JOBS ACT - in Gazzetta i 4 decreti attuativi del 14 settembre 2015
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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160) (Suppl. Ordinario n. 53)
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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00161) (Suppl. Ordinario n. 53)
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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162) (Suppl. Ordinario n. 53)
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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) (Suppl. Ordinario n. 53)
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[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160)
(GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)[/b][/color]
Vigente al: 24-9-2015
Titolo I
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Capo I
Disposizioni generali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della
Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per
il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e
di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 183 del 2014, il
quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano
espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad
adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), della citata legge n. 183
del 2014, il quale indica i principi e criteri direttivi cui il
Governo si attiene nell'esercizio della delega di cui al comma 1, con
riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di
lavoro;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), della citata legge
n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla
impossibilita' di autorizzare le integrazioni salariali in caso di
cessazione definitiva di attivita' aziendale o di un ramo di essa;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 2), della citata legge
n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla
semplificazione delle procedure burocratiche attraverso
l'incentivazione di strumenti telematici e digitali, considerando
anche la possibilita' di introdurre meccanismi standardizzati a
livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti
certi ed esigibili;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della citata legge
n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla
necessita' di regolare l'accesso alla cassa integrazione guadagni
solo a seguito di esaurimento delle possibilita' contrattuali di
riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando una parte
delle risorse attribuite alla cassa integrazione a favore dei
contratti di solidarieta';
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 4), della citata legge
n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla
revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore
ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa
integrazione guadagni ordinaria e della cassa integrazione guadagni
straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della
rotazione;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 5), della citata legge
n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla
previsione di una maggiore compartecipazione da parte delle imprese
utilizzatrici;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 6), della citata legge
n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla
riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli
stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 7), della citata legge
n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla
revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarieta' di cui
all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine
certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione
di meccanismi standardizzati di concessione, e previsione della
possibilita' di destinare gli eventuali risparmi di spesa derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera al
finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 della
citata legge n. 183 del 2014;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della citata legge
n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla
revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento
dei contratti di solidarieta', con particolare riferimento
all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla
messa a regime dei contratti di solidarieta' di cui all'articolo 5,
commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 settembre 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Lavoratori beneficiari
1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di
cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto di lavoro
subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all'articolo 2, con
esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unita'
produttiva per la quale e' richiesto il trattamento, un'anzianita' di
effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione
della relativa domanda di concessione. Tale condizione non e'
necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di
integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel
settore industriale.
3. Ai fini del requisito di cui al comma 2, l'anzianita' di
effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze
dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo conto del
periodo durante il quale il lavoratore e' stato impiegato
nell'attivita' appaltata.
Art. 2
Apprendisti
1. Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i
lavoratori assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante.
2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle dipendenze di
imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni
salariali straordinarie, sono destinatari dei trattamenti
straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di
intervento per crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera b). Nei casi in cui l'impresa rientri nel campo di
applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle
straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie,
gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei
trattamenti ordinari di integrazione salariale.
3. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli
obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui
essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo
1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. Alle contribuzioni di cui al primo periodo non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
4. Alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito di sospensione
o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato e'
prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di
integrazione salariale fruite.
Art. 3
Misura
1. Il trattamento di integrazione salariale ammonta all'80 per
cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore
per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il
limite dell'orario contrattuale. Il trattamento si calcola tenendo
conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo
di paga. Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia
effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultrasettimanali
predeterminati, l'integrazione e' dovuta, nei limiti di cui ai
periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale
dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.
2. Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui
retribuzione sia ridotta in conformita' di norme contrattuali per
effetto di una contrazione di attivita', l'integrazione e' dovuta
entro i limiti di cui al comma 1, ragguagliando ad ora la
retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente
praticato.
3. Agli effetti dell'integrazione le indennita' accessorie alla
retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata
lavorativa, sono computate secondo i criteri stabiliti dalle
disposizioni di legge e di contratto collettivo che regolano le
indennita' stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura delle
indennita' in rapporto a un orario di otto ore.
4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in
tutto o in parte con premi di produzione, interessenze e simili,
l'integrazione e' riferita al guadagno medio orario percepito nel
periodo di paga per il quale l'integrazione e' dovuta.
5. L'importo del trattamento di cui al comma 1 e' soggetto alle
disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e non puo' superare per l'anno 2015 gli importi massimi mensili
seguenti, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale
autorizzate e per un massimo di dodici mensilita', comprensive dei
ratei di mensilita' aggiuntive:
a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il
calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilita'
aggiuntive, e' pari o inferiore a euro 2.102,24;
b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento per
il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilita'
aggiuntive, e' superiore a euro 2.102,24.
6. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere
dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a) e
b) del comma 5, nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui
alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di
malattia l'indennita' giornaliera di malattia, nonche' la eventuale
integrazione contrattualmente prevista.
8. L'integrazione non e' dovuta per le festivita' non retribuite e
per le assenze che non comportino retribuzione.
9. Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione
salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle
medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il
nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, e successive modificazioni.
10. Gli importi massimi di cui al comma 5 devono essere
incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma
17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del
20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi in
favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie
stagionali.
Art. 4
Durata massima complessiva
1. Per ciascuna unita' produttiva, il trattamento ordinario e
quello straordinario di integrazione salariale non possono superare
la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5.
2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini,
nonche' per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n) e
o), per ciascuna unita' produttiva il trattamento ordinario e quello
straordinario di integrazione salariale non possono superare la
durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.
Art. 5
Contribuzione addizionale
1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione
salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai
periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti
all'interno di uno o piu' interventi concessi sino a un limite
complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a
104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un
quinquennio mobile.
Art. 6
Contribuzione figurativa
1. I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i
quali e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai
fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di
vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato
sulla base della retribuzione globale cui e' riferita l'integrazione
salariale.
2. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di
competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore
beneficiario.
Art. 7
Modalita' di erogazione e termine
per il rimborso delle prestazioni
1. Il pagamento delle integrazioni salariali e' effettuato
dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo
di paga.
2. L'importo delle integrazioni e' rimborsato dall'INPS all'impresa
o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra
contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non
ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere
effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del
periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della
concessione o dalla data del provvedimento di concessione se
successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo
decorrono da tale data.
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede
dell'INPS territorialmente competente puo' autorizzare il pagamento
diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove
spettante, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie
dell'impresa, su espressa richiesta di questa.
5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' autorizzare,
contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il
pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno per il
nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate
difficolta' finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva
revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di
difficolta' di ordine finanziario della stessa.
Art. 8
Condizionalita' e politiche attive del lavoro
1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali
e' programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per cento
dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, sono
soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183.
2. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro autonomo o
subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha
diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione
salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva
comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento
dell'attivita' di cui al comma 2. Le comunicazioni a carico dei
datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di
cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, sono valide al fine dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione di cui al presente comma.
Capo II
Integrazioni salariali ordinarie
Art. 9
Gestione di appartenenza
delle integrazioni salariali ordinarie
1. I trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono
alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti
istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi
contributi ordinari e addizionali, di cui all'articolo 13.
2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia, per ciascun
trattamento, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e
addizionale.
Art. 10
Campo di applicazione
1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i
relativi obblighi contributivi si applicano a:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive,
di installazione di impianti, produzione e distribuzione
dell'energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attivita'
lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali,
ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che
esercitano attivita' di trasformazione, manipolazione e
commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di
sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto
terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all'armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui
il capitale sia interamente di proprieta' pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l'attivita' di escavazione e/o
lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione e di
lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che
svolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture e
organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.
Art. 11
Causali
1. Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano
sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario
ridotto e' corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei
seguenti casi:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non
imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie
stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
Art. 12
Durata
1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un
periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile
trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di
integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda puo' essere
proposta per la medesima unita' produttiva per la quale
l'integrazione e' stata concessa, solo quando sia trascorso un
periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa.
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu' periodi non
consecutivi non puo' superare complessivamente la durata di 52
settimane in un biennio mobile.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione
relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente
non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di
cui all'articolo 10, lettere m), n), e o).
5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a 4, non possono
essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti
il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio
mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unita' produttiva
mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione
dell'integrazione salariale.
6. Con riferimento all'unita' produttiva oggetto di sospensione o
riduzione dell'orario di lavoro, nella domanda di concessione
dell'integrazione salariale l'impresa comunica il numero dei
lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per
orario contrattuale.
Art. 13
Contribuzione
1. A carico delle imprese di cui all'articolo 10 e' stabilito un
contributo ordinario, nella misura di:
a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano
fino a 50 dipendenti;
b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano
oltre 50 dipendenti;
c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e
artigianato edile;
d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e
artigianato lapidei;
e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria
e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria
e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
2. Ai fini della determinazione del limite di dipendenti, indicato
al comma 1, il limite anzidetto e' determinato, con effetto dal 1°
gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in
forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa. Per le imprese
costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero di
dipendenti alla fine del primo mese di attivita'. L'impresa e' tenuta
a fornire all'INPS apposita dichiarazione al verificarsi di eventi
che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata,
influiscano ai fini del limite di cui al comma 1. Agli effetti di cui
al presente articolo sono da comprendersi nel calcolo tutti i
lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che
prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia
all'interno che all'esterno dell'azienda.
3. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione
salariale ordinaria e' stabilito il contributo addizionale di cui
all'articolo 5. Il contributo addizionale non e' dovuto per gli
interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.
Art. 14
Informazione e consultazione sindacale
1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita' produttiva,
l'impresa e' tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze
sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove
esistenti, nonche' alle articolazioni territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro,
l'entita' e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori
interessati.
2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un
esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli
interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.
3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data
della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese
fino a 50 dipendenti.
4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non
differibile la sospensione o la riduzione dell'attivita' produttiva,
l'impresa e' tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la
durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei
lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario
di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a
richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da
presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo
periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale
attivita' produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di
lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi
a quello della richiesta.
5. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e
dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga
dei trattamenti con sospensione dell'attivita' lavorativa oltre le 13
settimane continuative.
6. All'atto della presentazione della domanda di concessione di
integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione
degli adempimenti di cui al presente articolo.
Art. 15
Procedimento
1. Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione
salariale, l'impresa presenta in via telematica all'INPS domanda di
concessione nella quale devono essere indicati la causa della
sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile
durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province
Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui
all'articolo 8, comma 1.
2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni
dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa.
3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel
comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potra'
aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data
di presentazione.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda
derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del
diritto all'integrazione salariale, l'impresa e' tenuta a
corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente
all'integrazione salariale non percepita.
Art. 16
Concessione
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali
ordinarie sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente
competente.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di
concessione.
Art. 17
Ricorsi
1. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento
di integrazione salariale e' ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla comunicazione da parte dell'INPS, al comitato di cui
all'articolo 25 della legge n. 88 del 1989.
Art. 18
Disposizioni particolari
per le imprese del settore agricolo
1. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 8 e
seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive
modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.
2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, non si applica,
limitatamente alla previsione di importi massimi delle prestazioni,
ai trattamenti concessi per intemperie stagionali nel settore
agricolo.
Capo III
Integrazioni salariali straordinarie
Art. 19
Gestione di appartenenza delle integrazioni
salariali straordinarie
1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono
alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui all'articolo
37 della legge n. 88 del 1989, che eroga le relative prestazioni e
riceve i relativi contributi ordinari e addizionali, di cui
all'articolo 23.
2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia l'apporto dello Stato,
le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.
Art. 20
Campo di applicazione
1. La disciplina in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano
applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre
precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato
mediamente piu' di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i
dirigenti:
a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei
lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attivita'
dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che
subiscano una riduzione di attivita' in dipendenza di situazioni di
difficolta' dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per
quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di
integrazione salariale;
d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se
costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di
attivita' in conseguenza della riduzione delle attivita' dell'azienda
appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al
trattamento straordinario di integrazione salariale;
e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero
del comparto della produzione e della manutenzione del materiale
rotabile;
f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e
loro consorzi;
g) imprese di vigilanza.
2. La disciplina in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano
altresi' applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel
semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano
occupato mediamente piu' di cinquanta dipendenti, inclusi gli
apprendisti e i dirigenti:
a) imprese esercenti attivita' commerciali, comprese quelle della
logistica;
b) agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici.
3. La medesima disciplina e i medesimi obblighi contributivi
trovano applicazione, a prescindere dal numero dei dipendenti, in
relazione alle categorie seguenti:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e
societa' da queste derivate, nonche' imprese del sistema
aereoportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e
sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per
l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
4. Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei
mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla classe
dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel periodo
decorrente dalla data del predetto trasferimento.
5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma 1,
lettera b), quando in relazione ai contratti aventi ad oggetto
l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di
beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attivita' produttiva o
commerciale dell'impresa committente, la somma dei corrispettivi
risultanti dalle fatture emesse dall'impresa destinataria delle
commesse nei confronti dell'impresa committente, acquirente o
somministrata abbia superato, nel biennio precedente, il cinquanta
per cento del complessivo fatturato dell'impresa destinataria delle
commesse, secondo quanto emerge dall'elenco dei clienti e dei
fornitori ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
6. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e dall'articolo 7,
comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 21
Causali di intervento
1. L'intervento straordinario di integrazione salariale puo' essere
richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attivita'
lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale;
b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio
2016, dei casi di cessazione dell'attivita' produttiva dell'azienda o
di un ramo di essa;
c) contratto di solidarieta'.
2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1,
lettera a), deve presentare un piano di interventi volto a
fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva
e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale
attivita' di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni
caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del
personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario
di lavoro.
3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b),
deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli
squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti
da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi
correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili
finalizzati alla continuazione dell'attivita' aziendale e alla
salvaguardia occupazionale.
4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro il
limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018, puo' essere autorizzato, sino a un limite massimo
rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato
in sede governativa al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un
ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora
all'esito del programma di crisi aziendale di cui al comma 3,
l'impresa cessi l'attivita' produttiva e sussistano concrete
prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente
riassorbimento occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato
dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa gli
accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi al
Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri
per l'applicazione del presente comma.
5. Il contratto di solidarieta' di cui al comma 1, lettera c), e'
stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi aziendali ai
sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro al fine di
evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di
esubero del personale anche attraverso un suo piu' razionale impiego.
La riduzione media oraria non puo' essere superiore al 60 per cento
dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori
interessati al contratto di solidarieta'. Per ciascun lavoratore, la
percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non puo'
essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il
quale il contratto di solidarieta' e' stipulato. Il trattamento
retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli
aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel
periodo di sei mesi antecedente la stipula del contratto di
solidarieta'. Il trattamento di integrazione salariale e' ridotto in
corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi di cui
al primo periodo devono specificare le modalita' attraverso le quali
l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro,
l'orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una
corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative
alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di
lavoro sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di
quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o
nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90
giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di
integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del
periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di
integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del
trattamento precedente.
6. L'impresa non puo' richiedere l'intervento straordinario di
integrazione salariale per le unita' produttive per le quali abbia
richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali
sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario.
Art. 22
Durata
1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo
21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unita'
produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale
puo' avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un
quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma
1, lettera b), e relativamente a ciascuna unita' produttiva, il
trattamento straordinario di integrazione salariale puo' avere una
durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova
autorizzazione non puo' essere concessa prima che sia decorso un
periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente
autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui all'articolo
21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unita'
produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale
puo' avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un
quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la durata
massima puo' raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio
mobile.
4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale,
possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite
dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unita' produttiva
nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.
5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui
all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di
contratto di solidarieta' viene computata nella misura della meta'
per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte
eccedente.
6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle imprese
edili e affini.
Art. 23
Contribuzione
1. E' stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per
cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei
lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle
integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico
dell'impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico del
lavoratore.
2. A carico delle imprese o dei partiti politici che presentano
domanda di integrazione salariale straordinaria e' stabilito il
contributo addizionale di cui all'articolo 5.
Art. 24
Consultazione sindacale
1. L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di
integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma
1, lettere a), e b), e' tenuta a comunicare, direttamente o tramite
l'associazione imprenditoriale cui aderisce o conferisce mandato,
alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza
sindacale unitaria, nonche' alle articolazioni territoriali delle
associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario
di lavoro, l'entita' e la durata prevedibile, il numero dei
lavoratori interessati.
2. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione e' presentata
dall'impresa o dai soggetti di cui al comma 1, domanda di esame
congiunto della situazione aziendale. Tale domanda e' trasmessa, ai
fini della convocazione delle parti, al competente ufficio
individuato dalla regione del territorio di riferimento, qualora
l'intervento richiesto riguardi unita' produttive ubicate in una sola
regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora
l'intervento riguardi unita' produttive ubicate in piu' regioni. In
tale caso il Ministero richiede, comunque, il parere delle regioni
interessate.
3. Costituiscono oggetto dell'esame congiunto il programma che
l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei
lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle
ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di
orario, nonche' delle misure previste per la gestione delle eventuali
eccedenze di personale, i criteri di scelta dei lavoratori da
sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali e'
richiesto l'intervento, e le modalita' della rotazione tra i
lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione
di meccanismi di rotazione.
4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da imprese
edili e affini, le parti devono espressamente dichiarare la non
percorribilita' della causale di contratto di solidarieta' di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c).
5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di
esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello
in cui e' stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le
imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
e' definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile
a titolo di sanzione per il mancato rispetto delle modalita' di
rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.
