. 8 ottobre 2004, n. 7/18943, "Procedure per il finanziamento e la bonifica di piccoli quantitativi di amianto", la Delib.G.R. 20 ottobre 2005, n. 8/848 "Riapertura dei termini per il finanziamento e la bonifica di piccoli quantitativi di amianto" e la Delib.G.R. 22 dicembre 2005, n. 8/1526, "Approvazione del «Piano Regionale Amianto Lombardia» (PRAL)".
Art. 1
Finalità.
1. La presente legge attua le disposizioni della L. 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), estendendo il campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta.
2. Sono obiettivi della presente legge:
a) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto;
b) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dall'amianto;
c) la promozione di iniziative di educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto, anche attraverso il coinvolgimento delle Aziende sanitarie locali (ASL) e dei medici di medicina generale (3);
c-bis) la promozione di politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti all'amianto, colpiti da malattie asbesto correlate (4);
c-ter) la conoscenza epidemiologica e prevenzionale nella popolazione e la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti a fibre d'amianto (5);
c-quater) la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia (ARPA) e delle imprese che si occupano di attività di bonifica e smaltimento dell'amianto (6);
c-quinquies) la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto (7).
2-bis. La Regione favorisce la rimozione dell'amianto e la sostituzione di manufatti contenenti amianto con materiali e sistemi ecologici. In particolare promuove, in collaborazione con le province, la sostituzione delle coperture in eternit o contenenti amianto con coperture dotate di pannelli solari fotovoltaici (8).
2-ter. In attuazione dei principi di autosufficienza e prossimità nella gestione dei rifiuti e al fine di limitare il trasporto di rifiuti pericolosi, la Regione Lombardia, attraverso i propri strumenti di pianificazione e programmazione, stabilisce criteri atti ad assicurare lo smaltimento o il trattamento di quote riservate per i rifiuti contenenti amianto (RCA) provenienti dalla rimozione sul territorio regionale presso impianti lombardi (9).
(3) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 31 luglio 2012, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(4) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 31 luglio 2012, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(5) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 31 luglio 2012, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(6) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 31 luglio 2012, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(7) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 31 luglio 2012, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(8) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 31 luglio 2012, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(9) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 31 luglio 2012, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1-bis
Politiche di sostegno (10).
1. La Regione promuove politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.
2. È istituito un fondo per le politiche di sostegno per l'assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate.
3. La Regione attua il programma di sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti attraverso le Unità operative ospedaliere di medicina del lavoro (UOOML) o il dipartimento oncologico provinciale competente, in una sede adeguata e prossima alle aree di cui al comma 5.
4. Per accedere alla sorveglianza sanitaria di cui al comma 3, il soggetto ex esposto si rivolge alla ASL di appartenenza oppure esprime, nella richiesta di riconoscimento di benefici previdenziali o assicurativi presentata all'INAIL, il consenso per la segnalazione all'ASL del proprio nominativo.
5. La Giunta regionale individua le aree di criticità nelle quali è accertata una incidenza di mortalità per malattie asbesto correlate, utilizzando il registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall'esposizione all'amianto.
(10) Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 31 luglio 2012, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 2
Bonifica di piccoli quantitativi di amianto.
1. In osservanza del d.P.R. 8 agosto 1994 sono erogati contributi a fondo perduto ai comuni per il risanamento dell'ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto, ovvero inferiori a metri quadrati trenta e a chilogrammi quattrocentocinquanta.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con la competente commissione consiliare in sede di prima approvazione, approva il documento tecnico concernente il piano di lavoro per le opere di bonifica di cui al comma 1.
3. I comuni istituiscono un catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all'interno del proprio territorio l'esistenza di micro discariche di amianto; il censimento è effettuato anche con l'ausilio dell'ASL e dell'ARPA.
4. I comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto.
4-bis. I comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell'amianto, possono stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto (11).
5. In attuazione dell'articolo 1, la Regione prevede contributi da erogare alle seguenti categorie:
a) soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti da edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare;
b) comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati in aree pubbliche.
