E' stata presentata SCIA per avvio di nuova attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte di una ditta individuale.
In sede di controllo/verifica dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/10, è stata riscontrata la falsità dell'attestato presentato dal titolare ed allegato alla SCIA.
Premesso quanto sopra, alla luce del nuovo comma 3 dell'articolo 19 della Legge 241/90 s.m.i. (riformulato dall'art. 6, comma 1, lett. a) della Legge 124/2015), si chiede se la carenza del requisito professionale sia “sanabile” con possibilità di “conformazione” dell'attività (ad es: mediante la nomina di un preposto) oppure non sia sanabile, anche in considerazione di quanto prevede l'art. 21 della L. 241/90: [i]“Con la segnalazione … l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività”[/i].
Grazie! ;)
E' stata presentata SCIA per avvio di nuova attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte di una ditta individuale.
In sede di controllo/verifica dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 71, comma 6, del D. Lgs. 59/10, è stata riscontrata la falsità dell'attestato presentato dal titolare ed allegato alla SCIA.
Premesso quanto sopra, alla luce del nuovo comma 3 dell'articolo 19 della Legge 241/90 s.m.i. (riformulato dall'art. 6, comma 1, lett. a) della Legge 124/2015), si chiede se la carenza del requisito professionale sia “sanabile” con possibilità di “conformazione” dell'attività (ad es: mediante la nomina di un preposto) oppure non sia sanabile, anche in considerazione di quanto prevede l'art. 21 della L. 241/90: [i]“Con la segnalazione … l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività”[/i].
Grazie! ;)
[/quote]
DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA senza conformazione con segnalazione alla Procura.
Grazie Simone!
Altre domande in proposito: è necessario effettuare prima l'avvio del procedimento? Oppure faccio subito il provvedimento di inefficacia della SCIA, con contestuale immediata cessazione dell'attività?
Grazie mille! ;)
Grazie Simone!
Altre domande in proposito: è necessario effettuare prima l'avvio del procedimento? Oppure faccio subito il provvedimento di inefficacia della SCIA, con contestuale immediata cessazione dell'attività?
Grazie mille! ;)
[/quote]
La DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITA' e quella di INEFFICACIA (a volte sono insieme a volte distinte) si fa IMMEDIATAMENTE (consigliamo entro 5 gg lavorativi) e NON NECESSITANO di avvio del procedimento.
Si tratta di vizi della scia che la rendono improduttiva di effetti ... SOLO SE intervieni dopo un significativo lasso di tempo suggerisco di fare avvio del procedimento o dichiarazione di inefficacia a termine (dichiaro inefficace decorsi x giorni se non sana)