Art. 25
Procedimento
1. La domanda di concessione di trattamento straordinario di
integrazione salariale e' presentata entro sette giorni dalla data di
conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data
di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo al ricorso
all'intervento e deve essere corredata dell'elenco nominativo dei
lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Tali
informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome,
per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui all'articolo
8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere
a), e b), nella domanda di concessione dell'integrazione salariale
l'impresa comunica inoltre il numero dei lavoratori mediamente
occupati presso l'unita' produttiva oggetto dell'intervento nel
semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
2. La sospensione o la riduzione dell'orario, cosi' come concordata
tra le parti nelle procedure di cui all'articolo 24, decorre non
prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione
della domanda di cui al comma 1.
3. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento
decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della
domanda medesima.
4. Qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda
derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del
diritto all'integrazione salariale, l'impresa e' tenuta a
corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente
all'integrazione salariale non percepita.
5. La domanda di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale deve essere presentata in unica soluzione
contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio. La
concessione del predetto trattamento avviene con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'intero periodo
richiesto. Fatte salve eventuali sospensioni del procedimento
amministrativo che si rendano necessarie a fini istruttori, il
decreto di cui al secondo periodo e' adottato entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda da parte dell'impresa.
6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio,
nei tre mesi antecedenti la conclusione dell'intervento di
integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate
all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve
essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro 30 giorni
dalla conclusione dell'intervento straordinario di integrazione
salariale autorizzato. Nel caso in cui dalla relazione ispettiva
emerga il mancato svolgimento, in tutto o in parte, del programma
presentato dall'impresa, il procedimento amministrativo volto al
riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei successivi 90
giorni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano necessarie
ai fini istruttori.
7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali o la
rappresentanza sindacale unitaria, o in mancanza le articolazioni
territoriali delle associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, puo' chiedere una modifica del
programma nel corso del suo svolgimento.
Titolo II
FONDI DI SOLIDARIETA'
Art. 26
Fondi di solidarieta' bilaterali
1. Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente
piu' rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e
contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la
costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per i settori che
non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione
dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di
cui al predetto Titolo.
2. I fondi di cui al comma 1 sono istituiti presso l'INPS, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro 90 giorni dagli accordi e contratti collettivi di cui al
medesimo comma.
3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2 possono essere
apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le
modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la
misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei
Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e
delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore
di cui all'articolo 36.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano, sulla base degli
accordi e contratti collettivi, l'ambito di applicazione dei fondi di
cui al comma 1, con riferimento al settore di attivita', alla natura
giuridica e alla classe di ampiezza dei datori di lavoro. Il
superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo e' verificato mensilmente con riferimento
alla media del semestre precedente.
5. I fondi di cui al comma 1 non hanno personalita' giuridica e
costituiscono gestioni dell'INPS.
6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma 1
sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di
contabilita' dell'INPS.
7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1 e' obbligatoria per
tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del
Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di lavoro che
occupano mediamente piu' di cinque dipendenti. Ai fini del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli
apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si
applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.
8. I fondi gia' costituiti ai sensi del comma 1 alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni
di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di
lavoro del relativo settore, che occupano mediamente piu' di cinque
dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e i contributi da
questi gia' versati o comunque dovuti ai fondi di cui al primo
periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.
9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla finalita' di cui al
medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini
di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni
integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di
integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito,
riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di cui al comma 1
possono essere istituiti anche in relazione a settori di attivita' e
classi di ampiezza dei datori di lavoro che gia' rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto. Per le
imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le
disposizioni in materia di indennita' di mobilita' di cui agli
articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, gli accordi e contratti collettivi di cui
al comma 1 possono prevedere che il fondo di solidarieta' sia
finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota
contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali.
11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1 possono
prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche
l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti
firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce
anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo
25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il
fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo
del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.
Art. 27
Fondi di solidarieta' bilaterali alternativi
1. In alternativa al modello previsto dall'articolo 26, in
riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di
lavoro nei quali, in considerazione dell'operare di consolidati
sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali settori,
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale hanno adeguato alla data di
entrata in vigore del presente decreto le fonti normative e
istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, ovvero dei fondi
interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del
2000, o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, alle finalita' perseguite dall'articolo 26,
comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1 sia
avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo
interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli
obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 della legge
n. 388 del 2000, e le risorse derivanti da tali obblighi sono
vincolate alle finalita' formative.
3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una delle seguenti
prestazioni:
a) un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di
cui all'articolo 30, comma 1;
b) l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31,
eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al comma 2 di
tale articolo, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non
inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.
4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni di cui
al comma 3 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di
lavoro, che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti ai
fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di
cui all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono
richiedere le prestazioni previste dal fondo di integrazione
salariale per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro
verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e i contratti
collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di
finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla lettera
e), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a
decorrere dal 1° gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro e
lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un accordo
tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il
31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui al
comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono richiedere
le prestazioni previste dal medesimo fondo per gli eventi di
sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1°
luglio 2016;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilita'
del fondo di cui al comma 1;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della
gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione
alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli
andamenti del relativo settore in relazione anche a quello piu'
generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo di cui al comma 1;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al comma 1
quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo
interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo 118 della legge
n. 388 del 2000;
e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al comma 1
quota parte del contributo previsto dall'articolo 12 del decreto
legislativo n. 276 del 2003, prevedendo un'aliquota complessiva di
contribuzione ordinaria di finanziamento del predetto fondo a
esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo
0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a
decorrere dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1 di avere le
finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui al comma
1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono
dettate disposizioni per determinare:
a) criteri volti a garantire la sostenibilita' finanziaria dei
fondi;
b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei soggetti
preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi;
d) modalita' volte a rafforzare la funzione di controllo sulla
corretta gestione dei fondi e di monitoraggio sull'andamento delle
prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e
parametri omogenei.
Art. 28
Fondo di solidarieta' residuale
1. Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano mediamente piu'
di quindici dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi
dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I
del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26, o fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi di cui all'articolo 27, opera il fondo residuale
istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7
febbraio 2014, n. 79141.
2. Qualora gli accordi di cui all'articolo 26 avvengano in
relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi
dimensionali gia' coperti dal fondo residuale, dalla data di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore
rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu'
soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la
gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I fondi
costituiti secondo le procedure di cui al presente comma prevedono
un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il
fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, in relazione
ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a quindici
dipendenti, e garantiscono l'assegno ordinario di cui all'articolo
30, comma 1. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base
al decreto istitutivo del fondo residuale restano acquisiti al
medesimo fondo. Il Comitato amministratore del fondo residuale, sulla
base delle stime effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo
settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione
necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate,
determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 35.
3. Alla gestione del fondo di solidarieta' residuale provvede un
comitato amministratore, secondo quanto previsto dall'articolo 36.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la disciplina del fondo di solidarieta' residuale e'
adeguata, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del
presente decreto.
Art. 29
Fondo di integrazione salariale
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo residuale di cui
all'articolo 28, assume la denominazione di fondo di integrazione
salariale. A decorrere dalla medesima data, al fondo di integrazione
salariale si applicano le disposizioni di cui al presente articolo,
in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale.
2. Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione
salariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di cinque
dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali
non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente
decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta' bilaterali
di cui all'articolo 26 o fondi di solidarieta' bilaterali alternativi
di cui all'articolo 27. Ai fini del raggiungimento della soglia
dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.
3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i contributi
dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi
occupati, secondo quanto definito dall'articolo 33, commi 1, 2 e 4,
garantisce l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso
di datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici
dipendenti, il fondo garantisce per una durata massima di 26
settimane in un biennio mobile l'ulteriore prestazione di cui
all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali di riduzione o
sospensione dell'attivita' lavorativa previste dalla normativa in
materia di integrazioni salariali ordinarie, ad esclusione delle
intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali
per riorganizzazione e crisi aziendale.
4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo
medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni
caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a
quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo
datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate a
qualunque titolo a favore dello stesso.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato amministratore del
fondo cessa di esercitare il compito di cui all'articolo 36, comma 1,
lettera b).
6. Al fine di garantire l'avvio del fondo di integrazione salariale
a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre
2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore di cui
all'articolo 28, comma 3, i compiti di pertinenza di tale comitato
vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del
fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che
li svolge a titolo gratuito. Il commissario straordinario resta in
carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo.
7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal fondo sono
autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione
all'unita' produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate
l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla sede INPS
dove si trova la sede legale del datore di lavoro, o presso la quale
il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione
contributiva.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del
fondo e' fissata allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che
occupano mediamente piu' di quindici dipendenti, e allo 0,45 per
cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15
dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizionale a carico dei
datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al
comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione persa.
9. Al fondo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 35.
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, commi 4 e 5,
entro il 31 dicembre 2017 l'INPS procede all'analisi dell'utilizzo
delle prestazioni del fondo da parte dei datori di lavoro distinti
per classi dimensionali e settori produttivi. Sulla base di tali
analisi e del bilancio di previsione di cui al comma 3 del medesimo
articolo, il comitato amministratore del fondo di integrazione
salariale ha facolta' di proporre modifiche in relazione all'importo
delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione. Le
modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo.
11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti
possono richiedere l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31
per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a
decorrere dal 1° luglio 2016.
Art. 30
Assegno ordinario
1. I fondi di cui all'articolo 26 assicurano, in relazione alle
causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali
ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario di
importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi stabiliscono
la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in
un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata,
alle durate massime previste agli articoli 12 e 22, e comunque nel
rispetto della durata massima complessiva prevista dall'articolo 4,
comma 1. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la
normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
2. La domanda di accesso all'assegno ordinario erogato dai fondi di
cui agli articoli 26 e 28 deve essere presentata non prima di 30
giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15
giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa.
Art. 31
Assegno di solidarieta'
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di cui all'articolo 28,
garantisce un assegno di solidarieta', in favore dei dipendenti di
datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative accordi collettivi aziendali
che stabiliscono una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di
evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura
di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine
di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo
oggettivo.
2. L'assegno di solidarieta' puo' essere corrisposto per un periodo
massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione
della misura dell'assegno di solidarieta' per le ore di lavoro non
prestate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.
3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 individuano i
lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media
oraria non puo' essere superiore al 60 per cento dell'orario
giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per
ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva
dell'orario di lavoro non puo' essere superiore al 70 per cento
nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di solidarieta'
e' stipulato.
4. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le modalita'
attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee
esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro puo' modificare in
aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto.
Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione
dell'assegno di solidarieta'.
5. Per l'ammissione all'assegno di solidarieta', il datore di
lavoro presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione,
corredata dall'accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di
conclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l'elenco
dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto
dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal datore di
lavoro. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e
Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi
di cui all'articolo 8, comma 1.
6. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere inizio entro
il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della
domanda.
7. All'assegno di solidarieta' si applica, per quanto compatibile,
la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
Art. 32
Prestazioni ulteriori
1. I fondi di cui all'articolo 26 possono inoltre erogare
prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui al comma 9 del
medesimo articolo.
2. I fondi di cui all'articolo 27 possono inoltre erogare
prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui all'articolo 26,
comma 9, lettere a) e b).
Art. 33
Contributi di finanziamento
1. I decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28, comma 4,
determinano le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra
datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due
terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la precostituzione
di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attivita' sia
per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei
bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3.
2. Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 29, comma 8,
secondo periodo, qualora siano previste le prestazioni di cui
all'articolo 30, comma 1, e all'articolo 31, e' previsto, a carico
del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in
rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti
di cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.
3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo 26, comma 9, e'
dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di
importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno
straordinario erogabile e della contribuzione correlata.
4. Ai contributi di finanziamento di cui ai commi da 1 a 3 si
applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli
sgravi contributivi.
Art. 34
Contribuzione correlata
1. Nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo 31, i
fondi di cui agli articoli 26, 27 e 28 provvedono a versare alla
gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione
correlata alla prestazione. Nel caso delle prestazioni erogate dai
fondi di cui all'articolo 27 la contribuzione correlata e' versata
all'INPS dal datore di lavoro, il quale potra' poi rivalersi sui
fondi medesimi. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto
previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
2. La contribuzione correlata di cui al comma 1 puo' altresi'
essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle
prestazioni di cui all'articolo 32. In tal caso, il fondo di cui
all'articolo 26 e all'articolo 27 provvede a versare la contribuzione
correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore
interessato.
Art. 35
Equilibrio finanziario dei fondi
1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 28 hanno
obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in
carenza di disponibilita'.
2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 26, 27 e
28 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve
finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite.
3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28 hanno obbligo
di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di
previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota
di aggiornamento.
4. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 3, il
comitato amministratore di cui all'articolo 36 ha facolta' di
proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla
misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate,
anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del
lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze,
verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo, sulla base
della proposta del comitato amministratore.
5. In caso di necessita' di assicurare il pareggio di bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o da deliberare,
ovvero di inadempienza del comitato amministratore in relazione
all'attivita' di cui al comma 4, l'aliquota contributiva puo' essere
modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza
di proposta del comitato amministratore. In ogni caso, in assenza
dell'adeguamento contributivo di cui al comma 4, l'INPS e' tenuto a
non erogare le prestazioni in eccedenza.
Art. 36
Comitato amministratore
1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo
26 e del fondo di cui all'articolo 28, provvede un comitato
amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei
trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
delle prestazioni previste dal decreto istitutivo;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e
trattamenti;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento
della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o
regolamenti.
2. Il comitato amministratore e' composto da esperti in possesso
dei requisiti di professionalita' e onorabilita' previsti dagli
articoli 37 e 38, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto
collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel
maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le
parti sociali istitutive del fondo, nonche' da due rappresentanti,
con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle
finanze e in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti
dall'articolo 38. Ai componenti del comitato non spetta alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese.
3. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro
anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
4. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri.
5. Le deliberazioni del comitato amministratore sono assunte a
maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto
del presidente.
6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il
collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale del
medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
7. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato
amministratore puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di
illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il
provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che
si ritiene violata, al presidente dell'INPS nell'ambito delle
funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il
presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se
annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
8. Al fine di garantire l'avvio dei fondi di cui all'articolo 26,
qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito
il comitato amministratore, i compiti di pertinenza di questo vengono
temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo
nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il
commissario straordinario svolge i suoi compiti a titolo gratuito e
resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore.
Art. 37
Requisiti di competenza e assenza
di conflitto di interesse
1. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori quali membri del comitato amministratore
di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 26 e del fondo di
cui all'articolo 28, devono essere in possesso di specifica
competenza ed esperienza in materia di lavoro e occupazione. Essi
devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio
attraverso l'esercizio di attivita' di insegnamento universitario in
materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione, di carattere
direttivo o di partecipazione a organi collegiali presso enti e
organismi associativi di rappresentanza di categoria.
2. I predetti esperti non possono, a pena di ineleggibilita' o
decadenza, detenere cariche in altri fondi bilaterali di
solidarieta'.
3. La sussistenza dei requisiti e l'assenza di situazioni
impeditive e' accertata dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La decadenza dalla carica e' dichiarata dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla conoscenza
del difetto sopravvenuto.
Art. 38
Requisiti di onorabilita'
1. I membri del comitato amministratore di ciascun fondo istituito
ai sensi dell'articolo 26 e del fondo di cui all'articolo 28, non
possono, a pena di ineleggibilita' o decadenza, trovarsi in una delle
seguenti condizioni:
a) condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della
riabilitazione;
c) condanna con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei
reati previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile, salvi gli
effetti della riabilitazione;
d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo
non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un
delitto in materia tributaria, di lavoro e previdenza, salvi gli
effetti della riabilitazione;
e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un tempo
non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo, salvi
gli effetti della riabilitazione.
2. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni esercitate dai
membri del comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni:
a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui
al comma 1;
b) applicazione provvisoria di una delle misure previste
dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011;
c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
3. L'assenza di situazioni impeditive e' accertata dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica o la
sospensione dalle funzioni e' dichiarata dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali entro trenta giorni dalla nomina o dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto.
Art. 39
Disposizioni generali
1. Ai fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26, 27 e 28 si
applica l'articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli articoli 26 e
28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1, 7, commi da 1 a 4, e
8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui all'articolo 28
si applica inoltre l'articolo 1, commi 2 e 3.
Art. 40
Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento
e di Bolzano e altri fondi di solidarieta'
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, e del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, le
Province autonome di Trento e di Bolzano possono sostenere
l'istituzione di un fondo di solidarieta' territoriale
intersettoriale cui, salvo diverse disposizioni, si applica la
disciplina prevista per i fondi di solidarieta' bilaterali di cui
all'articolo 26. Al predetto fondo si applica la disciplina di cui
all'articolo 35.
2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma 1 e' adottato
d'intesa con i Presidenti delle Province autonome di Trento e di
Bolzano ed e' trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai medesimi
Ministeri sono trasmessi i bilanci di previsione e di consuntivo del
fondo.
3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di cui al comma
1, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro appartenenti
a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito
di applicazione del Titolo I del presente decreto e che non abbiano
costituito fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 o
a fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'articolo
27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in
unita' produttive ubicate nel territorio delle province di Trento e
di Bolzano.
4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma 1 i datori di
lavoro gia' aderenti a fondi di solidarieta' bilaterali di cui
all'articolo 26 o a fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di
cui all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento dei propri
dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio delle province
di Trento e Bolzano.
5. I datori di lavoro di cui al comma 3 gia' aderenti al fondo
residuale di cui all'articolo 28 o al fondo di integrazione salariale
di cui all'articolo 29, e i datori di lavoro che esercitano la
facolta' di cui al comma 4, non sono piu' soggetti alla disciplina
del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data di
istituzione del fondo di cui al comma 1 o dalla data di adesione a
tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni
gia' deliberate. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti al
fondo di provenienza restano acquisiti a questo. Il comitato
amministratore del fondo di provenienza, sulla base delle stime
effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il
mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui al primo periodo,
dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al
finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi
dei commi 4 e 5 dell'articolo 35.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresi' ai
datori di lavoro aderenti al fondo di cui al comma 1 che aderiscono a
fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26 costituiti
successivamente.