6. Con Delib.G.R. sono stabiliti:
a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;
b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento;
d) i criteri per la determinazione dell'ammissibilità dei contributi;
e) i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati e i comuni beneficiari dei contributi;
f) i criteri per l'eventuale revoca dei contributi.
7. I fondi sono ripartiti tra i comuni, singoli o associati, che abbiano adottato il proprio piano di lavoro, in conformità con le previsioni del documento di cui al comma 2 per bonificare piccole quantità di amianto, fino ad un massimo del 30% della spesa ritenuta ammissibile e per un numero minimo di interventi previsto nel bando di gara di cui al comma 6, lettera e).
8. I comuni espletano le attività di propria competenza relative alla bonifica di aree pubbliche, nonché quelle relative alle richieste di contributo presentate negli uffici comunali dai soggetti privati.
9. Per le verifiche di competenza sugli interventi oggetto del contributo, le ASL fanno riferimento al documento tecnico concernente il piano di lavoro di cui al comma 2.
(11) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 31 luglio 2012, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 3
Piano Regionale Amianto Lombardia - PRAL.
1. La Regione approva, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il «Piano Regionale Amianto Lombardia» di seguito denominato PRAL.
2. Il PRAL contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1.
3. Per la redazione del PRAL, le Direzioni generali Qualità dell'ambiente, Risorse idriche e servizi di pubblica utilità e Sanità istituiscono apposita commissione interdisciplinare tecnico-scientifica.
4. Il PRAL ha durata quinquennale ed è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in seguito a modifiche che dovessero intervenire nella legislazione o come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l'attuazione dello stesso, e comunque ogni due anni.
Art. 4
Contenuto del PRAL.
1. Il PRAL è articolato nei seguenti punti:
a) conoscenza del rischio attraverso l'effettuazione di:
1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall'ASL in collaborazione con le province e i comuni. L'aggiornamento delle stime dei quantitativi di amianto presente sul territorio regionale avviene con cadenza annuale (12);
2) mappatura georeferenziata dell'amianto presente sul territorio regionale, effettuata dall'ARPA;
3) monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell'aria;
b) elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l'individuazione delle priorità per effettuare la medesima;
c) definizione delle priorità degli interventi di bonifica, da parte del Nucleo amianto di cui all'articolo 8;
d) monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico attraverso:
1) raccolta di dati epidemiologici;
2) sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto;
3) utilizzo del Registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall'esposizione all'amianto;
e) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell'ARPA;
f) definizione dei criteri per la elaborazione di un piano regionale di smaltimento attraverso:
1) censimento delle ditte che svolgono attività di bonifica e smaltimento;
2) individuazione degli impianti esistenti per fronteggiare la domanda di smaltimento;
2-bis) individuazione delle linee guida per la localizzazione di siti idonei per lo smaltimento dell'amianto (13);
g) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell'ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto;
h) promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto;
h-bis) promozione, in collaborazione con le province, di iniziative finalizzate alla innovazione tecnologica per lo smaltimento dell'amianto (14).
(12) Numero così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 31 luglio 2012, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(13) Numero aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 31 luglio 2012, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(14) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 31 luglio 2012, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 5
Registri.
1. Entro trenta giorni dall'approvazione del PRAL, presso ogni ASL competente per territorio sono istituiti i seguenti registri:
a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto, indicando:
1) tipo di amianto;
2) luogo dove è presente;
3) grado di conservazione;
4) quantitativo presunto;
5) pericolosità di dispersione delle fibre;
6) livello di priorità dei tempi di bonifica;
b) registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto.
2. Le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sono definite dal PRAL.
3. Sono delegati alle ASL la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che utilizzano indirettamente l'amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche a manufatti ed a strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale, nonché il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge 257/1992. Le suddette imprese trasmettono all'ASL nel cui territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi, all'ASL nel cui territorio è situata l'unità produttiva, la relazione di cui all'articolo 9 della legge 257/1992. La relazione è annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano cessate le attività soggette all'obbligo di relazione.
4. È abrogato l'articolo 4, comma 58 sexies, della L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59»).
5. Su proposta dell'Assessore regionale alla Sanità viene potenziato il Registro regionale dei mesoteliomi.
Art. 6
Obblighi dei proprietari.