7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota di finanziamento
almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale
di cui all'articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente fino a quindici dipendenti.
8. Il comitato amministratore del fondo di cui al comma 1 e'
integrato da due rappresentanti, con qualifica di dirigente,
rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e della Provincia
autonoma di Bolzano, in possesso dei requisiti di onorabilita'
previsti dall'articolo 38. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle
finanze e' riconosciuto a valere sulle disponibilita' del fondo il
rimborso delle spese di missione nella misura prevista dalla
normativa vigente per i dirigenti dello Stato. Nel caso previsto
dall'articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale dei Ministeri del
lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze e'
adottato d'intesa con i responsabili dei dipartimenti competenti in
materia di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
9. La disciplina del fondo di cui all'articolo 1-ter del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' adeguata alle norme previste
dal presente decreto con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, anche
intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e
del sistema aeroportuale.
Titolo III
CONTRATTI DI SOLIDARIETA' ESPANSIVA
Art. 41
Contratti di solidarieta' espansiva
1. Nel caso in cui, al fine di incrementare gli organici, i
contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51
del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone le
modalita' di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro,
con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo
indeterminato di nuovo personale, ai datori di lavoro e' concesso,
per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti
collettivi e per ogni mensilita' di retribuzione, un contributo a
carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di cui
all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi dodici
mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto
collettivo applicabile. Per ciascuno dei due anni successivi il
predetto contributo e' ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per
cento.
2. In sostituzione del contributo di cui al comma 1, per i
lavoratori di eta' compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei
contratti collettivi di cui al comma 1, per i primi tre anni e
comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di eta' del
lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore di
lavoro e' dovuta in misura corrispondente a quella prevista per gli
apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore
nella misura prevista per la generalita' dei lavoratori.
3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 i
datori di lavoro che, nei dodici mesi antecedenti le assunzioni,
abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero a sospensioni di
lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.
4. Le assunzioni operate dal datore di lavoro in forza dei
contratti collettivi di cui al comma 1 non devono determinare nelle
unita' produttive interessate dalla riduzione dell'orario una
riduzione della percentuale della manodopera femminile rispetto a
quella maschile, ovvero di quest'ultima quando risulti inferiore,
salvo che cio' sia espressamente previsto dai contratti collettivi in
ragione della carenza di manodopera femminile, ovvero maschile, in
possesso delle qualifiche con riferimento alle quali e' programmata
l'assunzione.
5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati i
contratti collettivi di cui al comma 1, che abbiano una eta'
inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non piu'
di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di
contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda e con
decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il
suddetto trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano
accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non
superiore alla meta' dell'orario di lavoro praticato prima della
riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a
condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno
dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in
forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore
riduzione di orario, un ulteriore incremento dell'occupazione.
Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di
pensione e' cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della
somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento
della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai
sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la
disciplina vigente in materia di cumulo di pensioni e reddito da
lavoro.
6. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale
base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della
pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo parziale
ai sensi del comma 5, e' neutralizzato il numero delle settimane di
lavoro prestate a tempo parziale, ove cio' comporti un trattamento
pensionistico piu' favorevole.
7. I contratti collettivi di cui al comma 1 devono essere
depositati presso la direzione territoriale del lavoro.
L'attribuzione del contributo e' subordinata all'accertamento, da
parte della direzione territoriale del lavoro, della corrispondenza
tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni
effettuate. Alla direzione territoriale del lavoro e' demandata,
altresi', la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei
contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo
nei casi di accertata violazione.
8. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono esclusi
dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme e istituti che
prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e
creditizio.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 42
Disposizioni relative a trattamenti straordinari di integrazione
salariale a seguito di accordi gia' stipulati
1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti
a procedure di consultazione sindacale gia' concluse alla data di
entrata in vigore del presente decreto, mantengono la durata
prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge vigenti alla
data delle stesse.
2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti periodi successivi
all'entrata in vigore del presente decreto si computano ai fini della
durata massima di cui all'articolo 4.
3. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa
entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse
strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli ricadute
occupazionali, tali da condizionare le possibilita' di sviluppo
economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto
l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale
oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e
4, su domanda di una delle parti firmatarie dell'accordo, da
inoltrare entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui al comma
5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2017
e di 100 milioni di euro per l'anno 2018, puo' essere autorizzata,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la
prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la durata
e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.
4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una
commissione composta da quattro membri, rispettivamente nominati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e dal
Ministro dell'economia e delle finanze. La commissione, presieduta
dal membro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
certifica l'ammissibilita' delle domande di cui al comma 3, la durata
dei trattamenti di integrazione salariale previsti negli accordi, il
numero dei lavoratori e l'ammontare delle ore integrabili, in
relazione al piano industriale e di riassorbimento occupazionale dei
lavoratori previsto negli accordi. Alle attivita' e al funzionamento
della commissione si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della
commissione non spetta alcun compenso, indennita', gettone di
presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
5. Ai fini di cui al comma 3 il Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 2 del 2009, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno
2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018. Al fine del
monitoraggio della relativa spesa i decreti di cui al comma 3 sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione dei
commi 3 e 4. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 90
milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno
2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 42.
Art. 43
Disposizioni finanziarie
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n. 190
del 2014 e' incrementato di 25,6 milioni di euro per l'anno 2015,
191,1 milioni di euro per l'anno 2016, 592,5 milioni di euro per
l'anno 2017, 713,2 milioni di euro per l'anno 2018, 845,3 milioni di
euro per l'anno 2019, 868,2 milioni di euro per l'anno 2020, 856,5
milioni di euro per l'anno 2021, 852,8 milioni di euro per l'anno
2022, 846,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 840,4 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante le
economie derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I del presente
decreto.
2. I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli
anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27 del predetto
decreto legislativo. All'onere derivante dal primo periodo del
presente comma valutato in 123 milioni di euro per l'anno 2016, 125
milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018,
130 milioni di euro per l'anno 2019, 133 milioni di euro per l'anno
2020, 136 milioni di euro per l'anno 2021, 138 milioni di euro per
l'anno 2022, 141 milioni di euro per l'anno 2023, 144 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge n.
190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.
3. L'ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, e' soppresso. All'onere derivante dal primo periodo del
presente comma valutato in 270,1 milioni di euro per l'anno 2018,
567,2 milioni di euro per l'anno 2019, 570,8 milioni di euro per
l'anno 2020, 576,6 milioni di euro per l'anno 2021, 582,4 milioni di
euro per l'anno 2022, 588,2 milioni di euro per l'anno 2023, 594,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107,
della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema
permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti
finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del
presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto
di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui
al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto
ai sensi del primo periodo del presente comma.
4. Con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione
verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e
limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori
produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la
durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del
calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di
tale articolo, relativamente ad eventuali prestazioni di
disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012
fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI
corrisposta in conseguenza dell'applicazione del primo periodo non
puo' superare il limite massimo di 6 mesi. All'onere derivante dai
primi due periodi del presente comma valutato in 32,8 milioni di euro
per l'anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dal presente articolo. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle
finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche
avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del
2012, provvedono, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli effetti
finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del
presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto
di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui
al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto
ai sensi del primi due periodi del presente comma.
5. Ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al
riconoscimento della prestazione ASDI di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche con riferimento ai
lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano fruito di
questa per l'intera sua durata oltre la data del 31 dicembre 2015,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto
legislativo n. 22 del 2015 e' incrementata di 180 milioni di euro per
l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di 170 milioni
di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019. Per effetto della prosecuzione della sperimentazione
relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di cui al primo
periodo del presente comma, in ogni caso nel limite delle risorse di
cui alla citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma
7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 come incrementata dal primo
periodo medesimo del presente comma, fermi restando i criteri
disciplinati dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 22
del 2015, in ogni caso la prestazione ASDI non puo' essere usufruita
per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il
termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un
periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il
medesimo termine. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' per prosecuzione della
sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI di
cui al presente comma. All'onere derivante dal primo periodo del
presente comma pari a 180 milioni di euro per l'anno 2016, 270
milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per l'anno 2018
e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente
articolo.
6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1
del decreto legislativo n. 22 del 2015, il fondo per le politiche
attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementato di 32 milioni di euro per
l'anno 2016, di 82 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2017-2019, di 72 milioni di euro per l'anno 2020, di 52 milioni di
euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 25
milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a
decorrere dal 2024. All'onere derivante dal primo periodo del
presente comma pari a 32 milioni di euro per l'anno 2016, a 82
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni
di euro per l'anno 2020, a 52 milioni di euro per l'anno 2021, a 40
milioni di euro per l'anno 2022, a 25 milioni di euro per l'anno 2023
e a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 107, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal
presente articolo.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 44
Disposizioni finali e transitorie
1. Quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al
presente decreto si applicano ai trattamenti di integrazione
salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore.
2. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle
integrazioni salariali di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, i
trattamenti richiesti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto si computano per la sola parte del periodo
autorizzato successiva a tale data.
3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non si applica
nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano ai
trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a
decorrere dal 1° novembre 2015.
5. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione delle
prestazioni per i primi anni di operativita' del fondo, il limite di
cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, calcolato in relazione
all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda,
tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque titolo a
favore dell'azienda medesima, e' modificato nel modo seguente: nessun
limite per le prestazioni erogate nell'anno 2016, dieci volte
nell'anno 2017, otto volte nell'anno 2018, sette volte nell'anno
2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In ogni
caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle
risorse finanziarie acquisite al fondo.
6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome possono disporre
la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di
mobilita', anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto
2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse
ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo
l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze
regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito di
piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli
effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data
del 31 dicembre 2015.
7. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e'
incrementato di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di euro 5.510.658
per l'anno 2016, ai fini del finanziamento di misure per il sostegno
al reddito dei lavoratori di cui all'ultimo periodo del presente
comma. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658 per l'anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della
legge n. 147 del 2013. Conseguentemente il medesimo articolo 1, comma
22, della legge n. 147 del 2013 e' soppresso. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, viene disciplinata la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di
euro 5.510.658 per l'anno 2016 a carico del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009, come rifinanziato dal presente comma, di
misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto dalla
normativa vigente, per i lavoratori dipendenti dalle imprese del
settore del call-center.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015 un rapporto avente
ad oggetto proposte di valorizzazione della bilateralita' nell'ambito
del sostegno al reddito dei lavoratori in esubero e delle misure
finalizzate alla loro ricollocazione.
9. All'articolo 37, comma 3, lettera d), della legge n. 88 del
1989, dopo le parole «6 agosto 1975, n. 427,», sono aggiunte le
seguenti: «e al decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n.
183,».
10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del 1989, dopo le
parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono inserite le seguenti: «e al
decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2,
lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,».
11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3, comma 5-bis, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «sottoposte a sequestro o confisca
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «che, ai sensi della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, siano
sottoposte a sequestro o confisca, o nei cui confronti sia stata
emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e siano
state adottate le misure di cui all'articolo 32 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114.»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «A tale fine
l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies
della citata legge n. 575 del 1965 o i soggetti nominati in
sostituzione del soggetto coinvolto ai sensi dell'articolo 32 del
decreto-legge n. 90 del 2014, esercitano le facolta' attribuite dal
presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario
nominati in relazione alle procedure concorsuali.».
Per gli interventi di cui al predetto articolo 3, comma 5-bis,
della legge n. 223 del 1991, come modificato dal presente comma, e'
altresi' destinato per l'anno 2015, in via aggiuntiva a quanto
previsto dallo stesso articolo 3, comma 5-bis, un importo nel limite
massimo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
Art. 45
Accesso ai dati elementari
1. A fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi
di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti con
i decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica economica
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio
2013, e successive modificazioni, e il Comitato scientifico per
l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio della
riforma del mercato del lavoro istituito in attuazione dell'articolo
1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno accesso diretto,
anche attraverso procedure di accesso remoto, ai dati elementari
detenuti dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle
entrate, nonche' da altri enti e amministrazioni determinati dal
decreto di cui al comma 2.
2. Le modalita' di accesso ai dati utili ai fini di cui al comma 1,
nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali,
sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto nel rispetto di quanto previsto al comma 3.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente
e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 46
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n.
788;
b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12
agosto 1947, n. 869;
c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77;
d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;
e) la legge 8 agosto 1972, n. 464;
f) gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 17 della legge 20 maggio 1975,
n. 164;
g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6 agosto 1975, n.
427;
h) la legge 13 agosto 1980, n. 427;
i) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
l) l'articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160;
m) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23 luglio 1991, n.
223;
n) l'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio
1993, n. 236;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.
218;
p) l'articolo 44, comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326;
q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45, dell'articolo 3 della
legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) l'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;
b) l'articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;
c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio
2014, n. 79141;
d) i commi 20, 20-bis, e 21 dell'articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92.
3. A decorrere dal 1° luglio 2016 e' abrogato l'articolo 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile
con le disposizioni del presente decreto.
5. Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un
rinvio all'articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del
1980, oppure all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del
2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo,
tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del
presente decreto.
Art. 47
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00161)
(GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)
Vigente al: 24-9-2015
[/b][/color]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
il quale, allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel
mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione,
nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli
maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita'
ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi;
Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), della citata legge n. 183
del 2014, recante il criterio di delega relativo alla
razionalizzazione e semplificazione dell'attivita' ispettiva,
attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite
l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e INAIL,
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi
delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la
protezione ambientale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 settembre 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ispettorato nazionale del lavoro
1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attivita' di
vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche' al
fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro
denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito
«Ispettorato», che integra i servizi ispettivi del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.
2. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia' esercitate dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e
dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneita' operative di tutto il
personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria, nonche' legislazione sociale, ai
funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri
gia' assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime
condizioni di legge.
3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e'
dotato di autonomia organizzativa e contabile ed e' posto sotto la
vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne
monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle
risorse finanziarie.
4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso un immobile
demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti
previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali.
5. L'Ispettorato e' sottoposto al controllo della Corte dei conti
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n.
20, e successive modificazioni.
Art. 2
Funzioni e attribuzioni
1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto e' adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo
statuto dell'Ispettorato, in conformita' ai principi e ai criteri
direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da
stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti
a quest'ultimo.
2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e
attribuzioni:
a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla
base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e
assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale, ivi compresa
la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze gia' attribuite al
personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli
accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni
per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione
al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei
vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei
premi;
b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e
sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nonche' direttive operative rivolte al
personale ispettivo;
c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi
delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo,
ivi compreso quello di INPS e INAIL;
e) svolge le attivita' di prevenzione e promozione della
legalita' presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al
contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
f) esercita e coordina le attivita' di vigilanza sui rapporti di
lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti
dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la
gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio
nazionale;
g) svolge attivita' di studio e analisi relative ai fenomeni del
lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di
orientare l'attivita' di vigilanza;
h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche
al fine di garantire l'uniformita' dell'attivita' di vigilanza, delle
competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al
personale ispettivo;
i) svolge ogni ulteriore attivita', connessa allo svolgimento
delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali;
l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e
allo svolgimento delle attivita' istituzionali delle predette
amministrazioni;
m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i
servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie
regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare
l'uniformita' di comportamento ed una maggiore efficacia degli
accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.
Art. 3
Organi dell'Ispettorato
1. Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni
rinnovabili per una sola volta:
a) il direttore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
2. Il direttore e' scelto tra esperti ovvero tra personale
incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui
all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di
provata esperienza e professionalita' nelle materie di competenza
dell'Ispettorato ed e' nominato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se
dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori
ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e' reso indisponibile
un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso
l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'Ispettorato
spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per
l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo n. 300 del 1999.
3. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da
quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale
generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di
provata esperienza e professionalita' nelle materie di competenza
dell'Ispettorato. Un componente ciascuno e' indicato dall'INPS e
dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei
componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di
presidente.
4. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da tre membri
effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati
i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I
componenti del collegio sono scelti tra i dirigenti incaricati di
funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, in possesso di specifica professionalita'. L'assegnazione delle
funzioni di presidente del collegio dei revisori avviene secondo le
modalita' stabilite dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 1. Ai
componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento
della loro attivita', un compenso determinato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari
stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali non
spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.
6. Il direttore e' sottoposto alla disciplina in materia di
responsabilita' dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi compresa la facolta' di revoca
dell'incarico.
Art. 4
Attribuzioni degli organi dell'Ispettorato
1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato,
provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate
d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di
amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il
direttore propone alla commissione centrale di coordinamento di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 gli
obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive,
riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione
annuale sull'attivita' svolta dall'Ispettorato. Al direttore sono
assegnati i poteri e la responsabilita' della gestione
dell'Ispettorato, nonche' la responsabilita' per il conseguimento dei
risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali
nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. E' inoltre
facolta' del direttore proporre all'approvazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, modifiche ai regolamenti interni di
contabilita' adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
2. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che
svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresi' l'ordine
del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il
conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento.
3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il
direttore dell'Ispettorato.
4. Il collegio dei revisori svolge il controllo sull'attivita'
dell'Ispettorato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011 n.
123 nonche', in quanto applicabili, degli articoli da 2397 a 2409 del
codice civile.
Art. 5
Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato
1. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il
Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il
funzionamento dell'Ispettorato e la contabilita' finanziaria ed
economico patrimoniale relativa alla sua gestione.
2. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti di
cui al comma 1 provvedono, in deroga alle discipline normative e
contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento
di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e
dell'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del
mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attivita'
istituzionale che comporta, il trasporto di strumenti informatici,
fotocamere e altre attrezzature di lavoro. Ai fini della
rideterminazione del trattamento di missione di cui al presente comma
si applicano i seguenti criteri:
a) mantenimento della misura dell'indennita' chilometrica di cui
al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836
come rideterminata dall'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n.
417;
b) previsione di una specifica indennita' volta a favorire la
messa a disposizione del mezzo proprio;
c) previsione di coperture assicurative per eventi non coperti
dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL.
3. I decreti di cui al comma 1 prevedono misure volte a garantire
l'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche,
messe a disposizione del personale ispettivo dell'Ispettorato, del
personale di cui all'articolo 6 comma 4, nonche' del personale
ispettivo dell'INPS e dell'INAIL. I medesimi decreti prevedono misure
volte a garantire che lo svolgimento dell'attivita' lavorativa del
personale ispettivo abbia luogo con modalita' flessibili e
semplificate.
4. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 l'Ispettorato si avvale
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. L'Ispettorato e' inserito nella Tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.
Art. 6
Disposizioni in materia di personale
1. La dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 6357
unita' ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, e'
definita con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1 nel rispetto di
quanto previsto dal comma 2. Nell'ambito della predetta dotazione
organica, nella quale sono previste due posizioni dirigenziali di
livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello
non generale, sono ricomprese le unita' di personale gia' in servizio
presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso
la direzione generale per l'attivita' ispettiva del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Al personale dirigenziale e non
dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente,
la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione
collettiva del comparto Ministeri.
2. La dotazione organica dell'Ispettorato e' ridotta in misura
corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali,
appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni
interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che avverranno successivamente all'entrata in
vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1 e fino al 31
dicembre 2016. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni
dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono utilizzabili ai
fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle
vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed, inoltre, sono
contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento
accessorio.
3. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti
dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 7, comma 1,
la dotazione organica dell'Ispettorato e' incrementata, ogni tre
anni, di un numero di posti corrispondente alle facolta' assunzionali
previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del
personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse
finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto
collettivo applicato dall'Ispettorato.
4. Presso la sede di Roma dell'Ispettorato e' istituito, alle
dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il
«Comando carabinieri per la tutela del lavoro». L'attivita' di
vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri nonche' il
coordinamento con l'Ispettorato e' assicurato mediante la
definizione, da parte del direttore dell'Ispettorato, di linee di
condotta e programmi ispettivi periodici nonche' mediante
l'affidamento allo stesso direttore delle spese di funzionamento del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Presso le sedi
territoriali dell'Ispettorato opera altresi' un contingente di
personale che, secondo quanto stabilito dai decreti di cui
all'articolo 5, comma 1, dipende funzionalmente dal dirigente
preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato e gerarchicamente
dal comandante dell'articolazione del Comando carabinieri per la
tutela del lavoro. In relazione a quanto stabilito dal presente
comma, il contingente di personale assegnato al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 826, comma 1, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e' assegnato
all'Ispettorato. Il contingente di cui al presente comma,
eventualmente ridotto con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1,
e' aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma 1 ed
e' selezionato per l'assegnazione secondo criteri fissati dal Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato
specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali o dell'Ispettorato. Allo stesso contingente sono attribuiti,
nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti
al personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto salvo il potere di
conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124. Sono a carico dell'Ispettorato gli oneri
relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del
personale dell'Arma dei carabinieri e le spese connesse alle
attivita' cui sono adibiti. In ragione della riorganizzazione di cui
al presente comma e' abrogato, dalla data indicata dai decreti di cui
all'articolo 5, comma 1, il decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'interno, del 12 novembre 2009, recante
la «Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del
lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 52 del 4 marzo 2010, fatte salve le disposizioni relative
al rapporto di impiego dei Carabinieri per la tutela del lavoro con
la Regione Sicilia.
5. Con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono altresi'
individuati:
a) la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato;
b) gli assetti e gli organici del personale dell'Arma dei
Carabinieri di cui al comma 4, nonche' i contenuti della dipendenza
funzionale delle unita' territoriali dal dirigente preposto alla sede
territoriale dell'Ispettorato.
6. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1:
a) cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali
del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato
i compiti gia' assegnati alle predette direzioni dagli articoli 15 e
16 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
febbraio 2014, n. 121;
b) e' trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato dagli
stessi decreti di cui all'articolo 5, comma 1. Nell'ambito del
trasferimento e' ricompreso il personale gia' in servizio presso le
direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la
direzione generale per l'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. E' altresi' trasferito presso la sede
centrale e le sedi territoriali di Roma dell'Ispettorato il personale
ispettivo in sevizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, fatta salva la possibilita' di chiedere,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di
rimanere nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei
corrispondenti profili amministrativi.
Art. 7
Coordinamento e accentramento
delle funzioni di vigilanza
1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1,
il personale ispettivo gia' appartenente all'INPS e all'INAIL e'
inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il
mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Le
risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio di
cui al presente comma non sono utilizzabili ai fini della
determinazione del budget di assunzioni da parte dell'INPS e
dell'INAIL previsto dalle vigenti disposizioni in materia di
assunzioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.
In relazione alle cessazioni del personale di cui al presente comma,
che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti di
cui all'articolo 5, comma 1, sono contestualmente ridotti i relativi
fondi per il trattamento accessorio.
2. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attivita' ispettiva,
con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1 sono individuate forme di
coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL
che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare
le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonche'
di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche
modalita' di accertamento. Ai fini di cui al presente comma si tiene
conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici
funzionali allo svolgimento delle attivita' istituzionali delle
predette amministrazioni.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL puo' chiedere di essere
inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi
Istituti nei limiti delle disponibilita' previste dalle relative
dotazioni organiche.
4. Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e
Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi
protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori,
l'uniforme svolgimento dell'attivita' di vigilanza ed evitare la
sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle
competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza
sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli possono
prevedere, altresi', iniziative formative comuni e la condivisione
delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell'attivita' di
vigilanza al fine di promuoverne l'uniformita' a livello nazionale.
Art. 8
Risorse finanziarie
1. I decreti di cui all'articolo 5, comma 1, individuano le risorse
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi
comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale in
forza all'Ispettorato, gia' assegnate al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella
titolarita' dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in
ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL destinate
alle dotazioni strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' le
risorse di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d) numero 2), del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le quali sono utilizzate per il
finanziamento delle misure, gia' previste dallo stesso decreto legge,
per l'incentivazione del personale ispettivo di ruolo
dell'Ispettorato. Sono altresi' trasferite all'Ispettorato le risorse
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e
dell'INAIL finalizzate alla formazione del personale ispettivo ai
sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera d).
2. La dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene conto del
piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222-quater,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il cui termine di predisposizione e' differito di
sei mesi.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
in applicazione del presente decreto legislativo.
Art. 9
Rappresentanza in giudizio
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all'Ispettorato si
applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611.
2. L'Ispettorato puo' farsi rappresentare e difendere, nel primo e
secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di
opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a
cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4,
lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonche'
negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle
amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri
dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo
questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, e' fatta
salva la possibilita' per l'Avvocatura dello Stato di assumere
direttamente la trattazione della causa secondo le modalita'
stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1. In caso
di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal
giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione
del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la
quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le
entrate derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono
in un apposito capitolo di bilancio dell'Ispettorato e ne integrano
le dotazioni finanziarie.
Art. 10
Organizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1,
comma 4 lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in
applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti di
organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e dell'INAIL, anche in relazione alla individuazione della
struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali
assegnataria dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3.
2. I decreti di cui al comma 1 prevedono altresi' la soppressione
della direzione generale per l'attivita' ispettiva ed eventuali
ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. In applicazione del comma 2 del presente articolo, dei commi 1,
2 ultimo periodo e 6 dell'articolo 6 sono apportate le corrispondenti
riduzioni alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche con riferimento alle relative posizioni
dirigenziali di livello generale e non generale.
Art. 11
Abrogazioni e altre norme di coordinamento
1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5 comma 1,
al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) gli articoli 1, 2, 4 e 5 sono abrogati e l'articolo 3 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza). - 1. La Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza, costituita ai sensi del presente
articolo, opera quale sede permanente di elaborazione di
orientamenti, linee e priorita' dell'attivita' di vigilanza.
2. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali
presentati dall'Ispettorato nazionale del lavoro, propone indirizzi
ed obiettivi strategici e priorita' degli interventi ispettivi.
3. La Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, e' composta dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualita' di
presidente; dal direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro; dai
direttori generali dell'INPS e dell'INAIL; dal Comandante del Comando
carabinieri per la tutela del lavoro; dal Comandante generale della
Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della
Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; da
quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti
dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. I
componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri
supplenti appositamente delegati.
4. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento
dell'attivita' di vigilanza possono essere invitati a partecipare i
Direttori generali delle direzioni generali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, e i Direttori generali delle direzioni
generali degli altri Ministeri interessati in materia. Alle sedute
della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza puo', su questioni di carattere generale attinenti alla
problematica del lavoro illegale, essere altresi' invitato il Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attivita'
di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai
sensi del comma 4 non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione. Al funzionamento della Commissione si
provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti
capitoli di bilancio»;
b) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole "alla
Direzione generale" sono sostituite dalle seguenti "al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali";
c) all'articolo 13, comma 5, il primo capoverso e' sostituito dal
seguente "L'adozione della diffida interrompe i termini per la
presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del presente
decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti
di cui ai commi 2 e 3".
d) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Ricorsi al direttore della sede territoriale
dell'Ispettorato). - 1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione
delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale,
nonche' in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei
relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, e' ammesso
ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli
stessi.
2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente
dell'Ispettorato del lavoro ed e' deciso, nel termine di sessanta
giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal
ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso
inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si
intende respinto»;
e) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro). - 1.
Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato e' costituito
il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della
sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che la
presiede, dal direttore dell'INPS e dal direttore dell'INAIL del
capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai
componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o
indennita' di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si
provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti
capitoli di bilancio.
2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento
dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento
degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la
sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, sono
inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede
territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con
provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di
novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione
prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato.
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso
si intende respinto.».
2. Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o
territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in
norme di rango secondario e' da intendersi, in quanto compatibile,
alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato.
3. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689
trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti
dell'Ispettorato, da intendersi quale Autorita' competente a ricevere
il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 24 novembre
1981, n. 689.
4. L'Ispettorato puo' stipulare uno o piu' protocolli d'intesa che
prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle
aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione
ambientale. L'Ispettorato stipula altresi' specifici protocolli
d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le
aziende di trasporto pubblico regionale e locale al fine di
facilitare la mobilita' del personale ispettivo nell'ambito dello
svolgimento dei propri compiti.
5. L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono tenuti a mettere
a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso a
specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma
analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di
orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che
evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare ovvero
della evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore
efficacia della gestione del contenzioso. L'inosservanza delle
disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle
norme in materia di responsabilita' dirigenziale.
6. Al fine di uniformare l'attivita' di vigilanza ed evitare la
sovrapposizione di interventi ispettivi, ogni altro organo di
vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione
sociale e' tenuto a raccordarsi con le sedi centrale e territoriali
dell'Ispettorato.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL assicurano
altresi' ogni forma di collaborazione utile ad un efficiente
svolgimento dell'attivita' di vigilanza.
Art. 12
Disposizioni per l'operativita' dell'Ispettorato
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina un
comitato operativo presieduto dal direttore dell'Ispettorato e
formato da un esperto dei ruoli del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL.
2. Il Comitato svolge le attivita' di cui al comma 3 per il periodo
necessario a garantire la progressiva funzionalita' dell'Ispettorato
e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
3. Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) coadiuva il direttore dell'Ispettorato nella definizione degli
atti di indirizzo dell'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e
legislazione sociale da sottoporre alla Commissione centrale di
coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124;
b) assicura ogni utile coordinamento tra l'Ispettorato, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sia
ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale ispettivo
che della definizione degli obiettivi in relazione ai complessivi
piani di attivita' delle stesse amministrazioni;
c) adotta, in raccordo con il direttore, misure finalizzate ad
una piu' efficace uniformita' dell'attivita' di vigilanza, ivi
comprese misure di carattere economico e gestionale;
d) monitora le attivita' dell'Ispettorato, trascorsi dodici mesi
dalla sua istituzione, al fine di valutarne la concreta funzionalita'
ed efficacia di azione.
4. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, gettone di
presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti.
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Pinotti, Ministro della difesa
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)
(GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)
Vigente al: 24-9-2015 [/b][/color]
Capo I
RETE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL LAVORO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
che allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in
materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i
profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive;
Visto l'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 183 del 2014,
recante il criterio di delega relativo, tra l'altro, alla
razionalizzazione degli incentivi all'assunzione; alla istituzione,
anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da
Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali; all'attribuzione all'Agenzia di competenze
gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e
ASpI; al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione
delle politiche e dei servizi; alla valorizzazione delle sinergie tra
servizi pubblici e privati; alla introduzione di principi di politica
attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra
misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata
e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche
attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano
come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati,
con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti
e forme di remunerazione, proporzionate alla difficolta' di
collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un
congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio' destinati, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o
regionale; alla semplificazione amministrativa in materia di lavoro e
politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche;
Visto l'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di
sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle
spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di
rifiuti e di emissioni industriali";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nella seduta del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 settembre 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e
province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano
il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il
lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorita'
che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le
attivita' relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68.
2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro e' costituita
dai seguenti soggetti, pubblici o privati:
a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui
all'articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»;
b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di
cui all'articolo 11 del presente decreto;
c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e
strumenti a sostegno del reddito;
d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di
reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con
disabilita' da lavoro;
e) le Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti
autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo
12 del presente decreto;
f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo n. 276 del 2003;
h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.;
i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le universita' e gli istituti di scuola secondaria di
secondo grado.
3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove
l'effettivita' dei diritti al lavoro, alla formazione ed
all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37
della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere a
servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e
servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro,
assicurando, tramite l'attivita' posta in essere dalle strutture
pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro
il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il
sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.
4. L'ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della rete dei
servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze
costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano esercitano nelle materie disciplinate dal presente decreto le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti, delle
relative norme di attuazione e delle norme speciali recanti deleghe
di funzioni e, in riferimento alla provincia autonoma di Bolzano,
anche in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina
nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione.
Art. 2
Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate:
a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali
dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo
alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di
servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro;
b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che
debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 possono, altresi', essere
determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse
categorie di utenti, ivi compresi i disoccupati che non siano
beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo
stato di disoccupazione, nonche' i tempi e le modalita' di
definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento
lavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da parte
delle regioni e province autonome.
Art. 3
Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in materia di politiche attive del lavoro
1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spettano,
oltre a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, il potere di
indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, nonche' le competenze in materia di
verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, nonche' quelle in materia di monitoraggio delle politiche
occupazionali e del lavoro.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esprime
parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL:
a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o
regolamento;
b) modalita' operative e ammontare dell'assegno individuale di
ricollocazione di cui all'articolo 23 del presente decreto;
c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai
programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualita' di autorita' di
gestione.
3. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali compete
inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei seguenti atti:
a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua, ai fini
di cui all'articolo 25 del presente decreto, in relazione al grado di
vicinanza rispetto alla specifica professionalita', alla distanza dal
domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto
della durata della disoccupazione;
b) definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione della
normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro,
servizi pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle inerenti il
collocamento della gente di mare di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 18 aprile 2006, n. 231, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il collocamento dei
disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 e l'inserimento lavorativo
dei lavoratori stranieri;
c) indirizzo sul sistema della formazione professionale continua,
ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali di cui
all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonche' dai fondi
bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo
n. 276 del 2003.
4. Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite
linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione.
Art. 4
Istituzione dell'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'ANPAL, al cui
funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Per quanto non
specificamente previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
2. L'ANPAL e' dotata di personalita' giuridica, autonomia
organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio
ed e' posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la
corretta gestione delle risorse finanziarie.
3. L'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. La dotazione organica dell'ANPAL, non superiore a 395 unita'
ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le qualifiche
dirigenziali, e' definita con i decreti di cui al comma 9.
Nell'ambito della predetta dotazione organica e' prevista una
posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore
generale, e sette posizioni dirigenziali di livello non generale,
corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale
dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'ANPAL si applica,
rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la
contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la direzione
generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la
formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello
generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti
all'ANPAL. Sono altresi' trasferiti all'ANPAL ulteriori due uffici
dirigenziali di livello non generale dalla direzione generale dei
sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonche'
dalla direzione generale per le politiche del personale,
l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti
disciplinari.
6. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non puo' procedere ad
assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute negli
anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi derivanti
da tali mancate assunzioni affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a
copertura degli oneri di funzionamento. Conseguentemente, il
contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un importo pari
ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016 ed e' trasferito
all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri di funzionamento
anche le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del
personale delle aree funzionali, gia' in servizio presso la Direzione
generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la
formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in relazione
alle quali l'ANPAL, nell'anno 2016, non puo' procedere a nuove
assunzioni.
7. In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, con i decreti di cui
al comma 9 sono trasferite al bilancio dell'ANPAL le somme relative
alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi
inclusa le componenti accessorie della retribuzione.
8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e fino
alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti
coinvolti nella riorganizzazione utilizza le sedi gia' in uso al
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL.
9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione si provvede alla individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero
del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL, ivi
compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonche' delle
modalita' e procedure di trasferimento. Gli schemi di decreto,
corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL e' riconosciuto il
diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di
provenienza. I dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti che applicano
un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli
ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di
provenienza.
10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11
sono determinate le conseguenti riduzioni delle dotazioni organiche
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL.
11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1,
comma 7, lettera l), della legge n. 183 del 2014, in applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono
apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche al decreto
di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso
Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei
compiti di cui al comma 2. Per i medesimi scopi si provvede per
l'ISFOL ai sensi dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente
comma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa della
finanza pubblica.
12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreti del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e'
nominato il presidente dell'ANPAL di cui al successivo articolo 6.