1. Al fine di conseguire il censimento completo dell'amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 257/1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti a:
a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all'ASL competente per territorio, qualora non già effettuato;
b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza;
c) per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale i quantitativi smaltiti, aggiornando l'informazione annualmente.
2. La tipologia e il grado di dettaglio dell'informazione da comunicare sono stabiliti con Delib.G.R. contestualmente all'approvazione del PRAL.
3. L'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5 comma 1 è condizione necessaria per potersi avvalere delle procedure semplificate e per accedere ai contributi.
Art. 7
Laboratori.
1. I laboratori pubblici e privati che effettuano attività analitiche sull'amianto devono soddisfare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L. 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), rispondendo a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria e in campioni massivi.
2. Nel PRAL sono definiti i criteri e le modalità per l'accreditamento dei laboratori e per i programmi di controllo di qualità dei medesimi.
Art. 8
Organismi di controllo.
1. Con l'obiettivo di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRAL, è istituito un Nucleo amianto presso la Direzione generale Sanità.
2. La Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione del PRAL.
3. La Giunta regionale, sulla base delle modalità operative definite dal PRAL, imposta un piano informativo, rivolto alla popolazione che contiene, in fasi successive e cadenzate, le modalità ed i tempi dei censimenti avviati, nonché l'aggiornamento dei dati rilevati e degli interventi effettuati. Tale campagna di informazione e sensibilizzazione si avvale di una pluralità di strumenti, articolati su base provinciale.
Art. 8-bis
Sanzioni e controlli (15).
1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.500,00 (16).
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale (17).
3. Il comune, verificata attraverso la ASL competente la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell'amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all'ASL competente per territorio. In caso di inadempimento, l'ASL competente provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.
(15) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 31 luglio 2012, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, l'art. 7, comma 2 della stessa legge.
(16) Per la decorrenza delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art, 7, comma 1, L.R. 31 luglio 2012, n. 14.
(17) In attuazione del presente comma vedi la Delib.G.R. 30 gennaio 2013, n. 9/4777.
Art. 9
Norma finanziaria.
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 e per le azioni informative di cui all'articolo 8, comma 3, è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di euro 1.000.000,00.
2. All'onere complessivo di euro 1.000.000,00 previsto dal comma 1 si provvede con le risorse statali vincolate stanziate all'UPB 3.7.2.0.2.256 «Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.
2-bis. All'introito delle somme provenienti alla Regione dalle sanzioni previste all'articolo 8-bis, si provvede con l'UPB 3.4.10 "Introiti diversi", iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi (18).
2-ter. Alle spese per le azioni informative di cui all'articolo 8, comma 3 si provvede con le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 8-bis (19).
2-quater. Per i restanti oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di euro 1.000.000,00 (20).
2-quinquies. Agli oneri di cui al comma 2-quater, si fa fronte mediante riduzione di competenza e di cassa dell'UPB 4.2.3.211 "Fondo per altre spese di investimento" iscritta allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi (21).
2-sexies. Agli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 2.1.3.393 "Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente" è incrementata di euro 1.000.000,00 (22).
(18) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 31 luglio 2012, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(19) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 31 luglio 2012, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(20) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 31 luglio 2012, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(21) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 31 luglio 2012, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(22) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 31 luglio 2012, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 10
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
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Delib.G.R. 30 gennaio 2013, n. 9/4777 (1).
Definizione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui all' art. 8-bis comma 1 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 17.