13. A far data dalla nomina di cui al comma 12, ANPAL subentra
nella titolarita' delle azioni di Italia Lavoro S.p.A. ed il suo
presidente ne diviene amministratore unico, senza diritto a compensi,
con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di Italia
Lavoro S.p.A. Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.A.
adotta il nuovo statuto, che prevede forme di controllo da parte
ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di Italia
Lavoro S.p.A., ed e' soggetto all'approvazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
14. ANPAL non puo' trasferire la titolarita' delle azioni di Italia
Lavoro S.p.A., ne' i diritti di opzione in sede di aumento del
capitale sociale, ne' i diritti di prelazione dei diritti inoptati, e
non puo' concedere alcun altro diritto sulle azioni.
15. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a
concorso dall'ANPAL sono riservati a personale in possesso di
specifici requisiti di professionalita' e competenza acquisiti presso
enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e
del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel
campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione,
per un periodo non inferiore a un anno.
16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 4,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'ANPAL si avvale
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche,
stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:
a) l'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione allo
svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo;
b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria collaborazione
con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti
di gestione coordinata dei sistemi informativi;
c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivita' in materia di
collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilita'
da lavoro;
d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attivita' istituzionali fra
i due enti e il Ministero vigilante.
18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto e' adottato lo statuto dell'ANPAL, con decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle
finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, in conformita' ai principi e ai criteri direttivi
stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300
del 1999.
Art. 5
Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro
1. Le risorse complessive attribuite all'ANPAL a decorrere
dall'anno 2016 sono costituite:
a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia,
iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;
b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni
secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo n. 300 del 1999.
2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo integrativo, di
cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro non aderenti
ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate
per il 50 per cento al predetto Fondo di rotazione e per il restante
50 per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di
cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185,
convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 puo' essere
individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate
annue del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a far fronte ad esigenze
gestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazione
organica.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono essere assegnate
all'ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:
a) alla quota parte del Fondo per l'occupazione alimentata
secondo i criteri stabiliti con il comma 2;
b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144;
c) alle somme gia' destinate al piano gestionale di cui
all'articolo 29, comma 2, del presente decreto.
Art. 6
Organi dell'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro
1. Sono organi dell'ANPAL e restano in carica per tre anni
rinnovabili per una sola volta:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di vigilanza;
d) il collegio dei revisori.
2. Il presidente, scelto tra personalita' di comprovata esperienza
e professionalita' nel campo delle politiche e delle istituzioni del
mercato del lavoro, e' nominato per un triennio con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Il trattamento economico del presidente e'
determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da
due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, uno su proposta della Conferenza delle
regioni e province autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. I membri del consiglio di amministrazione
sono scelti tra personalita' di comprovata esperienza e
professionalita' nel campo delle politiche e delle istituzioni del
mercato del lavoro e cessano dalle funzioni allo scadere del
triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di
altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il trattamento
economico dei consiglieri di amministrazione e' determinato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri scelti tra
esperti di comprovata esperienza e professionalita' nel campo delle
politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e nominati
per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri
del consiglio di vigilanza cessano dalle funzioni allo scadere del
triennio, anche se nominati nel corso di esso in sostituzione di
altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. I membri del
consiglio di vigilanza non percepiscono alcun compenso, indennita',
gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno
diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta
dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza elegge al proprio
interno il presidente.
5. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da tre membri
effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati
i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I
componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati di
funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in
possesso di specifica professionalita' in materia di controllo e
contabilita' pubblica. Ai componenti del collegio dei revisori
compete, per lo svolgimento della loro attivita', un compenso
determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a
valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'onere per gli organi dell'ANPAL si fa fronte mediante i
risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 10,
comma 1.
Art. 7
Attribuzioni degli organi dell'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, presiede
il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le
riunioni e definisce l'ordine del giorno, puo' assistere alle sedute
del consiglio di sorveglianza.
2. Il presidente e' interlocutore unico del governo, dei ministeri,
degli altri enti e istituzioni.
3. Il consiglio di amministrazione approva i piani annuali
dell'azione in materia di politiche attive, da adottarsi con il
decreto di cui all'articolo 2 del presente decreto, delibera il
bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera i piani d'impiego
dei fondi disponibili e adotta, su proposta del direttore generale, i
regolamenti di contabilita' e di organizzazione. Il consiglio
esercita, inoltre, ogni altra funzione che non sia compresa nella
sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL.
4. Il consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee di
indirizzo generale, propone gli obiettivi strategici e vigila sul
perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati
dal consiglio di amministrazione.
Art. 8
Direttore generale
1. Il direttore generale e' scelto tra esperti ovvero tra personale
incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 o altro personale di cui all'articolo 3
del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e
professionalita' nelle materie di competenza dell'ANPAL ed e'
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle
amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i
rispettivi ordinamenti. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria
e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione
di provenienza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, il mancato raggiungimento degli
obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di
valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, ovvero
l'inosservanza delle direttive impartite dal consiglio di
amministrazione comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello
stesso incarico dirigenziale, nonche', in relazione alla gravita' dei
casi, la revoca dell'incarico.
2. Il direttore generale predispone il bilancio, coordina
l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi,
assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo, puo' assistere alle
sedute del consiglio di amministrazione su invito dello stesso,
formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL,
consistenza degli organici e promozione dei dirigenti, ed esercita
ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal consiglio di
amministrazione.
3. Il direttore generale resta in carica per un periodo di tre
anni, rinnovabile per una sola volta.
Art. 9
Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro
1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:
a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per
l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili
di cui alla legge n. 68 del 1999, nonche' delle politiche di
attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento
ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla
cessazione del rapporto di lavoro;
b) definizione degli standard di servizio in relazione alle
misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;
c) determinazione delle modalita' operative e dell'ammontare
dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei
privati accreditati ai sensi dell'articolo 12;
d) coordinamento dell'attivita' della rete Eures, di cui alla
decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che
attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del
consiglio del 5 aprile 2011;
e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti,
allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilita', in
linea con i migliori standard internazionali, nonche' dei costi
standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo 18
del presente decreto;
f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la
coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale
Europeo, nonche' di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli
ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;
g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del presente
decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per
il supporto all'attivita' di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e
privati;
h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo n. 276 del 2003;
i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di
competenza, nonche' di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;
l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento
delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali
delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia
un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e
supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non
siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;
m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilita'
territoriale;
n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonche'
dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo n. 276 del 2003;
o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende
aventi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa
regione o in piu' regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento
e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi
aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134;
p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in
relazione a crisi di aziende aventi unita' produttive ubicate in
diverse province della stessa regione o in piu' regioni, di programmi
per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo
Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonche' di
programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi
all'occupazione, di cui all'articolo 30.
2. In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all'ANPAL possono
essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula
di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome, in
materia di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive del lavoro.
Art. 10
Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
provvede al rinnovo degli organi dell'ISFOL, con riduzione del
consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente,
e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati
nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie
oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione a tale riduzione, il
contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto di euro centomila a
decorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL.
2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli organi
dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto
e del regolamento dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni:
a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con
gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in
materia di istruzione e formazione professionale, formazione in
apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione
continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione
sociale dei soggetti che presentano maggiori difficolta' e misure di
contrasto alla poverta', servizi per il lavoro e politiche attive del
lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;
b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche
del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del
raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, nonche' delle
spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio,
monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che
direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del
lavoro;
c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di
terzo settore;
d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con
enti, istituzioni pubbliche, universita' o soggetti privati operanti
nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.
3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche
di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il pieno accesso ai
dati contenuti nei propri archivi gestionali.
Art. 11
Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del
lavoro a livello regionale e delle Province Autonome
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni
attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni
regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una
convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in
relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma,
nel rispetto del presente decreto nonche' dei seguenti principi:
a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in
materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle province
autonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalita' di uffici
territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;
b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure
di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti
nel territorio della regione o provincia autonoma, ai sensi degli
articoli 21 e 22;
c) disponibilita' di servizi e misure di politica attiva del
lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere
dalla regione o provincia autonoma di residenza;
d) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e
dei compiti di cui all'articolo 18, nonche' dei seguenti compiti:
1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge
n. 68 del 1999;
2. avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) possibilita' di attribuire all'ANPAL, sulla base della
convenzione, una o piu' funzioni di cui alla lettera d).
2. Alle regioni e province autonome restano inoltre assegnate le
competenze in materia di programmazione di politiche attive del
lavoro, e in particolare:
a) identificazione della strategia regionale per l'occupazione,
in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi
dell'articolo 2 del presente decreto;
b) accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei
criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
3. Nel definire l'offerta formativa, le regioni e province autonome
riservano una congrua quota di accesso alle persone in cerca di
occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego.
4. In via transitoria le convenzioni di cui al comma 1 possono
prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di
politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, a
soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12.
Art. 12
Accreditamento dei servizi per il lavoro
1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di
accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n.
276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento
delle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale,
di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) definizione di requisiti minimi di solidita' economica ed
organizzativa, nonche' di esperienza professionale degli operatori,
in relazione ai compiti da svolgere;
c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui
all'articolo 13 del presente decreto, nonche' l'invio all'ANPAL di
ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della
rete dei servizi per le politiche del lavoro;
d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli
organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti
abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione
di cui all'articolo 23.
2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie per il
lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono accreditate ai servizi
per il lavoro su tutto il territorio nazionale.
3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a
svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro
secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte le
agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie che
intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
un proprio regime di accreditamento.
4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo il
comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime
particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis),
nonche' al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente
l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere
d) ed e) dell'articolo 4, comma 1".
Art. 13
Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico,
l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti
informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del
nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento
regionali, nonche' il portale unico per la registrazione alla Rete
nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei
servizi per il lavoro:
a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori
sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012,
n. 92;
b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e
professionale di cui al comma 3;
d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui
all'articolo 15 del presente decreto.
3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori,
di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalita' di
interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro.
4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di
lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione
dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto
legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche'
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate
per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione dei centri
per l'impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le
attivita' di rispettiva competenza.
5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le
esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite
modalita' di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di
altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in
uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una
convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati
individuali e dei relativi risultati statistici.
7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato
nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi
strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di
programmazione approvati dalla Commissione Europea.
Art. 14
Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento
dei sistemi informativi
1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS,
dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e province autonome, nonche'
dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti
istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per
la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore,
contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e
formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze
pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di
ammortizzatori sociali. Il fascicolo e' liberamente accessibile, a
titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei
singoli soggetti interessati.
2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di
cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla
banca dati istituita presso l'ANPAL di cui all'articolo 13 del
presente decreto, al fine dello svolgimento dei compiti
istituzionali, nonche' ai fini statistici e del monitoraggio sulle
politiche attive e passive del lavoro e sulle attivita' svolte
dall'ANPAL.
4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle
banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di
lavoro e la piena accessibilita' reciproca delle stesse, e' istituto
un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
cosi' costituito:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo
delegato, che lo presiede;
b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato;
c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;
d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato;
e) il Presidente dell'ISFOL;
f) un rappresentante dell'AGID;
g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome,
designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome.
5. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento
comunque denominato.
6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti
partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema
statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.
Art. 15
Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attivita' di
formazione professionale e sistema informativo della formazione
professionale
1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore
di cui all'articolo 14, l'ANPAL gestisce l'albo nazionale degli enti
di formazione accreditati dalle regioni e province autonome,
definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle
regioni e province autonome e realizza, in cooperazione con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, l'ISFOL ed i fondi
interprofessionali per la formazione continua, un sistema informativo
della formazione professionale, ove siano registrati i percorsi
formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in
tutto o in parte con risorse pubbliche.
2. Per la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1,
l'ANPAL definisce le modalita' e gli standard di conferimento dei
dati da parte dei soggetti che vi partecipano.
3. Le informazioni contenute nel sistema informativo della
formazione professionale sono messe a disposizione delle regioni e
province autonome.
4. Le disposizioni della legislazione vigente che si riferiscono
alla registrazione dei dati all'interno del libretto formativo di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276
del 2003, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico del
lavoratore di cui al presente articolo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 16
Monitoraggio e valutazione
1. L'ANPAL svolge attivita' di monitoraggio e valutazione sulla
gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro nonche' sui
risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a
svolgere tali funzioni, utilizzando il sistema informativo di cui
all'articolo 13.
2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ha accesso a tutti i dati gestionali trattati
dall'ANPAL. Per le medesime finalita' l'ANPAL mette a disposizione
dell'ISFOL i dati di cui al comma 1, nonche' l'intera base dati di
cui all'articolo 13.
3. L'ANPAL assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo
stato di attuazione delle singole misure. Dagli esiti del
monitoraggio e della valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono desunti
elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle
misure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell'evoluzione
del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle
dinamiche del mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle
sociali.
4. Allo scopo di assicurare la valutazione indipendente delle
politiche del lavoro, l'ANPAL organizza banche dati informatizzate
anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a
gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che
hanno anche finalita' di ricerca italiani ed esteri. I risultati
delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono
resi pubblici e comunicati all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17
Fondi interprofessionali per la formazione continua
1. I primi due periodi dell'articolo 118, comma 2, della legge n.
388 del 2000 sono cosi' riformulati: "L'attivazione dei fondi e'
subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformita'
alle finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalita'
dei gestori, nonche' dell'adozione di criteri di gestione improntati
al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi e'
esercitata dall'ANPAL, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che ne riferisce
gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
Capo II
PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Art. 18
Servizi e misure di politica attiva del lavoro
1. Allo scopo di costruire i percorsi piu' adeguati per
l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici
territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma
integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e
a rischio di disoccupazione, le seguenti attivita':
a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione
alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante
sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante
bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in
termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di
politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del
profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale,
nazionale ed europea;
d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per
le fasi successive all'avvio dell'impresa;
e) avviamento ad attivita' di formazione ai fini della
qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e
dell'immediato inserimento lavorativo;
f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo
dell'assegno individuale di ricollocazione;
g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento
delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attivita'
di lavoro autonomo;
i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale;
l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi
di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di
soggetti non autosufficienti;
m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai
sensi dell'articolo 26 del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome svolgono le attivita' di cui
al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di quelle previste
dagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei
soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti
dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di scelta.
3. Le norme del presente Capo si applicano al collocamento dei
disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili.
Art. 19
Stato di disoccupazione
1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche
del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa ed alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate
con il centro per l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181
del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente
articolo.
3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di rapporto di
lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori
dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal
momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche
in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente
comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione,
gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe
di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilita',
secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali.
6. La classe di profilazione e' aggiornata automaticamente ogni
novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e
delle altre informazioni raccolte mediante le attivita' di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come
disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i
regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere
sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla
condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni
l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso
ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non
occupazione.
Art. 20
Patto di servizio personalizzato
1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i
lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego, con le
modalita' definite da questi, entro 30 giorni dalla data della
dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono
convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la
stipula di un patto di servizio personalizzato.
2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti
elementi:
a) l'individuazione di un responsabile delle attivita';
b) la definizione del profilo personale di occupabilita' secondo
le modalita' tecniche predisposte dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere
compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle
attivita';
e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e' dimostrata
al responsabile delle attivita'.
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la
disponibilita' del richiedente alle seguenti attivita':
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento
delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via
esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione
per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di
attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai
sensi dell'articolo 25 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui
all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato
dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite
posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso
diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta
dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui
all'articolo 23.
Art. 21
Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli essenziali
delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno
al reddito
1. La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui
all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennita' di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di
cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
e la domanda di indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall'interessato all'INPS,
equivale a dichiarazione di immediata disponibilita', ed e' trasmessa
dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo
unitario delle politiche attive.
2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al
comma 1, ancora privi di occupazione, contattano i centri per
l'impiego, con le modalita' definite da questi, entro il termine di
15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma
1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il
termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per
stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20.
3. Ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI)
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e'
necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio
personalizzato, redatto dal centro per l'impiego, in collaborazione
con il richiedente, a seguito di uno o piu' colloqui individuali.
4. Il beneficiario di prestazioni e' tenuto ad attenersi ai
comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, di cui
all'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli
obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo.
5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, il
lavoratore che fruisce di benefici legati allo stato di
disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo.
6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attivita' di
cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), previsti dal patto di
servizio personalizzato, il beneficiario puo' essere convocato nei
giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di
almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo modalita' concordate nel
medesimo patto di servizio personalizzato.
7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla
Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennita' di
disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata (DIS-COLL) e all'indennita' di mobilita', si applicano le
seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato
motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui
all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera d), e di commi 2 e 6 del
presente articolo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita', in caso di
prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita', alla seconda mancata
presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del
presente comma 7;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato
motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b):
1) la decurtazione di una mensilita', alla prima mancata
partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro
congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di
giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione.
8. Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (ASDI) si
applicano le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato
motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita' e la
concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di
prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita' e la concessione dei soli
incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a):
1) la decurtazione di una mensilita' e la concessione dei soli
incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata
presentazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato
motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b),
la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro
congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di
giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione.
9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai
sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23, comma 4, non e' possibile
una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.
10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8, il
centro per l'impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta
comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui
all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che emette i provvedimenti
conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente
erogate.
11. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o
decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e
contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1
della legge n. 20 del 1994.
12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui al
comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un
apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.
13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in
relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o
decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il
restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo
i centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti,
per l'impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi
al raggiungimento di particolari obiettivi.
Art. 22
Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli essenziali
delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno
al reddito in costanza di rapporto di lavoro
1. I lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario
connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa per integrazione salariale, contratto di
solidarieta', o intervento dei fondi di solidarieta' di cui agli
articoli 26 e 28 del decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 183 del 2014 , sia
superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un
periodo di dodici mesi, devono essere convocati in orario compatibile
con la prestazione lavorativa, dal centro per l'impiego con le
modalita' ed i termini stabiliti con il decreto di cui all'articolo
2, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato di cui
all'articolo 20, ad esclusione degli elementi di cui al comma 2,
lettere c) ed e) del predetto articolo.
2. Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista
della conclusione della procedura di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro
espressa dal territorio, il patto di servizio personalizzato puo'
essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale
concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua di
cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e il lavoratore di
cui al comma 1 puo' essere avviato alle attivita' di cui all'articolo
20, comma 3, lettera a) e b), ovvero alle attivita' socialmente utili
di cui all'articolo 26, comma 1, del presente decreto.
3. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli
appuntamenti di cui al comma 1 e mancata partecipazione alle
iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera
a), in assenza di giustificato motivo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita' per la prima
mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita', per la seconda mancata
presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata
presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di cui
all'articolo 20, comma 3, lettera b), ovvero alle iniziative di cui
all'articolo 26:
1) la decurtazione di una mensilita' per la prima mancata
partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata
presentazione.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3, trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 10 a
13.
5. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in
relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o
decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 e per il
restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo
i centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti,
per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale
connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.
Art. 23
Assegno di ricollocazione
1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione
eccede i quattro mesi e' riconosciuta, qualora ne facciano richiesta
al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di
servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero
mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4, una somma
denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in
funzione del profilo personale di occupabilita', spendibile presso i
centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi
dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato nei
limiti delle disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione
o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24.
2. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro per
l'impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione,
ovvero alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 20,
comma 4.
3. L'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del
reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale e
assistenziale.
4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di ottenere un
servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i
centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi
dell'articolo 12 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto
dal successivo comma 7. La scelta del centro per l'impiego o
dell'operatore accreditato e' riservata al disoccupato titolare
dell'assegno di ricollocazione. Il servizio e' richiesto dal
disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e
dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data
di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per
altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare
dell'assegno.
5. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per
tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato
eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo 20. Il servizio di
assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la
relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione
professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area
stessa;
c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di
svolgere le attivita' individuate dal tutor;
d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di
accettare l'offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacita',
aspirazioni, e possibilita' effettive, in rapporto alle condizioni
del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonche' al
periodo di disoccupazione;
e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare
al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da
parte della persona interessata, di svolgere una delle attivita' di
cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del
punto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo
21, commi 7 e 8;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o
a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale
conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
6. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un
soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12, lo stesso e' tenuto a
darne immediata comunicazione al centro per l'impiego che ha
rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione. Il centro per
l'impiego e' di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di
servizio.
7. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di
ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di
amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente
a risultato occupazionale ottenuto;
b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in
maniera da mantenere l'economicita' dell'attivita', considerando una
ragionevole percentuale di casi per i quali l'attivita' propedeutica
alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in
relazione al profilo personale di occupabilita';
d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al
comma 5, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della
nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le
migliori tecniche del settore;
e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al
comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti
degli aventi diritto.
8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa
dei soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5, con
riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel
medio periodo per ogni profilo di occupabilita'. A tal fine, l'ANPAL
istituisce un sistema informatico al quale i centri per l'impiego e i
soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati a
conferire le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e
all'esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono pubblici e
l'ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL
segnala ai soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 gli
elementi di criticita' riscontrati nella fase di valutazione al fine
di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla
segnalazione, ove le criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca
dalla facolta' di operare con lo strumento dell'assegno di
ricollocazione.
Art. 24
Finanziamento dell'assegno di ricollocazione
1. Al finanziamento dell'assegno di ricollocazione concorrono le
seguenti risorse:
a) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147
del 2013;
b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi
strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.
2. Allo scopo di garantire il finanziamento dell'assegno di
ricollocazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
previa verifica delle compatibilita' finanziaria e dell'assenza di
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome,
definiscono, con intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e
regionali, nonche' dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo
Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli
ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei
regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali.
3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92
del 2012, l'INPS versa all'ANPAL una somma pari al trenta per cento
dell'indennita' mensile residua che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro
di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013.
All'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, le parole
"cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: «venti per
cento».
Art. 25
Offerta di lavoro congrua
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla
definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL,
sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi
di trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla
indennita' percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza
considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di
solidarieta', di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto
legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge n. 183 del 2014.
2. I fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e seguenti del
decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono prevedere che le
prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a),
della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di
accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima
della differenza tra l'indennita' complessiva inizialmente prevista,
aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.
3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1,
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41,
e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Art. 26
Utilizzo diretto dei lavoratori titolari
di strumenti di sostegno al reddito
1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle
competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di
sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere
chiamati a svolgere attivita' a fini di pubblica utilita' a beneficio
della comunita' territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed
il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del
comune ove siano residenti.
2. Allo scopo di dar corso alle attivita' di cui al comma 1, le
regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della
convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.
3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di cui al comma 1
non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve
avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del
rapporto di lavoro in corso.
4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno
al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale
corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il
livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute
previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che
svolgono attivita' analoghe presso il soggetto promotore
dell'intervento.
5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere l'adibizione
alle attivita' di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati,
con piu' di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto
al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori di cui al
presente comma, utilizzati in attivita' di cui al comma 1, non
possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi
compete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmente
riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore
settimanali. Tale assegno e' erogato dall'INPS previa certificazione
delle presenze secondo le modalita' fissate dall'INPS a cura
dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non
diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova
Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle
amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.
6. All'assegno di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
7. L'assegno di cui al comma 5 e' incompatibile con i trattamenti
pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed
esclusivi dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di
pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attivita' di cui al
comma 1, i titolari di assegno o di pensione di invalidita' possono
optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono invece cumulabili
con il trattamento di cui al predetto comma 5, gli assegni e le
pensioni di invalidita' civile nonche' le pensioni privilegiate per
infermita' contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
8. I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti
coinvolti nelle attivita' di cui al comma 1 idonee coperture
assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie
professionali connesse allo svolgimento dell'attivita' lavorativa,
nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.
9. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il
lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i
termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo e'
corrisposto l'assegno.
10. Le assenze per malattia, purche' documentate, non comportano la
sospensione dell'assegno di cui al comma 5. I soggetti utilizzatori
stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di
assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.
Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate,
comportano la sospensione dell'assegno. E facolta' del soggetto
utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e
in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di assenze
protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del
progetto, e' facolta' del soggetto utilizzatore richiedere la
sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o
malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per
le giornate non coperte dall'indennita' erogata dall'INAIL e viene
riconosciuto il diritto a partecipare alle attivita' progettuali al
termine del periodo di inabilita'.
11. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori socialmente
utili per i quali e' erogato l'assegno di cui al comma 5, trova
applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9
dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini
dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al
pensionamento. E' comunque consentita la possibilita' di riscatto dei
periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini
pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con
particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, si applicano ai soli progetti di attivita' e lavori socialmente
utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 27
Collocamento della gente di mare
1. Al collocamento della gente di mare si applicano le norme del
presente decreto.
2. Le Capitanerie di porto possono svolgere attivita' di
intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in raccordo
con le strutture regionali e con l'ANPAL.
3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuate le
Capitanerie di porto autorizzate a svolgere attivita' di
intermediazione ai sensi del comma 2, prevedendo altresi' le
modalita' di accesso al sistema informativo di cui all'articolo 14
del presente decreto.
Art. 28
Livelli essenziali delle prestazioni
1. Ferma restando le necessita' di prevedere obiettivi annuali ai
sensi dell'articolo 2 del presente decreto, anche al fine di tener
conto della situazione di fatto e delle peculiarita' territoriali,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute
nei seguenti articoli del presente decreto:
a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a d);
b) articolo 18;
c) articolo 20;
d) articolo 21, comma 2;
e) articolo 23.
Capo III
RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
Art. 29
Riordino degli incentivi
1. L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e'
abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e
trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.
2. Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del
2008, viene creato un apposito piano gestionale per il finanziamento
di politiche attive del lavoro.
3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono le seguenti
risorse:
a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge
n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016;
b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5.
Art. 30
Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione
1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli
incentivi all'occupazione, e' istituito, presso l'ANPAL, il
repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro,
contenente, in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le
seguenti informazioni:
a) categorie di lavoratori interessati;
b) categorie di datori di lavoro interessati;
c) modalita' di corresponsione dell'incentivo;
d) importo e durata dell'incentivo;
e) ambito territoriale interessato;
f) conformita' alla normativa in materia di aiuti di stato.
2. Ai fini del presente decreto costituiscono incentivi
all'occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai
datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categorie
di lavoratori.
3. Le regioni e le province autonome che intendano prevedere un
incentivo all'occupazione ne danno comunicazione all'ANPAL.
4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione
degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad un
incentivo all'occupazione sono riconosciuti di regola mediante
conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.
Art. 31
Principi generali di fruizione degli incentivi
1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si
definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o
della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore
avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di
somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di
precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in
cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per
essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la
somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori
inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori
sospesi o da impiegare in diverse unita' produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori
che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un
datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di
lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con
quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici
economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto
di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di
incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato
in capo all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento
occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il
calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori
dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con
quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione
di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento
sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano
abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie,
invalidita', pensionamento per raggiunti limiti d'eta', riduzione
volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato
l'attivita' in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di
diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di
somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli
utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie
inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di
somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato
e la data della tardiva comunicazione.
Art. 32
Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il
diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di
alta formazione e ricerca
1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si
applicano i seguenti benefici:
a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui
all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;
b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui all'articolo
1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta al 5
per cento;
c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del
datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui all'articolo 42,
comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e
dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge n. 845
del 1978.
2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di
cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina organica
dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di
mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse
di cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n.
144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per ciascuna
annualita' da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli
anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e
dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di
cui al primo periodo del presente comma e' finalizzata a elaborare
modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo 43, comma
1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed e' promossa dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche
avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma da
destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito del
sistema di istruzione e formazione professionale.
4. All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole da «di cui il 50 per cento» fino alla fine del comma sono
soppresse.
5. All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il comma 4 e'
abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a 7.500.000 euro per
l'anno 2015 e a 14.993.706,97 euro annui a decorrere dal 2016,
restano a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano gestionale di cui
all'articolo 29, comma 2.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo,
pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per
quanto attiene al comma 3 e valutati in 0,5 milioni di euro per
l'anno 2015, 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per
l'anno 2019, 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per quanto attiene
ai commi 1 e 2,si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2015 mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016 mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2 milioni di
euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 0,1 milioni di
euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3.
7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso in cui si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla
rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1.
8. Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi
iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione
professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti
scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei
percorsi di istruzione e formazione professionale, e' dovuto, in via
sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale
unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con Decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono
stabiliti l'ammontare del premio speciale e le modalita' di
applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite
di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa
riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per favorire
l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del
predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori
oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti
negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per
premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016 e 2017, in relazione alle quali e' previsto un trasferimento di
pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato. Ai relativi
oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si
provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di
euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29,
comma 3;
c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016 mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Capo IV
DISPOSIZIONI URGENTI E FINALI
Art. 33
Centri per l'impiego
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in
materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'importo di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e'
incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e
2016.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' apportata una riduzione pari a 50
milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della dotazione di cui
all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del
2013. Le predette risorse sono versate al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 34
Abrogazioni e norme di coordinamento
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276;
b) articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
c) articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997,
n. 196;
d) decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f) articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degli
articoli 1-bis e 4-bis;
h) articolo 4, commi 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, le disposizioni
di cui all'articolo 4, commi da 40 a 45, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, sono abrogate a far data dall'adozione del decreto di cui agli
articoli 20, comma 1, 21, comma 2 e 22, comma 2, e non trovano,
comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio
personalizzato.
3. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 3, le parole «il cui reddito sia
inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: «il cui reddito
corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni
spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917»;
b) agli articoli 10, comma 1, e 15, comma 12, le parole «un
reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello
stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: « un reddito
che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni
spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917».
Art. 35
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)
(GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)
Vigente al: 24-9-2015 [/b][/color]
Capo I
RETE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL LAVORO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
che allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in
materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i
profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche
attive;
Visto l'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 183 del 2014,
recante il criterio di delega relativo, tra l'altro, alla
razionalizzazione degli incentivi all'assunzione; alla istituzione,
anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione partecipata da
Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali; all'attribuzione all'Agenzia di competenze
gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e
ASpI; al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione
delle politiche e dei servizi; alla valorizzazione delle sinergie tra
servizi pubblici e privati; alla introduzione di principi di politica
attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra
misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata
e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche
attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano
come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati,
con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti
e forme di remunerazione, proporzionate alla difficolta' di
collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un
congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio' destinati, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o
regionale; alla semplificazione amministrativa in materia di lavoro e
politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche;
Visto l'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.
Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di
sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle
spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di
rifiuti e di emissioni industriali";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nella seduta del 30 luglio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 settembre 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e
province autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano
il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per il
lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorita'
che identificano la politica nazionale in materia, ivi comprese le
attivita' relative al collocamento dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68.
2. La rete dei servizi per le politiche del lavoro e' costituita
dai seguenti soggetti, pubblici o privati:
a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui
all'articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»;
b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro di
cui all'articolo 11 del presente decreto;
c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e
strumenti a sostegno del reddito;
d) l'INAIL, in relazione alle competenze in materia di
reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con
disabilita' da lavoro;
e) le Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti
autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi dell'articolo
12 del presente decreto;
f) i fondi interprofessionali per la formazione continua di cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
g) i fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo n. 276 del 2003;
h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.;
i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le universita' e gli istituti di scuola secondaria di
secondo grado.
3. La rete dei servizi per le politiche del lavoro promuove
l'effettivita' dei diritti al lavoro, alla formazione ed
all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37
della Costituzione ed il diritto di ogni individuo ad accedere a
servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e
servizi volti a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro,
assicurando, tramite l'attivita' posta in essere dalle strutture
pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro
il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il
sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.
4. L'ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della rete dei
servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze
costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano esercitano nelle materie disciplinate dal presente decreto le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti, delle
relative norme di attuazione e delle norme speciali recanti deleghe
di funzioni e, in riferimento alla provincia autonoma di Bolzano,
anche in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina
nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione.
Art. 2
Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro
1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate:
a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali
dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo
alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di
servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro;
b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che
debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 possono, altresi', essere
determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse
categorie di utenti, ivi compresi i disoccupati che non siano
beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo
stato di disoccupazione, nonche' i tempi e le modalita' di
definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento
lavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da parte
delle regioni e province autonome.
Art. 3
Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali in materia di politiche attive del lavoro
1. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali spettano,
oltre a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, il potere di
indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, nonche' le competenze in materia di
verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale, nonche' quelle in materia di monitoraggio delle politiche
occupazionali e del lavoro.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esprime
parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL:
a) circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o
regolamento;
b) modalita' operative e ammontare dell'assegno individuale di
ricollocazione di cui all'articolo 23 del presente decreto;
c) atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai
programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualita' di autorita' di
gestione.
3. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali compete
inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei seguenti atti:
a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua, ai fini
di cui all'articolo 25 del presente decreto, in relazione al grado di
vicinanza rispetto alla specifica professionalita', alla distanza dal
domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto
della durata della disoccupazione;
b) definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione della
normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro,
servizi pubblici per il lavoro, ivi comprese quelle inerenti il
collocamento della gente di mare di cui al decreto del Presidente
della Repubblica del 18 aprile 2006, n. 231, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il collocamento dei
disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 e l'inserimento lavorativo
dei lavoratori stranieri;
c) indirizzo sul sistema della formazione professionale continua,
ivi compresa quella finanziata dai fondi interprofessionali di cui
all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonche' dai fondi
bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo
n. 276 del 2003.
4. Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite
linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione.
Art. 4
Istituzione dell'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'ANPAL, al cui
funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Per quanto non
specificamente previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
2. L'ANPAL e' dotata di personalita' giuridica, autonomia
organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio
ed e' posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la
corretta gestione delle risorse finanziarie.
3. L'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
4. La dotazione organica dell'ANPAL, non superiore a 395 unita'
ripartite tra le diverse qualifiche, incluse le qualifiche
dirigenziali, e' definita con i decreti di cui al comma 9.
Nell'ambito della predetta dotazione organica e' prevista una
posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore
generale, e sette posizioni dirigenziali di livello non generale,
corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale
dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'ANPAL si applica,
rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la
contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la direzione
generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la
formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello
generale e cinque dirigenti di livello non generale sono trasferiti
all'ANPAL. Sono altresi' trasferiti all'ANPAL ulteriori due uffici
dirigenziali di livello non generale dalla direzione generale dei
sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione nonche'
dalla direzione generale per le politiche del personale,
l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti
disciplinari.
6. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non puo' procedere ad
assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute negli
anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi derivanti
da tali mancate assunzioni affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a
copertura degli oneri di funzionamento. Conseguentemente, il
contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un importo pari
ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016 ed e' trasferito
all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri di funzionamento
anche le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni del
personale delle aree funzionali, gia' in servizio presso la Direzione
generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la
formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in relazione
alle quali l'ANPAL, nell'anno 2016, non puo' procedere a nuove
assunzioni.
7. In relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, con i decreti di cui
al comma 9 sono trasferite al bilancio dell'ANPAL le somme relative
alla copertura degli oneri di funzionamento e di personale, ivi
inclusa le componenti accessorie della retribuzione.
8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e fino
alla definizione di un piano logistico generale relativo agli enti
coinvolti nella riorganizzazione utilizza le sedi gia' in uso al
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL.
9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione si provvede alla individuazione dei beni e delle
risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero
del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL, ivi
compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonche' delle
modalita' e procedure di trasferimento. Gli schemi di decreto,
corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi siano
espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL e' riconosciuto il
diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di
provenienza. I dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti che applicano
un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli
ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di
provenienza.
10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11
sono determinate le conseguenti riduzioni delle dotazioni organiche
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL.
11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1,
comma 7, lettera l), della legge n. 183 del 2014, in applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono
apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche al decreto
di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso
Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei
compiti di cui al comma 2. Per i medesimi scopi si provvede per
l'ISFOL ai sensi dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente
comma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa della
finanza pubblica.
12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreti del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e'
nominato il presidente dell'ANPAL di cui al successivo articolo 6.
13. A far data dalla nomina di cui al comma 12, ANPAL subentra
nella titolarita' delle azioni di Italia Lavoro S.p.A. ed il suo
presidente ne diviene amministratore unico, senza diritto a compensi,
con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di Italia
Lavoro S.p.A. Nei successivi trenta giorni, Italia Lavoro S.p.A.
adotta il nuovo statuto, che prevede forme di controllo da parte
ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di Italia
Lavoro S.p.A., ed e' soggetto all'approvazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze.
14. ANPAL non puo' trasferire la titolarita' delle azioni di Italia
Lavoro S.p.A., ne' i diritti di opzione in sede di aumento del
capitale sociale, ne' i diritti di prelazione dei diritti inoptati, e
non puo' concedere alcun altro diritto sulle azioni.
15. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a
concorso dall'ANPAL sono riservati a personale in possesso di
specifici requisiti di professionalita' e competenza acquisiti presso
enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e
del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel
campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione,
per un periodo non inferiore a un anno.
16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 4,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l'ANPAL si avvale
dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche,
stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:
a) l'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione allo
svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo;
b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria collaborazione
con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti
di gestione coordinata dei sistemi informativi;
c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivita' in materia di
collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilita'
da lavoro;
d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attivita' istituzionali fra
i due enti e il Ministero vigilante.
18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto e' adottato lo statuto dell'ANPAL, con decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia delle
finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, in conformita' ai principi e ai criteri direttivi
stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300
del 1999.
Art. 5
Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro
1. Le risorse complessive attribuite all'ANPAL a decorrere
dall'anno 2016 sono costituite:
a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia,
iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;
b) dal Fondo per le politiche attive del lavoro di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni
secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo n. 300 del 1999.
2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo integrativo, di
cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro non aderenti
ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate
per il 50 per cento al predetto Fondo di rotazione e per il restante
50 per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di
cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185,
convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Con il decreto di cui al successivo comma 4 puo' essere
individuata una quota non superiore al 20 per cento delle entrate
annue del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a far fronte ad esigenze
gestionali e operative, ivi incluso l'incremento della dotazione
organica.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono essere assegnate
all'ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:
a) alla quota parte del Fondo per l'occupazione alimentata
secondo i criteri stabiliti con il comma 2;
b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144;
c) alle somme gia' destinate al piano gestionale di cui
all'articolo 29, comma 2, del presente decreto.
Art. 6
Organi dell'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro
1. Sono organi dell'ANPAL e restano in carica per tre anni
rinnovabili per una sola volta:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di vigilanza;
d) il collegio dei revisori.
2. Il presidente, scelto tra personalita' di comprovata esperienza
e professionalita' nel campo delle politiche e delle istituzioni del
mercato del lavoro, e' nominato per un triennio con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Il trattamento economico del presidente e'
determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da
due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, uno su proposta della Conferenza delle
regioni e province autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. I membri del consiglio di amministrazione
sono scelti tra personalita' di comprovata esperienza e
professionalita' nel campo delle politiche e delle istituzioni del
mercato del lavoro e cessano dalle funzioni allo scadere del
triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di
altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il trattamento
economico dei consiglieri di amministrazione e' determinato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri scelti tra
esperti di comprovata esperienza e professionalita' nel campo delle
politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e nominati
per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I membri
del consiglio di vigilanza cessano dalle funzioni allo scadere del
triennio, anche se nominati nel corso di esso in sostituzione di
altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. I membri del
consiglio di vigilanza non percepiscono alcun compenso, indennita',
gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno
diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta
dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza elegge al proprio
interno il presidente.
5. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da tre membri
effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati
i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I
componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati di
funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo
decreto legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in
possesso di specifica professionalita' in materia di controllo e
contabilita' pubblica. Ai componenti del collegio dei revisori
compete, per lo svolgimento della loro attivita', un compenso
determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a
valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'onere per gli organi dell'ANPAL si fa fronte mediante i
risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, e all'articolo 10,
comma 1.
Art. 7
Attribuzioni degli organi dell'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ANPAL, presiede
il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le
riunioni e definisce l'ordine del giorno, puo' assistere alle sedute
del consiglio di sorveglianza.
2. Il presidente e' interlocutore unico del governo, dei ministeri,
degli altri enti e istituzioni.
3. Il consiglio di amministrazione approva i piani annuali
dell'azione in materia di politiche attive, da adottarsi con il
decreto di cui all'articolo 2 del presente decreto, delibera il
bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera i piani d'impiego
dei fondi disponibili e adotta, su proposta del direttore generale, i
regolamenti di contabilita' e di organizzazione. Il consiglio
esercita, inoltre, ogni altra funzione che non sia compresa nella
sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL.
4. Il consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee di
indirizzo generale, propone gli obiettivi strategici e vigila sul
perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati
dal consiglio di amministrazione.
Art. 8
Direttore generale
1. Il direttore generale e' scelto tra esperti ovvero tra personale
incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 o altro personale di cui all'articolo 3
del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e
professionalita' nelle materie di competenza dell'ANPAL ed e'
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle
amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i
rispettivi ordinamenti. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria
e' reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione
di provenienza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un
numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, il mancato raggiungimento degli
obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di
valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, ovvero
l'inosservanza delle direttive impartite dal consiglio di
amministrazione comportano, previa contestazione e ferma restando
l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello
stesso incarico dirigenziale, nonche', in relazione alla gravita' dei
casi, la revoca dell'incarico.
2. Il direttore generale predispone il bilancio, coordina
l'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi,
assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo, puo' assistere alle
sedute del consiglio di amministrazione su invito dello stesso,
formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL,
consistenza degli organici e promozione dei dirigenti, ed esercita
ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal consiglio di
amministrazione.
3. Il direttore generale resta in carica per un periodo di tre
anni, rinnovabile per una sola volta.
Art. 9
Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale
per le Politiche Attive del Lavoro
1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:
a) coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per
l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili
di cui alla legge n. 68 del 1999, nonche' delle politiche di
attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento
ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla
cessazione del rapporto di lavoro;
b) definizione degli standard di servizio in relazione alle
misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;
c) determinazione delle modalita' operative e dell'ammontare
dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei
privati accreditati ai sensi dell'articolo 12;
d) coordinamento dell'attivita' della rete Eures, di cui alla
decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 che
attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del
consiglio del 5 aprile 2011;
e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti,
allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilita', in
linea con i migliori standard internazionali, nonche' dei costi
standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo 18
del presente decreto;
f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la
coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale
Europeo, nonche' di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli
ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;
g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del presente
decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per
il supporto all'attivita' di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e
privati;
h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo n. 276 del 2003;
i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di
competenza, nonche' di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;
l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento
delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali
delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia
un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e
supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non
siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;
m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilita'
territoriale;
n) vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonche'
dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo n. 276 del 2003;
o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende
aventi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa
regione o in piu' regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento
e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi
aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134;
p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in
relazione a crisi di aziende aventi unita' produttive ubicate in
diverse province della stessa regione o in piu' regioni, di programmi
per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo
Europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonche' di
programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi
all'occupazione, di cui all'articolo 30.
2. In aggiunta ai compiti di cui al comma 1, all'ANPAL possono
essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula
di apposite convenzioni con le regioni e le province autonome, in
materia di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive del lavoro.
Art. 10
Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo
della formazione professionale dei lavoratori
1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
provvede al rinnovo degli organi dell'ISFOL, con riduzione del
consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente,
e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati
nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie
oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione a tale riduzione, il
contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto di euro centomila a
decorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL.
2. Entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli organi
dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto
e del regolamento dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni:
a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con
gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in
materia di istruzione e formazione professionale, formazione in
apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione
continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione
sociale dei soggetti che presentano maggiori difficolta' e misure di
contrasto alla poverta', servizi per il lavoro e politiche attive del
lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;
b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche
del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del
raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, nonche' delle
spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio,
monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che
direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del
lavoro;
c) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di
terzo settore;
d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con
enti, istituzioni pubbliche, universita' o soggetti privati operanti
nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.
3. Per il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche
di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il pieno accesso ai
dati contenuti nei propri archivi gestionali.
Art. 11
Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del
lavoro a livello regionale e delle Province Autonome
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni
attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni
regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, una
convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in
relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche
attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma,
nel rispetto del presente decreto nonche' dei seguenti principi:
a) attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in
materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle province
autonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalita' di uffici
territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;
b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure
di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti
nel territorio della regione o provincia autonoma, ai sensi degli
articoli 21 e 22;
c) disponibilita' di servizi e misure di politica attiva del
lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere
dalla regione o provincia autonoma di residenza;
d) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e
dei compiti di cui all'articolo 18, nonche' dei seguenti compiti:
1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge
n. 68 del 1999;
2. avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) possibilita' di attribuire all'ANPAL, sulla base della
convenzione, una o piu' funzioni di cui alla lettera d).
2. Alle regioni e province autonome restano inoltre assegnate le
competenze in materia di programmazione di politiche attive del
lavoro, e in particolare:
a) identificazione della strategia regionale per l'occupazione,
in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi
dell'articolo 2 del presente decreto;
b) accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei
criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
3. Nel definire l'offerta formativa, le regioni e province autonome
riservano una congrua quota di accesso alle persone in cerca di
occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego.
4. In via transitoria le convenzioni di cui al comma 1 possono
prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di
politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, a
soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12.
Art. 12
Accreditamento dei servizi per il lavoro
1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di
accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n.
276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento
delle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale,
di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
b) definizione di requisiti minimi di solidita' economica ed
organizzativa, nonche' di esperienza professionale degli operatori,
in relazione ai compiti da svolgere;
c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui
all'articolo 13 del presente decreto, nonche' l'invio all'ANPAL di
ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della
rete dei servizi per le politiche del lavoro;
d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli
organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti
abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione
di cui all'articolo 23.
2. Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie per il
lavoro di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono accreditate ai servizi
per il lavoro su tutto il territorio nazionale.
3. ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a
svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro
secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale vengono iscritte le
agenzie per il lavoro di cui al comma 2 nonche' le agenzie che
intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
un proprio regime di accreditamento.
4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo il
comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera c), dei soggetti autorizzati secondo il regime
particolare di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), e f-bis),
nonche' al comma 2 del presente articolo, comporta automaticamente
l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle lettere
d) ed e) dell'articolo 4, comma 1".
Art. 13
Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico,
l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti
informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del
nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento
regionali, nonche' il portale unico per la registrazione alla Rete
nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei
servizi per il lavoro:
a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori
sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012,
n. 92;
b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e
delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e
professionale di cui al comma 3;
d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui
all'articolo 15 del presente decreto.
3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori,
di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalita' di
interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo
unitario delle politiche del lavoro.
4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di
lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione
dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto
legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonche'
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate
per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione dei centri
per l'impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le
attivita' di rispettiva competenza.
5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le
esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite
modalita' di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di
altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in
uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una
convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati
individuali e dei relativi risultati statistici.
7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato
nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi
strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di
programmazione approvati dalla Commissione Europea.
Art. 14
Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento
dei sistemi informativi
1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS,
dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e province autonome, nonche'
dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei rispettivi compiti
istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base informativa per
la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore,
contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e
formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze
pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione di
ammortizzatori sociali. Il fascicolo e' liberamente accessibile, a
titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei
singoli soggetti interessati.
2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) di
cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accede alla
banca dati istituita presso l'ANPAL di cui all'articolo 13 del
presente decreto, al fine dello svolgimento dei compiti
istituzionali, nonche' ai fini statistici e del monitoraggio sulle
politiche attive e passive del lavoro e sulle attivita' svolte
dall'ANPAL.
4. Al fine di garantire la interconnessione sistematica delle
banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL in tema di
lavoro e la piena accessibilita' reciproca delle stesse, e' istituto
un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
cosi' costituito:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o un suo
delegato, che lo presiede;
b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato;
c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;
d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato;
e) il Presidente dell'ISFOL;
f) un rappresentante dell'AGID;
g) tre rappresentanti delle regioni e province autonome,
designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome.
5. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento
comunque denominato.
6. Su indicazione del comitato di cui al comma 4 gli enti
partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema
statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.
Art. 15
Albo nazionale degli enti accreditati a svolgere attivita' di
formazione professionale e sistema informativo della formazione
professionale
1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore
di cui all'articolo 14, l'ANPAL gestisce l'albo nazionale degli enti
di formazione accreditati dalle regioni e province autonome,
definendo le procedure per il conferimento dei dati da parte delle
regioni e province autonome e realizza, in cooperazione con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le
province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, l'ISFOL ed i fondi
interprofessionali per la formazione continua, un sistema informativo
della formazione professionale, ove siano registrati i percorsi
formativi svolti dai soggetti residenti in Italia, finanziati in
tutto o in parte con risorse pubbliche.
2. Per la realizzazione del sistema informativo di cui al comma 1,
l'ANPAL definisce le modalita' e gli standard di conferimento dei
dati da parte dei soggetti che vi partecipano.
3. Le informazioni contenute nel sistema informativo della
formazione professionale sono messe a disposizione delle regioni e
province autonome.
4. Le disposizioni della legislazione vigente che si riferiscono
alla registrazione dei dati all'interno del libretto formativo di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276
del 2003, sono da intendersi riferite al fascicolo elettronico del
lavoratore di cui al presente articolo.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 16
Monitoraggio e valutazione
1. L'ANPAL svolge attivita' di monitoraggio e valutazione sulla
gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro nonche' sui
risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a
svolgere tali funzioni, utilizzando il sistema informativo di cui
all'articolo 13.
2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ha accesso a tutti i dati gestionali trattati
dall'ANPAL. Per le medesime finalita' l'ANPAL mette a disposizione
dell'ISFOL i dati di cui al comma 1, nonche' l'intera base dati di
cui all'articolo 13.
3. L'ANPAL assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo
stato di attuazione delle singole misure. Dagli esiti del
monitoraggio e della valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono desunti
elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni delle
misure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell'evoluzione
del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle
dinamiche del mercato del lavoro e, piu' in generale, di quelle
sociali.
4. Allo scopo di assicurare la valutazione indipendente delle
politiche del lavoro, l'ANPAL organizza banche dati informatizzate
anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a
gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che
hanno anche finalita' di ricerca italiani ed esteri. I risultati
delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle banche dati sono
resi pubblici e comunicati all'ANPAL ed al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17
Fondi interprofessionali per la formazione continua
1. I primi due periodi dell'articolo 118, comma 2, della legge n.
388 del 2000 sono cosi' riformulati: "L'attivazione dei fondi e'
subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformita'
alle finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalita'
dei gestori, nonche' dell'adozione di criteri di gestione improntati
al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi e'
esercitata dall'ANPAL, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che ne riferisce
gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
Capo II
PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Art. 18
Servizi e misure di politica attiva del lavoro
1. Allo scopo di costruire i percorsi piu' adeguati per
l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici
territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma
integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e
a rischio di disoccupazione, le seguenti attivita':
a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione
alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante
sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante
bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in
termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di
politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del
profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale,
nazionale ed europea;
d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per
le fasi successive all'avvio dell'impresa;
e) avviamento ad attivita' di formazione ai fini della
qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e
dell'immediato inserimento lavorativo;
f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo
dell'assegno individuale di ricollocazione;
g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento
delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attivita'
di lavoro autonomo;
i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale;
l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi
di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di
soggetti non autosufficienti;
m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai
sensi dell'articolo 26 del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome svolgono le attivita' di cui
al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di quelle previste
dagli articoli 20 e 23, comma 2, mediante il coinvolgimento dei
soggetti privati accreditati sulla base dei costi standard definiti
dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di scelta.
3. Le norme del presente Capo si applicano al collocamento dei
disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili.
Art. 19
Stato di disoccupazione
1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che
dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche
del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa ed alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate
con il centro per l'impiego.
2. I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181
del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente
articolo.
3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in caso di rapporto di
lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
4. Allo scopo di accelerare la presa in carico, i lavoratori
dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1 dal
momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche
in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi di cui al presente
comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione,
gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe
di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilita',
secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali.
6. La classe di profilazione e' aggiornata automaticamente ogni
novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e
delle altre informazioni raccolte mediante le attivita' di servizio.
7. Allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come
disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i
regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere
sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla
condizione di non occupazione. Sulla base di specifiche convenzioni
l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso
ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non
occupazione.
Art. 20
Patto di servizio personalizzato
1. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i
lavoratori disoccupati contattano i centri per l'impiego, con le
modalita' definite da questi, entro 30 giorni dalla data della
dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in mancanza, sono
convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per la profilazione e la
stipula di un patto di servizio personalizzato.
2. Il patto di cui al comma 1 deve contenere almeno i seguenti
elementi:
a) l'individuazione di un responsabile delle attivita';
b) la definizione del profilo personale di occupabilita' secondo
le modalita' tecniche predisposte dall'ANPAL;
c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere
compiuti e la tempistica degli stessi;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle
attivita';
e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e' dimostrata
al responsabile delle attivita'.