(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 1° febbraio 2013, n. 5.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge n. 257 del 27 marzo 1992 che ha previsto:
- l'adozione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di piani di protezione dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, tra cui il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (art. 10 comma 1 e comma 2 lett. l);
- l'istituzione presso le Aziende Sanitarie Locali (ASL) del registro della localizzazione dell'amianto friabile presente negli edifici e l'obbligo per i proprietari degli immobili di comunicare i dati relativi alla presenza di detti materiali alle ASL (art. 12 comma 5);
- l'irrogazione di una sanzione amministrativa per colui che non osserva l'obbligo di informazione derivante dall'articolo 12, comma 5 (art. 15 comma 4);
Visto il D.P.R. 8 agosto 1994 che ha esplicato gli elementi informativi che il proprietario deve fornire ai fini della realizzazione del censimento, sancendone il carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti e l'iniziale carattere facoltativo per le singole unità abitative private (art. 12);
Vista la L.R. 29 settembre 2003, n. 17 "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto" che introduce l'obbligo per il proprietario di comunicare all'ASL territorialmente competente la presenza di manufatto in amianto (art. 6) e il dovere di collaborazione tra ASL e Comuni ai fine della realizzazione del censimento (art. 4);
Dato atto che, a seguito della L.R. 29 settembre 2003, n. 17 , è stato approvato il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) con Delib.G.R. 8/1526 del 22 dicembre 2005 che ha definito anche i contenuti della comunicazione che il proprietario del manufatto in amianto invia all'ASL al fine di implementare il registro dei siti contenenti amianto e che tale attività è svolta in collaborazione con i Comuni (punto 2.2.);
Vista la Delib.G.R. 9/3913 del 6 agosto 2012 "Attività inerenti la messa a sistema delle fonti d'informazione sulla presenza di amianto in Lombardia finalizzata al monitoraggio della relativa bonifica" che, stante la cessata vigenza della Delib.G.R. sopracitata, ha previsto di procedere al completamento del censimento dei siti con presenza di amianto, anche attraverso un rinnovato sollecito all'invio delle comunicazioni da parte dei proprietari dei manufatti, a cura dei Comuni in sinergia con le ASL;
Considerato l' art. 8-bis della legge regionale 29 settembre 2003 n. 17, così come modificata ed integrata con L.R. 31 luglio 2012, n. 14 , che dispone:
• la mancata comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 comporta a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1500,00;
• la Giunta regionale, con apposita deliberazione - da adottarsi, ai sensi dell'art. 7comma 2 della legge regionale 14/2012 entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - detta criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 - che, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della citata legge regionale, si applicano decorsi 180 giorni dalla stessa data - sulla base dei quantitativi presenti, e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale;
Rilevato che per l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di dati riferiti alla presenza di manufatti in amianto libero o in matrice friabile, ai sensi dell' articolo 12, comma 5 della legge n. 257 del 27 marzo 1992, si applica la sanzione amministrativa, già prevista dalla medesima norma nazionale;
Ritenuto, quindi, opportuno definire i criteri per l'irrogazione delle sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di dati riferiti alla sola presenza di manufatti in amianto compatto;
Visto il d.d.g. 13237 del 18 novembre 2008 che ha adottato il "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto" che costituisce riferimento tecnico per la valutazione della pericolosità del manufatto in cemento amianto ovvero del suo stato di conservazione;
Visto l'Allegato A, parte integrante del presente atto, e valutato dalle DDGG Territorio e Urbanistica, Casa, Ambiente, Energia e Reti e D.c. Programmazione Integrata documento congruente per definire i criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, dell' art. 8-bis della L.R. 29 settembre 2003, n. 17 sulla base dei quantitativi presenti, e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale;
Delibera
[Testo della deliberazione]
1. di approvare i criteri per l'applicazione delle sanzioni, relative alla mancata comunicazione della presenza di manufatti di amianto compatto, di cui al comma 1, dell' art. 8-bis della legge 17/2003 e riportati in allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di pubblicare il presente atto sul BURL.
Allegato A
Quantità di amianto (2)
< 100 m 2 100 m 2 < x < 1000 m 2 > 1000 m 2
PERICOLOSITÀ
ID (3) < uguale 25 100 euro 500 euro 1500 euro
ID tra 25 e 44 500 euro 1000 euro 1500 euro
ID uguale o superiore 45 1000 euro 1500 euro 1500 euro
Materiali danneggiati per una superficie >10% ( D.m. 6 settembre 1994 ) 1500 euro 1500 euro 1500 euro
(2) Nel caso di quantitativi espressi in diverse unità di misura si applica la seguente conversione 1m 2= 13,5 Kg; 1m 3= 1m 2 X 30
(3) ID: Indice di degrado come definito dal decreto Direttore generale Sanità n. 13237 del 18 novembre 2008
Davvero, davvero grazie!
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