3. Nel patto di cui al comma 1 deve essere inoltre riportata la
disponibilita' del richiedente alle seguenti attivita':
a) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento
delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via
esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione
per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
b) partecipazione a iniziative di carattere formativo o di
riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di
attivazione;
c) accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai
sensi dell'articolo 25 del presente decreto.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di registrazione di cui
all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato convocato
dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere all'ANPAL, tramite
posta elettronica, le credenziali personalizzate per l'accesso
diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta
dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno di ricollocazione di cui
all'articolo 23.
Art. 21
Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli essenziali
delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno
al reddito
1. La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui
all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennita' di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di
cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
e la domanda di indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, resa dall'interessato all'INPS,
equivale a dichiarazione di immediata disponibilita', ed e' trasmessa
dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo
unitario delle politiche attive.
2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al
comma 1, ancora privi di occupazione, contattano i centri per
l'impiego, con le modalita' definite da questi, entro il termine di
15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma
1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il
termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per
stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20.
3. Ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione (ASDI)
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e'
necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio
personalizzato, redatto dal centro per l'impiego, in collaborazione
con il richiedente, a seguito di uno o piu' colloqui individuali.
4. Il beneficiario di prestazioni e' tenuto ad attenersi ai
comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, di cui
all'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli
obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo.
5. Oltre agli obblighi derivanti dalla specifica disciplina, il
lavoratore che fruisce di benefici legati allo stato di
disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo.
6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attivita' di
cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), previsti dal patto di
servizio personalizzato, il beneficiario puo' essere convocato nei
giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di
almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo modalita' concordate nel
medesimo patto di servizio personalizzato.
7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla
Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennita' di
disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata (DIS-COLL) e all'indennita' di mobilita', si applicano le
seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato
motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui
all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera d), e di commi 2 e 6 del
presente articolo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita', in caso di
prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita', alla seconda mancata
presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del
presente comma 7;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato
motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b):
1) la decurtazione di una mensilita', alla prima mancata
partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro
congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di
giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione.
8. Con riferimento all'Assegno di disoccupazione (ASDI) si
applicano le seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato
motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita' e la
concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di
prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita' e la concessione dei soli
incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a):
1) la decurtazione di una mensilita' e la concessione dei soli
incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata
presentazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione;
c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato
motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b),
la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
d) in caso di mancata accettazione di un'offerta di lavoro
congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c), in assenza di
giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di
disoccupazione.
9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai
sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23, comma 4, non e' possibile
una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.
10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8, il
centro per l'impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta
comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui
all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che emette i provvedimenti
conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente
erogate.
11. La mancata adozione dei provvedimenti di decurtazione o
decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e
contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1
della legge n. 20 del 1994.
12. Avverso il provvedimento del centro per l'impiego di cui al
comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un
apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.
13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in
relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di decurtazione o
decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013, e per il
restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo
i centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti,
per l'impiego in strumenti di incentivazione del personale connessi
al raggiungimento di particolari obiettivi.
Art. 22
Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli essenziali
delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno
al reddito in costanza di rapporto di lavoro
1. I lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario
connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa per integrazione salariale, contratto di
solidarieta', o intervento dei fondi di solidarieta' di cui agli
articoli 26 e 28 del decreto legislativo adottato in attuazione
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 183 del 2014 , sia
superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un
periodo di dodici mesi, devono essere convocati in orario compatibile
con la prestazione lavorativa, dal centro per l'impiego con le
modalita' ed i termini stabiliti con il decreto di cui all'articolo
2, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato di cui
all'articolo 20, ad esclusione degli elementi di cui al comma 2,
lettere c) ed e) del predetto articolo.
2. Allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista
della conclusione della procedura di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa ed in connessione con la domanda di lavoro
espressa dal territorio, il patto di servizio personalizzato puo'
essere stipulato sentito il datore di lavoro e con l'eventuale
concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua di
cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e il lavoratore di
cui al comma 1 puo' essere avviato alle attivita' di cui all'articolo
20, comma 3, lettera a) e b), ovvero alle attivita' socialmente utili
di cui all'articolo 26, comma 1, del presente decreto.
3. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli
appuntamenti di cui al comma 1 e mancata partecipazione alle
iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera
a), in assenza di giustificato motivo:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilita' per la prima
mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilita', per la seconda mancata
presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata
presentazione;
b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di cui
all'articolo 20, comma 3, lettera b), ovvero alle iniziative di cui
all'articolo 26:
1) la decurtazione di una mensilita' per la prima mancata
partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata
presentazione.
4. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3, trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 10 a
13.
5. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in
relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o
decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013 e per il
restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo
i centri per l'impiego che hanno adottato i relativi provvedimenti,
per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale
connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.
Art. 23
Assegno di ricollocazione
1. Ai disoccupati percettori della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui al decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la cui durata di disoccupazione
eccede i quattro mesi e' riconosciuta, qualora ne facciano richiesta
al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il patto di
servizio personalizzato di cui all'articolo 20, comma 1, ovvero
mediante la procedura di cui all'articolo 20, comma 4, una somma
denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in
funzione del profilo personale di occupabilita', spendibile presso i
centri per l'impiego o presso i servizi accreditati ai sensi
dell'articolo 12. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato nei
limiti delle disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione
o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24.
2. L'assegno di ricollocazione e' rilasciato dal centro per
l'impiego sulla base degli esiti della procedura di profilazione,
ovvero alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 20,
comma 4.
3. L'assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del
reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e non e' assoggettato a contribuzione previdenziale e
assistenziale.
4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di ottenere un
servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i
centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi
dell'articolo 12 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto
dal successivo comma 7. La scelta del centro per l'impiego o
dell'operatore accreditato e' riservata al disoccupato titolare
dell'assegno di ricollocazione. Il servizio e' richiesto dal
disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e
dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data
di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per
altri sei nel caso non sia stato consumato l'intero ammontare
dell'assegno.
5. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per
tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato
eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo 20. Il servizio di
assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la
relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione
professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area
stessa;
c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di
svolgere le attivita' individuate dal tutor;
d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di
accettare l'offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacita',
aspirazioni, e possibilita' effettive, in rapporto alle condizioni
del mercato del lavoro nel territorio di riferimento nonche' al
periodo di disoccupazione;
e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare
al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da
parte della persona interessata, di svolgere una delle attivita' di
cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma del
punto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo
21, commi 7 e 8;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o
a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale
conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
6. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un
soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12, lo stesso e' tenuto a
darne immediata comunicazione al centro per l'impiego che ha
rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione. Il centro per
l'impiego e' di conseguenza tenuto ad aggiornare il patto di
servizio.
7. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di
ricollocazione, sono definite con delibera consiglio di
amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:
a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione prevalentemente
a risultato occupazionale ottenuto;
b) definizione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in
maniera da mantenere l'economicita' dell'attivita', considerando una
ragionevole percentuale di casi per i quali l'attivita' propedeutica
alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione in
relazione al profilo personale di occupabilita';
d) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al
comma 5, di fornire un'assistenza appropriata nella ricerca della
nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le
migliori tecniche del settore;
e) obbligo, per il soggetto erogatore del servizio di cui al
comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei confronti
degli aventi diritto.
8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa
dei soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5, con
riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel breve e nel
medio periodo per ogni profilo di occupabilita'. A tal fine, l'ANPAL
istituisce un sistema informatico al quale i centri per l'impiego e i
soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 sono obbligati a
conferire le informazioni relative alle richieste, all'utilizzo e
all'esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono pubblici e
l'ANPAL ne cura la distribuzione ai centri per l'impiego. L'ANPAL
segnala ai soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5 gli
elementi di criticita' riscontrati nella fase di valutazione al fine
di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un anno dalla
segnalazione, ove le criticita' permangano, l'ANPAL valuta la revoca
dalla facolta' di operare con lo strumento dell'assegno di
ricollocazione.
Art. 24
Finanziamento dell'assegno di ricollocazione
1. Al finanziamento dell'assegno di ricollocazione concorrono le
seguenti risorse:
a) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147
del 2013;
b) risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi
strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.
2. Allo scopo di garantire il finanziamento dell'assegno di
ricollocazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
previa verifica delle compatibilita' finanziaria e dell'assenza di
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome,
definiscono, con intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e
regionali, nonche' dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo
Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli
ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei
regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali.
3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92
del 2012, l'INPS versa all'ANPAL una somma pari al trenta per cento
dell'indennita' mensile residua che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro
di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013.
All'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012, le parole
"cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: «venti per
cento».
Art. 25
Offerta di lavoro congrua
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla
definizione di offerta di lavoro congrua, su proposta dell'ANPAL,
sulla base dei seguenti principi:
a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi
di trasporto pubblico;
c) durata della disoccupazione;
d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla
indennita' percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza
considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di
solidarieta', di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto
legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge n. 183 del 2014.
2. I fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e seguenti del
decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge n. 183 del 2014, possono prevedere che le
prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera a),
della legge n. 92 del 2012, continuino ad applicarsi in caso di
accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella misura massima
della differenza tra l'indennita' complessiva inizialmente prevista,
aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.
3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma 1,
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41,
e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Art. 26
Utilizzo diretto dei lavoratori titolari
di strumenti di sostegno al reddito
1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle
competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di
sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere
chiamati a svolgere attivita' a fini di pubblica utilita' a beneficio
della comunita' territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed
il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del
comune ove siano residenti.
2. Allo scopo di dar corso alle attivita' di cui al comma 1, le
regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
operanti sul territorio, specifiche convenzioni, sulla base della
convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.
3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di cui al comma 1
non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e deve
avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del
rapporto di lavoro in corso.
4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti di sostegno
al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di orario settimanale
corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il
livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute
previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che
svolgono attivita' analoghe presso il soggetto promotore
dell'intervento.
5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere l'adibizione
alle attivita' di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati,
con piu' di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto
al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori di cui al
presente comma, utilizzati in attivita' di cui al comma 1, non
possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e ad essi
compete un importo mensile pari all'assegno sociale, eventualmente
riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore
settimanali. Tale assegno e' erogato dall'INPS previa certificazione
delle presenze secondo le modalita' fissate dall'INPS a cura
dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non
diversamente disposto, le disposizioni in materia di Nuova
Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle
amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.
6. All'assegno di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
7. L'assegno di cui al comma 5 e' incompatibile con i trattamenti
pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed
esclusivi dell'assicurazione medesima, nonche' delle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e con i trattamenti di
pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attivita' di cui al
comma 1, i titolari di assegno o di pensione di invalidita' possono
optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono invece cumulabili
con il trattamento di cui al predetto comma 5, gli assegni e le
pensioni di invalidita' civile nonche' le pensioni privilegiate per
infermita' contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
8. I soggetti utilizzatori attivano in favore dei soggetti
coinvolti nelle attivita' di cui al comma 1 idonee coperture
assicurative presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e le malattie
professionali connesse allo svolgimento dell'attivita' lavorativa,
nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.
9. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate in modo che il
lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i
termini di durata dell'impegno. Durante i periodi di riposo e'
corrisposto l'assegno.
10. Le assenze per malattia, purche' documentate, non comportano la
sospensione dell'assegno di cui al comma 5. I soggetti utilizzatori
stabiliscono tra le condizioni di utilizzo il periodo massimo di
assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto.
Le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate,
comportano la sospensione dell'assegno. E facolta' del soggetto
utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e
in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di assenze
protratte e ripetute nel tempo che compromettano i risultati del
progetto, e' facolta' del soggetto utilizzatore richiedere la
sostituzione del lavoratore. Nel caso di assenze per infortunio o
malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno per
le giornate non coperte dall'indennita' erogata dall'INAIL e viene
riconosciuto il diritto a partecipare alle attivita' progettuali al
termine del periodo di inabilita'.
11. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori socialmente
utili per i quali e' erogato l'assegno di cui al comma 5, trova
applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9
dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini
dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al
pensionamento. E' comunque consentita la possibilita' di riscatto dei
periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini
pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con
particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, si applicano ai soli progetti di attivita' e lavori socialmente
utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 27
Collocamento della gente di mare
1. Al collocamento della gente di mare si applicano le norme del
presente decreto.
2. Le Capitanerie di porto possono svolgere attivita' di
intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in raccordo
con le strutture regionali e con l'ANPAL.
3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuate le
Capitanerie di porto autorizzate a svolgere attivita' di
intermediazione ai sensi del comma 2, prevedendo altresi' le
modalita' di accesso al sistema informativo di cui all'articolo 14
del presente decreto.
Art. 28
Livelli essenziali delle prestazioni
1. Ferma restando le necessita' di prevedere obiettivi annuali ai
sensi dell'articolo 2 del presente decreto, anche al fine di tener
conto della situazione di fatto e delle peculiarita' territoriali,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute
nei seguenti articoli del presente decreto:
a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a d);
b) articolo 18;
c) articolo 20;
d) articolo 21, comma 2;
e) articolo 23.
Capo III
RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
Art. 29
Riordino degli incentivi
1. L'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e'
abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e
trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.
2. Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del
2008, viene creato un apposito piano gestionale per il finanziamento
di politiche attive del lavoro.
3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono le seguenti
risorse:
a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge
n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016;
b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5.
Art. 30
Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione
1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli
incentivi all'occupazione, e' istituito, presso l'ANPAL, il
repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro,
contenente, in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le
seguenti informazioni:
a) categorie di lavoratori interessati;
b) categorie di datori di lavoro interessati;
c) modalita' di corresponsione dell'incentivo;
d) importo e durata dell'incentivo;
e) ambito territoriale interessato;
f) conformita' alla normativa in materia di aiuti di stato.
2. Ai fini del presente decreto costituiscono incentivi
all'occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai
datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categorie
di lavoratori.
3. Le regioni e le province autonome che intendano prevedere un
incentivo all'occupazione ne danno comunicazione all'ANPAL.
4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione
degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad un
incentivo all'occupazione sono riconosciuti di regola mediante
conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.
Art. 31
Principi generali di fruizione degli incentivi
1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si
definiscono i seguenti principi:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o
della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore
avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di
somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di
precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in
cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per
essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o
l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto
sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la
somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori
inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori
sospesi o da impiegare in diverse unita' produttive;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori
che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un
datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di
lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con
quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici
economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto
di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di
incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato
in capo all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento
occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il
calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori
dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con
quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione
di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento
sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano
abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie,
invalidita', pensionamento per raggiunti limiti d'eta', riduzione
volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato
l'attivita' in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro
subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di
diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di
somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli
utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie
inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di
somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato
e la data della tardiva comunicazione.
Art. 32
Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il
diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di
alta formazione e ricerca
1. A titolo sperimentale, per le assunzioni con contratto di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di istruzione secondaria superiore e il certificato di
specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, si
applicano i seguenti benefici:
a) non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui
all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;
b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui all'articolo
1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta al 5
per cento;
c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del
datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui all'articolo 42,
comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e
dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della legge n. 845
del 1978.
2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di
cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina organica
dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di
mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le risorse
di cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n.
144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di euro per ciascuna
annualita' da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli
anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e
dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del 2014 e
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione di
cui al primo periodo del presente comma e' finalizzata a elaborare
modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo 43, comma
1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed e' promossa dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche
avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma da
destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito del
sistema di istruzione e formazione professionale.
4. All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole da «di cui il 50 per cento» fino alla fine del comma sono
soppresse.
5. All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 il comma 4 e'
abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a 7.500.000 euro per
l'anno 2015 e a 14.993.706,97 euro annui a decorrere dal 2016,
restano a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2 ed affluiscono al piano gestionale di cui
all'articolo 29, comma 2.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo,
pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per
quanto attiene al comma 3 e valutati in 0,5 milioni di euro per
l'anno 2015, 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per
l'anno 2019, 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per quanto attiene
ai commi 1 e 2,si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2015 mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2016 mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2 milioni di
euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019 e 0,1 milioni di
euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3.
7. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nel caso in cui si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla
rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1.
8. Per gli anni 2016 e 2017, per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi
iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione
professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti
scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei
percorsi di istruzione e formazione professionale, e' dovuto, in via
sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio speciale
unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 1124/1965. Con Decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, sono
stabiliti l'ammontare del premio speciale e le modalita' di
applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite
di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione del premio e del suo aggiornamento annuo si fa
riferimento al minimale giornaliero di rendita. Per favorire
l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la determinazione del
predetto premio speciale unitario non si tiene conto dei maggiori
oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti
negli ambienti di lavoro nel limite massimo di minori entrate per
premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016 e 2017, in relazione alle quali e' previsto un trasferimento di
pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato. Ai relativi
oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si
provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di
euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del fondo di
cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 29,
comma 3;
c) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016 mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Capo IV
DISPOSIZIONI URGENTI E FINALI
Art. 33
Centri per l'impiego
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in
materia di servizi e politiche attive del lavoro, l'importo di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e'
incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e
2016.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' apportata una riduzione pari a 50
milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della dotazione di cui
all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del
2013. Le predette risorse sono versate al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 34
Abrogazioni e norme di coordinamento
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276;
b) articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
c) articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997,
n. 196;
d) decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f) articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degli
articoli 1-bis e 4-bis;
h) articolo 4, commi 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, le disposizioni
di cui all'articolo 4, commi da 40 a 45, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, sono abrogate a far data dall'adozione del decreto di cui agli
articoli 20, comma 1, 21, comma 2 e 22, comma 2, e non trovano,
comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio
personalizzato.
3. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 3, le parole «il cui reddito sia
inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di
disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: «il cui reddito
corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni
spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917»;
b) agli articoli 10, comma 1, e 15, comma 12, le parole «un
reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello
stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: « un reddito
che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni
spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917».
Art. 35
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Poletti, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando