Data: 2015-09-24 09:41:24

JOBS ACT - in Gazzetta i 4 decreti attuativi del 14 settembre 2015

JOBS ACT - in Gazzetta i 4 decreti attuativi del 14 settembre 2015

[img width=300 height=150]http://www.federterziario.it/wp-content/uploads/2015/03/JOBS_Act1421744526.jpg[/img]


DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160) (Suppl. Ordinario n. 53)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&atto.codiceRedazionale=15G00160&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00161) (Suppl. Ordinario n. 53)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&atto.codiceRedazionale=15G00161&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162) (Suppl. Ordinario n. 53)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&atto.codiceRedazionale=15G00162&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) (Suppl. Ordinario n. 53)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-23&atto.codiceRedazionale=15G00164&elenco30giorni=false

riferimento id:28932

Data: 2015-09-24 09:44:41

Re:JOBS ACT - in Gazzetta i 4 decreti attuativi del 14 settembre 2015


[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148
Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in  materia  di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160)
(GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)[/b][/color]
  Vigente al: 24-9-2015 
Titolo I
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Capo I
Disposizioni generali



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma,  della
Costituzione;
  Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei  servizi  per
il lavoro e delle politiche attive, nonche' in  materia  di  riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e
di tutela e conciliazione delle  esigenze  di  cura,  di  vita  e  di
lavoro;
  Visto l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 183 del 2014, il
quale,  allo  scopo  di  assicurare,  in  caso  di  disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia  contributiva  dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il  coinvolgimento  attivo  di  quanti  siano
espulsi  dal  mercato  del  lavoro  ovvero  siano  beneficiari  di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure  amministrative  e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega  il  Governo  ad
adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali,  tenuto  conto  delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi;
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), della citata legge n.  183
del 2014, il quale indica i  principi  e  criteri  direttivi  cui  il
Governo si attiene nell'esercizio della delega di cui al comma 1, con
riferimento agli strumenti di  tutela  in  costanza  di  rapporto  di
lavoro;
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 1), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
impossibilita' di autorizzare le integrazioni salariali  in  caso  di
cessazione definitiva di attivita' aziendale o di un ramo di essa;
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 2), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
semplificazione    delle    procedure    burocratiche    attraverso
l'incentivazione di strumenti  telematici  e  digitali,  considerando
anche la  possibilita'  di  introdurre  meccanismi  standardizzati  a
livello nazionale di concessione dei trattamenti prevedendo strumenti
certi ed esigibili;
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
necessita' di regolare l'accesso  alla  cassa  integrazione  guadagni
solo a seguito di  esaurimento  delle  possibilita'  contrattuali  di
riduzione dell'orario di lavoro, eventualmente destinando  una  parte
delle  risorse  attribuite  alla  cassa  integrazione  a  favore  dei
contratti di solidarieta';
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 4), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
revisione dei limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore
ordinarie  lavorabili  nel  periodo  di  intervento  della  cassa
integrazione guadagni ordinaria e della cassa  integrazione  guadagni
straordinaria e individuazione dei meccanismi di incentivazione della
rotazione;
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 5), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
previsione di una maggiore compartecipazione da parte  delle  imprese
utilizzatrici;
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 6), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
riduzione degli oneri contributivi  ordinari  e  rimodulazione  degli
stessi tra i settori in funzione dell'utilizzo effettivo;
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 7), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
revisione  dell'ambito  di  applicazione  della  cassa  integrazione
guadagni ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarieta' di cui
all'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fissando un termine
certo per l'avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l'introduzione
di meccanismi  standardizzati  di  concessione,  e  previsione  della
possibilita' di destinare gli eventuali risparmi di  spesa  derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui alla  presente  lettera  al
finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3  e  4  della
citata legge n. 183 del 2014;
  Visto l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della citata  legge
n. 183  del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento
dei  contratti  di  solidarieta',  con  particolare  riferimento
all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonche' alla
messa a regime dei contratti di solidarieta' di cui  all'articolo  5,
commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
  Vista l'intesa sancita in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2015;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                                Emana


                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


                      Lavoratori beneficiari

  1. Sono destinatari dei trattamenti di  integrazione  salariale  di
cui al presente titolo i lavoratori assunti con contratto  di  lavoro
subordinato, ivi compresi gli apprendisti di cui all'articolo 2,  con
esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
  2. I lavoratori di cui al comma 1 devono possedere, presso l'unita'
produttiva per la quale e' richiesto il trattamento, un'anzianita' di
effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di  presentazione
della  relativa  domanda  di  concessione.  Tale  condizione  non  e'
necessaria  per  le  domande  relative  a  trattamenti  ordinari  di
integrazione salariale per eventi oggettivamente  non  evitabili  nel
settore industriale.
  3. Ai fini del  requisito  di  cui  al  comma  2,  l'anzianita'  di
effettivo  lavoro  del  lavoratore  che  passa  alle  dipendenze
dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa tenendo  conto  del
periodo  durante  il  quale  il  lavoratore  e'  stato  impiegato
nell'attivita' appaltata.
                              Art. 2


                            Apprendisti

  1. Sono destinatari dei trattamenti  di  integrazione  salariale  i
lavoratori    assunti    con    contratto    di    apprendistato
professionalizzante.
  2. Gli apprendisti di cui al comma 1, che sono alle  dipendenze  di
imprese per  le  quali  trovano  applicazione  le  sole  integrazioni
salariali  straordinarie,  sono  destinatari    dei    trattamenti
straordinari di integrazione salariale, limitatamente alla causale di
intervento per crisi aziendale  di  cui  all'articolo  21,  comma  1,
lettera  b).  Nei  casi  in  cui  l'impresa  rientri  nel  campo  di
applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle
straordinarie, oppure delle sole  integrazioni  salariali  ordinarie,
gli apprendisti di cui al comma 1 sono destinatari esclusivamente dei
trattamenti ordinari di integrazione salariale.
  3. Nei riguardi degli apprendisti di cui al comma 1 sono estesi gli
obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali  di  cui
essi sono destinatari. Restano fermi gli obblighi di cui all'articolo
1, comma 773, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni. Alle contribuzioni di cui  al  primo  periodo  non  si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  22,  comma  1,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183.
  4. Alla ripresa dell'attivita' lavorativa a seguito di  sospensione
o riduzione dell'orario di lavoro, il  periodo  di  apprendistato  e'
prorogato  in  misura  equivalente  all'ammontare  delle  ore  di
integrazione salariale fruite.
                              Art. 3


                              Misura

  1. Il trattamento di  integrazione  salariale  ammonta  all'80  per
cento della retribuzione globale che sarebbe spettata  al  lavoratore
per le ore di lavoro non prestate, comprese fra  le  ore  zero  e  il
limite dell'orario contrattuale. Il trattamento  si  calcola  tenendo
conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo
di paga. Nel caso in cui  la  riduzione  dell'orario  di  lavoro  sia
effettuata con ripartizione dell'orario su  periodi  ultrasettimanali
predeterminati, l'integrazione  e'  dovuta,  nei  limiti  di  cui  ai
periodi  precedenti,  sulla  base  della  durata  media  settimanale
dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.
  2.  Ai  lavoratori  con  retribuzione  fissa  periodica,  la  cui
retribuzione sia ridotta in conformita'  di  norme  contrattuali  per
effetto di una contrazione di  attivita',  l'integrazione  e'  dovuta
entro  i  limiti  di  cui  al  comma  1,  ragguagliando  ad  ora  la
retribuzione  fissa  goduta  in  rapporto  all'orario  normalmente
praticato.
  3. Agli effetti dell'integrazione  le  indennita'  accessorie  alla
retribuzione  base,  corrisposte  con  riferimento  alla  giornata
lavorativa,  sono  computate  secondo  i  criteri  stabiliti  dalle
disposizioni di legge e  di  contratto  collettivo  che  regolano  le
indennita' stesse, ragguagliando in ogni caso ad ora la misura  delle
indennita' in rapporto a un orario di otto ore.
  4. Per i lavoratori retribuiti a cottimo e per quelli retribuiti in
tutto o in parte con premi  di  produzione,  interessenze  e  simili,
l'integrazione e' riferita al guadagno  medio  orario  percepito  nel
periodo di paga per il quale l'integrazione e' dovuta.
  5. L'importo del trattamento di cui al comma  1  e'  soggetto  alle
disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986,  n.
41, e non puo' superare per l'anno 2015 gli importi  massimi  mensili
seguenti, comunque rapportati  alle  ore  di  integrazione  salariale
autorizzate e per un massimo di dodici  mensilita',  comprensive  dei
ratei di mensilita' aggiuntive:
  a) euro 971,71 quando la retribuzione mensile di riferimento per il
calcolo  del  trattamento,  comprensiva  dei  ratei  di  mensilita'
aggiuntive, e' pari o inferiore a euro 2.102,24;
  b) euro 1.167,91 quando la retribuzione mensile di riferimento  per
il calcolo del  trattamento,  comprensiva  dei  ratei  di  mensilita'
aggiuntive, e' superiore a euro 2.102,24.
  6. Con  effetto  dal  1°  gennaio  di  ciascun  anno,  a  decorrere
dall'anno 2016, gli importi del trattamento di cui alle lettere a)  e
b) del comma 5, nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui
alle medesime lettere, sono aumentati nella misura del 100 per  cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.
  7. Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso  di
malattia l'indennita' giornaliera di malattia, nonche'  la  eventuale
integrazione contrattualmente prevista.
  8. L'integrazione non e' dovuta per le festivita' non retribuite  e
per le assenze che non comportino retribuzione.
  9.  Ai  lavoratori  beneficiari  dei  trattamenti  di  integrazione
salariale spetta, in rapporto al periodo  di  paga  adottato  e  alle
medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il
nucleo familiare di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  13  marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  maggio
1988, n. 153, e successive modificazioni.
  10.  Gli  importi  massimi  di  cui  al  comma  5  devono  essere
incrementati, in relazione a quanto disposto dall'articolo  2,  comma
17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore  del
20 per cento per i trattamenti di integrazione salariale concessi  in
favore delle imprese del  settore  edile  e  lapideo  per  intemperie
stagionali.
                              Art. 4


                    Durata massima complessiva

  1. Per ciascuna  unita'  produttiva,  il  trattamento  ordinario  e
quello straordinario di integrazione salariale non  possono  superare
la durata massima complessiva di 24 mesi in  un  quinquennio  mobile,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5.
  2. Per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia  e  affini,
nonche' per le imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n)  e
o), per ciascuna unita' produttiva il trattamento ordinario e  quello
straordinario di  integrazione  salariale  non  possono  superare  la
durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.
                              Art. 5


                      Contribuzione addizionale

  1. A carico delle imprese che presentano  domanda  di  integrazione
salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
    a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore per le  ore  di  lavoro  non  prestate,  relativamente  ai
periodi di integrazione salariale ordinaria  o  straordinaria  fruiti
all'interno di uno o  piu'  interventi  concessi  sino  a  un  limite
complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
    b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e  sino  a
104 settimane in un quinquennio mobile;
    c) 15 per cento oltre il limite di cui alla  lettera  b),  in  un
quinquennio mobile.
                              Art. 6


                      Contribuzione figurativa

  1. I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i
quali e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili  ai
fini del diritto  e  della  misura  alla  pensione  anticipata  o  di
vecchiaia. Per detti periodi il contributo  figurativo  e'  calcolato
sulla base della retribuzione globale cui e' riferita  l'integrazione
salariale.
  2.  Le  somme  occorrenti  alla  copertura  della  contribuzione
figurativa  sono  versate,  a  carico  della  gestione  o  fondo  di
competenza, al fondo pensionistico  di  appartenenza  del  lavoratore
beneficiario.
                              Art. 7


                  Modalita' di erogazione e termine
                  per il rimborso delle prestazioni

  1.  Il  pagamento  delle  integrazioni  salariali  e'  effettuato
dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di  ogni  periodo
di paga.
  2. L'importo delle integrazioni e' rimborsato dall'INPS all'impresa
o conguagliato da questa secondo  le  norme  per  il  conguaglio  fra
contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
  3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto o,  se  richiesti  antecedentemente,  non
ancora conclusi entro tale data, il  conguaglio  o  la  richiesta  di
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori  devono  essere
effettuati, a pena di  decadenza,  entro  sei  mesi  dalla  fine  del
periodo di paga in corso alla scadenza del termine  di  durata  della
concessione  o  dalla  data  del  provvedimento  di  concessione  se
successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, i sei  mesi  di  cui  al  primo  periodo
decorrono da tale data.
  4.  Nel  caso  delle  integrazioni  salariali  ordinarie,  la  sede
dell'INPS territorialmente competente puo' autorizzare  il  pagamento
diretto, con  il  connesso  assegno  per  il  nucleo  familiare,  ove
spettante, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie
dell'impresa, su espressa richiesta di questa.
  5.  Nel  caso  delle  integrazioni  salariali  straordinarie,  il
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  puo'  autorizzare,
contestualmente  al  trattamento  di  integrazione  salariale,  il
pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno per  il
nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie  e  documentate
difficolta'  finanziarie  dell'impresa,  fatta  salva  la  successiva
revoca nel caso in cui il servizio competente  accerti  l'assenza  di
difficolta' di ordine finanziario della stessa.
                              Art. 8


            Condizionalita' e politiche attive del lavoro

  1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per  i  quali
e' programmata una sospensione o riduzione superiore al 50 per  cento
dell'orario di lavoro, calcolato in  un  periodo  di  12  mesi,  sono
soggetti  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo  22  del  decreto
legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1,  comma  3,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183.
  2.  Il  lavoratore  che  svolga  attivita'  di  lavoro  autonomo  o
subordinato durante il  periodo  di  integrazione  salariale  non  ha
diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
  3. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di  integrazione
salariale nel caso in cui non  abbia  provveduto  a  dare  preventiva
comunicazione alla  sede  territoriale  dell'INPS  dello  svolgimento
dell'attivita' di cui al comma  2.  Le  comunicazioni  a  carico  dei
datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo,  di
cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo  21  aprile  2000,  n.
181,  sono  valide  al  fine  dell'assolvimento  degli  obblighi  di
comunicazione di cui al presente comma.
Capo II

Integrazioni salariali ordinarie
                              Art. 9


                      Gestione di appartenenza
              delle integrazioni salariali ordinarie

  1. I trattamenti ordinari  di  integrazione  salariale  afferiscono
alla  Gestione  prestazioni  temporanee  dei  lavoratori  dipendenti
istituita presso l'INPS, di cui all'articolo 24 della legge  9  marzo
1989, n. 88, che eroga le relative prestazioni e  riceve  i  relativi
contributi ordinari e addizionali, di cui all'articolo 13.
  2.  La  gestione  di  cui  al  comma  1  evidenzia,  per  ciascun
trattamento,  le  prestazioni  e  la  contribuzione  ordinaria  e
addizionale.
                              Art. 10


                        Campo di applicazione

  1.  La  disciplina  delle  integrazioni  salariali  ordinarie  e  i
relativi obblighi contributivi si applicano a:
    a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti,  estrattive,
di  installazione  di  impianti,  produzione  e    distribuzione
dell'energia, acqua e gas;
    b) cooperative di produzione  e  lavoro  che  svolgano  attivita'
lavorative similari a quella degli operai delle imprese  industriali,
ad eccezione delle cooperative elencate dal  Decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
    c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
    d)  cooperative  agricole,  zootecniche  e  loro  consorzi  che
esercitano  attivita'    di    trasformazione,    manipolazione    e
commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
    e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di
sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
    f) imprese industriali per la frangitura delle  olive  per  conto
terzi;
    g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
    h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
    i) imprese addette all'armamento ferroviario;
    l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in  cui
il capitale sia interamente di proprieta' pubblica;
    m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
    n) imprese industriali esercenti l'attivita' di  escavazione  e/o
lavorazione di materiale lapideo;
    o) imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione  e  di
lavorazione di  materiali  lapidei,  con  esclusione  di  quelle  che
svolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture  e
organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.
                              Art. 11


                              Causali

  1. Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che  siano
sospesi dal lavoro  o  effettuino  prestazioni  di  lavoro  a  orario
ridotto  e'  corrisposta  l'integrazione  salariale  ordinaria  nei
seguenti casi:
    a)  situazioni  aziendali  dovute  a  eventi  transitori  e  non
imputabili  all'impresa  o  ai  dipendenti,  incluse  le  intemperie
stagionali;
    b) situazioni temporanee di mercato.
                              Art. 12


                              Durata

  1. Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino  a  un
periodo  massimo  di  13  settimane  continuative,  prorogabile
trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
  2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52  settimane  consecutive  di
integrazione salariale  ordinaria,  una  nuova  domanda  puo'  essere
proposta  per  la  medesima  unita'  produttiva  per  la  quale
l'integrazione e'  stata  concessa,  solo  quando  sia  trascorso  un
periodo di almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa.
  3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu'  periodi  non
consecutivi non  puo'  superare  complessivamente  la  durata  di  52
settimane in un biennio mobile.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non  trovano  applicazione
relativamente agli interventi determinati  da  eventi  oggettivamente
non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da  imprese  di
cui all'articolo 10, lettere m), n), e o).
  5. Nei limiti di durata definiti nei commi da 1 a  4,  non  possono
essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria  eccedenti
il limite di un terzo delle  ore  ordinarie  lavorabili  nel  biennio
mobile, con riferimento a tutti i lavoratori  dell'unita'  produttiva
mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione
dell'integrazione salariale.
  6. Con riferimento all'unita' produttiva oggetto di  sospensione  o
riduzione  dell'orario  di  lavoro,  nella  domanda  di  concessione
dell'integrazione  salariale  l'impresa  comunica  il  numero  dei
lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti  per
orario contrattuale.
                              Art. 13


                            Contribuzione

  1. A carico delle imprese di cui all'articolo 10  e'  stabilito  un
contributo ordinario, nella misura di:
    a)  1,70  per  cento  della  retribuzione  imponibile  ai  fini
previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano
fino a 50 dipendenti;
    b)  2,00  per  cento  della  retribuzione  imponibile  ai  fini
previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano
oltre 50 dipendenti;
    c)  4,70  per  cento  della  retribuzione  imponibile  ai  fini
previdenziali  per  gli  operai  delle  imprese  dell'industria  e
artigianato edile;
    d)  3,30  per  cento  della  retribuzione  imponibile  ai  fini
previdenziali  per  gli  operai  delle  imprese  dell'industria  e
artigianato lapidei;
    e)  1,70  per  cento  della  retribuzione  imponibile  ai  fini
previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria
e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
    f)  2,00  per  cento  della  retribuzione  imponibile  ai  fini
previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria
e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
  2. Ai fini della determinazione del limite di dipendenti,  indicato
al comma 1, il limite anzidetto e' determinato, con  effetto  dal  1°
gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in
forza nell'anno precedente dichiarato dall'impresa.  Per  le  imprese
costituite nel corso dell'anno solare si fa riferimento al numero  di
dipendenti alla fine del primo mese di attivita'. L'impresa e' tenuta
a fornire all'INPS apposita dichiarazione al  verificarsi  di  eventi
che,  modificando  la  forza  lavoro  in  precedenza  comunicata,
influiscano ai fini del limite di cui al comma 1. Agli effetti di cui
al presente  articolo  sono  da  comprendersi  nel  calcolo  tutti  i
lavoratori, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti,  che
prestano  la  propria  opera  con  vincolo  di  subordinazione  sia
all'interno che all'esterno dell'azienda.
  3. A carico delle imprese che presentano  domanda  di  integrazione
salariale ordinaria e' stabilito il  contributo  addizionale  di  cui
all'articolo 5. Il contributo  addizionale  non  e'  dovuto  per  gli
interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.
                              Art. 14


              Informazione e consultazione sindacale

  1. Nei casi di sospensione o riduzione  dell'attivita'  produttiva,
l'impresa e' tenuta a comunicare preventivamente alle  rappresentanze
sindacali aziendali o alla  rappresentanza  sindacale  unitaria,  ove
esistenti, nonche' alle articolazioni territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
le cause  di  sospensione  o  di  riduzione  dell'orario  di  lavoro,
l'entita'  e  la  durata  prevedibile,  il  numero  dei  lavoratori
interessati.
  2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti,  un
esame congiunto della situazione avente a  oggetto  la  tutela  degli
interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.
  3. L'intera procedura deve esaurirsi entro  25  giorni  dalla  data
della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10  per  le  imprese
fino a 50 dipendenti.
  4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano  non
differibile la sospensione o la riduzione dell'attivita'  produttiva,
l'impresa e' tenuta a comunicare ai soggetti di cui  al  comma  1  la
durata prevedibile della sospensione o  riduzione  e  il  numero  dei
lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario
di lavoro sia superiore  a  sedici  ore  settimanali  si  procede,  a
richiesta  dell'impresa  o  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1,  da
presentarsi entro tre giorni dalla  comunicazione  di  cui  al  primo
periodo, a un esame congiunto in ordine alla  ripresa  della  normale
attivita' produttiva e ai criteri di  distribuzione  degli  orari  di
lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni  successivi
a quello della richiesta.
  5.  Per  le  imprese  dell'industria  e  dell'artigianato  edile  e
dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui  ai
commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste  di  proroga
dei trattamenti con sospensione dell'attivita' lavorativa oltre le 13
settimane continuative.
  6. All'atto della presentazione della  domanda  di  concessione  di
integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione
degli adempimenti di cui al presente articolo.
                              Art. 15


                            Procedimento

  1.  Per  l'ammissione  al  trattamento  ordinario  di  integrazione
salariale, l'impresa presenta in via telematica all'INPS  domanda  di
concessione  nella  quale  devono  essere  indicati  la  causa  della
sospensione o  riduzione  dell'orario  di  lavoro  e  la  presumibile
durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le  ore  richieste.
Tali informazioni sono inviate  dall'INPS  alle  Regioni  e  Province
Autonome, per il  tramite  del  sistema  informativo  unitario  delle
politiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui
all'articolo 8, comma 1.
  2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15  giorni
dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa.
  3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel
comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potra'
aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla  data
di presentazione.
  4. Qualora dalla  omessa  o  tardiva  presentazione  della  domanda
derivi a danno dei  lavoratori  la  perdita  parziale  o  totale  del
diritto  all'integrazione  salariale,  l'impresa  e'  tenuta  a
corrispondere ai lavoratori stessi una somma di  importo  equivalente
all'integrazione salariale non percepita.
                              Art. 16


                            Concessione

  1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2016  le  integrazioni  salariali
ordinarie  sono  concesse  dalla  sede  dell'INPS  territorialmente
competente.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle  domande  di
concessione.
                              Art. 17


                              Ricorsi

  1. Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di trattamento
di integrazione salariale e' ammesso  ricorso,  entro  trenta  giorni
dalla  comunicazione  da  parte  dell'INPS,  al  comitato  di  cui
all'articolo 25 della legge n. 88 del 1989.
                              Art. 18


                      Disposizioni particolari
                per le imprese del settore agricolo

  1. Restano in vigore le disposizioni  di  cui  agli  articoli  8  e
seguenti  della  legge  8  agosto  1972,  n.  457,  e  successive
modificazioni per quanto compatibili con il presente decreto.
  2. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 5, non si  applica,
limitatamente alla previsione di importi massimi  delle  prestazioni,
ai  trattamenti  concessi  per  intemperie  stagionali  nel  settore
agricolo.
Capo III

Integrazioni salariali straordinarie
                              Art. 19


            Gestione di appartenenza delle integrazioni
                      salariali straordinarie

  1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono
alla Gestione degli  interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle
gestioni previdenziali istituita presso l'INPS, di  cui  all'articolo
37 della legge n. 88 del 1989, che eroga le  relative  prestazioni  e
riceve  i  relativi  contributi  ordinari  e  addizionali,  di  cui
all'articolo 23.
  2. La gestione di cui al comma 1 evidenzia l'apporto  dello  Stato,
le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.
                              Art. 20


                        Campo di applicazione

  1.  La  disciplina  in  materia  di  intervento  straordinario  di
integrazione salariale e i  relativi  obblighi  contributivi  trovano
applicazione in relazione alle seguenti  imprese,  che  nel  semestre
precedente la data di presentazione della domanda,  abbiano  occupato
mediamente piu' di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti  e  i
dirigenti:
    a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
    b)  imprese  artigiane  che  procedono  alla  sospensione  dei
lavoratori in conseguenza di sospensioni o  riduzioni  dell'attivita'
dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
    c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o  ristorazione,  che
subiscano una riduzione di attivita' in dipendenza di  situazioni  di
difficolta'  dell'azienda  appaltante,  che  abbiano  comportato  per
quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o  straordinario  di
integrazione salariale;
    d)  imprese  appaltatrici  di  servizi  di  pulizia,  anche  se
costituite in forma di cooperativa, che subiscano  una  riduzione  di
attivita' in conseguenza della riduzione delle attivita' dell'azienda
appaltante, che abbia  comportato  per  quest'ultima  il  ricorso  al
trattamento straordinario di integrazione salariale;
    e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero
del comparto della produzione  e  della  manutenzione  del  materiale
rotabile;
    f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti  agricoli  e
loro consorzi;
    g) imprese di vigilanza.
  2.  La  disciplina  in  materia  di  intervento  straordinario  di
integrazione salariale e i  relativi  obblighi  contributivi  trovano
altresi' applicazione in relazione alle  seguenti  imprese,  che  nel
semestre precedente la data di presentazione della  domanda,  abbiano
occupato  mediamente  piu'  di  cinquanta  dipendenti,  inclusi  gli
apprendisti e i dirigenti:
    a) imprese esercenti attivita' commerciali, comprese quelle della
logistica;
    b)  agenzie  di  viaggio  e  turismo,  compresi  gli  operatori
turistici.
  3. La  medesima  disciplina  e  i  medesimi  obblighi  contributivi
trovano applicazione, a prescindere dal  numero  dei  dipendenti,  in
relazione alle categorie seguenti:
    a) imprese del trasporto  aereo  e  di  gestione  aeroportuale  e
societa'  da  queste  derivate,  nonche'  imprese  del  sistema
aereoportuale;
    b) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e
sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro  per
l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2016, a  condizione  che  risultino  iscritti  nel  registro  di  cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
  4. Nel caso di richieste presentate prima che siano  trascorsi  sei
mesi dal trasferimento di azienda, il requisito relativo alla  classe
dimensionale deve sussistere, per l'impresa subentrante, nel  periodo
decorrente dalla data del predetto trasferimento.
  5. Si ha influsso gestionale prevalente ai fini di cui al comma  1,
lettera b), quando  in  relazione  ai  contratti  aventi  ad  oggetto
l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione  di
beni o semilavorati costituenti oggetto dell'attivita'  produttiva  o
commerciale dell'impresa  committente,  la  somma  dei  corrispettivi
risultanti  dalle  fatture  emesse  dall'impresa  destinataria  delle
commesse  nei  confronti  dell'impresa  committente,  acquirente  o
somministrata abbia superato, nel biennio  precedente,  il  cinquanta
per cento del complessivo fatturato dell'impresa  destinataria  delle
commesse,  secondo  quanto  emerge  dall'elenco  dei  clienti  e  dei
fornitori ai sensi dell'articolo 21, comma 1,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  6. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 35 e 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni  e  dall'articolo  7,
comma 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito
con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
                              Art. 21


                        Causali di intervento

  1. L'intervento straordinario di integrazione salariale puo' essere
richiesto  quando  la  sospensione  o  la  riduzione  dell'attivita'
lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:
    a) riorganizzazione aziendale;
    b) crisi aziendale, ad esclusione, a  decorrere  dal  1°  gennaio
2016, dei casi di cessazione dell'attivita' produttiva dell'azienda o
di un ramo di essa;
    c) contratto di solidarieta'.
  2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui  al  comma  1,
lettera  a),  deve  presentare  un  piano  di  interventi  volto  a
fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o  produttiva
e deve contenere  indicazioni  sugli  investimenti  e  sull'eventuale
attivita' di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in  ogni
caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale  del
personale interessato alle sospensioni o alle  riduzioni  dell'orario
di lavoro.
  3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1,  lettera  b),
deve contenere un piano  di  risanamento  volto  a  fronteggiare  gli
squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale  o  derivanti
da condizionamenti esterni. Il piano  deve  indicare  gli  interventi
correttivi da affrontare e gli obiettivi concretamente  raggiungibili
finalizzati  alla  continuazione  dell'attivita'  aziendale  e  alla
salvaguardia occupazionale.
  4. In deroga agli articoli 4, comma 1, e  22,  comma  2,  entro  il
limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2016,
2017 e 2018, puo'  essere  autorizzato,  sino  a  un  limite  massimo
rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato
in sede  governativa  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un
ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria  qualora
all'esito del programma  di  crisi  aziendale  di  cui  al  comma  3,
l'impresa  cessi  l'attivita'  produttiva  e  sussistano  concrete
prospettive di rapida  cessione  dell'azienda  e  di  un  conseguente
riassorbimento  occupazionale.  A  tal  fine  il  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2,  e'  incrementato
dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno  degli  anni  2016,
2017 e 2018. Al  fine  del  monitoraggio  della  relativa  spesa  gli
accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi  al
Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  entro  60  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i  criteri
per l'applicazione del presente comma.
  5. Il contratto di solidarieta' di cui al comma 1, lettera  c),  e'
stipulato dall'impresa attraverso contratti collettivi  aziendali  ai
sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
che stabiliscono una riduzione  dell'orario  di  lavoro  al  fine  di
evitare, in tutto o in parte, la  riduzione  o  la  dichiarazione  di
esubero del personale anche attraverso un suo piu' razionale impiego.
La riduzione media oraria non puo' essere superiore al 60  per  cento
dell'orario  giornaliero,  settimanale  o  mensile  dei  lavoratori
interessati al contratto di solidarieta'. Per ciascun lavoratore,  la
percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro  non  puo'
essere superiore al 70 per cento nell'arco dell'intero periodo per il
quale il contratto  di  solidarieta'  e'  stipulato.  Il  trattamento
retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli
aumenti retributivi previsti da contratti  collettivi  aziendali  nel
periodo  di  sei  mesi  antecedente  la  stipula  del  contratto  di
solidarieta'. Il trattamento di integrazione salariale e' ridotto  in
corrispondenza  di  eventuali  successivi  aumenti    retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi  di  cui
al primo periodo devono specificare le modalita' attraverso le  quali
l'impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, puo'
modificare in aumento, nei  limiti  del  normale  orario  di  lavoro,
l'orario  ridotto.  Il  maggior  lavoro  prestato  comporta  una
corrispondente riduzione del trattamento di  integrazione  salariale.
Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto  relative
alla retribuzione persa a  seguito  della  riduzione  dell'orario  di
lavoro sono a carico della gestione di  afferenza,  ad  eccezione  di
quelle relative  a  lavoratori  licenziati  per  motivo  oggettivo  o
nell'ambito di una procedura di licenziamento  collettivo,  entro  90
giorni dal termine  del  periodo  di  fruizione  del  trattamento  di
integrazione salariale,  ovvero  entro  90  giorni  dal  termine  del
periodo di fruizione di un  ulteriore  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale concesso entro  120  giorni  dal  termine  del
trattamento precedente.
  6. L'impresa non  puo'  richiedere  l'intervento  straordinario  di
integrazione salariale per le unita' produttive per  le  quali  abbia
richiesto,  con  riferimento  agli  stessi  periodi  e  per  causali
sostanzialmente coincidenti, l'intervento ordinario.
                              Art. 22


                              Durata

  1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo
21,  comma  1,  lettera  a),  e  relativamente  a  ciascuna  unita'
produttiva, il trattamento straordinario  di  integrazione  salariale
puo' avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi,  in  un
quinquennio mobile.
  2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21,  comma
1, lettera b), e  relativamente  a  ciascuna  unita'  produttiva,  il
trattamento straordinario di integrazione salariale  puo'  avere  una
durata  massima  di  12  mesi,  anche  continuativi.  Una  nuova
autorizzazione non puo' essere concessa  prima  che  sia  decorso  un
periodo  pari  a  due  terzi  di  quello  relativo  alla  precedente
autorizzazione.
  3. Per la causale di contratto di solidarieta' di cui  all'articolo
21,  comma  1,  lettera  c),  e  relativamente  a  ciascuna  unita'
produttiva, il trattamento straordinario  di  integrazione  salariale
puo' avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi,  in  un
quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5,  la  durata
massima puo' raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio
mobile.
  4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi  aziendale,
possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite
dell'80  per  cento  delle  ore  lavorabili  nell'unita'  produttiva
nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.
  5. Ai fini del calcolo della  durata  massima  complessiva  di  cui
all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale  di
contratto di solidarieta' viene computata nella  misura  della  meta'
per la parte non eccedente i 24  mesi  e  per  intero  per  la  parte
eccedente.
  6. La disposizione di cui al comma 5 non si  applica  alle  imprese
edili e affini.
                              Art. 23


                            Contribuzione

  1. E' stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per
cento  della  retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali  dei
lavoratori  per  i  quali  trova  applicazione  la  disciplina  delle
integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a  carico
dell'impresa o del partito politico e 0,30 per  cento  a  carico  del
lavoratore.
  2. A carico delle imprese o dei  partiti  politici  che  presentano
domanda di  integrazione  salariale  straordinaria  e'  stabilito  il
contributo addizionale di cui all'articolo 5.
                              Art. 24


                      Consultazione sindacale

  1. L'impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di
integrazione salariale per le causali di cui all'articolo  21,  comma
1, lettere a), e b), e' tenuta a comunicare, direttamente  o  tramite
l'associazione imprenditoriale cui  aderisce  o  conferisce  mandato,
alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  o  alla  rappresentanza
sindacale unitaria, nonche'  alle  articolazioni  territoriali  delle
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  a
livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario
di  lavoro,  l'entita'  e  la  durata  prevedibile,  il  numero  dei
lavoratori interessati.
  2. Entro tre giorni  dalla  predetta  comunicazione  e'  presentata
dall'impresa o dai soggetti di cui  al  comma  1,  domanda  di  esame
congiunto della situazione aziendale. Tale domanda e'  trasmessa,  ai
fini  della  convocazione  delle  parti,  al  competente  ufficio
individuato dalla regione  del  territorio  di  riferimento,  qualora
l'intervento richiesto riguardi unita' produttive ubicate in una sola
regione, o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, qualora
l'intervento riguardi unita' produttive ubicate in piu'  regioni.  In
tale caso il Ministero richiede, comunque, il  parere  delle  regioni
interessate.
  3. Costituiscono oggetto  dell'esame  congiunto  il  programma  che
l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero  dei
lavoratori interessati alla sospensione o riduzione di orario e delle
ragioni che rendono non praticabili forme alternative di riduzioni di
orario, nonche' delle misure previste per la gestione delle eventuali
eccedenze di  personale,  i  criteri  di  scelta  dei  lavoratori  da
sospendere, che devono essere coerenti con le ragioni per le quali e'
richiesto  l'intervento,  e  le  modalita'  della  rotazione  tra  i
lavoratori o le ragioni tecnico-organizzative della mancata  adozione
di meccanismi di rotazione.
  4. Salvo il caso di richieste di trattamento presentate da  imprese
edili e affini, le  parti  devono  espressamente  dichiarare  la  non
percorribilita' della causale di contratto  di  solidarieta'  di  cui
all'articolo 21, comma 1, lettera c).
  5. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di
esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi  a  quello
in cui e' stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10  per  le
imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
e' definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile
a titolo di sanzione per  il  mancato  rispetto  delle  modalita'  di
rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3.
                              Art. 25


                            Procedimento

  1. La  domanda  di  concessione  di  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale e' presentata entro sette giorni dalla data di
conclusione della procedura di consultazione sindacale o  dalla  data
di stipula dell'accordo  collettivo  aziendale  relativo  al  ricorso
all'intervento e deve essere  corredata  dell'elenco  nominativo  dei
lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario.  Tali
informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome,
per il tramite del sistema informativo unitario delle  politiche  del
lavoro, ai fini delle attivita' e degli obblighi di cui  all'articolo
8, comma 1. Per le causali di cui all'articolo 21, comma  1,  lettere
a), e b), nella domanda di  concessione  dell'integrazione  salariale
l'impresa  comunica  inoltre  il  numero  dei  lavoratori  mediamente
occupati  presso  l'unita'  produttiva  oggetto  dell'intervento  nel
semestre precedente, distinti per orario contrattuale.
  2. La sospensione o la riduzione dell'orario, cosi' come concordata
tra le parti nelle procedure di  cui  all'articolo  24,  decorre  non
prima del trentesimo giorno successivo  alla  data  di  presentazione
della domanda di cui al comma 1.
  3. In caso di presentazione tardiva della domanda,  il  trattamento
decorre dal trentesimo giorno  successivo  alla  presentazione  della
domanda medesima.
  4. Qualora dalla  omessa  o  tardiva  presentazione  della  domanda
derivi a danno dei  lavoratori  la  perdita  parziale  o  totale  del
diritto  all'integrazione  salariale,  l'impresa  e'  tenuta  a
corrispondere ai lavoratori stessi una somma di  importo  equivalente
all'integrazione salariale non percepita.
  5. La domanda  di  concessione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale deve  essere  presentata  in  unica  soluzione
contestualmente al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e
alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio.  La
concessione  del  predetto  trattamento  avviene  con  decreto  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per  l'intero  periodo
richiesto.  Fatte  salve  eventuali  sospensioni  del  procedimento
amministrativo che  si  rendano  necessarie  a  fini  istruttori,  il
decreto di cui al secondo periodo e' adottato entro 90  giorni  dalla
presentazione della domanda da parte dell'impresa.
  6. Le Direzioni territoriali del lavoro competenti per  territorio,
nei  tre  mesi  antecedenti  la  conclusione  dell'intervento  di
integrazione  salariale,  procedono  alle  verifiche  finalizzate
all'accertamento degli impegni aziendali. La relazione ispettiva deve
essere trasmessa al competente ufficio ministeriale entro  30  giorni
dalla  conclusione  dell'intervento  straordinario  di  integrazione
salariale autorizzato. Nel caso  in  cui  dalla  relazione  ispettiva
emerga il mancato svolgimento, in tutto o  in  parte,  del  programma
presentato dall'impresa,  il  procedimento  amministrativo  volto  al
riesame del decreto di cui al comma 5 si conclude nei  successivi  90
giorni con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, fatte salve eventuali sospensioni che si rendano  necessarie
ai fini istruttori.
  7. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali  aziendali  o  la
rappresentanza sindacale unitaria, o  in  mancanza  le  articolazioni
territoriali  delle  associazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale, puo' chiedere una  modifica  del
programma nel corso del suo svolgimento.
Titolo II

FONDI DI SOLIDARIETA'
                              Art. 26


                  Fondi di solidarieta' bilaterali

  1. Le organizzazioni sindacali e  imprenditoriali  comparativamente
piu'  rappresentative  a  livello  nazionale  stipulano  accordi  e
contratti collettivi, anche  intersettoriali,  aventi  a  oggetto  la
costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per  i  settori  che
non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I  del  presente
decreto, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una  tutela  in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di  riduzione  o  sospensione
dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di
cui al predetto Titolo.
  2. I fondi di cui al comma 1  sono  istituiti  presso  l'INPS,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro 90 giorni dagli  accordi  e  contratti  collettivi  di  cui  al
medesimo comma.
  3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2  possono  essere
apportate  modifiche  agli  atti  istitutivi  di  ciascun  fondo.  Le
modifiche aventi a oggetto  la  disciplina  delle  prestazioni  o  la
misura delle aliquote sono  adottate  con  decreto  direttoriale  dei
Ministeri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e
delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore
di cui all'articolo 36.
  4. I decreti di cui  al  comma  2  determinano,  sulla  base  degli
accordi e contratti collettivi, l'ambito di applicazione dei fondi di
cui al comma 1, con riferimento al settore di attivita', alla  natura
giuridica e  alla  classe  di  ampiezza  dei  datori  di  lavoro.  Il
superamento  dell'eventuale  soglia  dimensionale  fissata  per  la
partecipazione al fondo e'  verificato  mensilmente  con  riferimento
alla media del semestre precedente.
  5. I fondi di cui al comma 1 non  hanno  personalita'  giuridica  e
costituiscono gestioni dell'INPS.
  6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma  1
sono determinati  secondo  i  criteri  definiti  dal  regolamento  di
contabilita' dell'INPS.
  7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1  e'  obbligatoria  per
tutti i settori che non rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del
Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di  lavoro  che
occupano  mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti.  Ai  fini  del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche  gli
apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si
applicano al personale dirigente se non espressamente previsto.
  8. I fondi gia' costituiti ai  sensi  del  comma  1  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni
di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di
lavoro del relativo settore, che occupano mediamente  piu'  di cinque
dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale  di  cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016  e  i  contributi  da
questi gia' versati o comunque  dovuti  ai  fondi  di  cui  al  primo
periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale.
  9. I fondi di cui al comma  1,  oltre  alla  finalita'  di  cui  al
medesimo comma, possono avere le seguenti finalita':
    a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative,  in  termini
di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste  dalla  legge
in caso di cessazione del  rapporto  di  lavoro,  ovvero  prestazioni
integrative,  in  termini  di  importo,  rispetto  a  trattamenti  di
integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
    b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito,
riconosciuto nel quadro dei processi  di  agevolazione  all'esodo,  a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
    c)  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi  di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
  10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di cui al  comma  1
possono essere istituiti anche in relazione a settori di attivita'  e
classi  di  ampiezza  dei  datori  di  lavoro  che  gia'  rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto. Per le
imprese  nei  confronti  delle  quali  trovano  applicazione  le
disposizioni in materia  di  indennita'  di  mobilita'  di  cui  agli
articoli 4  e  seguenti  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
successive modificazioni, gli accordi e contratti collettivi  di  cui
al comma 1  possono  prevedere  che  il  fondo  di  solidarieta'  sia
finanziato,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  con  un'aliquota
contributiva nella misura dello 0,30  per  cento  delle  retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali.
  11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1  possono
prevedere che nel fondo di cui al  medesimo  comma  confluisca  anche
l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle  medesime  parti
firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23  dicembre  2000,
n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al  fondo  affluisce
anche il gettito del contributo integrativo  stabilito  dall'articolo
25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e  successive
modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica  il
fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione  del  primo  periodo
del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito.
                              Art. 27


            Fondi di solidarieta' bilaterali alternativi

  1.  In  alternativa  al  modello  previsto  dall'articolo  26,  in
riferimento ai settori dell'artigianato e della  somministrazione  di
lavoro nei  quali,  in  considerazione  dell'operare  di  consolidati
sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali  settori,
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello  nazionale  hanno  adeguato  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto  le  fonti  normative  e
istitutive  dei  rispettivi  fondi  bilaterali,  ovvero  dei  fondi
interprofessionali di cui all'articolo 118 della  legge  n.  388  del
2000, o del fondo di cui all'articolo 12 del decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, alle finalita' perseguite  dall'articolo  26,
comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
  2. Ove a seguito  della  trasformazione  di  cui  al  comma  1  sia
avvenuta  la  confluenza,  in  tutto  o  in  parte,  di  un  fondo
interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono  fermi  gli
obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 della  legge
n. 388 del 2000,  e  le  risorse  derivanti  da  tali  obblighi  sono
vincolate alle finalita' formative.
  3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una  delle  seguenti
prestazioni:
    a) un assegno di durata e misura pari  all'assegno  ordinario  di
cui all'articolo 30, comma 1;
    b)  l'assegno  di  solidarieta'  di  cui  all'articolo  31,
eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al comma  2  di
tale articolo,  prevedendo  in  ogni  caso  un  periodo  massimo  non
inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.
  4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle disposizioni  di  cui
al comma 3 entro il 31  dicembre  2015.  In  mancanza,  i  datori  di
lavoro, che occupano mediamente piu' di  5  dipendenti,  aderenti  ai
fondi suddetti, confluiscono nel fondo di integrazione  salariale  di
cui all'articolo 29, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016  e  possono
richiedere  le  prestazioni  previste  dal  fondo  di  integrazione
salariale per gli  eventi  di  sospensione  o  riduzione  del  lavoro
verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.
  5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi  e  i  contratti
collettivi definiscono:
    a)  un'aliquota  complessiva  di  contribuzione  ordinaria  di
finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui alla  lettera
e), allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale a
decorrere dal 1° gennaio 2016,  ripartita  fra  datore  di  lavoro  e
lavoratore secondo criteri che devono essere stabiliti da un  accordo
tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro  il
31 dicembre 2015, in difetto  del  quale  i  datori  di  lavoro,  che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo di cui al
comma 1, confluiscono nel fondo  di  integrazione  salariale  di  cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono  richiedere
le  prestazioni  previste  dal  medesimo  fondo  per  gli  eventi  di
sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a  decorrere  dal  1°
luglio 2016;
    b) le tipologie di prestazioni in funzione  delle  disponibilita'
del fondo di cui al comma 1;
    c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione  dell'andamento  della
gestione ovvero la rideterminazione delle  prestazioni  in  relazione
alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli
andamenti del relativo settore  in  relazione  anche  a  quello  piu'
generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio  finanziario  del
fondo di cui al comma 1;
    d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui  al  comma  1
quota  parte  del  contributo  previsto  per  l'eventuale  fondo
interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo 118  della  legge
n. 388 del 2000;
    e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui  al  comma  1
quota parte del contributo  previsto  dall'articolo  12  del  decreto
legislativo n. 276 del 2003, prevedendo  un'aliquota  complessiva  di
contribuzione  ordinaria  di  finanziamento  del  predetto  fondo  a
esclusivo carico del datore di lavoro, in misura non  inferiore  allo
0,30  per  cento  della  retribuzione  imponibile  previdenziale  a
decorrere dal 1° gennaio 2016;
    f) la possibilita' per il fondo di cui al comma  1  di  avere  le
finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere a) e b);
    g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di cui al  comma
1.
  6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
parti sociali istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono
dettate disposizioni per determinare:
    a) criteri volti a garantire la  sostenibilita'  finanziaria  dei
fondi;
    b) requisiti di  professionalita'  e  onorabilita'  dei  soggetti
preposti alla gestione dei fondi;
    c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi;
    d) modalita' volte a rafforzare la funzione  di  controllo  sulla
corretta gestione dei fondi e di  monitoraggio  sull'andamento  delle
prestazioni,  anche  attraverso  la  determinazione  di  standard  e
parametri omogenei.
                              Art. 28


                  Fondo di solidarieta' residuale

  1. Nei riguardi dei datori di lavoro, che occupano mediamente  piu'
di quindici dipendenti, appartenenti a settori,  tipologie  e  classi
dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo  I
del presente decreto e che non hanno costituito fondi di solidarieta'
bilaterali di cui all'articolo 26, o fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi  di  cui  all'articolo  27,  opera  il  fondo  residuale
istituito con il decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7
febbraio 2014, n. 79141.
  2.  Qualora  gli  accordi  di  cui  all'articolo  26  avvengano  in
relazione  a  settori,  tipologie  di  datori  di  lavoro  e  classi
dimensionali  gia'  coperti  dal  fondo  residuale,  dalla  data  di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro  del  relativo  settore
rientrano nell'ambito di applicazione  di  questo  e  non  sono  piu'
soggetti alla disciplina  del  fondo  residuale,  ferma  restando  la
gestione a  stralcio  delle  prestazioni  gia'  deliberate.  I  fondi
costituiti secondo le procedure di cui al  presente  comma  prevedono
un'aliquota di finanziamento almeno pari a quella  stabilita  per  il
fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, in  relazione
ai  datori  di  lavoro  che  occupano  mediamente  fino  a  quindici
dipendenti, e garantiscono l'assegno ordinario  di  cui  all'articolo
30, comma 1. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base
al decreto  istitutivo  del  fondo  residuale  restano  acquisiti  al
medesimo fondo. Il Comitato amministratore del fondo residuale, sulla
base delle stime effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze il mantenimento, in capo ai datori  di  lavoro  del  relativo
settore, dell'obbligo di  corrispondere  la  quota  di  contribuzione
necessaria  al  finanziamento  delle  prestazioni  gia'  deliberate,
determinata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 35.
  3. Alla gestione del fondo di solidarieta'  residuale  provvede  un
comitato amministratore, secondo quanto previsto dall'articolo 36.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  la  disciplina  del  fondo  di  solidarieta'  residuale  e'
adeguata, a decorrere dal 1°  gennaio  2016,  alle  disposizioni  del
presente decreto.
                              Art. 29


                  Fondo di integrazione salariale

  1. A decorrere dal 1°  gennaio  2016  il  fondo  residuale  di  cui
all'articolo 28, assume la denominazione  di  fondo  di  integrazione
salariale. A decorrere dalla medesima data, al fondo di  integrazione
salariale si applicano le disposizioni di cui al  presente  articolo,
in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale.
  2.  Sono  soggetti  alla  disciplina  del  fondo  di  integrazione
salariale i datori di lavoro che occupano mediamente piu'  di  cinque
dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e  classi  dimensionali
non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del  presente
decreto e che non hanno costituito fondi di  solidarieta'  bilaterali
di cui all'articolo 26 o fondi di solidarieta' bilaterali alternativi
di cui all'articolo 27.  Ai  fini  del  raggiungimento  della  soglia
dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.
  3. Il fondo di integrazione salariale, finanziato con i  contributi
dei datori di lavoro appartenenti al fondo e dei lavoratori da questi
occupati, secondo quanto definito dall'articolo 33, commi 1, 2  e  4,
garantisce l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31. Nel caso
di  datori  di  lavoro  che  occupano  mediamente  piu'  di  quindici
dipendenti,  il  fondo  garantisce  per  una  durata  massima  di  26
settimane  in  un  biennio  mobile  l'ulteriore  prestazione  di  cui
all'articolo 30, comma 1, in relazione alle causali  di  riduzione  o
sospensione dell'attivita' lavorativa  previste  dalla  normativa  in
materia di integrazioni  salariali  ordinarie,  ad  esclusione  delle
intemperie stagionali, e straordinarie,  limitatamente  alle  causali
per riorganizzazione e crisi aziendale.
  4. Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale  si
provvede nei limiti delle  risorse  finanziarie  acquisite  al  fondo
medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio  di  bilancio.  In  ogni
caso, tali prestazioni sono determinate in  misura  non  superiore  a
quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo
datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni  gia'  deliberate  a
qualunque titolo a favore dello stesso.
  5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il comitato amministratore  del
fondo cessa di esercitare il compito di cui all'articolo 36, comma 1,
lettera b).
  6. Al fine di garantire l'avvio del fondo di integrazione salariale
a decorrere dal 1° gennaio 2016, qualora alla data  del  30  novembre
2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore di  cui
all'articolo 28, comma 3, i compiti di pertinenza  di  tale  comitato
vengono temporaneamente assolti da un commissario  straordinario  del
fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che
li svolge a titolo gratuito. Il commissario  straordinario  resta  in
carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo.
  7. I trattamenti di integrazione salariale erogati dal  fondo  sono
autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione
all'unita'  produttiva.  In  caso  di  aziende  plurilocalizzate
l'autorizzazione e' comunque unica ed e' rilasciata dalla  sede  INPS
dove si trova la sede legale del datore di lavoro, o presso la  quale
il datore di lavoro  ha  richiesto  l'accentramento  della  posizione
contributiva.
  8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del
fondo e' fissata allo 0,65 per cento, per  i  datori  di  lavoro  che
occupano mediamente piu' di quindici  dipendenti,  e  allo  0,45  per
cento, per i datori di lavoro  che  occupano  mediamente  sino  a  15
dipendenti. E' stabilita una contribuzione addizionale a  carico  dei
datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni  di  cui  al
comma 3, pari al 4 per cento della retribuzione persa.
  9.  Al  fondo  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 35.
  10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, commi 4  e  5,
entro il 31 dicembre 2017 l'INPS  procede  all'analisi  dell'utilizzo
delle prestazioni del fondo da parte dei datori  di  lavoro  distinti
per classi dimensionali e settori  produttivi.  Sulla  base  di  tali
analisi e del bilancio di previsione di cui al comma 3  del  medesimo
articolo,  il  comitato  amministratore  del  fondo  di  integrazione
salariale ha facolta' di proporre modifiche in relazione  all'importo
delle prestazioni o alla misura delle aliquote di  contribuzione.  Le
modifiche sono adottate con decreto del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo.
  11. I datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti
possono richiedere l'assegno di solidarieta' di cui  all'articolo  31
per gli eventi di sospensione o riduzione del lavoro  verificatisi  a
decorrere dal 1° luglio 2016.
                              Art. 30


                          Assegno ordinario

  1. I fondi di cui all'articolo 26  assicurano,  in  relazione  alle
causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali
ordinarie o straordinarie, la prestazione di un assegno ordinario  di
importo almeno pari all'integrazione salariale. I fondi  stabiliscono
la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane  in
un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale  invocata,
alle durate massime previste agli articoli 12 e 22,  e  comunque  nel
rispetto della durata massima complessiva prevista  dall'articolo  4,
comma 1. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la
normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
  2. La domanda di accesso all'assegno ordinario erogato dai fondi di
cui agli articoli 26 e 28 deve essere  presentata  non  prima  di  30
giorni  dall'inizio  della  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa eventualmente programmata e non oltre  il  termine  di  15
giorni  dall'inizio  della  sospensione  o  riduzione  dell'attivita'
lavorativa.
                              Art. 31


                      Assegno di solidarieta'

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di cui all'articolo 28,
garantisce un assegno di solidarieta', in favore  dei  dipendenti  di
datori di  lavoro  che  stipulano  con  le  organizzazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative  accordi  collettivi  aziendali
che stabiliscono una riduzione dell'orario  di  lavoro,  al  fine  di
evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura
di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al  fine
di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato  motivo
oggettivo.
  2. L'assegno di solidarieta' puo' essere corrisposto per un periodo
massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione
della misura dell'assegno di solidarieta' per le ore  di  lavoro  non
prestate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.
  3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 individuano i
lavoratori interessati dalla riduzione  oraria.  La  riduzione  media
oraria  non  puo'  essere  superiore  al  60  per  cento  dell'orario
giornaliero, settimanale o mensile dei  lavoratori  interessati.  Per
ciascun  lavoratore,  la  percentuale  di  riduzione  complessiva
dell'orario di lavoro non puo'  essere  superiore  al  70  per  cento
nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo di  solidarieta'
e' stipulato.
  4. Gli accordi di cui al comma 1 devono  specificare  le  modalita'
attraverso le quali, qualora  sia  necessario  soddisfare  temporanee
esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro  puo'  modificare  in
aumento, nei limiti del normale orario di lavoro,  l'orario  ridotto.
Il maggior lavoro  prestato  comporta  una  corrispondente  riduzione
dell'assegno di solidarieta'.
  5. Per l'ammissione  all'assegno  di  solidarieta',  il  datore  di
lavoro presenta in via telematica all'INPS  domanda  di  concessione,
corredata dall'accordo sindacale, entro sette giorni  dalla  data  di
conclusione di questo. Nella domanda deve  essere  indicato  l'elenco
dei lavoratori interessati alla  riduzione  di  orario,  sottoscritto
dalle organizzazioni sindacali di cui al comma  1  e  dal  datore  di
lavoro. Tali informazioni  sono  inviate  dall'INPS  alle  Regioni  e
Province Autonome, per il tramite del  sistema  informativo  unitario
delle politiche del lavoro, ai fini delle attivita' e degli  obblighi
di cui all'articolo 8, comma 1.
  6. La riduzione dell'attivita' lavorativa deve avere  inizio  entro
il trentesimo giorno successivo  alla  data  di  presentazione  della
domanda.
  7. All'assegno di solidarieta' si applica, per quanto  compatibile,
la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.
                              Art. 32


                        Prestazioni ulteriori

  1.  I  fondi  di  cui  all'articolo  26  possono  inoltre  erogare
prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui  al  comma  9  del
medesimo articolo.
  2.  I  fondi  di  cui  all'articolo  27  possono  inoltre  erogare
prestazioni volte a perseguire le finalita' di cui  all'articolo  26,
comma 9, lettere a) e b).
                              Art. 33


                    Contributi di finanziamento

  1. I decreti di cui agli articoli 26, commi 2 e 3, e 28,  comma  4,
determinano le aliquote di  contribuzione  ordinaria,  ripartita  tra
datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente,  di  due
terzi e di un terzo, in maniera tale da garantire la  precostituzione
di risorse continuative adeguate sia per l'avvio  dell'attivita'  sia
per la situazione a  regime,  da  verificare  anche  sulla  base  dei
bilanci di previsione di cui all'articolo 35, comma 3.
  2. Fatta salva la disposizione di cui  all'articolo  29,  comma  8,
secondo  periodo,  qualora  siano  previste  le  prestazioni  di  cui
all'articolo 30, comma 1, e all'articolo 31, e'  previsto,  a  carico
del datore  di  lavoro  che  ricorra  alla  sospensione  o  riduzione
dell'attivita' lavorativa, un contributo  addizionale,  calcolato  in
rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista  dai  decreti
di cui al comma 1 e comunque non inferiore all'1,5 per cento.
  3. Per l'assegno straordinario di cui all'articolo 26, comma 9,  e'
dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di
importo  corrispondente  al  fabbisogno  di  copertura  dell'assegno
straordinario erogabile e della contribuzione correlata.
  4. Ai contributi di finanziamento di cui ai  commi  da  1  a  3  si
applicano  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contribuzione
previdenziale obbligatoria, ad  eccezione  di  quelle  relative  agli
sgravi contributivi.
                              Art. 34


                      Contribuzione correlata

  1. Nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, e all'articolo  31,  i
fondi di cui agli articoli 26, 27 e  28  provvedono  a  versare  alla
gestione di iscrizione del lavoratore  interessato  la  contribuzione
correlata alla prestazione. Nel caso delle  prestazioni  erogate  dai
fondi di cui all'articolo 27 la contribuzione  correlata  e'  versata
all'INPS dal datore di lavoro, il  quale  potra'  poi  rivalersi  sui
fondi medesimi. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto
previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
  2. La contribuzione correlata di  cui  al  comma  1  puo'  altresi'
essere  prevista,  dai  decreti  istitutivi,  in  relazione  alle
prestazioni di cui all'articolo 32. In tal  caso,  il  fondo  di  cui
all'articolo 26 e all'articolo 27 provvede a versare la contribuzione
correlata alla prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore
interessato.
                              Art. 35


                  Equilibrio finanziario dei fondi

  1. I fondi istituiti ai sensi degli articoli  26,  27  e  28  hanno
obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni  in
carenza di disponibilita'.
  2. Gli interventi a carico dei fondi di cui agli articoli 26, 27  e
28  sono  concessi  previa  costituzione  di  specifiche  riserve
finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite.
  3. I fondi istituiti ai sensi degli articoli 26 e 28 hanno  obbligo
di  presentazione,  sin  dalla  loro  costituzione,  di  bilanci  di
previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota
di aggiornamento.
  4. Sulla base del bilancio di previsione di  cui  al  comma  3,  il
comitato  amministratore  di  cui  all'articolo  36  ha  facolta'  di
proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o  alla
misura dell'aliquota di contribuzione. Le  modifiche  sono  adottate,
anche in corso d'anno, con decreto  direttoriale  dei  Ministeri  del
lavoro e delle politiche sociali e  dell'economia  e  delle  finanze,
verificate le compatibilita' finanziarie interne al fondo, sulla base
della proposta del comitato amministratore.
  5. In caso di necessita' di  assicurare  il  pareggio  di  bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o  da  deliberare,
ovvero di  inadempienza  del  comitato  amministratore  in  relazione
all'attivita' di cui al comma 4, l'aliquota contributiva puo'  essere
modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e  delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in  mancanza
di proposta del comitato amministratore. In  ogni  caso,  in  assenza
dell'adeguamento contributivo di cui al comma 4, l'INPS e'  tenuto  a
non erogare le prestazioni in eccedenza.
                              Art. 36


                      Comitato amministratore

  1. Alla gestione di ciascun fondo istituito ai sensi  dell'articolo
26  e  del  fondo  di  cui  all'articolo  28,  provvede  un  comitato
amministratore con i seguenti compiti:
    a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annuali,  preventivo  e
consuntivo, della gestione, corredati da  una  propria  relazione,  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
    b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  dei
trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
delle prestazioni previste dal decreto istitutivo;
    c)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,  interventi  e
trattamenti;
    d) vigilare sull'affluenza dei contributi,  sull'ammissione  agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento
della gestione;
    e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine  alle  materie
di competenza;
    f) assolvere ogni altro compito ad  esso  demandato  da  leggi  o
regolamenti.
  2. Il comitato amministratore e' composto da  esperti  in  possesso
dei requisiti  di  professionalita'  e  onorabilita'  previsti  dagli
articoli 37 e 38, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e  dei  lavoratori  stipulanti  l'accordo  o  il  contratto
collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci,  o  nel
maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di  tutte  le
parti sociali istitutive del fondo, nonche'  da  due  rappresentanti,
con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  e  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  previsti
dall'articolo  38.  Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese.
  3. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica  per  quattro
anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
  4. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri.
  5. Le deliberazioni del  comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni,  prevale  il  voto
del presidente.
  6. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il
collegio sindacale  dell'INPS,  nonche'  il  direttore  generale  del
medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
  7.  L'esecuzione  delle  decisioni  adottate    dal    comitato
amministratore puo' essere sospesa,  ove  si  evidenzino  profili  di
illegittimita',  da  parte  del  direttore  generale  dell'INPS.  Il
provvedimento di sospensione deve  essere  adottato  nel  termine  di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che
si  ritiene  violata,  al  presidente  dell'INPS  nell'ambito  delle
funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre  mesi,  il
presidente stabilisce se dare ulteriore corso  alla  decisione  o  se
annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
  8. Al fine di garantire l'avvio dei fondi di cui  all'articolo  26,
qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora  costituito
il comitato amministratore, i compiti di pertinenza di questo vengono
temporaneamente assolti da un  commissario  straordinario  del  fondo
nominato dal Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.  Il
commissario straordinario svolge i suoi compiti a titolo  gratuito  e
resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore.
                              Art. 37


                  Requisiti di competenza e assenza
                      di conflitto di interesse

  1. Gli esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei  datori
di lavoro e dei lavoratori quali membri del  comitato  amministratore
di ciascun fondo istituito ai sensi dell'articolo 26 e del  fondo  di
cui  all'articolo  28,  devono  essere  in  possesso  di  specifica
competenza ed esperienza in materia di  lavoro  e  occupazione.  Essi
devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un  triennio
attraverso l'esercizio di attivita' di insegnamento universitario  in
materia di lavoro e occupazione, o di amministrazione,  di  carattere
direttivo o di partecipazione  a  organi  collegiali  presso  enti  e
organismi associativi di rappresentanza di categoria.
  2. I predetti esperti non possono,  a  pena  di  ineleggibilita'  o
decadenza,  detenere  cariche  in  altri  fondi  bilaterali  di
solidarieta'.
  3.  La  sussistenza  dei  requisiti  e  l'assenza  di  situazioni
impeditive e' accertata dal Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali. La decadenza dalla carica e'  dichiarata  dal  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dalla conoscenza
del difetto sopravvenuto.
                              Art. 38


                      Requisiti di onorabilita'

  1. I membri del comitato amministratore di ciascun fondo  istituito
ai sensi dell'articolo 26 e del fondo di  cui  all'articolo  28,  non
possono, a pena di ineleggibilita' o decadenza, trovarsi in una delle
seguenti condizioni:
    a) condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
    b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della
riabilitazione;
    c) condanna con sentenza definitiva a pena detentiva per uno  dei
reati previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile, salvi gli
effetti della riabilitazione;
    d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un  tempo
non  inferiore  a  un  anno  per  un  delitto  contro  la  pubblica
amministrazione, contro  la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio,
contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica  ovvero  per  un
delitto in materia tributaria, di  lavoro  e  previdenza,  salvi  gli
effetti della riabilitazione;
    e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un  tempo
non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo,  salvi
gli effetti della riabilitazione.
  2. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni esercitate dai
membri del comitato amministratore del fondo le seguenti situazioni:
    a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di  cui
al comma 1;
    b)  applicazione  provvisoria  di  una  delle  misure  previste
dall'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011;
    c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
  3. L'assenza di situazioni impeditive e'  accertata  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. La decadenza dalla carica o  la
sospensione dalle funzioni e' dichiarata dal Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali entro trenta  giorni  dalla  nomina  o  dalla
conoscenza del difetto sopravvenuto.
                              Art. 39


                        Disposizioni generali

  1. Ai fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26,  27  e  28  si
applica l'articolo 2, commi 1 e 4. Ai fondi di cui agli articoli 26 e
28 si applicano anche gli articoli 4, comma 1, 7, commi da 1 a  4,  e
8. A decorrere dal 1° gennaio 2016, al fondo di cui  all'articolo  28
si applica inoltre l'articolo 1, commi 2 e 3.
                              Art. 40


Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di  Trento
            e di Bolzano e altri fondi di solidarieta'

  1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 124,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, e del decreto legislativo  5  marzo  2013,  n.  28,  le
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono  sostenere
l'istituzione  di  un  fondo    di    solidarieta'    territoriale
intersettoriale  cui,  salvo  diverse  disposizioni,  si  applica  la
disciplina prevista per i fondi di  solidarieta'  bilaterali  di  cui
all'articolo 26. Al predetto fondo si applica la  disciplina  di  cui
all'articolo 35.
  2. Il decreto istitutivo del fondo di cui al comma  1  e'  adottato
d'intesa con i Presidenti delle Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano ed e' trasmesso al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Ai  medesimi
Ministeri sono trasmessi i bilanci di previsione e di consuntivo  del
fondo.
  3. A decorrere dalla data di istituzione del fondo di cui al  comma
1, sono soggetti alla sua disciplina i datori di lavoro  appartenenti
a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito
di applicazione del Titolo I del presente decreto e che  non  abbiano
costituito fondi di solidarieta' bilaterali di cui all'articolo 26  o
a fondi di solidarieta' bilaterali alternativi  di  cui  all'articolo
27, che occupano almeno il 75 per  cento  dei  propri  dipendenti  in
unita' produttive ubicate nel territorio delle province di  Trento  e
di Bolzano.
  4. Hanno facolta' di aderire al fondo di cui al comma 1 i datori di
lavoro gia' aderenti  a  fondi  di  solidarieta'  bilaterali  di  cui
all'articolo 26 o a fondi di solidarieta' bilaterali  alternativi  di
cui all'articolo 27, che occupano almeno il 75 per cento  dei  propri
dipendenti in unita' produttive ubicate nel territorio delle province
di Trento e Bolzano.
  5. I datori di lavoro di cui al comma  3  gia'  aderenti  al  fondo
residuale di cui all'articolo 28 o al fondo di integrazione salariale
di cui all'articolo 29, e  i  datori  di  lavoro  che  esercitano  la
facolta' di cui al comma 4, non sono piu'  soggetti  alla  disciplina
del fondo di provenienza a decorrere, rispettivamente, dalla data  di
istituzione del fondo di cui al comma 1 o dalla data  di  adesione  a
tale fondo, ferma restando la gestione a stralcio  delle  prestazioni
gia' deliberate. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti  al
fondo  di  provenienza  restano  acquisiti  a  questo.  Il  comitato
amministratore del fondo  di  provenienza,  sulla  base  delle  stime
effettuate dall'INPS, puo' proporre al Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il
mantenimento, in capo ai datori di lavoro di cui  al  primo  periodo,
dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al
finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi
dei commi 4 e 5 dell'articolo 35.
  6. Le disposizioni di cui al  comma  5  si  applicano  altresi'  ai
datori di lavoro aderenti al fondo di cui al comma 1 che aderiscono a
fondi di solidarieta' bilaterali di cui  all'articolo  26  costituiti
successivamente.
  7. Il fondo di cui al comma 1 prevede un'aliquota di  finanziamento
almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale
di cui all'articolo 29, in relazione ai datori di lavoro che occupano
mediamente fino a quindici dipendenti.
  8. Il comitato amministratore del  fondo  di  cui  al  comma  1  e'
integrato  da  due  rappresentanti,  con  qualifica  di  dirigente,
rispettivamente della Provincia autonoma di Trento e della  Provincia
autonoma di  Bolzano,  in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'
previsti dall'articolo 38. Ai rappresentanti del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali  e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e' riconosciuto a valere sulle disponibilita'  del  fondo  il
rimborso  delle  spese  di  missione  nella  misura  prevista  dalla
normativa vigente per i dirigenti  dello  Stato.  Nel  caso  previsto
dall'articolo 35, comma 5, il decreto direttoriale dei Ministeri  del
lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle  finanze  e'
adottato d'intesa con i responsabili dei dipartimenti  competenti  in
materia di lavoro delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  9.  La  disciplina  del  fondo  di  cui  all'articolo  1-ter  del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e' adeguata alle norme  previste
dal presente decreto con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  sulla  base  di  accordi  e  contratti  collettivi,  anche
intersettoriali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale nel settore del trasporto aereo e
del sistema aeroportuale.
Titolo III

CONTRATTI DI SOLIDARIETA' ESPANSIVA
                              Art. 41


                Contratti di solidarieta' espansiva

  1. Nel caso in  cui,  al  fine  di  incrementare  gli  organici,  i
contratti collettivi aziendali stipulati ai  sensi  dell'articolo  51
del decreto legislativo n. 81 del 2015, prevedano, programmandone  le
modalita' di attuazione, una riduzione stabile dell'orario di lavoro,
con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo
indeterminato di nuovo personale, ai datori di  lavoro  e'  concesso,
per  ogni  lavoratore  assunto  sulla  base  dei  predetti  contratti
collettivi e per ogni mensilita' di  retribuzione,  un  contributo  a
carico della Gestione degli interventi assistenziali  e  di  sostegno
alle  gestioni  previdenziali  istituita  presso  l'INPS,  di  cui
all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, pari, per i primi  dodici
mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto
collettivo applicabile. Per  ciascuno  dei  due  anni  successivi  il
predetto contributo e' ridotto, rispettivamente, al 10  e  al  5  per
cento.
  2. In sostituzione  del  contributo  di  cui  al  comma  1,  per  i
lavoratori di eta' compresa tra i 15 e i 29 anni assunti in forza dei
contratti collettivi di cui al comma  1,  per  i  primi  tre  anni  e
comunque non oltre il compimento del ventinovesimo anno di  eta'  del
lavoratore assunto, la quota di contribuzione a carico del datore  di
lavoro e' dovuta in misura corrispondente a quella prevista  per  gli
apprendisti, ferma restando la contribuzione a carico del  lavoratore
nella misura prevista per la generalita' dei lavoratori.
  3. Non beneficiano delle agevolazioni di cui  ai  commi  1  e  2  i
datori di lavoro che, nei  dodici  mesi  antecedenti  le  assunzioni,
abbiano proceduto a riduzioni di personale ovvero  a  sospensioni  di
lavoro in regime di cassa integrazione guadagni straordinaria.
  4. Le  assunzioni  operate  dal  datore  di  lavoro  in  forza  dei
contratti collettivi di cui al comma 1 non devono  determinare  nelle
unita'  produttive  interessate  dalla  riduzione  dell'orario  una
riduzione della percentuale della  manodopera  femminile  rispetto  a
quella maschile, ovvero di  quest'ultima  quando  risulti  inferiore,
salvo che cio' sia espressamente previsto dai contratti collettivi in
ragione della carenza di manodopera femminile,  ovvero  maschile,  in
possesso delle qualifiche con riferimento alle quali  e'  programmata
l'assunzione.
  5. Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati  i
contratti collettivi  di  cui  al  comma  1,  che  abbiano  una  eta'
inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non  piu'
di ventiquattro  mesi  e  abbiano  maturato  i  requisiti  minimi  di
contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a domanda  e  con
decorrenza dal mese  successivo  a  quello  della  presentazione,  il
suddetto trattamento  di  pensione  nel  caso  in  cui  essi  abbiano
accettato di  svolgere  una  prestazione  di  lavoro  di  durata  non
superiore alla meta' dell'orario  di  lavoro  praticato  prima  della
riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a
condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro  un  anno
dalla data di stipulazione del predetto  contratto  collettivo  e  in
forza di clausole che  prevedano,  in  corrispondenza  alla  maggiore
riduzione  di  orario,  un  ulteriore  incremento  dell'occupazione.
Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento  di
pensione e' cumulabile con la retribuzione nel limite  massimo  della
somma corrispondente al  trattamento  retributivo  perso  al  momento
della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale  ai
sensi  del  presente  comma,  ferma  restando  negli  altri  casi  la
disciplina vigente in materia di cumulo  di  pensioni  e  reddito  da
lavoro.
  6. Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale
base di calcolo per la determinazione delle quote  retributive  della
pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro a tempo  parziale
ai sensi del comma 5, e' neutralizzato il numero delle  settimane  di
lavoro prestate a tempo parziale, ove cio'  comporti  un  trattamento
pensionistico piu' favorevole.
  7.  I  contratti  collettivi  di  cui  al  comma  1  devono  essere
depositati  presso  la  direzione  territoriale    del    lavoro.
L'attribuzione del contributo  e'  subordinata  all'accertamento,  da
parte della direzione territoriale del lavoro,  della  corrispondenza
tra la riduzione concordata dell'orario di  lavoro  e  le  assunzioni
effettuate. Alla direzione  territoriale  del  lavoro  e'  demandata,
altresi', la vigilanza  in  ordine  alla  corretta  applicazione  dei
contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo
nei casi di accertata violazione.
  8. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono  esclusi
dal computo  dei  limiti  numerici  previsti  da  leggi  e  contratti
collettivi ai soli fini dell'applicazione di  norme  e  istituti  che
prevedano  l'accesso  ad  agevolazioni  di  carattere  finanziario  e
creditizio.
Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 42

Disposizioni relative  a  trattamenti  straordinari  di  integrazione
  salariale a seguito di accordi gia' stipulati

  1. I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti
a procedure di consultazione sindacale gia'  concluse  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  mantengono  la  durata
prevista, nei limiti di cui alle disposizioni di legge  vigenti  alla
data delle stesse.
  2. I trattamenti di cui al comma 1 riguardanti  periodi  successivi
all'entrata in vigore del presente decreto si computano ai fini della
durata massima di cui all'articolo 4.
  3. Per gli accordi conclusi  e  sottoscritti  in  sede  governativa
entro il 31 luglio 2015,  riguardanti  casi  di  rilevante  interesse
strategico per l'economia nazionale che comportino notevoli  ricadute
occupazionali, tali  da  condizionare  le  possibilita'  di  sviluppo
economico territoriale, e il cui  piano  industriale  abbia  previsto
l'utilizzo di  trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale
oltre i limiti previsti dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e
4,  su  domanda  di  una  delle  parti  firmatarie  dell'accordo,  da
inoltrare entro 30 giorni dall'adozione del decreto di cui  al  comma
5, ed entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per l'anno  2017
e di 100 milioni di euro per l'anno 2018,  puo'  essere  autorizzata,
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  la
prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale per la  durata
e alle condizioni certificate dalla commissione di cui al comma 4.
  4. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una
commissione composta da quattro membri, rispettivamente nominati  dal
Presidente del Consiglio dei ministri,  dal  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e  dal
Ministro dell'economia e delle finanze.  La  commissione,  presieduta
dal membro  nominato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
certifica l'ammissibilita' delle domande di cui al comma 3, la durata
dei trattamenti di integrazione salariale previsti negli accordi,  il
numero  dei  lavoratori  e  l'ammontare  delle  ore  integrabili,  in
relazione al piano industriale e di riassorbimento occupazionale  dei
lavoratori previsto negli accordi. Alle attivita' e al  funzionamento
della commissione si provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Ai  componenti  della
commissione  non  spetta  alcun  compenso,  indennita',  gettone  di
presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  5. Ai fini di cui al comma 3 il Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 2 del 2009, e' incrementato di 90 milioni di euro per l'anno
2017 e  di  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2018.  Al  fine  del
monitoraggio della relativa spesa i decreti di cui al  comma  3  sono
trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti  i  criteri  per  l'applicazione  dei
commi 3 e 4. Agli oneri  derivanti  dal  presente  comma  pari  a  90
milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di  euro  per  l'anno
2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 42.
                              Art. 43


                      Disposizioni finanziarie

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della  legge  n.  190
del 2014 e' incrementato di 25,6 milioni di  euro  per  l'anno  2015,
191,1 milioni di euro per l'anno 2016,  592,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, 713,2 milioni di euro per l'anno 2018, 845,3 milioni  di
euro per l'anno 2019, 868,2 milioni di euro per  l'anno  2020,  856,5
milioni di euro per l'anno 2021, 852,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 846,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 840,4 milioni  di  euro
annui a  decorrere  dall'anno  2024,  cui  si  provvede  mediante  le
economie derivanti dalle disposizioni di cui al Titolo I del presente
decreto.
  2. I benefici di  cui  agli  articoli  dal  2  al  24  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti  anche  per  gli
anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano  a  trovare
applicazione le disposizioni di  cui  all'articolo  27  del  predetto
decreto  legislativo.  All'onere  derivante  dal  primo  periodo  del
presente comma valutato in 123 milioni di euro per l'anno  2016,  125
milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018,
130 milioni di euro per l'anno 2019, 133 milioni di euro  per  l'anno
2020, 136 milioni di euro per l'anno 2021, 138 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 141 milioni di euro per l'anno 2023, 144 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge  n.
190 del 2014 come rifinanziato dal presente articolo.
  3. L'ultimo periodo dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, e' soppresso. All'onere derivante dal primo periodo  del
presente comma valutato in 270,1 milioni di  euro  per  l'anno  2018,
567,2 milioni di euro per l'anno 2019,  570,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, 576,6 milioni di euro per l'anno 2021, 582,4 milioni  di
euro per l'anno 2022, 588,2 milioni di euro per  l'anno  2023,  594,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  107,
della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente  articolo.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, il Ministero dell'economia e delle finanze e  il  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  anche  avvalendosi  del  sistema
permanente  di  monitoraggio  e  valutazione  istituito  ai  sensi
dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,
provvedono,  con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  al  monitoraggio  degli  effetti
finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo  periodo  del
presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano  in  procinto
di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di  cui
al  presente  comma,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio  riconosciuto
ai sensi del primo periodo del presente comma.
  4.  Con  esclusivo  riferimento  agli  eventi  di  disoccupazione
verificatisi  tra  il  1°  maggio  2015  e  il  31  dicembre  2015  e
limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali  dei  settori
produttivi del turismo  e  degli  stabilimenti  termali,  qualora  la
durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo  5  del  decreto
legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore  a  6  mesi,  ai  fini  del
calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di
tale  articolo,  relativamente  ad  eventuali  prestazioni    di
disoccupazione ordinaria  con  requisiti  ridotti  e  Mini-ASpI  2012
fruite negli ultimi quattro anni. In ogni caso, la durata della NASpI
corrisposta in conseguenza dell'applicazione del  primo  periodo  non
puo' superare il limite massimo di 6 mesi.  All'onere  derivante  dai
primi due periodi del presente comma valutato in 32,8 milioni di euro
per l'anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dal presente articolo. Ai sensi dell'articolo  17,  comma  12,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  anche
avvalendosi del sistema  permanente  di  monitoraggio  e  valutazione
istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  n.  92  del
2012, provvedono, con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  al  monitoraggio  degli  effetti
finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo  periodo  del
presente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano  in  procinto
di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di  cui
al  presente  comma,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio  riconosciuto
ai sensi del primi due periodi del presente comma.
  5. Ai fini della prosecuzione  della  sperimentazione  relativa  al
riconoscimento della prestazione ASDI  di  cui  all'articolo  16  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  anche  con  riferimento  ai
lavoratori beneficiari della prestazione NASpI che abbiano fruito  di
questa per l'intera sua durata oltre la data del  31  dicembre  2015,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto
legislativo n. 22 del 2015 e' incrementata di 180 milioni di euro per
l'anno 2016, di 270 milioni di euro per l'anno 2017, di  170  milioni
di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2019. Per effetto della prosecuzione della  sperimentazione
relativa al riconoscimento della prestazione ASDI  di  cui  al  primo
periodo del presente comma, in ogni caso nel limite delle risorse  di
cui alla citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma
7 del decreto legislativo n. 22 del 2015 come incrementata dal  primo
periodo  medesimo  del  presente  comma,  fermi  restando  i  criteri
disciplinati dall'articolo 16 del citato decreto  legislativo  n.  22
del 2015, in ogni caso la prestazione ASDI non puo' essere  usufruita
per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12  mesi  precedenti  il
termine del periodo di  fruizione  della  NASpI  e  comunque  per  un
periodo pari o superiore a 24  mesi  nel  quinquennio  precedente  il
medesimo termine.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  definite  le  modalita'  per  prosecuzione  della
sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione ASDI  di
cui al presente comma. All'onere  derivante  dal  primo  periodo  del
presente comma pari a 180  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  270
milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per l'anno  2018
e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 107, della legge n. 190 del 2014 come rifinanziato dal presente
articolo.
  6. In via aggiuntiva a quanto stabilito dall'articolo 17,  comma  1
del decreto legislativo n. 22 del 2015, il  fondo  per  le  politiche
attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della  legge
27 dicembre 2013, n. 147, e' incrementato di 32 milioni di  euro  per
l'anno 2016, di 82 milioni di euro  annui  per  ciascuno  degli  anni
2017-2019, di 72 milioni di euro per l'anno 2020, di  52  milioni  di
euro per l'anno 2021, di 40 milioni di euro per l'anno  2022,  di  25
milioni di euro per l'anno 2023 e di  10  milioni  di  euro  annui  a
decorrere  dal  2024.  All'onere  derivante  dal  primo  periodo  del
presente comma pari a 32 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  a  82
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017-2019, a 72 milioni
di euro per l'anno 2020, a 52 milioni di euro per l'anno 2021,  a  40
milioni di euro per l'anno 2022, a 25 milioni di euro per l'anno 2023
e a 10 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2024  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 107, della  legge  n.  190  del  2014,  come  rifinanziato  dal
presente articolo.
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                              Art. 44


                  Disposizioni finali e transitorie

  1. Quando non diversamente indicato,  le  disposizioni  di  cui  al
presente  decreto  si  applicano  ai  trattamenti  di  integrazione
salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore.
  2. Ai fini del  calcolo  della  durata  massima  complessiva  delle
integrazioni salariali  di  cui  all'articolo  4,  commi  1  e  2,  i
trattamenti richiesti prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  si  computano  per  la  sola  parte  del  periodo
autorizzato successiva a tale data.
  3. La disposizione di cui all'articolo 22, comma 4, non si  applica
nei primi 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano ai
trattamenti  straordinari di  integrazione  salariale  richiesti  a
decorrere dal 1° novembre 2015.
  5. In via transitoria, allo scopo di consentire l'erogazione  delle
prestazioni per i primi anni di operativita' del fondo, il limite  di
cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, calcolato in relazione
all'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla  singola  azienda,
tenuto conto delle prestazioni gia' deliberate a qualunque  titolo  a
favore dell'azienda medesima, e' modificato nel modo seguente: nessun
limite  per  le  prestazioni  erogate  nell'anno  2016,  dieci  volte
nell'anno 2017, otto volte  nell'anno  2018,  sette  volte  nell'anno
2019, sei volte nell'anno 2020, cinque volte nell'anno 2021. In  ogni
caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei limiti delle
risorse finanziarie acquisite al fondo.
  6. Per l'anno 2015 le regioni e province autonome possono  disporre
la  concessione  dei  trattamenti  di  integrazione  salariale  e  di
mobilita', anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3  del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  1°  agosto
2014, n. 83473, in misura non superiore al 5 per cento delle  risorse
ad esse attribuite, ovvero  in  eccedenza  a  tale  quota  disponendo
l'integrale copertura degli oneri connessi  a  carico  delle  finanze
regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione dell'ambito  di
piani o programmi coerenti con la specifica  destinazione,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli
effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre  la  data
del 31 dicembre 2015.
  7.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  n.  185  del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2  del  2009,  e'
incrementato di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e  di  euro  5.510.658
per l'anno 2016, ai fini del finanziamento di misure per il  sostegno
al reddito dei lavoratori di  cui  all'ultimo  periodo  del  presente
comma. Agli oneri derivanti dal primo  periodo  del  presente  comma,
pari a euro 5.286.187 per l'anno 2015 e a euro 5.510.658  per  l'anno
2016,    si    provvede    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma  22,  della
legge n. 147 del 2013. Conseguentemente il medesimo articolo 1, comma
22, della legge n.  147  del  2013  e'  soppresso.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  viene  disciplinata  la
concessione nel limite massimo di euro 5.286.187 per l'anno 2015 e di
euro 5.510.658 per  l'anno  2016  a  carico  del  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge n. 185 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 2 del 2009, come rifinanziato dal presente  comma,  di
misure per il sostegno al reddito, in deroga a quanto previsto  dalla
normativa vigente, per i  lavoratori  dipendenti  dalle  imprese  del
settore del call-center.
  8. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentite  le
parti sociali, elabora entro il 31 dicembre 2015 un  rapporto  avente
ad oggetto proposte di valorizzazione della bilateralita' nell'ambito
del sostegno al reddito dei lavoratori  in  esubero  e  delle  misure
finalizzate alla loro ricollocazione.
  9. All'articolo 37, comma 3, lettera d),  della  legge  n.  88  del
1989, dopo le parole «6 agosto  1975,  n.  427,»,  sono  aggiunte  le
seguenti:  «e  al  decreto  legislativo  adottato  in  attuazione
dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n.
183,».
  10. All'articolo 37, comma 8, della legge n. 88 del 1989,  dopo  le
parole «6 agosto 1975, n. 427,» sono  inserite  le  seguenti:  «e  al
decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 1, comma  2,
lettera a) della legge 10 dicembre 2014, n. 183,».
  11. Con effetto per l'anno 2015, all'articolo 3, comma 5-bis, della
legge  23  luglio  1991,  n.  223,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al primo periodo, le parole «sottoposte a sequestro o confisca
ai  sensi  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive
modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «che, ai sensi  della
legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni,  siano
sottoposte a sequestro o confisca, o  nei  cui  confronti  sia  stata
emessa dal Prefetto un'informazione antimafia  interdittiva  e  siano
state adottate le misure di cui all'articolo 32 del decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114.»;
    b) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «A  tale  fine
l'amministratore dei beni nominato ai  sensi  dell'articolo  2-sexies
della citata  legge  n.  575  del  1965  o  i  soggetti  nominati  in
sostituzione del soggetto coinvolto ai  sensi  dell'articolo  32  del
decreto-legge n. 90 del 2014, esercitano le facolta'  attribuite  dal
presente articolo  al  curatore,  al  liquidatore  e  al  commissario
nominati in relazione alle procedure concorsuali.».
  Per gli interventi di cui al  predetto  articolo  3,  comma  5-bis,
della legge n. 223 del 1991, come modificato dal presente  comma,  e'
altresi' destinato per  l'anno  2015,  in  via  aggiuntiva  a  quanto
previsto dallo stesso articolo 3, comma 5-bis, un importo nel  limite
massimo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del  decreto-legge  n.  185  del  2008,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.
                              Art. 45


                    Accesso ai dati elementari

  1. A fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi
di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro introdotti  con
i decreti legislativi di attuazione della legge 10 dicembre 2014,  n.
183, il Nucleo tecnico per il coordinamento della politica  economica
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio
2013, e successive  modificazioni,  e  il  Comitato  scientifico  per
l'indirizzo dei metodi e delle procedure per  il  monitoraggio  della
riforma del mercato del lavoro istituito in attuazione  dell'articolo
1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, hanno accesso diretto,
anche attraverso procedure di  accesso  remoto,  ai  dati  elementari
detenuti  dall'ISTAT,  dall'INPS,  dall'INAIL,  dall'Agenzia  delle
entrate, nonche' da altri  enti  e  amministrazioni  determinati  dal
decreto di cui al comma 2.
  2. Le modalita' di accesso ai dati utili ai fini di cui al comma 1,
nel rispetto della normativa sulla  protezione  dei  dati  personali,
sono  determinate  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto nel rispetto di quanto previsto al comma 3.
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente
e comunque senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
                              Art. 46


                            Abrogazioni

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) il decreto legislativo luogotenenziale  9  novembre  1945,  n.
788;
    b) il decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  12
agosto 1947, n. 869;
    c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77;
    d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115;
    e) la legge 8 agosto 1972, n. 464;
    f) gli articoli da 1 a 7 e da 9 a 17 della legge 20 maggio  1975,
n. 164;
    g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6  agosto  1975,  n.
427;
    h) la legge 13 agosto 1980, n. 427;
    i) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.  726,
convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
    l) l'articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge  21  marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
1988, n. 160;
    m) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23 luglio 1991, n.
223;
    n) l'articolo 5, commi da 1 a  4,  del  decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito con  modificazioni  dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236;
    o) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000,  n.
218;
    p) l'articolo 44, comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326;
    q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45,  dell'articolo  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92.
  2. A decorrere dal  1°  gennaio  2016  sono  abrogate  le  seguenti
disposizioni:
    a) l'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164;
    b) l'articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;
    c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 febbraio
2014, n. 79141;
    d) i commi 20, 20-bis, e 21 dell'articolo 3 della legge 28 giugno
2012, n. 92.
  3. A decorrere dal 1° luglio 2016  e'  abrogato  l'articolo  5  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  4. E' abrogata ogni altra disposizione  contraria  o  incompatibile
con le disposizioni del presente decreto.
  5. Laddove disposizioni di  legge  o  regolamentari  dispongano  un
rinvio all'articolo unico, secondo comma,  della  legge  n.  427  del
1980, oppure all'articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n.  92  del
2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate  dal  presente  articolo,
tali rinvii si  intendono  riferiti  alle  corrispondenti  norme  del
presente decreto.
                              Art. 47


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015

                            MATTARELLA


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali

                                Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

riferimento id:28932

Data: 2015-09-24 09:45:03

Re:JOBS ACT - in Gazzetta i 4 decreti attuativi del 14 settembre 2015

[color=red][b]
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 149
Disposizioni  per  la  razionalizzazione  e  la  semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00161)
(GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)
  Vigente al: 24-9-2015 
[/b][/color]


                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
il quale, allo scopo di rafforzare le opportunita'  di  ingresso  nel
mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione,
nonche' di riordinare i contratti  di  lavoro  vigenti  per  renderli
maggiormente  coerenti  con  le  attuali  esigenze  del  contesto
occupazionale e produttivo e di rendere piu'  efficiente  l'attivita'
ispettiva, delega il Governo ad adottare, su  proposta  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi;
  Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), della citata legge n.  183
del  2014,  recante  il  criterio  di  delega  relativo  alla
razionalizzazione  e  semplificazione  dell'attivita'  ispettiva,
attraverso misure di coordinamento ovvero  attraverso  l'istituzione,
ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
300, di una Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del  lavoro,  tramite
l'integrazione  in  un'unica  struttura  dei  servizi  ispettivi  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  dell'INPS  e  INAIL,
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi
delle aziende sanitarie locali  e  delle  agenzie  regionali  per  la
protezione ambientale;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2015;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con i Ministri  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze;

                                Emana


                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


                  Ispettorato nazionale del lavoro

  1.  Al  fine  di  razionalizzare  e  semplificare  l'attivita'  di
vigilanza in materia di lavoro e  legislazione  sociale,  nonche'  al
fine di  evitare  la  sovrapposizione  di  interventi  ispettivi,  e'
istituita, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30  luglio
1999,  n.  300,  una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del  lavoro
denominata  «Ispettorato  nazionale  del  lavoro»,  di  seguito
«Ispettorato», che integra i  servizi  ispettivi  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.
  2. L'Ispettorato svolge le attivita' ispettive gia' esercitate  dal
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dall'INPS  e
dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneita' operative di  tutto  il
personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione  e
assicurazione  obbligatoria,  nonche'  legislazione  sociale,  ai
funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i  poteri
gia' assegnati al personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica  di  ufficiale  di
polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2,
del decreto legislativo 23  aprile  2004,  n.  124  e  alle  medesime
condizioni di legge.
  3. L'Ispettorato ha personalita' giuridica di diritto pubblico,  e'
dotato di autonomia organizzativa e contabile ed e'  posto  sotto  la
vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  che  ne
monitora periodicamente gli obiettivi e la  corretta  gestione  delle
risorse finanziarie.
  4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso  un  immobile
demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e  delle
politiche  sociali,  dell'INPS,  dell'INAIL  o  di  altri  Istituti
previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali.
  5. L'Ispettorato e' sottoposto al controllo della Corte  dei  conti
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14  gennaio  1994,  n.
20, e successive modificazioni.
                              Art. 2


                      Funzioni e attribuzioni

  1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto e' adottato, con decreto del Presidente della  Repubblica  ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  lo
statuto dell'Ispettorato, in conformita' ai  principi  e  ai  criteri
direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo
n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione  da
stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e  il
direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti
a quest'ultimo.
  2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti  funzioni  e
attribuzioni:
    a) esercita e coordina su tutto il  territorio  nazionale,  sulla
base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali,  la  vigilanza  in  materia  di  lavoro,  contribuzione  e
assicurazione obbligatoria nonche' legislazione sociale, ivi compresa
la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei
luoghi di lavoro, nei limiti  delle  competenze  gia'  attribuite  al
personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e  gli
accertamenti in materia di riconoscimento del diritto  a  prestazioni
per infortuni su lavoro e malattie professionali,  della  esposizione
al rischio nelle malattie professionali,  delle  caratteristiche  dei
vari cicli produttivi ai fini della applicazione  della  tariffa  dei
premi;
    b)  emana  circolari  interpretative  in  materia  ispettiva  e
sanzionatoria, previo parere conforme  del  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche  sociali,  nonche'  direttive  operative  rivolte  al
personale ispettivo;
    c) propone, sulla base di direttive del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, gli  obiettivi  quantitativi  e  qualitativi
delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
    d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale  ispettivo,
ivi compreso quello di INPS e INAIL;
    e)  svolge  le  attivita'  di  prevenzione  e  promozione  della
legalita' presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al
contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi  dell'articolo  8
del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
    f) esercita e coordina le attivita' di vigilanza sui rapporti  di
lavoro nel settore dei trasporti  su  strada,  i  controlli  previsti
dalle norme di recepimento delle direttive  di  prodotto  e  cura  la
gestione  delle  vigilanze  speciali  effettuate  sul  territorio
nazionale;
    g) svolge attivita' di studio e analisi relative ai fenomeni  del
lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine  di
orientare l'attivita' di vigilanza;
    h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8,  anche
al fine di garantire l'uniformita' dell'attivita' di vigilanza, delle
competenze professionali e delle  dotazioni  strumentali  in  uso  al
personale ispettivo;
    i) svolge ogni ulteriore  attivita',  connessa  allo  svolgimento
delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali;
    l) riferisce al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile  alla  programmazione  e
allo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali  delle  predette
amministrazioni;
    m) ferme restando le rispettive competenze,  si  coordina  con  i
servizi ispettivi delle aziende  sanitarie  locali  e  delle  agenzie
regionali  per  la  protezione  ambientale  al  fine  di  assicurare
l'uniformita'  di  comportamento  ed  una  maggiore  efficacia  degli
accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.
                              Art. 3


                      Organi dell'Ispettorato

  1. Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica  per  tre  anni
rinnovabili per una sola volta:
    a) il direttore;
    b) il consiglio di amministrazione;
    c) il collegio dei revisori.
  2.  Il  direttore  e'  scelto  tra  esperti  ovvero  tra  personale
incaricato  di  funzioni  di  livello  dirigenziale  generale  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del  decreto
legislativo  30  marzo  2001  n.  165  o  altro  personale  di  cui
all'articolo 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  in  possesso  di
provata esperienza e professionalita'  nelle  materie  di  competenza
dell'Ispettorato ed e' nominato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e,  se
dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori
ruolo, aspettativa non retribuita, comando  o  analogo  provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e'  reso  indisponibile
un  posto  equivalente,  dal  punto  di  vista  finanziario,  presso
l'amministrazione  di  provenienza.  Al  direttore  dell'Ispettorato
spetta  il  trattamento  economico  e  normativo  riconosciuto  per
l'incarico di capo dipartimento di cui  all'articolo  5  del  decreto
legislativo n. 300 del 1999.
  3. Il consiglio di amministrazione  e'  nominato  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  ed  e'  composto  da
quattro dirigenti incaricati  di  funzioni  di  livello  dirigenziale
generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale  di
cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in  possesso  di
provata esperienza e professionalita'  nelle  materie  di  competenza
dell'Ispettorato. Un componente  ciascuno  e'  indicato  dall'INPS  e
dall'INAIL  in  rappresentanza  dei  predetti  Istituti.  Uno  dei
componenti del consiglio di amministrazione svolge,  su  designazione
del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  le  funzioni  di
presidente.
  4. Il collegio dei revisori e' nominato con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ed e'  composto  da  tre  membri
effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  uno  in  rappresentanza  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono  nominati
i membri  supplenti  in  rappresentanza  dei  predetti  Ministeri.  I
componenti del collegio sono scelti tra  i  dirigenti  incaricati  di
funzioni di livello dirigenziale non generale  delle  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, in possesso di specifica professionalita'. L'assegnazione delle
funzioni di presidente del collegio dei revisori avviene  secondo  le
modalita' stabilite dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 1.  Ai
componenti del collegio dei  revisori  compete,  per  lo  svolgimento
della  loro  attivita',  un  compenso  determinato  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  a  valere  sugli  ordinari
stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e comunque  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Per la partecipazione alle sedute degli  organi  collegiali  non
spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.
  6. Il  direttore  e'  sottoposto  alla  disciplina  in  materia  di
responsabilita' dirigenziale  di  cui  all'articolo  21  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi compresa la facolta' di  revoca
dell'incarico.
                              Art. 4


            Attribuzioni degli organi dell'Ispettorato

  1. Il  direttore  ha  la  rappresentanza  legale  dell'Ispettorato,
provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida  adottate
d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali  e  presenta  al  consiglio  di
amministrazione il bilancio preventivo  e  il  conto  consuntivo.  Il
direttore propone alla commissione centrale di coordinamento  di  cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile  2004,  n.  124  gli
obiettivi  quantitativi  e  qualitativi  delle  verifiche  ispettive,
riferisce periodicamente al Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al consiglio di amministrazione e  presenta  una  relazione
annuale sull'attivita' svolta  dall'Ispettorato.  Al  direttore  sono
assegnati  i  poteri  e  la  responsabilita'  della    gestione
dell'Ispettorato, nonche' la responsabilita' per il conseguimento dei
risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati  dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro  stesso.  E'  inoltre
facolta' del direttore proporre  all'approvazione  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, modifiche ai  regolamenti  interni  di
contabilita' adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
  2. Il consiglio di amministrazione, convocato  dal  componente  che
svolge le funzioni di presidente, che  stabilisce  altresi'  l'ordine
del giorno delle sedute, coadiuva il direttore  nell'esercizio  delle
attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio  preventivo,  il
conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento.
  3. Alle  sedute  del  consiglio  di  amministrazione  partecipa  il
direttore dell'Ispettorato.
  4. Il collegio dei  revisori  svolge  il  controllo  sull'attivita'
dell'Ispettorato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2011  n.
123 nonche', in quanto applicabili, degli articoli da 2397 a 2409 del
codice civile.
                              Art. 5


          Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato

  1. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  e  il
Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono
disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali  per  il
funzionamento  dell'Ispettorato  e  la  contabilita'  finanziaria  ed
economico patrimoniale relativa alla sua gestione.
  2. Fermi restando gli ordinari stanziamenti  di  bilancio  e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti  di
cui al comma 1 provvedono, in  deroga  alle  discipline  normative  e
contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento
di missione del personale  ispettivo  dell'Ispettorato,  dell'INPS  e
dell'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del
mezzo  proprio  per  lo  svolgimento  della  ordinaria  attivita'
istituzionale che comporta, il trasporto  di  strumenti  informatici,
fotocamere  e  altre  attrezzature  di  lavoro.  Ai  fini  della
rideterminazione del trattamento di missione di cui al presente comma
si applicano i seguenti criteri:
    a) mantenimento della misura dell'indennita' chilometrica di  cui
al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n.  836
come rideterminata dall'articolo 8 della legge  26  luglio  1978,  n.
417;
    b) previsione di una specifica indennita'  volta  a  favorire  la
messa a disposizione del mezzo proprio;
    c) previsione di coperture assicurative per  eventi  non  coperti
dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL.
  3. I decreti di cui al comma 1 prevedono misure volte  a  garantire
l'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali,  anche  informatiche,
messe a disposizione del personale  ispettivo  dell'Ispettorato,  del
personale di cui  all'articolo  6  comma  4,  nonche'  del  personale
ispettivo dell'INPS e dell'INAIL. I medesimi decreti prevedono misure
volte a garantire che lo svolgimento  dell'attivita'  lavorativa  del
personale  ispettivo  abbia  luogo  con  modalita'  flessibili  e
semplificate.
  4. In relazione alle attivita' di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 l'Ispettorato  si  avvale
dell'Organismo indipendente  di  valutazione  della  performance  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  5. L'Ispettorato e' inserito nella Tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.
                              Art. 6


                Disposizioni in materia di personale

  1. La dotazione organica dell'Ispettorato,  non  superiore  a  6357
unita' ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali  e  non,  e'
definita con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1 nel rispetto di
quanto previsto dal comma 2.  Nell'ambito  della  predetta  dotazione
organica, nella quale sono previste  due  posizioni  dirigenziali  di
livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di  livello
non generale, sono ricomprese le unita' di personale gia' in servizio
presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso
la direzione generale per l'attivita'  ispettiva  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. Al  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si  applica,  rispettivamente,
la  contrattazione  collettiva  dell'Area  I  e  la  contrattazione
collettiva del comparto Ministeri.
  2. La dotazione organica  dell'Ispettorato  e'  ridotta  in  misura
corrispondente alle cessazioni del personale delle  aree  funzionali,
appartenente ai profili amministrativi, proveniente  dalle  Direzioni
interregionali e  territoriali  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  che  avverranno  successivamente  all'entrata  in
vigore dei decreti di cui all'articolo  5,  comma  1  e  fino  al  31
dicembre 2016. Le risorse derivanti dalle economie per le  cessazioni
dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono utilizzabili  ai
fini della determinazione del budget  di  assunzioni  previsto  dalle
vigenti disposizioni in  materia  di  assunzioni  ed,  inoltre,  sono
contestualmente  ridotti  i  relativi  fondi  per  il  trattamento
accessorio.
  3. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa  derivanti
dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 7, comma 1,
la dotazione organica  dell'Ispettorato  e'  incrementata,  ogni  tre
anni, di un numero di posti corrispondente alle facolta' assunzionali
previste dalle vigenti  disposizioni  in  materia  di  turn-over  del
personale,  con  conseguente  assegnazione  delle  relative  risorse
finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto
collettivo applicato dall'Ispettorato.
  4. Presso la sede  di  Roma  dell'Ispettorato  e'  istituito,  alle
dipendenze del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  il
«Comando carabinieri  per  la  tutela  del  lavoro».  L'attivita'  di
vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri  nonche'  il
coordinamento  con  l'Ispettorato  e'  assicurato  mediante  la
definizione, da parte del direttore  dell'Ispettorato,  di  linee  di
condotta  e  programmi  ispettivi  periodici  nonche'  mediante
l'affidamento allo stesso direttore delle spese di funzionamento  del
Comando  carabinieri  per  la  tutela  del  lavoro.  Presso  le  sedi
territoriali  dell'Ispettorato  opera  altresi'  un  contingente  di
personale  che,  secondo  quanto  stabilito  dai  decreti  di  cui
all'articolo  5,  comma  1,  dipende  funzionalmente  dal  dirigente
preposto alla sede territoriale  dell'Ispettorato  e  gerarchicamente
dal comandante dell'articolazione  del  Comando  carabinieri  per  la
tutela del lavoro. In  relazione  a  quanto  stabilito  dal  presente
comma, il contingente di personale assegnato al Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 826,  comma  1,  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  e'  assegnato
all'Ispettorato.  Il  contingente  di  cui  al  presente  comma,
eventualmente ridotto con i decreti di cui all'articolo 5,  comma  1,
e' aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma  1  ed
e' selezionato per l'assegnazione secondo criteri fissati dal Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato
specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali o dell'Ispettorato. Allo stesso contingente sono  attribuiti,
nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti
al personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto  salvo  il  potere  di
conciliazione di cui  all'articolo  11  del  decreto  legislativo  23
aprile 2004,  n.  124.  Sono  a  carico  dell'Ispettorato  gli  oneri
relativi al trattamento economico, fondamentale  ed  accessorio,  del
personale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  le  spese  connesse  alle
attivita' cui sono adibiti. In ragione della riorganizzazione di  cui
al presente comma e' abrogato, dalla data indicata dai decreti di cui
all'articolo 5, comma 1, il decreto del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche
sociali e con il Ministro dell'interno, del 12 novembre 2009, recante
la «Riorganizzazione  del  Comando  Carabinieri  per  la  tutela  del
lavoro»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 52 del 4 marzo 2010, fatte salve le disposizioni relative
al rapporto di impiego dei Carabinieri per la tutela del  lavoro  con
la Regione Sicilia.
  5. Con i decreti di cui all'articolo  5,  comma  1,  sono  altresi'
individuati:
    a) la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato;
    b) gli  assetti  e  gli  organici  del  personale  dell'Arma  dei
Carabinieri di cui al comma 4, nonche' i contenuti  della  dipendenza
funzionale delle unita' territoriali dal dirigente preposto alla sede
territoriale dell'Ispettorato.
  6. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1:
    a) cessano di operare le direzioni interregionali e  territoriali
del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali  dell'Ispettorato
i compiti gia' assegnati alle predette direzioni dagli articoli 15  e
16 di cui al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  14
febbraio 2014, n. 121;
    b) e' trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato  dagli
stessi decreti di  cui  all'articolo  5,  comma  1.  Nell'ambito  del
trasferimento e' ricompreso il personale gia' in servizio  presso  le
direzioni interregionali  e  territoriali  del  lavoro  e  presso  la
direzione generale per l'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. E'  altresi'  trasferito  presso  la  sede
centrale e le sedi territoriali di Roma dell'Ispettorato il personale
ispettivo in sevizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, fatta salva la possibilita'  di  chiedere,
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  di
rimanere nei ruoli  dello  stesso  Ministero  con  inquadramento  nei
corrispondenti profili amministrativi.
                              Art. 7


                    Coordinamento e accentramento
                    delle funzioni di vigilanza

  1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma  1,
il personale ispettivo gia'  appartenente  all'INPS  e  all'INAIL  e'
inserito in un ruolo ad esaurimento  dei  predetti  Istituti  con  il
mantenimento del trattamento economico  e  normativo  in  vigore.  Le
risorse derivanti dalle economie per le cessazioni  dal  servizio  di
cui  al  presente  comma  non  sono  utilizzabili  ai  fini  della
determinazione  del  budget  di  assunzioni  da  parte  dell'INPS  e
dell'INAIL  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
assunzioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma  3.
In relazione alle cessazioni del personale di cui al presente  comma,
che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti  di
cui all'articolo 5, comma 1, sono contestualmente ridotti i  relativi
fondi per il trattamento accessorio.
  2. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attivita'  ispettiva,
con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1 sono individuate forme di
coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL
che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di  dettare
le linee di condotta e le direttive di carattere  operativo,  nonche'
di  definire  tutta  la  programmazione  ispettiva  e  le  specifiche
modalita' di accertamento. Ai fini di cui al presente comma si  tiene
conto delle esigenze del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, dell'INPS e dell'INAIL di  effettuare  accertamenti  tecnici
funzionali  allo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali  delle
predette amministrazioni.
  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL puo' chiedere di essere
inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi  dei  rispettivi
Istituti nei limiti  delle  disponibilita'  previste  dalle  relative
dotazioni organiche.
  4. Nella Regione Sicilia e nelle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  l'Ispettorato  provvede  alla  stipulazione  di  appositi
protocolli  d'intesa  al  fine  di  garantire,  in  detti  territori,
l'uniforme svolgimento dell'attivita'  di  vigilanza  ed  evitare  la
sovrapposizione  di  interventi  ispettivi,  nel  rispetto  delle
competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di  vigilanza
sul  lavoro  e  legislazione  sociale.  Detti  protocolli  possono
prevedere, altresi', iniziative formative comuni  e  la  condivisione
delle migliori pratiche in materia di svolgimento  dell'attivita'  di
vigilanza al fine di promuoverne l'uniformita' a livello nazionale.
                              Art. 8


                        Risorse finanziarie

  1. I decreti di cui all'articolo 5, comma 1, individuano le risorse
strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente,  ivi
comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale  in
forza all'Ispettorato, gia' assegnate al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella
titolarita' dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in
ogni caso trasferite all'Ispettorato le  risorse  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS  e  dell'INAIL  destinate
alle dotazioni strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' le
risorse di cui all'articolo 14, comma 1 lettera  d)  numero  2),  del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le quali sono utilizzate  per  il
finanziamento delle misure, gia' previste dallo stesso decreto legge,
per  l'incentivazione  del    personale    ispettivo    di    ruolo
dell'Ispettorato. Sono altresi' trasferite all'Ispettorato le risorse
del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dell'INPS  e
dell'INAIL finalizzate alla formazione  del  personale  ispettivo  ai
sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera d).
  2. La dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene conto  del
piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2,  comma  222-quater,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191 del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il cui termine di predisposizione e' differito  di
sei mesi.
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
in applicazione del presente decreto legislativo.
                              Art. 9


                    Rappresentanza in giudizio

  1. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  2,  all'Ispettorato  si
applica l'articolo 1 del  testo  unico  delle  leggi  e  delle  norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio  dello  Stato  e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio  decreto
30 ottobre 1933, n. 1611.
  2. L'Ispettorato puo' farsi rappresentare e difendere, nel primo  e
secondo grado di  giudizio,  da  propri  funzionari  nei  giudizi  di
opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi  di  opposizione  a
cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo  6,  comma  4,
lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonche'
negli altri  casi  in  cui  la  legislazione  vigente  consente  alle
amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di  propri
dipendenti. Nel secondo grado di giudizio,  ove  vengano  in  rilievo
questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,  e'  fatta
salva la  possibilita'  per  l'Avvocatura  dello  Stato  di  assumere
direttamente  la  trattazione  della  causa  secondo  le  modalita'
stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1. In caso
di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute  dal
giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con  la  riduzione
del venti per cento dell'importo complessivo  ivi  previsto.  Per  la
quantificazione dei relativi importi si applica il  decreto  adottato
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, per la liquidazione del  compenso  spettante  agli  avvocati.  Le
entrate derivanti dall'applicazione del presente  comma  confluiscono
in un apposito capitolo di bilancio dell'Ispettorato e  ne  integrano
le dotazioni finanziarie.
                              Art. 10


              Organizzazione del Ministero del lavoro
          e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL

  1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui  all'articolo  1,
comma 4 lettera  c),  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183,  in
applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto
legislativo sono apportate le conseguenti  modifiche  ai  decreti  di
organizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,
dell'INPS e dell'INAIL, anche in relazione alla individuazione  della
struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali
assegnataria dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3.
  2. I decreti di cui al comma 1 prevedono altresi'  la  soppressione
della direzione  generale  per  l'attivita'  ispettiva  ed  eventuali
ridimensionamenti delle altre direzioni generali  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali.
  3. In applicazione del comma 2 del presente articolo, dei commi  1,
2 ultimo periodo e 6 dell'articolo 6 sono apportate le corrispondenti
riduzioni alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, anche  con  riferimento  alle  relative  posizioni
dirigenziali di livello generale e non generale.
                              Art. 11


            Abrogazioni e altre norme di coordinamento

  1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5  comma  1,
al decreto legislativo 23 aprile  2004,  n.  124  sono  apportate  le
seguenti modifiche:
    a) gli articoli 1, 2, 4 e 5  sono  abrogati  e  l'articolo  3  e'
sostituito dal seguente:
  «Art. 3 (Commissione centrale di  coordinamento  dell'attivita'  di
vigilanza).  -  1.  La  Commissione  centrale  di  coordinamento
dell'attivita'  di  vigilanza,  costituita  ai  sensi  del  presente
articolo,  opera  quale  sede  permanente  di  elaborazione  di
orientamenti, linee e priorita' dell'attivita' di vigilanza.
  2.  La  Commissione,  sulla  base  di  specifici  rapporti  annuali
presentati dall'Ispettorato nazionale del lavoro,  propone  indirizzi
ed obiettivi strategici e priorita' degli interventi ispettivi.
  3. La  Commissione  centrale  di  coordinamento  dell'attivita'  di
vigilanza, nominata con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, e'  composta  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali o da un sottosegretario delegato,  in  qualita'  di
presidente; dal direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro;  dai
direttori generali dell'INPS e dell'INAIL; dal Comandante del Comando
carabinieri per la tutela del lavoro; dal Comandante  generale  della
Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate  della
Guardia  di  finanza;  dal  Comandante  generale  dell'Arma  dei
carabinieri; dal Direttore generale dell'Agenzia  delle  entrate;  da
quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro  rappresentanti
dei  lavoratori    designati    dalle    organizzazioni    sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello  nazionale.  I
componenti della Commissione possono farsi  rappresentare  da  membri
supplenti appositamente delegati.
  4.  Alle  sedute  della  Commissione  centrale  di  coordinamento
dell'attivita' di vigilanza possono essere invitati a  partecipare  i
Direttori generali delle direzioni generali del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, e i  Direttori  generali  delle  direzioni
generali degli altri Ministeri interessati in  materia.  Alle  sedute
della  Commissione  centrale  di  coordinamento  dell'attivita'  di
vigilanza puo', su questioni di  carattere  generale  attinenti  alla
problematica del lavoro illegale, essere altresi'  invitato  il  Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
  5. Ai componenti della Commissione di coordinamento  dell'attivita'
di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a  partecipare  ai
sensi del comma  4  non  spetta  alcun  compenso,  rimborso  spese  o
indennita'  di  missione.  Al  funzionamento  della  Commissione  si
provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui  pertinenti
capitoli di bilancio»;
    b) all'articolo 9,  comma  1,  primo  periodo,  le  parole  "alla
Direzione generale" sono sostituite dalle seguenti "al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali";
    c) all'articolo 13, comma 5, il primo capoverso e' sostituito dal
seguente "L'adozione  della  diffida  interrompe  i  termini  per  la
presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17  del  presente
decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli  adempimenti
di cui ai commi 2 e 3".
    d) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  16  (Ricorsi  al  direttore  della  sede  territoriale
dell'Ispettorato). - 1. Al fine di garantire l'uniforme  applicazione
delle  disposizioni  in  materia  di  lavoro,  legislazione  sociale,
nonche' in materia contributiva e  assicurativa,  nei  confronti  dei
relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali  e  agenti  di
polizia giudiziaria di cui  all'articolo  13,  comma  7,  e'  ammesso
ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato
nazionale del  lavoro,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  degli
stessi.
  2. Il  ricorso  va  inoltrato  alla  sede  territoriale  competente
dell'Ispettorato del lavoro ed e' deciso,  nel  termine  di  sessanta
giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta  dal
ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso
inutilmente il termine  previsto  per  la  decisione  il  ricorso  si
intende respinto»;
    e) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
  «Art. 17 (Ricorso al Comitato per  i  rapporti  di  lavoro).  -  1.
Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato e' costituito
il Comitato per i rapporti di lavoro, composto  dal  direttore  della
sede territoriale  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  che  la
presiede, dal direttore dell'INPS  e  dal  direttore  dell'INAIL  del
capoluogo di  regione  dove  ha  sede  l'Ispettorato  competente.  Ai
componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso  spese  o
indennita' di missione ed al funzionamento  dei  comitati  stessi  si
provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui  pertinenti
capitoli di bilancio.
  2.  Tutti  i  ricorsi  avverso  gli  atti  di  accertamento
dell'Ispettorato nazionale del lavoro  e  gli  atti  di  accertamento
degli Enti previdenziali e assicurativi che  abbiano  ad  oggetto  la
sussistenza  o  la  qualificazione  dei  rapporti  di  lavoro,  sono
inoltrati entro 30 giorni  dalla  notifica  degli  stessi  alla  sede
territoriale  competente  dell'Ispettorato  e  sono  decisi,  con
provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di
novanta giorni  dal  ricevimento,  sulla  base  della  documentazione
prodotta dal ricorrente e di  quella  in  possesso  dell'Ispettorato.
Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione  il  ricorso
si intende respinto.».
  2. Ogni riferimento  alle  direzioni  interregionali,  regionali  o
territoriali del lavoro contenuto in  provvedimenti  di  legge  o  in
norme di rango secondario e' da intendersi,  in  quanto  compatibile,
alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato.
  3. Le disposizioni di cui alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689
trovano  applicazione,  in  quanto  compatibili,  nei  confronti
dell'Ispettorato, da intendersi quale Autorita' competente a ricevere
il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 24  novembre
1981, n. 689.
  4. L'Ispettorato puo' stipulare uno o piu' protocolli d'intesa  che
prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi  delle
aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la  protezione
ambientale.  L'Ispettorato  stipula  altresi'  specifici  protocolli
d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le
aziende  di  trasporto  pubblico  regionale  e  locale  al  fine  di
facilitare la mobilita' del  personale  ispettivo  nell'ambito  dello
svolgimento dei propri compiti.
  5. L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono tenuti a  mettere
a  disposizione  dell'Ispettorato,  anche  attraverso  l'accesso  a
specifici archivi informatici, dati  e  informazioni,  sia  in  forma
analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento
dell'attivita' di vigilanza e di  difesa  in  giudizio,  al  fine  di
orientare  l'azione  ispettiva  nei  confronti  delle  imprese  che
evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare  ovvero
della evasione od omissione contributiva e al fine  di  una  maggiore
efficacia  della  gestione  del  contenzioso.  L'inosservanza  delle
disposizioni di cui al presente comma comporta  l'applicazione  delle
norme in materia di responsabilita' dirigenziale.
  6. Al fine di uniformare l'attivita' di  vigilanza  ed  evitare  la
sovrapposizione  di  interventi  ispettivi,  ogni  altro  organo  di
vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione
sociale e' tenuto a raccordarsi con le sedi centrale  e  territoriali
dell'Ispettorato.
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma  5,  il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  l'INPS  e  l'INAIL  assicurano
altresi'  ogni  forma  di  collaborazione  utile  ad  un  efficiente
svolgimento dell'attivita' di vigilanza.
                              Art. 12


          Disposizioni per l'operativita' dell'Ispettorato

  1. Il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  nomina  un
comitato  operativo  presieduto  dal  direttore  dell'Ispettorato  e
formato da un esperto dei ruoli del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL.
  2. Il Comitato svolge le attivita' di cui al comma 3 per il periodo
necessario a garantire la progressiva funzionalita'  dell'Ispettorato
e comunque per un periodo non superiore a tre anni.
  3. Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:
    a) coadiuva il direttore dell'Ispettorato nella definizione degli
atti di indirizzo dell'attivita' di vigilanza in materia di lavoro  e
legislazione sociale  da  sottoporre  alla  Commissione  centrale  di
coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124;
    b)  assicura  ogni  utile  coordinamento  tra  l'Ispettorato,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sia
ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale  ispettivo
che della definizione degli obiettivi  in  relazione  ai  complessivi
piani di attivita' delle stesse amministrazioni;
    c) adotta, in raccordo con il direttore,  misure  finalizzate  ad
una  piu'  efficace  uniformita'  dell'attivita'  di  vigilanza,  ivi
comprese misure di carattere economico e gestionale;
    d) monitora le attivita' dell'Ispettorato, trascorsi dodici  mesi
dalla sua istituzione, al fine di valutarne la concreta funzionalita'
ed efficacia di azione.
  4. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, gettone di
presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti.
                              Art. 13


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015

                            MATTARELLA


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali

                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione  e    la    pubblica
                                amministrazione

                                Pinotti, Ministro della difesa

                                Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

riferimento id:28932

Data: 2015-09-24 09:45:23

Re:JOBS ACT - in Gazzetta i 4 decreti attuativi del 14 settembre 2015


[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150
Disposizioni per il riordino della normativa in  materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)
(GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)
  Vigente al: 24-9-2015  [/b][/color]
Capo I

RETE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL LAVORO



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
che allo scopo di garantire la fruizione dei  servizi  essenziali  in
materia  di  politica  attiva  del  lavoro  su  tutto  il  territorio
nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle  relative
funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare,  su  proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i
profili di rispettiva competenza, con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi  finalizzati  al  riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro  e  di  politiche
attive;
  Visto l'articolo 1, comma 4, della citata legge n.  183  del  2014,
recante  il  criterio  di  delega  relativo,  tra  l'altro,  alla
razionalizzazione degli incentivi all'assunzione;  alla  istituzione,
anche ai sensi dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, di un'Agenzia nazionale per  l'occupazione  partecipata  da
Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali; all'attribuzione all'Agenzia di competenze
gestionali in materia di servizi per l'impiego,  politiche  attive  e
ASpI; al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio  e  valutazione
delle politiche e dei servizi; alla valorizzazione delle sinergie tra
servizi pubblici e privati; alla introduzione di principi di politica
attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento  tra
misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o  disoccupata
e misure volte al  suo  inserimento  nel  tessuto  produttivo,  anche
attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano
come parte le agenzie per il lavoro o  altri  operatori  accreditati,
con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti
e  forme  di  remunerazione,  proporzionate  alla  difficolta'  di
collocamento, a  fronte  dell'effettivo  inserimento  almeno  per  un
congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio' destinati,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica  statale  o
regionale; alla semplificazione amministrativa in materia di lavoro e
politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche;
  Visto l'articolo  15  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78
convertito con modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125
recante  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
Disposizioni  per  garantire  la  continuita'  dei  dispositivi  di
sicurezza e di  controllo  del  territorio.  Razionalizzazione  delle
spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di
rifiuti e di emissioni industriali";
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, nella seduta del 30 luglio 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2015;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

                              E m a n a


                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


      Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni  e
province autonome, per le parti di rispettiva competenza,  esercitano
il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per  il
lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorita'
che identificano la politica nazionale in materia,  ivi  comprese  le
attivita' relative al collocamento dei disabili di cui alla legge  12
marzo 1999, n. 68.
  2. La rete dei servizi per le politiche del  lavoro  e'  costituita
dai seguenti soggetti, pubblici o privati:
    a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui
all'articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»;
    b) le strutture regionali per le Politiche Attive del  Lavoro  di
cui all'articolo 11 del presente decreto;
    c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e
strumenti a sostegno del reddito;
    d)  l'INAIL,  in  relazione  alle  competenze  in  materia  di
reinserimento  e  di  integrazione  lavorativa  delle  persone  con
disabilita' da lavoro;
    e) le Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo  4  del  decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e  gli  altri  soggetti
autorizzati all'attivita' di intermediazione ai  sensi  dell'articolo
12 del presente decreto;
    f) i fondi interprofessionali per la formazione continua  di  cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    g) i fondi bilaterali  di  cui  all'articolo  12,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 276 del 2003;
    h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale  dei
lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.;
    i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le universita' e gli istituti di  scuola  secondaria  di
secondo grado.
  3. La rete  dei  servizi  per  le  politiche  del  lavoro  promuove
l'effettivita'  dei  diritti  al  lavoro,  alla  formazione  ed
all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4,  35  e  37
della Costituzione ed il diritto di  ogni  individuo  ad  accedere  a
servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della  Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante  interventi  e
servizi volti a  migliorare  l'efficienza  del  mercato  del  lavoro,
assicurando, tramite l'attivita'  posta  in  essere  dalle  strutture
pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori  di  lavoro
il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai  lavoratori  il
sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.
  4. L'ANPAL esercita  il  ruolo  di  coordinamento  della  rete  dei
servizi per le politiche del lavoro, nel  rispetto  delle  competenze
costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano
  5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano esercitano nelle materie disciplinate dal presente decreto le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi  statuti,  delle
relative norme di attuazione e delle norme speciali  recanti  deleghe
di funzioni e, in riferimento alla  provincia  autonoma  di  Bolzano,
anche in materia di uso della lingua tedesca e  della  lingua  ladina
nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione.
                              Art. 2


    Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate:
    a) le linee  di  indirizzo  triennali  e  gli  obiettivi  annuali
dell'azione in materia di politiche attive, con particolare  riguardo
alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai  tempi  di
servizio, alla quota di intermediazione  tra  domanda  e  offerta  di
lavoro;
    b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che
debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.
  2. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono,  altresi',  essere
determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse
categorie di  utenti,  ivi  compresi  i  disoccupati  che  non  siano
beneficiari di prestazioni a  sostegno  del  reddito  collegate  allo
stato  di  disoccupazione,  nonche'  i  tempi  e  le  modalita'  di
definizione del relativo percorso di inserimento o  di  reinserimento
lavorativo, prevedendo opportuni  margini  di  adeguamento  da  parte
delle regioni e province autonome.
                              Art. 3


        Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali in materia di politiche attive del lavoro

  1. Al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  spettano,
oltre a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  il  potere  di
indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, nonche' le competenze in materia di
verifica e  controllo  del  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio
nazionale, nonche' quelle in materia di monitoraggio delle  politiche
occupazionali e del lavoro.
  2. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  esprime
parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL:
    a) circolari e altri atti interpretativi  di  norme  di  legge  o
regolamento;
    b) modalita' operative e ammontare  dell'assegno  individuale  di
ricollocazione di cui all'articolo 23 del presente decreto;
    c) atti di programmazione  e  riprogrammazione  in  relazione  ai
programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualita' di  autorita'  di
gestione.
  3. Al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  compete
inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei seguenti atti:
    a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua, ai fini
di cui all'articolo 25 del presente decreto, in relazione al grado di
vicinanza rispetto alla specifica professionalita', alla distanza dal
domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi  pubblici,  tenuto  conto
della durata della disoccupazione;
    b) definizione delle linee di indirizzo  per  l'attuazione  della
normativa nazionale  in  materia  di  politiche  attive  del  lavoro,
servizi pubblici per il  lavoro,  ivi  comprese  quelle  inerenti  il
collocamento della gente di mare di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 18 aprile 2006,  n.  231,  di  concerto  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il  collocamento  dei
disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 e l'inserimento  lavorativo
dei lavoratori stranieri;
    c) indirizzo sul sistema della formazione professionale continua,
ivi compresa quella finanziata dai fondi  interprofessionali  di  cui
all'articolo 118 della legge n.  388  del  2000,  nonche'  dai  fondi
bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del  decreto  legislativo
n. 276 del 2003.
  4. Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono  definite
linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione.
                              Art. 4


                Istituzione dell'Agenzia Nazionale
                per le Politiche Attive del Lavoro

  1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio  2016,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  l'ANPAL,  al  cui
funzionamento  si  provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Per  quanto  non
specificamente  previsto  dal  presente  decreto,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300.
  2.  L'ANPAL  e'  dotata  di  personalita'  giuridica,  autonomia
organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio
ed e' posta sotto la vigilanza  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi  e  la
corretta gestione delle risorse finanziarie.
  3. L'ANPAL è sottoposta al controllo  della  Corte  dei  conti  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
  4. La dotazione organica dell'ANPAL, non  superiore  a  395  unita'
ripartite  tra  le  diverse  qualifiche,  incluse  le  qualifiche
dirigenziali,  e'  definita  con  i  decreti  di  cui  al  comma  9.
Nell'ambito  della  predetta  dotazione  organica  e'  prevista  una
posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore
generale, e sette posizioni dirigenziali  di  livello  non  generale,
corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale
dirigenziale e non  dirigenziale  di  ruolo  dell'ANPAL  si  applica,
rispettivamente,  la  contrattazione  collettiva  dell'Area  I  e  la
contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
  5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la direzione
generale per le politiche attive,  i  servizi  per  il  lavoro  e  la
formazione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
soppressa e i relativi posti funzione  di  un  dirigente  di  livello
generale e cinque dirigenti di livello non generale  sono  trasferiti
all'ANPAL. Sono altresi' trasferiti all'ANPAL  ulteriori  due  uffici
dirigenziali di livello non generale  dalla  direzione  generale  dei
sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione  nonche'
dalla  direzione  generale  per  le  politiche  del  personale,
l'innovazione  organizzativa,  il  bilancio  -  ufficio  procedimenti
disciplinari.
  6.  L'ISFOL,  negli  anni  2016  e  2017,  non  puo'  procedere  ad
assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute  negli
anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi  derivanti
da tali mancate assunzioni  affluiscono  al  bilancio  dell'ANPAL,  a
copertura  degli  oneri  di  funzionamento.  Conseguentemente,  il
contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un  importo  pari
ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016  ed  e'  trasferito
all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri  di  funzionamento
anche le risorse derivanti  dalle  economie  per  le  cessazioni  del
personale delle aree funzionali, gia' in servizio presso la Direzione
generale per le politiche attive,  i  servizi  per  il  lavoro  e  la
formazione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in relazione
alle quali l'ANPAL,  nell'anno  2016,  non  puo'  procedere  a  nuove
assunzioni.
  7. In relazione ai trasferimenti di  personale  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, con i decreti  di  cui
al comma 9 sono trasferite al bilancio dell'ANPAL le  somme  relative
alla copertura degli oneri  di  funzionamento  e  di  personale,  ivi
inclusa le componenti accessorie della retribuzione.
  8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e  fino
alla definizione di un piano logistico generale  relativo  agli  enti
coinvolti nella riorganizzazione utilizza le  sedi  gia'  in  uso  al
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL.
  9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di  entrata
in vigore del  presente  decreto,  con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  e  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione si provvede alla  individuazione  dei  beni  e  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal  Ministero
del lavoro e dalle politiche  sociali  e  dell'ISFOL  all'ANPAL,  ivi
compresa la cessione dei contratti ancora  in  corso,  nonche'  delle
modalita' e  procedure  di  trasferimento.  Gli  schemi  di  decreto,
corredati da  relazione  tecnica,  sono  trasmessi  alla  Camera  dei
deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'  su  di  essi  siano
espressi, entro trenta giorni dalla data  di  assegnazione  i  pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili  finanziari.
Ai dipendenti transitati nei  ruoli  dell'ANPAL  e'  riconosciuto  il
diritto  di  opzione  per  il  regime  previdenziale  dell'ente  di
provenienza. I dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti  che  applicano
un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti  in  ruoli
ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di
provenienza.
  10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11
sono determinate le conseguenti riduzioni delle  dotazioni  organiche
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL.
  11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo  1,
comma 7, lettera l), della legge n. 183  del  2014,  in  applicazione
delle disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  legislativo  sono
apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche  al  decreto
di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
anche in relazione alla individuazione della struttura  dello  stesso
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  assegnataria  dei
compiti di cui al comma 2. Per  i  medesimi  scopi  si  provvede  per
l'ISFOL ai sensi dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente
comma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa  della
finanza pubblica.
  12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  con  decreti  del  Presidente  della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
su proposta del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
nominato il presidente dell'ANPAL di cui al successivo articolo 6.
  13. A far data dalla nomina di cui  al  comma  12,  ANPAL  subentra
nella titolarita' delle azioni di Italia  Lavoro  S.p.A.  ed  il  suo
presidente ne diviene amministratore unico, senza diritto a compensi,
con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di  Italia
Lavoro S.p.A. Nei successivi  trenta  giorni,  Italia  Lavoro  S.p.A.
adotta il nuovo statuto, che prevede  forme  di  controllo  da  parte
ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di  Italia
Lavoro S.p.A., ed e'  soggetto  all'approvazione  del  Ministero  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  14. ANPAL non puo' trasferire la titolarita' delle azioni di Italia
Lavoro S.p.A., ne' i diritti  di  opzione  in  sede  di  aumento  del
capitale sociale, ne' i diritti di prelazione dei diritti inoptati, e
non puo' concedere alcun altro diritto sulle azioni.
  15. Una quota non inferiore al 50  per  cento  dei  posti  messi  a
concorso  dall'ANPAL  sono  riservati  a  personale  in  possesso  di
specifici requisiti di professionalita' e competenza acquisiti presso
enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e
del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel
campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione,
per un periodo non inferiore a un anno.
  16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo  14,  comma  4,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  l'ANPAL  si  avvale
dell'Organismo Indipendente  di  Valutazione  della  Performance  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili  sinergie  logistiche,
stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:
    a)  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  in  relazione  allo
svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo;
    b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria  collaborazione
con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni  e  compiti
di gestione coordinata dei sistemi informativi;
    c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivita' in  materia  di
collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilita'
da lavoro;
    d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attivita' istituzionali  fra
i due enti e il Ministero vigilante.
  18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto e' adottato lo statuto dell'ANPAL, con decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con  il  Ministro  dell'economia  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, in conformita' ai principi e  ai  criteri  direttivi
stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto  legislativo  n.  300
del 1999.
                              Art. 5


            Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale
                per le Politiche Attive del Lavoro

  1.  Le  risorse  complessive  attribuite  all'ANPAL  a  decorrere
dall'anno 2016 sono costituite:
    a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento  dell'Agenzia,
iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;
    b)  dal  Fondo  per  le  politiche  attive  del  lavoro  di  cui
all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo  9,  comma  5,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
    d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre  amministrazioni
secondo  quanto  disposto  dall'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 300 del 1999.
  2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo  integrativo,  di
cui  all'articolo  25  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  e
successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro  non  aderenti
ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono  versate
per il 50 per cento al predetto Fondo di rotazione e per il  restante
50 per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la  formazione,  di
cui all'articolo 18  del  decreto-legge  29  novembre  2008  n.  185,
convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Con il  decreto  di  cui  al  successivo  comma  4  puo'  essere
individuata una quota non superiore al 20  per  cento  delle  entrate
annue del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  9,  comma  5,  del
decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a  far  fronte  ad  esigenze
gestionali e operative,  ivi  incluso  l'incremento  della  dotazione
organica.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono  essere  assegnate
all'ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:
    a) alla  quota  parte  del  Fondo  per  l'occupazione  alimentata
secondo i criteri stabiliti con il comma 2;
    b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della  legge  17  maggio
1999, n. 144;
    c)  alle  somme  gia'  destinate  al  piano  gestionale  di  cui
all'articolo 29, comma 2, del presente decreto.
                              Art. 6


                    Organi dell'Agenzia Nazionale
                per le Politiche Attive del Lavoro

  1. Sono  organi  dell'ANPAL  e  restano  in  carica  per  tre  anni
rinnovabili per una sola volta:
    a) il presidente;
    b) il consiglio di amministrazione;
    c) il consiglio di vigilanza;
    d) il collegio dei revisori.
  2. Il presidente, scelto tra personalita' di comprovata  esperienza
e professionalita' nel campo delle politiche e delle istituzioni  del
mercato del lavoro, e' nominato  per  un  triennio  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri, adottata su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali.  Il  trattamento  economico  del  presidente  e'
determinato con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e  da
due membri, nominati per tre anni  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri,  uno  su  proposta  della  Conferenza  delle
regioni e province autonome, uno su proposta del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali. I membri del consiglio di  amministrazione
sono  scelti  tra  personalita'  di  comprovata  esperienza  e
professionalita' nel campo delle politiche e  delle  istituzioni  del
mercato  del  lavoro  e  cessano  dalle  funzioni  allo  scadere  del
triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di
altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il  trattamento
economico dei  consiglieri  di  amministrazione  e'  determinato  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  a  valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e  comunque  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri  scelti  tra
esperti di comprovata esperienza e professionalita' nel  campo  delle
politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle
associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  dipendenti
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e  nominati
per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I  membri
del consiglio di vigilanza cessano dalle funzioni  allo  scadere  del
triennio, anche se nominati nel corso  di  esso  in  sostituzione  di
altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.  I  membri  del
consiglio di vigilanza non percepiscono alcun  compenso,  indennita',
gettone di presenza o altro emolumento comunque  denominato  e  hanno
diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta
dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza elegge  al  proprio
interno il presidente.
  5. Il collegio dei revisori e' nominato con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ed e'  composto  da  tre  membri
effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  uno  in  rappresentanza  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono  nominati
i membri  supplenti  in  rappresentanza  dei  predetti  Ministeri.  I
componenti del collegio  sono  scelti  tra  dirigenti  incaricati  di
funzioni di livello dirigenziale non generale  delle  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo  3  del  medesimo
decreto legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di  cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in
possesso di specifica professionalita'  in  materia  di  controllo  e
contabilita'  pubblica.  Ai  componenti  del  collegio  dei  revisori
compete,  per  lo  svolgimento  della  loro  attivita',  un  compenso
determinato con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  a
valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e  comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. All'onere per gli organi dell'ANPAL  si  fa  fronte  mediante  i
risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, e all'articolo  10,
comma 1.
                              Art. 7


          Attribuzioni degli organi dell'Agenzia Nazionale
                per le Politiche Attive del Lavoro

  1. Il presidente ha la rappresentanza legale  dell'ANPAL,  presiede
il consiglio  di  amministrazione,  di  cui  convoca  e  presiede  le
riunioni e definisce l'ordine del giorno, puo' assistere alle  sedute
del consiglio di sorveglianza.
  2. Il presidente e' interlocutore unico del governo, dei ministeri,
degli altri enti e istituzioni.
  3.  Il  consiglio  di  amministrazione  approva  i  piani  annuali
dell'azione in materia di  politiche  attive,  da  adottarsi  con  il
decreto di cui all'articolo  2  del  presente  decreto,  delibera  il
bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera i piani d'impiego
dei fondi disponibili e adotta, su proposta del direttore generale, i
regolamenti  di  contabilita'  e  di  organizzazione.  Il  consiglio
esercita, inoltre, ogni altra funzione che  non  sia  compresa  nella
sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL.
  4. Il consiglio  di  vigilanza  formula  proposte  sulle  linee  di
indirizzo generale, propone gli obiettivi  strategici  e  vigila  sul
perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi  strategici  adottati
dal consiglio di amministrazione.
                              Art. 8


                        Direttore generale

  1. Il direttore generale e' scelto tra esperti ovvero tra personale
incaricato  di  funzioni  di  livello  dirigenziale  generale  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 o altro personale di cui  all'articolo  3
del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e
professionalita'  nelle  materie  di  competenza  dell'ANPAL  ed  e'
nominato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e,  se  dipendente  delle
amministrazioni  pubbliche,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i
rispettivi ordinamenti. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria
e' reso indisponibile nella dotazione  organica  dell'amministrazione
di provenienza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo  un
numero  di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.
Conformemente  a  quanto  previsto  dall'articolo  21  del  decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  il  mancato  raggiungimento  degli
obiettivi,  accertato  attraverso  le  risultanze  del  sistema  di
valutazione di cui al Titolo II del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  15,  ovvero
l'inosservanza  delle  direttive  impartite  dal  consiglio  di
amministrazione comportano, previa  contestazione  e  ferma  restando
l'eventuale  responsabilita'  disciplinare  secondo  la  disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello
stesso incarico dirigenziale, nonche', in relazione alla gravita' dei
casi, la revoca dell'incarico.
  2.  Il  direttore  generale  predispone  il  bilancio,  coordina
l'organizzazione interna del personale, degli uffici e  dei  servizi,
assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo, puo' assistere  alle
sedute del consiglio  di  amministrazione  su  invito  dello  stesso,
formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL,
consistenza degli organici e promozione dei  dirigenti,  ed  esercita
ogni altro potere attribuitogli dal presidente  e  dal  consiglio  di
amministrazione.
  3. Il direttore generale resta in carica  per  un  periodo  di  tre
anni, rinnovabile per una sola volta.
                              Art. 9


              Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale
                per le Politiche Attive del Lavoro

  1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:
    a) coordinamento della gestione  dell'Assicurazione  Sociale  per
l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento  dei  disabili
di cui alla  legge  n.  68  del  1999,  nonche'  delle  politiche  di
attivazione dei lavoratori disoccupati, con  particolare  riferimento
ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate  alla
cessazione del rapporto di lavoro;
    b) definizione degli  standard  di  servizio  in  relazione  alle
misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;
    c) determinazione  delle  modalita'  operative  e  dell'ammontare
dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei
privati accreditati ai sensi dell'articolo 12;
    d) coordinamento dell'attivita' della rete  Eures,  di  cui  alla
decisione di esecuzione della Commissione del 26  novembre  2012  che
attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento  europeo  e  del
consiglio del 5 aprile 2011;
    e) definizione delle metodologie di  profilazione  degli  utenti,
allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilita',  in
linea con i  migliori  standard  internazionali,  nonche'  dei  costi
standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo  18
del presente decreto;
    f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia  per  la
coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal  Fondo  Sociale
Europeo, nonche' di programmi cofinanziati con fondi nazionali  negli
ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;
    g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro,  di  cui  all'articolo  13  del  presente
decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per
il supporto all'attivita' di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro  e  l'interconnessione  con  gli  altri  soggetti  pubblici  e
privati;
    h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo n. 276 del 2003;
    i) gestione dei programmi operativi nazionali  nelle  materie  di
competenza, nonche' di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;
    l) definizione e gestione  di  programmi  per  il  riallineamento
delle aree per le quali non siano  rispettati  i  livelli  essenziali
delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi  sia
un rischio di mancato rispetto  dei  medesimi  livelli  essenziali  e
supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non
siano stati assicurati, mediante interventi di gestione  diretta  dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;
    m) definizione di metodologie di  incentivazione  alla  mobilita'
territoriale;
    n) vigilanza  sui  fondi  interprofessionali  per  la  formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonche'
dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 276 del 2003;
    o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di  aziende
aventi unita' produttive ubicate in  diverse  province  della  stessa
regione o in piu' regioni e, a richiesta del gruppo di  coordinamento
e  controllo  del  progetto  di  riconversione  e  riqualificazione
industriale, assistenza  e  consulenza  nella  gestione  delle  crisi
aziendali complesse di  cui  all'articolo  27  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134;
    p)  gestione  di  programmi  di  reimpiego  e  ricollocazione  in
relazione a crisi di aziende  aventi  unita'  produttive  ubicate  in
diverse province della stessa regione o in piu' regioni, di programmi
per l'adeguamento alla  globalizzazione  cofinanziati  con  il  Fondo
Europeo  di  adeguamento  alla  globalizzazione  (FEG),  nonche'  di
programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
    q)  gestione  del  Repertorio  nazionale  degli    incentivi
all'occupazione, di cui all'articolo 30.
  2. In aggiunta ai compiti di cui  al  comma  1,  all'ANPAL  possono
essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante  la  stipula
di apposite convenzioni con le regioni e  le  province  autonome,  in
materia di gestione  diretta  dei  servizi  per  il  lavoro  e  delle
politiche attive del lavoro.
                              Art. 10


          Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo
            della formazione professionale dei lavoratori

  1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali
provvede al  rinnovo  degli  organi  dell'ISFOL,  con  riduzione  del
consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due  designati  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente,
e uno dalla Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni,  individuati
nell'ambito degli  assessorati  regionali  competenti  nelle  materie
oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione a tale riduzione, il
contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto di euro  centomila  a
decorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL.
  2. Entro i sessanta  giorni  successivi  al  rinnovo  degli  organi
dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto
e del regolamento dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni:
    a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con
gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in
materia di  istruzione  e  formazione  professionale,  formazione  in
apprendistato  e  percorsi  formativi  in  alternanza,  formazione
continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro,  inclusione
sociale dei soggetti che presentano maggiori difficolta' e misure  di
contrasto alla poverta', servizi per il lavoro e politiche attive del
lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;
    b) studio, ricerca, monitoraggio e  valutazione  delle  politiche
del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la  verifica  del
raggiungimento degli obiettivi da  parte  dell'ANPAL,  nonche'  delle
spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione,  studio,
monitoraggio  e  valutazione  delle  altre  politiche  pubbliche  che
direttamente o  indirettamente  producono  effetti  sul  mercato  del
lavoro;
    c) studio, ricerca, monitoraggio  e  valutazione  in  materia  di
terzo settore;
    d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione,  con
enti, istituzioni pubbliche, universita' o soggetti privati  operanti
nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.
  3. Per il monitoraggio e la valutazione delle  politiche  pubbliche
di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il  pieno  accesso  ai
dati contenuti nei propri archivi gestionali.
                              Art. 11

Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del
  lavoro a livello regionale e delle Province Autonome

  1. Allo  scopo  di  garantire  livelli  essenziali  di  prestazioni
attraverso  meccanismi  coordinati  di  gestione  amministrativa,  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  stipula,  con  ogni
regione  e  con  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  una
convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi  in
relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e  delle  politiche
attive del lavoro nel territorio della regione o provincia  autonoma,
nel rispetto del presente decreto nonche' dei seguenti principi:
    a) attribuzione delle funzioni e dei  compiti  amministrativi  in
materia di politiche attive del lavoro alle regioni e  alle  province
autonome, che garantiscono  l'esistenza  e  funzionalita'  di  uffici
territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;
    b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di  misure
di attivazione dei beneficiari di  ammortizzatori  sociali  residenti
nel territorio della regione o provincia  autonoma,  ai  sensi  degli
articoli 21 e 22;
    c) disponibilita' di servizi e  misure  di  politica  attiva  del
lavoro a tutti i residenti sul  territorio  italiano,  a  prescindere
dalla regione o provincia autonoma di residenza;
    d) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e
dei compiti di cui all'articolo 18, nonche' dei seguenti compiti:
      1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla  legge
n. 68 del 1999;
      2. avviamento a selezione nei casi  previsti  dall'articolo  16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
    e)  possibilita'  di  attribuire  all'ANPAL,  sulla  base  della
convenzione, una o piu' funzioni di cui alla lettera d).
  2. Alle regioni e province autonome restano  inoltre  assegnate  le
competenze in materia  di  programmazione  di  politiche  attive  del
lavoro, e in particolare:
    a) identificazione della strategia regionale  per  l'occupazione,
in  coerenza  con  gli  indirizzi  generali  definiti  ai  sensi
dell'articolo 2 del presente decreto;
    b) accreditamento  degli  enti  di  formazione,  nell'ambito  dei
criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
  3. Nel definire l'offerta formativa, le regioni e province autonome
riservano una congrua quota di  accesso  alle  persone  in  cerca  di
occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego.
  4. In via transitoria le convenzioni di  cui  al  comma  1  possono
prevedere che i compiti, le funzioni e gli  obblighi  in  materia  di
politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, a
soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12.
                              Art. 12


              Accreditamento dei servizi per il lavoro

  1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di
accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto  legislativo  n.
276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previa  intesa  in  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:
    a) coerenza con il sistema  di  autorizzazione  allo  svolgimento
delle  attivita'  di  somministrazione,  intermediazione,  ricerca  e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione  professionale,
di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
    b) definizione di requisiti  minimi  di  solidita'  economica  ed
organizzativa, nonche' di esperienza professionale  degli  operatori,
in relazione ai compiti da svolgere;
    c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di  cui
all'articolo 13 del presente decreto, nonche'  l'invio  all'ANPAL  di
ogni informazione utile a garantire un efficace  coordinamento  della
rete dei servizi per le politiche del lavoro;
    d) raccordo con il  sistema  regionale  di  accreditamento  degli
organismi di formazione;
    e) definizione della procedura  di  accreditamento  dei  soggetti
abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di  ricollocazione
di cui all'articolo 23.
  2. Qualora ne facciano  richiesta  all'ANPAL,  le  agenzie  per  il
lavoro di cui alle lettere a) e c)  dell'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono  accreditate  ai  servizi
per il lavoro su tutto il territorio nazionale.
  3. ANPAL istituisce l'albo nazionale  dei  soggetti  accreditati  a
svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro
secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale  vengono  iscritte  le
agenzie per il lavoro di cui  al  comma  2  nonche'  le  agenzie  che
intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
un proprio regime di accreditamento.
  4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo  il
comma 5 e' aggiunto il seguente:
  "5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo  4,
comma 1, lettera c),  dei  soggetti  autorizzati  secondo  il  regime
particolare di cui al comma 1, lettere c),  d),  e),  f),  e  f-bis),
nonche' al comma 2 del presente  articolo,  comporta  automaticamente
l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle  lettere
d) ed e) dell'articolo 4, comma 1".
                              Art. 13


      Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro

  1. In attesa della realizzazione di un sistema  informativo  unico,
l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti
informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il  sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, che si  compone  del
nodo  di  coordinamento  nazionale  e  dei  nodi  di  coordinamento
regionali, nonche' il portale unico per la  registrazione  alla  Rete
nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
  2. Costituiscono elementi  del  sistema  informativo  unitario  dei
servizi per il lavoro:
    a)  il  sistema  informativo  dei  percettori  di  ammortizzatori
sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012,
n. 92;
    b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
    c) i dati relativi alla gestione dei  servizi  per  il  lavoro  e
delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e
professionale di cui al comma 3;
    d) il sistema informativo della formazione professionale, di  cui
all'articolo 15 del presente decreto.
  3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei  lavoratori,
di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,  n.
181,  viene  definita  dall'ANPAL,  unitamente  alle  modalita'  di
interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema  informativo
unitario delle politiche del lavoro.
  4. Allo scopo di semplificare  gli  adempimenti  per  i  datori  di
lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione  e  cessazione
dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  all'articolo  4-bis  del  decreto
legislativo n.  181  del  2000,  all'articolo  9-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  2006,  n.  231,  nonche'
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,  sono  comunicate
per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione  dei  centri
per l'impiego, del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,
dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per  le
attivita' di rispettiva competenza.
  5. Allo scopo di certificare i  percorsi  formativi  seguiti  e  le
esperienze  lavorative  effettuate,  l'ANPAL  definisce  apposite
modalita' di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di
altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla  protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196.
  6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani  in
uscita da percorsi di istruzione e formazione,  l'ANPAL  stipula  una
convenzione con  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  per  lo  scambio  reciproco  dei  dati
individuali e dei relativi risultati statistici.
  7.  Il  sistema  di  cui  al  presente  articolo  viene  sviluppato
nell'ambito  dei  programmi  operativi  cofinanziati  con  fondi
strutturali,  nel  rispetto  dei  regolamenti  e  degli  atti  di
programmazione approvati dalla Commissione Europea.
                              Art. 14


        Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento
                      dei sistemi informativi

  1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche
del  lavoro  costituiscono  il  patrimonio  informativo  comune  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dell'INPS,
dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e  province  autonome,  nonche'
dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei  rispettivi  compiti
istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base  informativa  per
la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore,
contenente  le  informazioni  relative  ai  percorsi  educativi  e
formativi, ai  periodi  lavorativi,  alla  fruizione  di  provvidenze
pubbliche e ai versamenti contributivi ai  fini  della  fruizione  di
ammortizzatori sociali. Il fascicolo e'  liberamente  accessibile,  a
titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte  dei
singoli soggetti interessati.
  2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico  Nazionale  (SISTAN)  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  accede  alla
banca dati istituita  presso  l'ANPAL  di  cui  all'articolo  13  del
presente  decreto,  al  fine  dello  svolgimento  dei  compiti
istituzionali, nonche' ai fini statistici e  del  monitoraggio  sulle
politiche attive e  passive  del  lavoro  e  sulle  attivita'  svolte
dall'ANPAL.
  4. Al fine  di  garantire  la  interconnessione  sistematica  delle
banche dati in possesso del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL  in  tema  di
lavoro e la piena accessibilita' reciproca delle stesse, e'  istituto
un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
cosi' costituito:
    a) il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  o  un  suo
delegato, che lo presiede;
    b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato;
    c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;
    d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato;
    e) il Presidente dell'ISFOL;
    f) un rappresentante dell'AGID;
    g)  tre  rappresentanti  delle  regioni  e  province  autonome,
designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome.
  5.  Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun  compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese  o  altro  emolumento
comunque denominato.
  6. Su  indicazione  del  comitato  di  cui  al  comma  4  gli  enti
partecipanti stipulano convenzioni con  altri  soggetti  del  sistema
statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.
                              Art. 15

Albo  nazionale  degli  enti  accreditati  a  svolgere  attivita'  di
  formazione professionale e  sistema  informativo  della  formazione
  professionale

  1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore
di cui all'articolo 14, l'ANPAL gestisce l'albo nazionale degli  enti
di  formazione  accreditati  dalle  regioni  e  province  autonome,
definendo le procedure per il conferimento dei dati  da  parte  delle
regioni e province  autonome  e  realizza,  in  cooperazione  con  il
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  le  regioni,  le
province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita'  e  della  Ricerca,  l'ISFOL    ed    i    fondi
interprofessionali per la formazione continua, un sistema informativo
della formazione  professionale,  ove  siano  registrati  i  percorsi
formativi svolti dai soggetti  residenti  in  Italia,  finanziati  in
tutto o in parte con risorse pubbliche.
  2. Per la realizzazione del sistema informativo di cui al comma  1,
l'ANPAL definisce le modalita' e gli  standard  di  conferimento  dei
dati da parte dei soggetti che vi partecipano.
  3.  Le  informazioni  contenute  nel  sistema  informativo  della
formazione professionale sono messe a disposizione  delle  regioni  e
province autonome.
  4. Le disposizioni della legislazione vigente  che  si  riferiscono
alla registrazione dei dati all'interno del libretto formativo di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo  n.  276
del 2003, sono da intendersi riferite al  fascicolo  elettronico  del
lavoratore di cui al presente articolo.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
                              Art. 16


                    Monitoraggio e valutazione

  1. L'ANPAL svolge attivita' di  monitoraggio  e  valutazione  sulla
gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro nonche' sui
risultati conseguiti dai soggetti pubblici o  privati  accreditati  a
svolgere tali funzioni, utilizzando il  sistema  informativo  di  cui
all'articolo 13.
  2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali ha accesso a tutti i dati gestionali trattati
dall'ANPAL. Per le medesime finalita' l'ANPAL  mette  a  disposizione
dell'ISFOL i dati di cui al comma 1, nonche' l'intera  base  dati  di
cui all'articolo 13.
  3. L'ANPAL assicura, con cadenza  almeno  annuale,  rapporti  sullo
stato  di  attuazione  delle  singole  misure.  Dagli  esiti  del
monitoraggio e della valutazione di cui ai commi 1 e 2  sono  desunti
elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni  delle
misure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell'evoluzione
del  quadro  macroeconomico,  degli  andamenti  produttivi,  delle
dinamiche del mercato del lavoro  e,  piu'  in  generale,  di  quelle
sociali.
  4. Allo scopo  di  assicurare  la  valutazione  indipendente  delle
politiche del lavoro, l'ANPAL organizza  banche  dati  informatizzate
anonime, rendendole disponibili, a scopo di  ricerca  scientifica,  a
gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che
hanno anche finalita' di ricerca  italiani  ed  esteri.  I  risultati
delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle  banche  dati  sono
resi pubblici e comunicati all'ANPAL ed al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali.
  5. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 17


        Fondi interprofessionali per la formazione continua

  1. I primi due periodi dell'articolo 118, comma 2, della  legge  n.
388 del 2000 sono cosi'  riformulati:  "L'attivazione  dei  fondi  e'
subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, previa verifica  della  conformita'
alle finalita' di cui al  comma  1  dei  criteri  di  gestione  delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalita'
dei gestori, nonche' dell'adozione di criteri di gestione  improntati
al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi e'
esercitata dall'ANPAL, istituita ai sensi dell'articolo 1,  comma  4,
lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183,  che  ne  riferisce
gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
Capo II

PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
                              Art. 18


          Servizi e misure di politica attiva del lavoro

  1.  Allo  scopo  di  costruire  i  percorsi  piu'  adeguati  per
l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri  uffici
territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in  forma
integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori  beneficiari  di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro  e
a rischio di disoccupazione, le seguenti attivita':
    a) orientamento di base, analisi delle  competenze  in  relazione
alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
    b) ausilio  alla  ricerca  di  una  occupazione,  anche  mediante
sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
    c)  orientamento  specialistico  e  individualizzato,  mediante
bilancio delle competenze ed analisi degli  eventuali  fabbisogni  in
termini di  formazione,  esperienze  di  lavoro  o  altre  misure  di
politica attiva  del  lavoro,  con  riferimento  all'adeguatezza  del
profilo alla domanda  di  lavoro  espressa  a  livello  territoriale,
nazionale ed europea;
    d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per
le fasi successive all'avvio dell'impresa;
    e)  avviamento  ad  attivita'  di  formazione  ai  fini  della
qualificazione e riqualificazione professionale,  dell'autoimpiego  e
dell'immediato inserimento lavorativo;
    f)  accompagnamento  al  lavoro,  anche  attraverso  l'utilizzo
dell'assegno individuale di ricollocazione;
    g) promozione di esperienze lavorative ai fini di  un  incremento
delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
    h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attivita'
di lavoro autonomo;
    i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale;
    l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi
di lavoro con gli obblighi di cura  nei  confronti  di  minori  o  di
soggetti non autosufficienti;
    m) promozione di prestazioni  di  lavoro  socialmente  utile,  ai
sensi dell'articolo 26 del presente decreto.
  2. Le regioni e le province autonome svolgono le attivita'  di  cui
al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di  quelle  previste
dagli articoli 20 e 23,  comma  2,  mediante  il  coinvolgimento  dei
soggetti privati accreditati sulla base dei costi  standard  definiti
dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di scelta.
  3. Le norme del presente Capo  si  applicano  al  collocamento  dei
disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili.
                              Art. 19


                      Stato di disoccupazione

  1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di  impiego  che
dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche
del  lavoro  di  cui  all'articolo  13,  la  propria  immediata
disponibilita' allo  svolgimento  di  attivita'  lavorativa  ed  alla
partecipazione alle misure di politica attiva del  lavoro  concordate
con il centro per l'impiego.
  2. I riferimenti normativi allo stato di  disoccupazione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.  181
del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui  al  presente
articolo.
  3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in  caso  di  rapporto  di
lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
  4. Allo scopo di  accelerare  la  presa  in  carico,  i  lavoratori
dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1  dal
momento della ricezione della comunicazione di  licenziamento,  anche
in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi  di  cui  al  presente
comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
  5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di  registrazione,
gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una  classe
di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilita',
secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali.
  6. La classe di profilazione  e'  aggiornata  automaticamente  ogni
novanta giorni, tenendo conto della  durata  della  disoccupazione  e
delle altre informazioni raccolte mediante le attivita' di servizio.
  7.  Allo  scopo  di  evitare  l'ingiustificata  registrazione  come
disoccupato da parte di soggetti  non  disponibili  allo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto le  norme  nazionali  o  regionali  ed  i
regolamenti  comunali  che  condizionano  prestazioni  di  carattere
sociale allo stato  di  disoccupazione  si  intendono  riferite  alla
condizione di non occupazione. Sulla base di  specifiche  convenzioni
l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso
ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non
occupazione.
                              Art. 20


                  Patto di servizio personalizzato

  1.  Allo  scopo  di  confermare  lo  stato  di  disoccupazione,  i
lavoratori disoccupati contattano i  centri  per  l'impiego,  con  le
modalita' definite da  questi,  entro  30  giorni  dalla  data  della
dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in  mancanza,  sono
convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 1,  per  la  profilazione  e  la
stipula di un patto di servizio personalizzato.
  2. Il patto di cui al comma 1  deve  contenere  almeno  i  seguenti
elementi:
    a) l'individuazione di un responsabile delle attivita';
    b) la definizione del profilo personale di occupabilita'  secondo
le modalita' tecniche predisposte dall'ANPAL;
    c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono  essere
compiuti e la tempistica degli stessi;
    d) la frequenza ordinaria di contatti con il  responsabile  delle
attivita';
    e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e' dimostrata
al responsabile delle attivita'.
  3. Nel patto di cui al comma 1 deve  essere  inoltre  riportata  la
disponibilita' del richiedente alle seguenti attivita':
    a) partecipazione a iniziative e laboratori per il  rafforzamento
delle competenze  nella  ricerca  attiva  di  lavoro  quali,  in  via
esemplificativa, la stesura del curriculum vitae  e  la  preparazione
per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
    b) partecipazione  a  iniziative  di  carattere  formativo  o  di
riqualificazione  o  altra  iniziativa  di  politica  attiva  o  di
attivazione;
    c) accettazione di congrue offerte di lavoro,  come  definite  ai
sensi dell'articolo 25 del presente decreto.
  4. Trascorsi sessanta giorni dalla data  di  registrazione  di  cui
all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato  convocato
dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere  all'ANPAL,  tramite
posta  elettronica,  le  credenziali  personalizzate  per  l'accesso
diretto  alla  procedura  telematica  di  profilazione  predisposta
dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno  di  ricollocazione  di  cui
all'articolo 23.
                              Art. 21

Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli  essenziali
  delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di  sostegno
  al reddito

  1. La domanda  di  Assicurazione  Sociale  per  l'Impiego,  di  cui
all'articolo 2 della legge n. 92 del  2012,  di  Nuova  Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennita' di  disoccupazione  per  i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata  (DIS-COLL),  di
cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
e la domanda di indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7  della
legge  23  luglio  1991,  n.  223,  resa  dall'interessato  all'INPS,
equivale a dichiarazione di immediata disponibilita', ed e' trasmessa
dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo
unitario delle politiche attive.
  2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al
comma 1,  ancora  privi  di  occupazione,  contattano  i  centri  per
l'impiego, con le modalita' definite da questi, entro il  termine  di
15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui  al  comma
1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego  entro  il
termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1,  per
stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20.
  3. Ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione  (ASDI)
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo  n.  22  del  2015  e'
necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio
personalizzato, redatto dal centro per l'impiego,  in  collaborazione
con il richiedente, a seguito di uno o piu' colloqui individuali.
  4. Il  beneficiario  di  prestazioni  e'  tenuto  ad  attenersi  ai
comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato,  di  cui
all'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi  gli
obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo.
  5. Oltre agli obblighi derivanti  dalla  specifica  disciplina,  il
lavoratore  che  fruisce  di  benefici  legati  allo  stato  di
disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo.
  6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attivita'  di
cui all'articolo 20, comma 2,  lettera  d),  previsti  dal  patto  di
servizio personalizzato, il beneficiario puo'  essere  convocato  nei
giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso  di
almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo modalita'  concordate  nel
medesimo patto di servizio personalizzato.
  7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale  per  l'Impiego,  alla
Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennita' di
disoccupazione  per  i  lavoratori  con  rapporto  di  collaborazione
coordinata (DIS-COLL) e all'indennita' di mobilita', si applicano  le
seguenti sanzioni:
    a) in caso di mancata presentazione, in assenza  di  giustificato
motivo,  alle  convocazioni  ovvero  agli  appuntamenti  di  cui
all'articolo 20, commi 1 e 2,  lettera  d), e  di commi  2  e  6  del
presente articolo:
      1) la decurtazione di un quarto di una mensilita', in  caso  di
prima mancata presentazione;
      2) la decurtazione di  una  mensilita',  alla  seconda  mancata
presentazione;
      3)  la  decadenza  dalla  prestazione  e  dallo  stato  di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
    b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di  giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a), le medesime conseguenze di cui  alla  lettera  a)  del
presente comma 7;
    c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di  giustificato
motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b):
      1) la  decurtazione  di  una  mensilita',  alla  prima  mancata
partecipazione;
      2)  la  decadenza  dalla  prestazione  e  dallo  stato  di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
    d) in caso  di  mancata  accettazione  di  un'offerta  di  lavoro
congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c),  in  assenza  di
giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione.
  8.  Con  riferimento  all'Assegno  di  disoccupazione  (ASDI)  si
applicano le seguenti sanzioni:
    a) in caso di mancata presentazione, in assenza  di  giustificato
motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3:
      1) la  decurtazione  di  un  quarto  di  una  mensilita'  e  la
concessione dei soli incrementi per carichi  familiari,  in  caso  di
prima mancata presentazione;
      2) la decurtazione di una mensilita' e la concessione dei  soli
incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;
      3)  la  decadenza  dalla  prestazione  e  dallo  stato  di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
    b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di  giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a):
      1) la decurtazione di una mensilita' e la concessione dei  soli
incrementi  per  carichi  familiari,  in  caso  di  prima  mancata
presentazione;
      2)  la  decadenza  dalla  prestazione  e  dallo  stato  di
disoccupazione;
    c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di  giustificato
motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera  b),
la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
    d) in caso  di  mancata  accettazione  di  un'offerta  di  lavoro
congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c),  in  assenza  di
giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato  di
disoccupazione.
  9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai
sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23, comma 4,  non  e'  possibile
una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.
  10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8,  il
centro per l'impiego adotta le  relative  sanzioni,  inviando  pronta
comunicazione,  per  il  tramite  del  sistema  informativo  di  cui
all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che  emette  i  provvedimenti
conseguenti e provvede a recuperare le somme  indebite  eventualmente
erogate.
  11.  La  mancata  adozione  dei  provvedimenti  di  decurtazione  o
decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare  e
contabile del funzionario  responsabile,  ai  sensi  dell'articolo  1
della legge n. 20 del 1994.
  12. Avverso il provvedimento del centro per  l'impiego  di  cui  al
comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad  istituire  un
apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.
  13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in
relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti  di  decurtazione  o
decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147  del  2013,  e  per  il
restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo
i centri per l'impiego che hanno adottato i  relativi  provvedimenti,
per l'impiego in strumenti di incentivazione del  personale  connessi
al raggiungimento di particolari obiettivi.
                              Art. 22

Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli  essenziali
  delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di  sostegno
  al reddito in costanza di rapporto di lavoro

  1. I lavoratori dipendenti per  i  quali  la  riduzione  di  orario
connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o  riduzione
dell'attivita' lavorativa per integrazione  salariale,  contratto  di
solidarieta', o intervento dei fondi  di  solidarieta'  di  cui  agli
articoli 26 e 28  del  decreto  legislativo  adottato  in  attuazione
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge  n.  183  del  2014  ,  sia
superiore al 50 per cento dell'orario  di  lavoro,  calcolato  in  un
periodo di dodici mesi, devono essere convocati in orario compatibile
con la prestazione  lavorativa,  dal  centro  per  l'impiego  con  le
modalita' ed i termini stabiliti con il decreto di  cui  all'articolo
2, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato di  cui
all'articolo 20, ad esclusione degli elementi  di  cui  al  comma  2,
lettere c) ed e) del predetto articolo.
  2. Allo scopo di mantenere o  sviluppare  le  competenze  in  vista
della  conclusione  della  procedura  di  sospensione  o  riduzione
dell'attivita' lavorativa ed in connessione con la domanda di  lavoro
espressa dal territorio, il patto  di  servizio  personalizzato  puo'
essere stipulato sentito  il  datore  di  lavoro  e  con  l'eventuale
concorso dei fondi interprofessionali per la formazione  continua  di
cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e il lavoratore  di
cui al comma 1 puo' essere avviato alle attivita' di cui all'articolo
20, comma 3, lettera a) e b), ovvero alle attivita' socialmente utili
di cui all'articolo 26, comma 1, del presente decreto.
  3. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, si applicano le
seguenti sanzioni:
    a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli
appuntamenti  di  cui  al  comma  1  e  mancata  partecipazione  alle
iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma  3,  lettera
a), in assenza di giustificato motivo:
      1) la decurtazione di un quarto di una mensilita' per la  prima
mancata presentazione;
      2) la decurtazione di una mensilita', per  la  seconda  mancata
presentazione;
      3) la decadenza dalla  prestazione  per  la  ulteriore  mancata
presentazione;
    b) in caso di  mancata  partecipazione  alle  iniziative  di  cui
all'articolo 20, comma 3, lettera b), ovvero alle iniziative  di  cui
all'articolo 26:
      1) la decurtazione di  una  mensilita'  per  la  prima  mancata
partecipazione;
      2) la decadenza dalla  prestazione  per  la  ulteriore  mancata
presentazione.
  4. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3,  trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, commi  da  10  a
13.
  5. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate  in
relazione a prestazioni oggetto di  provvedimenti  di  sospensione  o
decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge n.  147  del  2013  e  per  il
restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo
i centri per l'impiego che hanno adottato i  relativi  provvedimenti,
per essere impiegate in strumenti  di  incentivazione  del  personale
connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.
                              Art. 23


                      Assegno di ricollocazione

  1.  Ai  disoccupati  percettori  della  Nuova  prestazione  di
Assicurazione  Sociale  per  l'Impiego  (NASpI)  di  cui  al  decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  la  cui  durata  di  disoccupazione
eccede i quattro mesi e' riconosciuta, qualora ne facciano  richiesta
al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il  patto  di
servizio personalizzato di  cui  all'articolo  20,  comma  1,  ovvero
mediante la procedura di cui all'articolo  20,  comma  4,  una  somma
denominata  «assegno  individuale  di  ricollocazione»,  graduata  in
funzione del profilo personale di occupabilita', spendibile presso  i
centri  per  l'impiego  o  presso  i  servizi  accreditati  ai  sensi
dell'articolo 12.  L'assegno  di  ricollocazione  e'  rilasciato  nei
limiti delle disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione
o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24.
  2.  L'assegno  di  ricollocazione  e'  rilasciato  dal  centro  per
l'impiego sulla base degli esiti  della  procedura  di  profilazione,
ovvero alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 20,
comma 4.
  3. L'assegno di ricollocazione non  concorre  alla  formazione  del
reddito complessivo ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche  e  non  e'  assoggettato  a  contribuzione  previdenziale  e
assistenziale.
  4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di ottenere un
servizio di assistenza intensiva nella ricerca  di  lavoro  presso  i
centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi
dell'articolo 12 del presente decreto, fatto  salvo  quanto  previsto
dal successivo  comma  7.  La  scelta  del  centro  per  l'impiego  o
dell'operatore  accreditato  e'  riservata  al  disoccupato  titolare
dell'assegno  di  ricollocazione.  Il  servizio  e'  richiesto  dal
disoccupato, a pena di decadenza  dallo  stato  di  disoccupazione  e
dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi  dalla  data
di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per
altri sei  nel  caso  non  sia  stato  consumato  l'intero  ammontare
dell'assegno.
  5. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per
tutta la sua durata, sospende il  patto  di  servizio  personalizzato
eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo  20.  Il  servizio  di
assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
    a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
    b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la
relativa  area,  con  eventuale  percorso  di  riqualificazione
professionale mirata  a  sbocchi  occupazionali  esistenti  nell'area
stessa;
    c) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di
svolgere le attivita' individuate dal tutor;
    d) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di
accettare l'offerta di lavoro congrua rispetto  alle  sue  capacita',
aspirazioni, e possibilita' effettive, in  rapporto  alle  condizioni
del mercato del lavoro  nel  territorio  di  riferimento  nonche'  al
periodo di disoccupazione;
    e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare
al centro per l'impiego e all'ANPAL  il  rifiuto  ingiustificato,  da
parte della persona interessata, di svolgere una delle  attivita'  di
cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma  del
punto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo
21, commi 7 e 8;
    f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o
a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale
conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
  6. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricollocazione  presso  un
soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12, lo stesso e' tenuto a
darne  immediata  comunicazione  al  centro  per  l'impiego  che  ha
rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione. Il centro  per
l'impiego  e'  di  conseguenza  tenuto  ad  aggiornare  il  patto  di
servizio.
  7.  Le  modalita'  operative  e  l'ammontare  dell'assegno  di
ricollocazione,  sono  definite  con  delibera    consiglio    di
amministrazione dell'ANPAL,  previa  approvazione  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:
    a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione  prevalentemente
a risultato occupazionale ottenuto;
    b) definizione dell'ammontare dell'assegno di  ricollocazione  in
maniera da mantenere l'economicita' dell'attivita', considerando  una
ragionevole percentuale di casi per i quali l'attivita'  propedeutica
alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
    c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di  ricollocazione  in
relazione al profilo personale di occupabilita';
    d) obbligo, per il soggetto erogatore  del  servizio  di  cui  al
comma 5, di fornire un'assistenza  appropriata  nella  ricerca  della
nuova occupazione, programmata,  strutturata  e  gestita  secondo  le
migliori tecniche del settore;
    e) obbligo, per il soggetto erogatore  del  servizio  di  cui  al
comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei  confronti
degli aventi diritto.
  8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e  la  valutazione  comparativa
dei  soggetti  erogatori  del  servizio  di  cui  al  comma  5,  con
riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel  breve  e  nel
medio periodo per ogni profilo di occupabilita'. A tal fine,  l'ANPAL
istituisce un sistema informatico al quale i centri per l'impiego e i
soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5  sono  obbligati  a
conferire le informazioni relative  alle  richieste,  all'utilizzo  e
all'esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono  pubblici  e
l'ANPAL ne cura la distribuzione ai  centri  per  l'impiego.  L'ANPAL
segnala ai soggetti erogatori del servizio di  cui  al  comma  5  gli
elementi di criticita' riscontrati nella fase di valutazione al  fine
di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un  anno  dalla
segnalazione, ove le criticita' permangano, l'ANPAL valuta la  revoca
dalla  facolta'  di  operare  con  lo  strumento  dell'assegno  di
ricollocazione.
                              Art. 24


            Finanziamento dell'assegno di ricollocazione

  1. Al finanziamento dell'assegno di  ricollocazione  concorrono  le
seguenti risorse:
    a) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n.  147
del 2013;
    b)  risorse  dei  programmi  operativi  cofinanziati  con  fondi
strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.
  2.  Allo  scopo  di  garantire  il  finanziamento  dell'assegno  di
ricollocazione, il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,
previa verifica delle compatibilita' finanziaria  e  dell'assenza  di
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, le regioni  e  le  province  autonome,
definiscono, con intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, un  piano  di  utilizzo  coordinato  di  fondi  nazionali  e
regionali, nonche' dei programmi  operativi  cofinanziati  dal  Fondo
Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con  fondi  nazionali  negli
ambiti di intervento del Fondo  Sociale  Europeo,  nel  rispetto  dei
regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali.
  3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n.  92
del 2012, l'INPS versa all'ANPAL una somma pari al trenta  per  cento
dell'indennita' mensile residua  che  sarebbe  stata  corrisposta  al
lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive  del  lavoro
di cui all'articolo 1, comma  215,  della  legge  n.  147  del  2013.
All'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012,  le  parole
"cinquanta per cento" sono  sostituite  dalle  seguenti:  «venti  per
cento».
                              Art. 25


                      Offerta di lavoro congrua

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede  alla
definizione di offerta di lavoro  congrua,  su  proposta  dell'ANPAL,
sulla base dei seguenti principi:
    a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
    b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi
di trasporto pubblico;
    c) durata della disoccupazione;
    d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla
indennita' percepita nell'ultimo mese precedente, da computare  senza
considerare  l'eventuale  integrazione  a  carico  dei  fondi  di
solidarieta',  di  cui  agli  articoli  26  e  seguenti  del  decreto
legislativo attuativo della delega di cui all'articolo  1,  comma  2,
della legge n. 183 del 2014.
  2. I fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e  seguenti  del
decreto legislativo attuativo della delega  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge n.  183  del  2014,  possono  prevedere  che  le
prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera  a),
della legge n. 92 del 2012,  continuino  ad  applicarsi  in  caso  di
accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella  misura  massima
della differenza tra l'indennita' complessiva inizialmente  prevista,
aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.
  3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma  1,
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41,
e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
                              Art. 26


              Utilizzo diretto dei lavoratori titolari
                di strumenti di sostegno al reddito

  1. Allo scopo di permettere il mantenimento  e  lo  sviluppo  delle
competenze acquisite, i lavoratori  che  fruiscono  di  strumenti  di
sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere
chiamati a svolgere attivita' a fini di pubblica utilita' a beneficio
della comunita' territoriale di appartenenza, sotto la  direzione  ed
il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio  del
comune ove siano residenti.
  2. Allo scopo di dar corso alle attivita' di cui  al  comma  1,  le
regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del  2001,
operanti sul territorio, specifiche  convenzioni,  sulla  base  della
convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.
  3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di cui al comma 1
non determina  l'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  e  deve
avvenire in  modo  da  non  incidere  sul  corretto  svolgimento  del
rapporto di lavoro in corso.
  4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti  di  sostegno
al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di  orario  settimanale
corrispondente alla  proporzione  tra  il  trattamento  stesso  e  il
livello retributivo  iniziale,  calcolato  al  netto  delle  ritenute
previdenziali  ed  assistenziali,  previsto  per  i  dipendenti  che
svolgono  attivita'  analoghe  presso  il  soggetto    promotore
dell'intervento.
  5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere  l'adibizione
alle attivita' di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati,
con piu' di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto
al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori  di  cui  al
presente comma, utilizzati in  attivita'  di  cui  al  comma  1,  non
possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e  ad  essi
compete un importo mensile pari  all'assegno  sociale,  eventualmente
riproporzionato in caso di orario di lavoro  inferiore  alle  20  ore
settimanali. Tale assegno e' erogato dall'INPS previa  certificazione
delle  presenze  secondo  le  modalita'  fissate  dall'INPS  a  cura
dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non
diversamente  disposto,  le  disposizioni  in  materia  di  Nuova
Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle
amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.
  6. All'assegno di cui al comma 5 si applicano  le  disposizioni  di
cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
  7. L'assegno di cui al comma 5 e' incompatibile con  i  trattamenti
pensionistici  diretti  a  carico  dell'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi  ed
esclusivi  dell'assicurazione  medesima,  nonche'  delle  gestioni
speciali  dei  lavoratori  autonomi,  e  con  i  trattamenti  di
pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attivita' di  cui  al
comma 1, i titolari di assegno o di pensione di  invalidita'  possono
optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono  invece  cumulabili
con il trattamento di cui al predetto  comma  5,  gli  assegni  e  le
pensioni di invalidita' civile nonche' le pensioni  privilegiate  per
infermita' contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
  8.  I  soggetti  utilizzatori  attivano  in  favore  dei  soggetti
coinvolti  nelle  attivita'  di  cui  al  comma  1  idonee  coperture
assicurative presso l'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e  le  malattie
professionali connesse allo  svolgimento  dell'attivita'  lavorativa,
nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.
  9. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate in modo  che  il
lavoratore possa godere di un adeguato periodo  di  riposo,  entro  i
termini di durata  dell'impegno.  Durante  i  periodi  di  riposo  e'
corrisposto l'assegno.
  10. Le assenze per malattia, purche' documentate, non comportano la
sospensione dell'assegno di cui al comma 5. I  soggetti  utilizzatori
stabiliscono tra le condizioni di  utilizzo  il  periodo  massimo  di
assenze per malattia compatibile con il buon andamento del  progetto.
Le  assenze  dovute  a  motivi  personali,  anche  se  giustificate,
comportano la  sospensione  dell'assegno.  E  facolta'  del  soggetto
utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e
in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di  assenze
protratte e ripetute nel tempo  che  compromettano  i  risultati  del
progetto,  e'  facolta'  del  soggetto  utilizzatore  richiedere  la
sostituzione del lavoratore. Nel caso di  assenze  per  infortunio  o
malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno  per
le giornate non coperte dall'indennita' erogata  dall'INAIL  e  viene
riconosciuto il diritto a partecipare alle attivita'  progettuali  al
termine del periodo di inabilita'.
  11. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori  socialmente
utili per i quali e' erogato l'assegno  di  cui  al  comma  5,  trova
applicazione  il  riconoscimento  d'ufficio  di  cui  al  comma  9
dell'articolo  7  della  legge  n.  223  del  1991,  ai  soli  fini
dell'acquisizione  dei  requisiti  assicurativi  per  il  diritto  al
pensionamento. E' comunque consentita la possibilita' di riscatto dei
periodi  di  utilizzazione  nei  lavori  socialmente  utili  ai  fini
pensionistici, ai sensi  della  normativa  vigente  in  materia,  con
particolare  riguardo  agli  articoli  5  e  seguenti  del  decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
  12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, si applicano ai soli progetti di attivita' e lavori  socialmente
utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
                              Art. 27


                  Collocamento della gente di mare

  1. Al collocamento della gente di mare si applicano  le  norme  del
presente decreto.
  2.  Le  Capitanerie  di  porto  possono  svolgere  attivita'  di
intermediazione  tra  domanda  ed  offerta  di  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in  raccordo
con le strutture regionali e con l'ANPAL.
  3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  vengono  individuate  le
Capitanerie  di  porto  autorizzate  a  svolgere  attivita'  di
intermediazione  ai  sensi  del  comma  2,  prevedendo  altresi'  le
modalita' di accesso al sistema informativo di  cui  all'articolo  14
del presente decreto.
                              Art. 28


                Livelli essenziali delle prestazioni

  1. Ferma restando le necessita' di prevedere obiettivi  annuali  ai
sensi dell'articolo 2 del presente decreto, anche al  fine  di  tener
conto della situazione di fatto e  delle  peculiarita'  territoriali,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute
nei seguenti articoli del presente decreto:
    a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a d);
    b) articolo 18;
    c) articolo 20;
    d) articolo 21, comma 2;
    e) articolo 23.
Capo III

RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
                              Art. 29


                      Riordino degli incentivi

  1.  L'articolo  1  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,  e'
abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e
trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del  presente
decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.
  2. Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  n.  185  del
2008, viene creato un apposito piano gestionale per il  finanziamento
di politiche attive del lavoro.
  3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono  le  seguenti
risorse:
    a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del  decreto-legge
n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016;
    b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5.
                              Art. 30


        Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione

  1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli
incentivi  all'occupazione,  e'  istituito,  presso  l'ANPAL,  il
repertorio nazionale degli  incentivi  occupazionali  e  del  lavoro,
contenente, in relazione a ciascuno schema  incentivante,  almeno  le
seguenti informazioni:
    a) categorie di lavoratori interessati;
    b) categorie di datori di lavoro interessati;
    c) modalita' di corresponsione dell'incentivo;
    d) importo e durata dell'incentivo;
    e) ambito territoriale interessato;
    f) conformita' alla normativa in materia di aiuti di stato.
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  costituiscono  incentivi
all'occupazione i benefici  normativi  o  economici  riconosciuti  ai
datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche  categorie
di lavoratori.
  3. Le regioni e le province autonome  che  intendano  prevedere  un
incentivo all'occupazione ne danno comunicazione all'ANPAL.
  4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e  la  riduzione
degli oneri amministrativi,  i  benefici  economici  connessi  ad  un
incentivo  all'occupazione  sono  riconosciuti  di  regola  mediante
conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.
                              Art. 31


          Principi generali di fruizione degli incentivi

  1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si
definiscono i seguenti principi:
    a)  gli  incentivi  non  spettano  se  l'assunzione  costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge  o
della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il  lavoratore
avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto  di
somministrazione;
    b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di
precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto  collettivo,  alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel  caso  in
cui, prima dell'utilizzo  di  un  lavoratore  mediante  contratto  di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di  precedenza  per
essere stato  precedentemente  licenziato  da  un  rapporto  a  tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
    c)  gli  incentivi  non  spettano  se  il  datore  di  lavoro  o
l'utilizzatore  con  contratto  di  somministrazione  hanno  in  atto
sospensioni dal lavoro  connesse  ad  una  crisi  o  riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione  o  la
somministrazione  siano  finalizzate  all'assunzione  di  lavoratori
inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto  dai  lavoratori
sospesi o da impiegare in diverse unita' produttive;
    d) gli incentivi non spettano con riferimento a  quei  lavoratori
che sono stati licenziati nei sei mesi  precedenti  da  parte  di  un
datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta  assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti  con  quelli  del  datore  di
lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta  con
quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
    e) con riferimento al contratto di  somministrazione  i  benefici
economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto
di lavoro sono trasferiti in capo  all'utilizzatore  e,  in  caso  di
incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato
in capo all'utilizzatore;
    f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento
occupazionale  netto  della  forza  lavoro  mediamente  occupata,  il
calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori
dipendenti equivalente a tempo pieno  del  mese  di  riferimento  con
quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla  nozione
di  "impresa  unica"  di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  2,  del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
escludendo dal computo della base occupazionale media di  riferimento
sono esclusi i lavoratori che  nel  periodo  di  riferimento  abbiano
abbandonato il posto di lavoro  a  causa  di  dimissioni  volontarie,
invalidita', pensionamento per  raggiunti  limiti  d'eta',  riduzione
volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
  2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e  della
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore  ha  prestato
l'attivita' in favore dello  stesso  soggetto,  a  titolo  di  lavoro
subordinato o  somministrato;  non  si  cumulano  le  prestazioni  in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti  di
diversi utilizzatori, anche se  fornite  dalla  medesima  agenzia  di
somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma  1,  lettere
a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che  tra  gli
utilizzatori  ricorrano    assetti    proprietari    sostanzialmente
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
  3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni  telematiche  obbligatorie
inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o  di
somministrazione producono la perdita di quella parte  dell'incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato
e la data della tardiva comunicazione.
                              Art. 32

Incentivi per il contratto di  apprendistato  per  la  qualifica,  il
  diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di
  alta formazione e ricerca

  1. A titolo  sperimentale,  per  le  assunzioni  con  contratto  di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di  istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato    di
specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di  entrata
in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre  2016,  si
applicano i seguenti benefici:
    a) non trova applicazione il contributo di licenziamento  di  cui
all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;
    b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di  cui  all'articolo
1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta  al  5
per cento;
    c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico  del
datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui  all'articolo  42,
comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81  e
dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della  legge  n.  845
del 1978.
  2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di
cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina  organica
dei contratti di lavoro e la revisione della  normativa  in  tema  di
mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le  risorse
di cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),  della  legge  n.
144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di  euro  per  ciascuna
annualita' da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli
anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica
e il diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica  superiore,  e
dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai  sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del  2014  e
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione  di
cui al primo periodo del presente comma e'  finalizzata  a  elaborare
modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo  43,  comma
1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed e'  promossa  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca,  d'intesa
con le Regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  anche
avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo del  presente  comma  da
destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito  del
sistema di istruzione e formazione professionale.
  4. All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,
le parole da «di cui il 50 per cento» fino alla fine del  comma  sono
soppresse.
  5. All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53  il  comma  4  e'
abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a 7.500.000 euro  per
l'anno 2015 e a  14.993.706,97  euro  annui  a  decorrere  dal  2016,
restano a carico del Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009,  n.  2  ed  affluiscono  al  piano  gestionale  di  cui
all'articolo 29, comma 2.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del  presente  articolo,
pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni  2015  e  2016  per
quanto attiene al comma 3 e valutati  in  0,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, 6,2 milioni di euro per l'anno  2016,  10,7  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per  quanto  attiene
ai commi 1 e 2,si provvede:
    a)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2015  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    b)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2016  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2;
    c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2 milioni  di
euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019  e  0,1  milioni  di
euro  per  l'anno  2020  mediante  corrispondente  riduzione  degli
stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3.
  7. Ai sensi dell'articolo 17, comma  12  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012,  provvedono  al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di
cui ai commi 1 e  2  del  presente  articolo.  Nel  caso  in  cui  si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti  rispetto
alle  previsioni  delle  minori  relative  entrate,  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  provvede,  sentito  il  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con  proprio  decreto  alla
rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1.
  8. Per gli  anni  2016  e  2017,  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul  lavoro  e  le  malattie  professionali  degli  allievi
iscritti  ai  corsi  ordinamentali  di  istruzione  e  formazione
professionale curati dalle istituzioni  formative  e  dagli  istituti
scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per  l'erogazione  dei
percorsi di istruzione e formazione professionale, e' dovuto, in  via
sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio  speciale
unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U.  1124/1965.  Con  Decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL,  sono
stabiliti  l'ammontare  del  premio  speciale  e  le  modalita'  di
applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite
di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai  fini  della
determinazione del  premio  e  del  suo  aggiornamento  annuo  si  fa
riferimento  al  minimale  giornaliero  di  rendita.  Per  favorire
l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la  determinazione  del
predetto premio speciale unitario non si  tiene  conto  dei  maggiori
oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti
negli ambienti di lavoro nel limite massimo  di  minori  entrate  per
premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2016 e 2017, in relazione alle quali e' previsto un trasferimento  di
pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato. Ai  relativi
oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si
provvede:
    a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a  5  milioni  di
euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del  fondo  di
cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    b)  quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2016  mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui  all'articolo  29,
comma 3;
    c)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2016  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Capo IV

DISPOSIZIONI URGENTI E FINALI
                              Art. 33


                        Centri per l'impiego

  1. Allo scopo di garantire livelli  essenziali  di  prestazioni  in
materia di servizi e politiche attive del lavoro,  l'importo  di  cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 19  giugno  2015  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  e'
incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2015  e
2016.
  2. Ai fini di cui al comma 1 e' apportata una riduzione pari  a  50
milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della  dotazione  di  cui
all'articolo 1, comma 12, lettera a), del  decreto-legge  n.  76  del
2013. Le predette risorse sono versate al Fondo di rotazione  di  cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
                              Art. 34


                Abrogazioni e norme di coordinamento

  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate le seguenti disposizioni:
    a) articolo 2, comma 1, lettera i), del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276;
    b) articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
    c) articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno  1997,
n. 196;
    d) decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
    e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
    f) articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
    g) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degli
articoli 1-bis e 4-bis;
    h) articolo 4, commi 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
    l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo  4  marzo
2015, n. 22.
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, le disposizioni
di cui all'articolo 4, commi da 40 a 45, della legge 28 giugno  2012,
n. 92, sono abrogate a far data dall'adozione del decreto di cui agli
articoli 20, comma 1, 21, comma 2 e  22,  comma  2,  e  non  trovano,
comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio
personalizzato.
  3. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 9,  comma  3,  le  parole  «il  cui  reddito  sia
inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato  di
disoccupazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  cui  reddito
corrisponda a un'imposta  lorda  pari  o  inferiore  alle  detrazioni
spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917»;
    b) agli articoli 10, comma 1, e  15,  comma  12,  le  parole  «un
reddito inferiore al limite utile ai fini della  conservazione  dello
stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: « un reddito
che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore  alle  detrazioni
spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917».
                              Art. 35


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015

                            MATTARELLA


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

riferimento id:28932

Data: 2015-09-24 09:45:43

Re:JOBS ACT - in Gazzetta i 4 decreti attuativi del 14 settembre 2015


[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150
Disposizioni per il riordino della normativa in  materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,  comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00162)
(GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)
  Vigente al: 24-9-2015  [/b][/color]
Capo I

RETE DEI SERVIZI PER LE POLITICHE DEL LAVORO



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
che allo scopo di garantire la fruizione dei  servizi  essenziali  in
materia  di  politica  attiva  del  lavoro  su  tutto  il  territorio
nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle  relative
funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare,  su  proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i
profili di rispettiva competenza, con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi  finalizzati  al  riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro  e  di  politiche
attive;
  Visto l'articolo 1, comma 4, della citata legge n.  183  del  2014,
recante  il  criterio  di  delega  relativo,  tra  l'altro,  alla
razionalizzazione degli incentivi all'assunzione;  alla  istituzione,
anche ai sensi dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, di un'Agenzia nazionale per  l'occupazione  partecipata  da
Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali; all'attribuzione all'Agenzia di competenze
gestionali in materia di servizi per l'impiego,  politiche  attive  e
ASpI; al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio  e  valutazione
delle politiche e dei servizi; alla valorizzazione delle sinergie tra
servizi pubblici e privati; alla introduzione di principi di politica
attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento  tra
misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o  disoccupata
e misure volte al  suo  inserimento  nel  tessuto  produttivo,  anche
attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano
come parte le agenzie per il lavoro o  altri  operatori  accreditati,
con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti
e  forme  di  remunerazione,  proporzionate  alla  difficolta'  di
collocamento, a  fronte  dell'effettivo  inserimento  almeno  per  un
congruo periodo, a carico di fondi regionali a cio' destinati,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica  statale  o
regionale; alla semplificazione amministrativa in materia di lavoro e
politiche attive, con l'impiego delle tecnologie informatiche;
  Visto l'articolo  15  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78
convertito con modificazioni  dalla  legge  6  agosto  2015,  n.  125
recante  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
Disposizioni  per  garantire  la  continuita'  dei  dispositivi  di
sicurezza e di  controllo  del  territorio.  Razionalizzazione  delle
spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di
rifiuti e di emissioni industriali";
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281, nella seduta del 30 luglio 2015;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2015;
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

                              E m a n a


                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


      Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni  e
province autonome, per le parti di rispettiva competenza,  esercitano
il ruolo di indirizzo politico in materia di politiche attive per  il
lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorita'
che identificano la politica nazionale in materia,  ivi  comprese  le
attivita' relative al collocamento dei disabili di cui alla legge  12
marzo 1999, n. 68.
  2. La rete dei servizi per le politiche del  lavoro  e'  costituita
dai seguenti soggetti, pubblici o privati:
    a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, di cui
all'articolo 4 del presente decreto, di seguito denominata «ANPAL»;
    b) le strutture regionali per le Politiche Attive del  Lavoro  di
cui all'articolo 11 del presente decreto;
    c) l'INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e
strumenti a sostegno del reddito;
    d)  l'INAIL,  in  relazione  alle  competenze  in  materia  di
reinserimento  e  di  integrazione  lavorativa  delle  persone  con
disabilita' da lavoro;
    e) le Agenzie per il lavoro, di cui all'articolo  4  del  decreto
legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e  gli  altri  soggetti
autorizzati all'attivita' di intermediazione ai  sensi  dell'articolo
12 del presente decreto;
    f) i fondi interprofessionali per la formazione continua  di  cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    g) i fondi bilaterali  di  cui  all'articolo  12,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 276 del 2003;
    h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale  dei
lavoratori (ISFOL) e Italia Lavoro S.p.A.;
    i) il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le universita' e gli istituti di  scuola  secondaria  di
secondo grado.
  3. La rete  dei  servizi  per  le  politiche  del  lavoro  promuove
l'effettivita'  dei  diritti  al  lavoro,  alla  formazione  ed
all'elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4,  35  e  37
della Costituzione ed il diritto di  ogni  individuo  ad  accedere  a
servizi di collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della  Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante  interventi  e
servizi volti a  migliorare  l'efficienza  del  mercato  del  lavoro,
assicurando, tramite l'attivita'  posta  in  essere  dalle  strutture
pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori  di  lavoro
il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai  lavoratori  il
sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro.
  4. L'ANPAL esercita  il  ruolo  di  coordinamento  della  rete  dei
servizi per le politiche del lavoro, nel  rispetto  delle  competenze
costituzionalmente riconosciute alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano
  5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano esercitano nelle materie disciplinate dal presente decreto le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi  statuti,  delle
relative norme di attuazione e delle norme speciali  recanti  deleghe
di funzioni e, in riferimento alla  provincia  autonoma  di  Bolzano,
anche in materia di uso della lingua tedesca e  della  lingua  ladina
nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione.
                              Art. 2


    Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro

  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate:
    a) le linee  di  indirizzo  triennali  e  gli  obiettivi  annuali
dell'azione in materia di politiche attive, con particolare  riguardo
alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai  tempi  di
servizio, alla quota di intermediazione  tra  domanda  e  offerta  di
lavoro;
    b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che
debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.
  2. Con il decreto di cui  al  comma  1  possono,  altresi',  essere
determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse
categorie di  utenti,  ivi  compresi  i  disoccupati  che  non  siano
beneficiari di prestazioni a  sostegno  del  reddito  collegate  allo
stato  di  disoccupazione,  nonche'  i  tempi  e  le  modalita'  di
definizione del relativo percorso di inserimento o  di  reinserimento
lavorativo, prevedendo opportuni  margini  di  adeguamento  da  parte
delle regioni e province autonome.
                              Art. 3


        Competenze del Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali in materia di politiche attive del lavoro

  1. Al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  spettano,
oltre a quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  1,  il  potere  di
indirizzo e vigilanza sull'ANPAL, nonche' le competenze in materia di
verifica e  controllo  del  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni che  devono  essere  garantiti  su  tutto  il  territorio
nazionale, nonche' quelle in materia di monitoraggio delle  politiche
occupazionali e del lavoro.
  2. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  esprime
parere preventivo sui seguenti atti dell'ANPAL:
    a) circolari e altri atti interpretativi  di  norme  di  legge  o
regolamento;
    b) modalita' operative e ammontare  dell'assegno  individuale  di
ricollocazione di cui all'articolo 23 del presente decreto;
    c) atti di programmazione  e  riprogrammazione  in  relazione  ai
programmi comunitari gestiti dall'ANPAL in qualita' di  autorita'  di
gestione.
  3. Al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  compete
inoltre, anche su proposta dell'ANPAL, l'adozione dei seguenti atti:
    a) definizione del concetto di offerta di lavoro congrua, ai fini
di cui all'articolo 25 del presente decreto, in relazione al grado di
vicinanza rispetto alla specifica professionalita', alla distanza dal
domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi  pubblici,  tenuto  conto
della durata della disoccupazione;
    b) definizione delle linee di indirizzo  per  l'attuazione  della
normativa nazionale  in  materia  di  politiche  attive  del  lavoro,
servizi pubblici per il  lavoro,  ivi  comprese  quelle  inerenti  il
collocamento della gente di mare di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica del 18 aprile 2006,  n.  231,  di  concerto  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il  collocamento  dei
disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 e l'inserimento  lavorativo
dei lavoratori stranieri;
    c) indirizzo sul sistema della formazione professionale continua,
ivi compresa quella finanziata dai fondi  interprofessionali  di  cui
all'articolo 118 della legge n.  388  del  2000,  nonche'  dai  fondi
bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del  decreto  legislativo
n. 276 del 2003.
  4. Con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono  definite
linee guida per l'accreditamento degli enti di formazione.
                              Art. 4


                Istituzione dell'Agenzia Nazionale
                per le Politiche Attive del Lavoro

  1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio  2016,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  l'ANPAL,  al  cui
funzionamento  si  provvede  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Per  quanto  non
specificamente  previsto  dal  presente  decreto,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30  luglio
1999, n. 300.
  2.  L'ANPAL  e'  dotata  di  personalita'  giuridica,  autonomia
organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio
ed e' posta sotto la vigilanza  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi  e  la
corretta gestione delle risorse finanziarie.
  3. L'ANPAL è sottoposta al controllo  della  Corte  dei  conti  ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni.
  4. La dotazione organica dell'ANPAL, non  superiore  a  395  unita'
ripartite  tra  le  diverse  qualifiche,  incluse  le  qualifiche
dirigenziali,  e'  definita  con  i  decreti  di  cui  al  comma  9.
Nell'ambito  della  predetta  dotazione  organica  e'  prevista  una
posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore
generale, e sette posizioni dirigenziali  di  livello  non  generale,
corrispondenti a quelle trasferite ai sensi del comma 5. Al personale
dirigenziale e non  dirigenziale  di  ruolo  dell'ANPAL  si  applica,
rispettivamente,  la  contrattazione  collettiva  dell'Area  I  e  la
contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
  5. In relazione al trasferimento di funzioni all'ANPAL la direzione
generale per le politiche attive,  i  servizi  per  il  lavoro  e  la
formazione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
soppressa e i relativi posti funzione  di  un  dirigente  di  livello
generale e cinque dirigenti di livello non generale  sono  trasferiti
all'ANPAL. Sono altresi' trasferiti all'ANPAL  ulteriori  due  uffici
dirigenziali di livello non generale  dalla  direzione  generale  dei
sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione  nonche'
dalla  direzione  generale  per  le  politiche  del  personale,
l'innovazione  organizzativa,  il  bilancio  -  ufficio  procedimenti
disciplinari.
  6.  L'ISFOL,  negli  anni  2016  e  2017,  non  puo'  procedere  ad
assunzioni in relazione alle cessazioni di personale, avvenute  negli
anni 2015 e 2016, presso il medesimo Istituto e i risparmi  derivanti
da tali mancate assunzioni  affluiscono  al  bilancio  dell'ANPAL,  a
copertura  degli  oneri  di  funzionamento.  Conseguentemente,  il
contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto per un  importo  pari
ai risparmi conseguiti a decorrere dall'anno 2016  ed  e'  trasferito
all'ANPAL. Concorrono alla copertura di tali oneri  di  funzionamento
anche le risorse derivanti  dalle  economie  per  le  cessazioni  del
personale delle aree funzionali, gia' in servizio presso la Direzione
generale per le politiche attive,  i  servizi  per  il  lavoro  e  la
formazione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
soppressa ai sensi del comma 5, avvenute nell'anno 2015, in relazione
alle quali l'ANPAL,  nell'anno  2016,  non  puo'  procedere  a  nuove
assunzioni.
  7. In relazione ai trasferimenti di  personale  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL, con i decreti  di  cui
al comma 9 sono trasferite al bilancio dell'ANPAL le  somme  relative
alla copertura degli oneri  di  funzionamento  e  di  personale,  ivi
inclusa le componenti accessorie della retribuzione.
  8. L'ANPAL ha sede in Roma e, in fase di prima applicazione e  fino
alla definizione di un piano logistico generale  relativo  agli  enti
coinvolti nella riorganizzazione utilizza le  sedi  gia'  in  uso  al
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e all'ISFOL.
  9. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di  entrata
in vigore del  presente  decreto,  con  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze  e  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione si provvede alla  individuazione  dei  beni  e  delle
risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal  Ministero
del lavoro e dalle politiche  sociali  e  dell'ISFOL  all'ANPAL,  ivi
compresa la cessione dei contratti ancora  in  corso,  nonche'  delle
modalita' e  procedure  di  trasferimento.  Gli  schemi  di  decreto,
corredati da  relazione  tecnica,  sono  trasmessi  alla  Camera  dei
deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'  su  di  essi  siano
espressi, entro trenta giorni dalla data  di  assegnazione  i  pareri
delle Commissioni competenti per materia e per i profili  finanziari.
Ai dipendenti transitati nei  ruoli  dell'ANPAL  e'  riconosciuto  il
diritto  di  opzione  per  il  regime  previdenziale  dell'ente  di
provenienza. I dipendenti trasferiti ad ANPAL da enti  che  applicano
un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti  in  ruoli
ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di
provenienza.
  10. Con i decreti ed entro il termine di cui al successivo comma 11
sono determinate le conseguenti riduzioni delle  dotazioni  organiche
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ISFOL.
  11. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo  1,
comma 7, lettera l), della legge n. 183  del  2014,  in  applicazione
delle disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  legislativo  sono
apportate, entro il termine di novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, le conseguenti modifiche  al  decreto
di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
anche in relazione alla individuazione della struttura  dello  stesso
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  assegnataria  dei
compiti di cui al comma 2. Per  i  medesimi  scopi  si  provvede  per
l'ISFOL ai sensi dell'articolo 10. I provvedimenti di cui al presente
comma sono adottati in modo da garantire l'invarianza di spesa  della
finanza pubblica.
  12. Entro il termine di sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  con  decreti  del  Presidente  della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
su proposta del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
nominato il presidente dell'ANPAL di cui al successivo articolo 6.
  13. A far data dalla nomina di cui  al  comma  12,  ANPAL  subentra
nella titolarita' delle azioni di Italia  Lavoro  S.p.A.  ed  il  suo
presidente ne diviene amministratore unico, senza diritto a compensi,
con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di  Italia
Lavoro S.p.A. Nei successivi  trenta  giorni,  Italia  Lavoro  S.p.A.
adotta il nuovo statuto, che prevede  forme  di  controllo  da  parte
ANPAL tali da assicurare la funzione di struttura in house di  Italia
Lavoro S.p.A., ed e'  soggetto  all'approvazione  del  Ministero  del
lavoro e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  14. ANPAL non puo' trasferire la titolarita' delle azioni di Italia
Lavoro S.p.A., ne' i diritti  di  opzione  in  sede  di  aumento  del
capitale sociale, ne' i diritti di prelazione dei diritti inoptati, e
non puo' concedere alcun altro diritto sulle azioni.
  15. Una quota non inferiore al 50  per  cento  dei  posti  messi  a
concorso  dall'ANPAL  sono  riservati  a  personale  in  possesso  di
specifici requisiti di professionalita' e competenza acquisiti presso
enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e
del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel
campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione,
per un periodo non inferiore a un anno.
  16. In relazione alle attivita' di cui all'articolo  14,  comma  4,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  l'ANPAL  si  avvale
dell'Organismo Indipendente  di  Valutazione  della  Performance  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  17. L'ANPAL, al fine di promuovere possibili  sinergie  logistiche,
stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con:
    a)  l'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  in  relazione  allo
svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo;
    b) l'INPS, allo scopo di realizzare la necessaria  collaborazione
con l'Istituto, in relazione allo svolgimento di funzioni  e  compiti
di gestione coordinata dei sistemi informativi;
    c) l'INAIL, allo scopo di raccordare le attivita' in  materia  di
collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilita'
da lavoro;
    d) l'ISFOL, al fine di coordinare le attivita' istituzionali  fra
i due enti e il Ministero vigilante.
  18. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto e' adottato lo statuto dell'ANPAL, con decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con  il  Ministro  dell'economia  delle
finanze e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, in conformita' ai principi e  ai  criteri  direttivi
stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto  legislativo  n.  300
del 1999.
                              Art. 5


            Risorse finanziarie dell'Agenzia Nazionale
                per le Politiche Attive del Lavoro

  1.  Le  risorse  complessive  attribuite  all'ANPAL  a  decorrere
dall'anno 2016 sono costituite:
    a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento  dell'Agenzia,
iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;
    b)  dal  Fondo  per  le  politiche  attive  del  lavoro  di  cui
all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    c) dal Fondo di rotazione di cui all'articolo  9,  comma  5,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
    d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre  amministrazioni
secondo  quanto  disposto  dall'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 300 del 1999.
  2. A decorrere dal 2016 le entrate del contributo  integrativo,  di
cui  all'articolo  25  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  e
successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro  non  aderenti
ai fondi interprofessionali per la formazione continua, sono  versate
per il 50 per cento al predetto Fondo di rotazione e per il  restante
50 per cento al Fondo sociale per l'occupazione e la  formazione,  di
cui all'articolo 18  del  decreto-legge  29  novembre  2008  n.  185,
convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Con il  decreto  di  cui  al  successivo  comma  4  puo'  essere
individuata una quota non superiore al 20  per  cento  delle  entrate
annue del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  9,  comma  5,  del
decreto-legge n. 148 del 1993, destinata a  far  fronte  ad  esigenze
gestionali e operative,  ivi  incluso  l'incremento  della  dotazione
organica.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, possono  essere  assegnate
all'ANPAL quote di risorse relative agli anni decorrenti dal 2016:
    a) alla  quota  parte  del  Fondo  per  l'occupazione  alimentata
secondo i criteri stabiliti con il comma 2;
    b) all'articolo 68, comma 4, lettera a), della  legge  17  maggio
1999, n. 144;
    c)  alle  somme  gia'  destinate  al  piano  gestionale  di  cui
all'articolo 29, comma 2, del presente decreto.
                              Art. 6


                    Organi dell'Agenzia Nazionale
                per le Politiche Attive del Lavoro

  1. Sono  organi  dell'ANPAL  e  restano  in  carica  per  tre  anni
rinnovabili per una sola volta:
    a) il presidente;
    b) il consiglio di amministrazione;
    c) il consiglio di vigilanza;
    d) il collegio dei revisori.
  2. Il presidente, scelto tra personalita' di comprovata  esperienza
e professionalita' nel campo delle politiche e delle istituzioni  del
mercato del lavoro, e' nominato  per  un  triennio  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri, adottata su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali.  Il  trattamento  economico  del  presidente  e'
determinato con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e  da
due membri, nominati per tre anni  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri,  uno  su  proposta  della  Conferenza  delle
regioni e province autonome, uno su proposta del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali. I membri del consiglio di  amministrazione
sono  scelti  tra  personalita'  di  comprovata  esperienza  e
professionalita' nel campo delle politiche e  delle  istituzioni  del
mercato  del  lavoro  e  cessano  dalle  funzioni  allo  scadere  del
triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di
altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il  trattamento
economico dei  consiglieri  di  amministrazione  e'  determinato  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  a  valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e  comunque  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Il consiglio di vigilanza, composto da dieci membri  scelti  tra
esperti di comprovata esperienza e professionalita' nel  campo  delle
politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle
associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  dipendenti
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e  nominati
per tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I  membri
del consiglio di vigilanza cessano dalle funzioni  allo  scadere  del
triennio, anche se nominati nel corso  di  esso  in  sostituzione  di
altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.  I  membri  del
consiglio di vigilanza non percepiscono alcun  compenso,  indennita',
gettone di presenza o altro emolumento comunque  denominato  e  hanno
diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta
dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza elegge  al  proprio
interno il presidente.
  5. Il collegio dei revisori e' nominato con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali ed e'  composto  da  tre  membri
effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  e  uno  in  rappresentanza  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono  nominati
i membri  supplenti  in  rappresentanza  dei  predetti  Ministeri.  I
componenti del collegio  sono  scelti  tra  dirigenti  incaricati  di
funzioni di livello dirigenziale non generale  delle  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, o altro personale di cui all'articolo  3  del  medesimo
decreto legislativo, iscritti al Registro dei revisori legali di  cui
al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero tra soggetti in
possesso di specifica professionalita'  in  materia  di  controllo  e
contabilita'  pubblica.  Ai  componenti  del  collegio  dei  revisori
compete,  per  lo  svolgimento  della  loro  attivita',  un  compenso
determinato con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  a
valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e  comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. All'onere per gli organi dell'ANPAL  si  fa  fronte  mediante  i
risparmi di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, e all'articolo  10,
comma 1.
                              Art. 7


          Attribuzioni degli organi dell'Agenzia Nazionale
                per le Politiche Attive del Lavoro

  1. Il presidente ha la rappresentanza legale  dell'ANPAL,  presiede
il consiglio  di  amministrazione,  di  cui  convoca  e  presiede  le
riunioni e definisce l'ordine del giorno, puo' assistere alle  sedute
del consiglio di sorveglianza.
  2. Il presidente e' interlocutore unico del governo, dei ministeri,
degli altri enti e istituzioni.
  3.  Il  consiglio  di  amministrazione  approva  i  piani  annuali
dell'azione in materia di  politiche  attive,  da  adottarsi  con  il
decreto di cui all'articolo  2  del  presente  decreto,  delibera  il
bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera i piani d'impiego
dei fondi disponibili e adotta, su proposta del direttore generale, i
regolamenti  di  contabilita'  e  di  organizzazione.  Il  consiglio
esercita, inoltre, ogni altra funzione che  non  sia  compresa  nella
sfera di competenza degli altri organi dell'ANPAL.
  4. Il consiglio  di  vigilanza  formula  proposte  sulle  linee  di
indirizzo generale, propone gli obiettivi  strategici  e  vigila  sul
perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi  strategici  adottati
dal consiglio di amministrazione.
                              Art. 8


                        Direttore generale

  1. Il direttore generale e' scelto tra esperti ovvero tra personale
incaricato  di  funzioni  di  livello  dirigenziale  generale  delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 o altro personale di cui  all'articolo  3
del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e
professionalita'  nelle  materie  di  competenza  dell'ANPAL  ed  e'
nominato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e,  se  dipendente  delle
amministrazioni  pubbliche,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i
rispettivi ordinamenti. Al fine di garantire l'invarianza finanziaria
e' reso indisponibile nella dotazione  organica  dell'amministrazione
di provenienza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo  un
numero  di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista  finanziario.
Conformemente  a  quanto  previsto  dall'articolo  21  del  decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  il  mancato  raggiungimento  degli
obiettivi,  accertato  attraverso  le  risultanze  del  sistema  di
valutazione di cui al Titolo II del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.  15,  ovvero
l'inosservanza  delle  direttive  impartite  dal  consiglio  di
amministrazione comportano, previa  contestazione  e  ferma  restando
l'eventuale  responsabilita'  disciplinare  secondo  la  disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello
stesso incarico dirigenziale, nonche', in relazione alla gravita' dei
casi, la revoca dell'incarico.
  2.  Il  direttore  generale  predispone  il  bilancio,  coordina
l'organizzazione interna del personale, degli uffici e  dei  servizi,
assicurandone l'unita' operativa e di indirizzo, puo' assistere  alle
sedute del consiglio  di  amministrazione  su  invito  dello  stesso,
formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'ANPAL,
consistenza degli organici e promozione dei  dirigenti,  ed  esercita
ogni altro potere attribuitogli dal presidente  e  dal  consiglio  di
amministrazione.
  3. Il direttore generale resta in carica  per  un  periodo  di  tre
anni, rinnovabile per una sola volta.
                              Art. 9


              Funzioni e compiti dell'Agenzia Nazionale
                per le Politiche Attive del Lavoro

  1. All'ANPAL sono conferite le seguenti funzioni:
    a) coordinamento della gestione  dell'Assicurazione  Sociale  per
l'Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento  dei  disabili
di cui alla  legge  n.  68  del  1999,  nonche'  delle  politiche  di
attivazione dei lavoratori disoccupati, con  particolare  riferimento
ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate  alla
cessazione del rapporto di lavoro;
    b) definizione degli  standard  di  servizio  in  relazione  alle
misure di cui all'articolo 18 del presente decreto;
    c) determinazione  delle  modalita'  operative  e  dell'ammontare
dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei
privati accreditati ai sensi dell'articolo 12;
    d) coordinamento dell'attivita' della rete  Eures,  di  cui  alla
decisione di esecuzione della Commissione del 26  novembre  2012  che
attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento  europeo  e  del
consiglio del 5 aprile 2011;
    e) definizione delle metodologie di  profilazione  degli  utenti,
allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilita',  in
linea con i  migliori  standard  internazionali,  nonche'  dei  costi
standard applicabili ai servizi e alle misure di cui all'articolo  18
del presente decreto;
    f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia  per  la
coesione territoriale, dei programmi cofinanziati dal  Fondo  Sociale
Europeo, nonche' di programmi cofinanziati con fondi nazionali  negli
ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;
    g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro,  di  cui  all'articolo  13  del  presente
decreto, ivi compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per
il supporto all'attivita' di intermediazione tra domanda e offerta di
lavoro  e  l'interconnessione  con  gli  altri  soggetti  pubblici  e
privati;
    h) gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo n. 276 del 2003;
    i) gestione dei programmi operativi nazionali  nelle  materie  di
competenza, nonche' di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari;
    l) definizione e gestione  di  programmi  per  il  riallineamento
delle aree per le quali non siano  rispettati  i  livelli  essenziali
delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi  sia
un rischio di mancato rispetto  dei  medesimi  livelli  essenziali  e
supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non
siano stati assicurati, mediante interventi di gestione  diretta  dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;
    m) definizione di metodologie di  incentivazione  alla  mobilita'
territoriale;
    n) vigilanza  sui  fondi  interprofessionali  per  la  formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, nonche'
dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 276 del 2003;
    o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di  aziende
aventi unita' produttive ubicate in  diverse  province  della  stessa
regione o in piu' regioni e, a richiesta del gruppo di  coordinamento
e  controllo  del  progetto  di  riconversione  e  riqualificazione
industriale, assistenza  e  consulenza  nella  gestione  delle  crisi
aziendali complesse di  cui  all'articolo  27  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134;
    p)  gestione  di  programmi  di  reimpiego  e  ricollocazione  in
relazione a crisi di aziende  aventi  unita'  produttive  ubicate  in
diverse province della stessa regione o in piu' regioni, di programmi
per l'adeguamento alla  globalizzazione  cofinanziati  con  il  Fondo
Europeo  di  adeguamento  alla  globalizzazione  (FEG),  nonche'  di
programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
    q)  gestione  del  Repertorio  nazionale  degli    incentivi
all'occupazione, di cui all'articolo 30.
  2. In aggiunta ai compiti di cui  al  comma  1,  all'ANPAL  possono
essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante  la  stipula
di apposite convenzioni con le regioni e  le  province  autonome,  in
materia di gestione  diretta  dei  servizi  per  il  lavoro  e  delle
politiche attive del lavoro.
                              Art. 10


          Funzioni e compiti dell'Istituto per lo sviluppo
            della formazione professionale dei lavoratori

  1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali
provvede al  rinnovo  degli  organi  dell'ISFOL,  con  riduzione  del
consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due  designati  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente,
e uno dalla Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni,  individuati
nell'ambito degli  assessorati  regionali  competenti  nelle  materie
oggetto di attivita' dell'Istituto. In relazione a tale riduzione, il
contributo istituzionale per l'ISFOL e' ridotto di euro  centomila  a
decorrere dall'anno 2016 e trasferito all'ANPAL.
  2. Entro i sessanta  giorni  successivi  al  rinnovo  degli  organi
dell'ISFOL di cui al comma 1, si provvede alla modifica dello statuto
e del regolamento dell'ISFOL cui sono assegnate le seguenti funzioni:
    a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con
gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in
materia di  istruzione  e  formazione  professionale,  formazione  in
apprendistato  e  percorsi  formativi  in  alternanza,  formazione
continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro,  inclusione
sociale dei soggetti che presentano maggiori difficolta' e misure  di
contrasto alla poverta', servizi per il lavoro e politiche attive del
lavoro, anche avvalendosi dei dati di cui all'articolo 13;
    b) studio, ricerca, monitoraggio e  valutazione  delle  politiche
del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la  verifica  del
raggiungimento degli obiettivi da  parte  dell'ANPAL,  nonche'  delle
spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione,  studio,
monitoraggio  e  valutazione  delle  altre  politiche  pubbliche  che
direttamente o  indirettamente  producono  effetti  sul  mercato  del
lavoro;
    c) studio, ricerca, monitoraggio  e  valutazione  in  materia  di
terzo settore;
    d) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione,  con
enti, istituzioni pubbliche, universita' o soggetti privati  operanti
nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.
  3. Per il monitoraggio e la valutazione delle  politiche  pubbliche
di rispettiva competenza, l'INPS garantisce al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, all'ANPAL e all'ISFOL il  pieno  accesso  ai
dati contenuti nei propri archivi gestionali.
                              Art. 11

Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del
  lavoro a livello regionale e delle Province Autonome

  1. Allo  scopo  di  garantire  livelli  essenziali  di  prestazioni
attraverso  meccanismi  coordinati  di  gestione  amministrativa,  il
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  stipula,  con  ogni
regione  e  con  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  una
convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi  in
relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e  delle  politiche
attive del lavoro nel territorio della regione o provincia  autonoma,
nel rispetto del presente decreto nonche' dei seguenti principi:
    a) attribuzione delle funzioni e dei  compiti  amministrativi  in
materia di politiche attive del lavoro alle regioni e  alle  province
autonome, che garantiscono  l'esistenza  e  funzionalita'  di  uffici
territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;
    b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di  misure
di attivazione dei beneficiari di  ammortizzatori  sociali  residenti
nel territorio della regione o provincia  autonoma,  ai  sensi  degli
articoli 21 e 22;
    c) disponibilita' di servizi e  misure  di  politica  attiva  del
lavoro a tutti i residenti sul  territorio  italiano,  a  prescindere
dalla regione o provincia autonoma di residenza;
    d) attribuzione alle regioni e province autonome delle funzioni e
dei compiti di cui all'articolo 18, nonche' dei seguenti compiti:
      1. servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla  legge
n. 68 del 1999;
      2. avviamento a selezione nei casi  previsti  dall'articolo  16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
    e)  possibilita'  di  attribuire  all'ANPAL,  sulla  base  della
convenzione, una o piu' funzioni di cui alla lettera d).
  2. Alle regioni e province autonome restano  inoltre  assegnate  le
competenze in materia  di  programmazione  di  politiche  attive  del
lavoro, e in particolare:
    a) identificazione della strategia regionale  per  l'occupazione,
in  coerenza  con  gli  indirizzi  generali  definiti  ai  sensi
dell'articolo 2 del presente decreto;
    b) accreditamento  degli  enti  di  formazione,  nell'ambito  dei
criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
  3. Nel definire l'offerta formativa, le regioni e province autonome
riservano una congrua quota di  accesso  alle  persone  in  cerca  di
occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego.
  4. In via transitoria le convenzioni di  cui  al  comma  1  possono
prevedere che i compiti, le funzioni e gli  obblighi  in  materia  di
politiche attive del lavoro, siano attribuiti, in tutto o in parte, a
soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12.
                              Art. 12


              Accreditamento dei servizi per il lavoro

  1. Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di
accreditamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto  legislativo  n.
276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previa  intesa  in  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei seguenti principi:
    a) coerenza con il sistema  di  autorizzazione  allo  svolgimento
delle  attivita'  di  somministrazione,  intermediazione,  ricerca  e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione  professionale,
di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
    b) definizione di requisiti  minimi  di  solidita'  economica  ed
organizzativa, nonche' di esperienza professionale  degli  operatori,
in relazione ai compiti da svolgere;
    c) obbligo di interconnessione con il sistema informativo di  cui
all'articolo 13 del presente decreto, nonche'  l'invio  all'ANPAL  di
ogni informazione utile a garantire un efficace  coordinamento  della
rete dei servizi per le politiche del lavoro;
    d) raccordo con il  sistema  regionale  di  accreditamento  degli
organismi di formazione;
    e) definizione della procedura  di  accreditamento  dei  soggetti
abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di  ricollocazione
di cui all'articolo 23.
  2. Qualora ne facciano  richiesta  all'ANPAL,  le  agenzie  per  il
lavoro di cui alle lettere a) e c)  dell'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 276 del 2003 vengono  accreditate  ai  servizi
per il lavoro su tutto il territorio nazionale.
  3. ANPAL istituisce l'albo nazionale  dei  soggetti  accreditati  a
svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro
secondo i criteri di cui al comma 1, nel quale  vengono  iscritte  le
agenzie per il lavoro di cui  al  comma  2  nonche'  le  agenzie  che
intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito
un proprio regime di accreditamento.
  4. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, dopo  il
comma 5 e' aggiunto il seguente:
  "5-bis. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui all'articolo  4,
comma 1, lettera c),  dei  soggetti  autorizzati  secondo  il  regime
particolare di cui al comma 1, lettere c),  d),  e),  f),  e  f-bis),
nonche' al comma 2 del presente  articolo,  comporta  automaticamente
l'iscrizione degli stessi alle sezioni dell'Albo di cui alle  lettere
d) ed e) dell'articolo 4, comma 1".
                              Art. 13


      Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro

  1. In attesa della realizzazione di un sistema  informativo  unico,
l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, le regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti
informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il  sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro, che si  compone  del
nodo  di  coordinamento  nazionale  e  dei  nodi  di  coordinamento
regionali, nonche' il portale unico per la  registrazione  alla  Rete
nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
  2. Costituiscono elementi  del  sistema  informativo  unitario  dei
servizi per il lavoro:
    a)  il  sistema  informativo  dei  percettori  di  ammortizzatori
sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012,
n. 92;
    b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;
    c) i dati relativi alla gestione dei  servizi  per  il  lavoro  e
delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e
professionale di cui al comma 3;
    d) il sistema informativo della formazione professionale, di  cui
all'articolo 15 del presente decreto.
  3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei  lavoratori,
di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,  n.
181,  viene  definita  dall'ANPAL,  unitamente  alle  modalita'  di
interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema  informativo
unitario delle politiche del lavoro.
  4. Allo scopo di semplificare  gli  adempimenti  per  i  datori  di
lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione  e  cessazione
dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  all'articolo  4-bis  del  decreto
legislativo n.  181  del  2000,  all'articolo  9-bis,  comma  2,  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del Decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  2006,  n.  231,  nonche'
all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264,  sono  comunicate
per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione  dei  centri
per l'impiego, del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,
dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per  le
attivita' di rispettiva competenza.
  5. Allo scopo di certificare i  percorsi  formativi  seguiti  e  le
esperienze  lavorative  effettuate,  l'ANPAL  definisce  apposite
modalita' di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di
altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla  protezione
dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196.
  6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani  in
uscita da percorsi di istruzione e formazione,  l'ANPAL  stipula  una
convenzione con  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  per  lo  scambio  reciproco  dei  dati
individuali e dei relativi risultati statistici.
  7.  Il  sistema  di  cui  al  presente  articolo  viene  sviluppato
nell'ambito  dei  programmi  operativi  cofinanziati  con  fondi
strutturali,  nel  rispetto  dei  regolamenti  e  degli  atti  di
programmazione approvati dalla Commissione Europea.
                              Art. 14


        Fascicolo elettronico del lavoratore e coordinamento
                      dei sistemi informativi

  1. Le informazioni del sistema informativo unitario delle politiche
del  lavoro  costituiscono  il  patrimonio  informativo  comune  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  dell'INPS,
dell'INAIL, dell'ISFOL, delle regioni e  province  autonome,  nonche'
dei centri per l'impiego, per lo svolgimento dei  rispettivi  compiti
istituzionali. Esse costituiscono, inoltre, la base  informativa  per
la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore,
contenente  le  informazioni  relative  ai  percorsi  educativi  e
formativi, ai  periodi  lavorativi,  alla  fruizione  di  provvidenze
pubbliche e ai versamenti contributivi ai  fini  della  fruizione  di
ammortizzatori sociali. Il fascicolo e'  liberamente  accessibile,  a
titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte  dei
singoli soggetti interessati.
  2. L'ANPAL partecipa al Sistema Statistico  Nazionale  (SISTAN)  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  accede  alla
banca dati istituita  presso  l'ANPAL  di  cui  all'articolo  13  del
presente  decreto,  al  fine  dello  svolgimento  dei  compiti
istituzionali, nonche' ai fini statistici e  del  monitoraggio  sulle
politiche attive e  passive  del  lavoro  e  sulle  attivita'  svolte
dall'ANPAL.
  4. Al fine  di  garantire  la  interconnessione  sistematica  delle
banche dati in possesso del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, dell'ANPAL, dell'INPS, dell'INAIL e dell'ISFOL  in  tema  di
lavoro e la piena accessibilita' reciproca delle stesse, e'  istituto
un comitato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
cosi' costituito:
    a) il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  o  un  suo
delegato, che lo presiede;
    b) il Direttore generale dell'ANPAL o un suo delegato;
    c) il Direttore generale dell'INPS o un suo delegato;
    d) il Direttore generale dell'INAIL o un suo delegato;
    e) il Presidente dell'ISFOL;
    f) un rappresentante dell'AGID;
    g)  tre  rappresentanti  delle  regioni  e  province  autonome,
designati dalla Conferenza delle regioni e province autonome.
  5.  Ai  componenti  del  comitato  non  spetta  alcun  compenso,
indennita', gettone di presenza, rimborso spese  o  altro  emolumento
comunque denominato.
  6. Su  indicazione  del  comitato  di  cui  al  comma  4  gli  enti
partecipanti stipulano convenzioni con  altri  soggetti  del  sistema
statistico nazionale (SISTAN) al fine di integrare le banche dati.
                              Art. 15

Albo  nazionale  degli  enti  accreditati  a  svolgere  attivita'  di
  formazione professionale e  sistema  informativo  della  formazione
  professionale

  1. Allo scopo di realizzare il fascicolo elettronico del lavoratore
di cui all'articolo 14, l'ANPAL gestisce l'albo nazionale degli  enti
di  formazione  accreditati  dalle  regioni  e  province  autonome,
definendo le procedure per il conferimento dei dati  da  parte  delle
regioni e province  autonome  e  realizza,  in  cooperazione  con  il
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  le  regioni,  le
province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita'  e  della  Ricerca,  l'ISFOL    ed    i    fondi
interprofessionali per la formazione continua, un sistema informativo
della formazione  professionale,  ove  siano  registrati  i  percorsi
formativi svolti dai soggetti  residenti  in  Italia,  finanziati  in
tutto o in parte con risorse pubbliche.
  2. Per la realizzazione del sistema informativo di cui al comma  1,
l'ANPAL definisce le modalita' e gli  standard  di  conferimento  dei
dati da parte dei soggetti che vi partecipano.
  3.  Le  informazioni  contenute  nel  sistema  informativo  della
formazione professionale sono messe a disposizione  delle  regioni  e
province autonome.
  4. Le disposizioni della legislazione vigente  che  si  riferiscono
alla registrazione dei dati all'interno del libretto formativo di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo  n.  276
del 2003, sono da intendersi riferite al  fascicolo  elettronico  del
lavoratore di cui al presente articolo.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
                              Art. 16


                    Monitoraggio e valutazione

  1. L'ANPAL svolge attivita' di  monitoraggio  e  valutazione  sulla
gestione delle politiche attive e i servizi per il lavoro nonche' sui
risultati conseguiti dai soggetti pubblici o  privati  accreditati  a
svolgere tali funzioni, utilizzando il  sistema  informativo  di  cui
all'articolo 13.
  2. A fini di monitoraggio e valutazione il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali ha accesso a tutti i dati gestionali trattati
dall'ANPAL. Per le medesime finalita' l'ANPAL  mette  a  disposizione
dell'ISFOL i dati di cui al comma 1, nonche' l'intera  base  dati  di
cui all'articolo 13.
  3. L'ANPAL assicura, con cadenza  almeno  annuale,  rapporti  sullo
stato  di  attuazione  delle  singole  misure.  Dagli  esiti  del
monitoraggio e della valutazione di cui ai commi 1 e 2  sono  desunti
elementi per l'implementazione ovvero per eventuali correzioni  delle
misure e degli interventi introdotti, anche alla luce dell'evoluzione
del  quadro  macroeconomico,  degli  andamenti  produttivi,  delle
dinamiche del mercato del lavoro  e,  piu'  in  generale,  di  quelle
sociali.
  4. Allo scopo  di  assicurare  la  valutazione  indipendente  delle
politiche del lavoro, l'ANPAL organizza  banche  dati  informatizzate
anonime, rendendole disponibili, a scopo di  ricerca  scientifica,  a
gruppi di ricerca collegati a universita', enti di ricerca o enti che
hanno anche finalita' di ricerca  italiani  ed  esteri.  I  risultati
delle ricerche condotte mediante l'utilizzo delle  banche  dati  sono
resi pubblici e comunicati all'ANPAL ed al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali.
  5. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 17


        Fondi interprofessionali per la formazione continua

  1. I primi due periodi dell'articolo 118, comma 2, della  legge  n.
388 del 2000 sono cosi'  riformulati:  "L'attivazione  dei  fondi  e'
subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, previa verifica  della  conformita'
alle finalita' di cui al  comma  1  dei  criteri  di  gestione  delle
strutture di funzionamento dei fondi medesimi, della professionalita'
dei gestori, nonche' dell'adozione di criteri di gestione  improntati
al principio di trasparenza. La vigilanza sulla gestione dei fondi e'
esercitata dall'ANPAL, istituita ai sensi dell'articolo 1,  comma  4,
lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183,  che  ne  riferisce
gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali".
Capo II

PRINCIPI GENERALI E COMUNI IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
                              Art. 18


          Servizi e misure di politica attiva del lavoro

  1.  Allo  scopo  di  costruire  i  percorsi  piu'  adeguati  per
l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri  uffici
territoriali, denominati centri per l'impiego, per svolgere in  forma
integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori  beneficiari  di
strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro  e
a rischio di disoccupazione, le seguenti attivita':
    a) orientamento di base, analisi delle  competenze  in  relazione
alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
    b) ausilio  alla  ricerca  di  una  occupazione,  anche  mediante
sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
    c)  orientamento  specialistico  e  individualizzato,  mediante
bilancio delle competenze ed analisi degli  eventuali  fabbisogni  in
termini di  formazione,  esperienze  di  lavoro  o  altre  misure  di
politica attiva  del  lavoro,  con  riferimento  all'adeguatezza  del
profilo alla domanda  di  lavoro  espressa  a  livello  territoriale,
nazionale ed europea;
    d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per
le fasi successive all'avvio dell'impresa;
    e)  avviamento  ad  attivita'  di  formazione  ai  fini  della
qualificazione e riqualificazione professionale,  dell'autoimpiego  e
dell'immediato inserimento lavorativo;
    f)  accompagnamento  al  lavoro,  anche  attraverso  l'utilizzo
dell'assegno individuale di ricollocazione;
    g) promozione di esperienze lavorative ai fini di  un  incremento
delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
    h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attivita'
di lavoro autonomo;
    i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale;
    l) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi
di lavoro con gli obblighi di cura  nei  confronti  di  minori  o  di
soggetti non autosufficienti;
    m) promozione di prestazioni  di  lavoro  socialmente  utile,  ai
sensi dell'articolo 26 del presente decreto.
  2. Le regioni e le province autonome svolgono le attivita'  di  cui
al comma 1 direttamente ovvero, con l'esclusione di  quelle  previste
dagli articoli 20 e 23,  comma  2,  mediante  il  coinvolgimento  dei
soggetti privati accreditati sulla base dei costi  standard  definiti
dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di scelta.
  3. Le norme del presente Capo  si  applicano  al  collocamento  dei
disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, in quanto compatibili.
                              Art. 19


                      Stato di disoccupazione

  1. Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di  impiego  che
dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche
del  lavoro  di  cui  all'articolo  13,  la  propria  immediata
disponibilita' allo  svolgimento  di  attivita'  lavorativa  ed  alla
partecipazione alle misure di politica attiva del  lavoro  concordate
con il centro per l'impiego.
  2. I riferimenti normativi allo stato di  disoccupazione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.  181
del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui  al  presente
articolo.
  3. Lo stato di disoccupazione e' sospeso in  caso  di  rapporto  di
lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
  4. Allo scopo di  accelerare  la  presa  in  carico,  i  lavoratori
dipendenti possono effettuare la registrazione di cui al comma 1  dal
momento della ricezione della comunicazione di  licenziamento,  anche
in pendenza del periodo di preavviso. Nei casi  di  cui  al  presente
comma i lavoratori sono considerati "a rischio di disoccupazione".
  5. Sulla base delle informazioni fornite in sede di  registrazione,
gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una  classe
di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilita',
secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati in linea
con i migliori standard internazionali.
  6. La classe di profilazione  e'  aggiornata  automaticamente  ogni
novanta giorni, tenendo conto della  durata  della  disoccupazione  e
delle altre informazioni raccolte mediante le attivita' di servizio.
  7.  Allo  scopo  di  evitare  l'ingiustificata  registrazione  come
disoccupato da parte di soggetti  non  disponibili  allo  svolgimento
dell'attivita' lavorativa, a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto le  norme  nazionali  o  regionali  ed  i
regolamenti  comunali  che  condizionano  prestazioni  di  carattere
sociale allo stato  di  disoccupazione  si  intendono  riferite  alla
condizione di non occupazione. Sulla base di  specifiche  convenzioni
l'ANPAL consente alle amministrazioni pubbliche interessate l'accesso
ai dati essenziali per la verifica telematica della condizione di non
occupazione.
                              Art. 20


                  Patto di servizio personalizzato

  1.  Allo  scopo  di  confermare  lo  stato  di  disoccupazione,  i
lavoratori disoccupati contattano i  centri  per  l'impiego,  con  le
modalita' definite da  questi,  entro  30  giorni  dalla  data  della
dichiarazione di cui all'articolo 19, comma 1, e, in  mancanza,  sono
convocati dai centri per l'impiego, entro il termine stabilito con il
decreto di cui all'articolo 2, comma 1,  per  la  profilazione  e  la
stipula di un patto di servizio personalizzato.
  2. Il patto di cui al comma 1  deve  contenere  almeno  i  seguenti
elementi:
    a) l'individuazione di un responsabile delle attivita';
    b) la definizione del profilo personale di occupabilita'  secondo
le modalita' tecniche predisposte dall'ANPAL;
    c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono  essere
compiuti e la tempistica degli stessi;
    d) la frequenza ordinaria di contatti con il  responsabile  delle
attivita';
    e) le modalita' con cui la ricerca attiva di lavoro e' dimostrata
al responsabile delle attivita'.
  3. Nel patto di cui al comma 1 deve  essere  inoltre  riportata  la
disponibilita' del richiedente alle seguenti attivita':
    a) partecipazione a iniziative e laboratori per il  rafforzamento
delle competenze  nella  ricerca  attiva  di  lavoro  quali,  in  via
esemplificativa, la stesura del curriculum vitae  e  la  preparazione
per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
    b) partecipazione  a  iniziative  di  carattere  formativo  o  di
riqualificazione  o  altra  iniziativa  di  politica  attiva  o  di
attivazione;
    c) accettazione di congrue offerte di lavoro,  come  definite  ai
sensi dell'articolo 25 del presente decreto.
  4. Trascorsi sessanta giorni dalla data  di  registrazione  di  cui
all'articolo 19, comma 1, il disoccupato che non sia stato  convocato
dai centri per l'impiego ha diritto a richiedere  all'ANPAL,  tramite
posta  elettronica,  le  credenziali  personalizzate  per  l'accesso
diretto  alla  procedura  telematica  di  profilazione  predisposta
dall'ANPAL al fine di ottenere l'assegno  di  ricollocazione  di  cui
all'articolo 23.
                              Art. 21

Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli  essenziali
  delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di  sostegno
  al reddito

  1. La domanda  di  Assicurazione  Sociale  per  l'Impiego,  di  cui
all'articolo 2 della legge n. 92 del  2012,  di  Nuova  Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennita' di  disoccupazione  per  i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata  (DIS-COLL),  di
cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
e la domanda di indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7  della
legge  23  luglio  1991,  n.  223,  resa  dall'interessato  all'INPS,
equivale a dichiarazione di immediata disponibilita', ed e' trasmessa
dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo
unitario delle politiche attive.
  2. I beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al
comma 1,  ancora  privi  di  occupazione,  contattano  i  centri  per
l'impiego, con le modalita' definite da questi, entro il  termine  di
15 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui  al  comma
1, e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego  entro  il
termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1,  per
stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20.
  3. Ai fini della concessione dell'Assegno di disoccupazione  (ASDI)
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo  n.  22  del  2015  e'
necessario che il richiedente abbia sottoscritto un patto di servizio
personalizzato, redatto dal centro per l'impiego,  in  collaborazione
con il richiedente, a seguito di uno o piu' colloqui individuali.
  4. Il  beneficiario  di  prestazioni  e'  tenuto  ad  attenersi  ai
comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato,  di  cui
all'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi  gli
obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo.
  5. Oltre agli obblighi derivanti  dalla  specifica  disciplina,  il
lavoratore  che  fruisce  di  benefici  legati  allo  stato  di
disoccupazione soggiace agli obblighi di cui al presente articolo.
  6. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attivita'  di
cui all'articolo 20, comma 2,  lettera  d),  previsti  dal  patto  di
servizio personalizzato, il beneficiario puo'  essere  convocato  nei
giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso  di
almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo modalita'  concordate  nel
medesimo patto di servizio personalizzato.
  7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale  per  l'Impiego,  alla
Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), alla Indennita' di
disoccupazione  per  i  lavoratori  con  rapporto  di  collaborazione
coordinata (DIS-COLL) e all'indennita' di mobilita', si applicano  le
seguenti sanzioni:
    a) in caso di mancata presentazione, in assenza  di  giustificato
motivo,  alle  convocazioni  ovvero  agli  appuntamenti  di  cui
all'articolo 20, commi 1 e 2,  lettera  d), e  di commi  2  e  6  del
presente articolo:
      1) la decurtazione di un quarto di una mensilita', in  caso  di
prima mancata presentazione;
      2) la decurtazione di  una  mensilita',  alla  seconda  mancata
presentazione;
      3)  la  decadenza  dalla  prestazione  e  dallo  stato  di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
    b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di  giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a), le medesime conseguenze di cui  alla  lettera  a)  del
presente comma 7;
    c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di  giustificato
motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b):
      1) la  decurtazione  di  una  mensilita',  alla  prima  mancata
partecipazione;
      2)  la  decadenza  dalla  prestazione  e  dallo  stato  di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
    d) in caso  di  mancata  accettazione  di  un'offerta  di  lavoro
congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c),  in  assenza  di
giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione.
  8.  Con  riferimento  all'Assegno  di  disoccupazione  (ASDI)  si
applicano le seguenti sanzioni:
    a) in caso di mancata presentazione, in assenza  di  giustificato
motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 3:
      1) la  decurtazione  di  un  quarto  di  una  mensilita'  e  la
concessione dei soli incrementi per carichi  familiari,  in  caso  di
prima mancata presentazione;
      2) la decurtazione di una mensilita' e la concessione dei  soli
incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;
      3)  la  decadenza  dalla  prestazione  e  dallo  stato  di
disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
    b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di  giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a):
      1) la decurtazione di una mensilita' e la concessione dei  soli
incrementi  per  carichi  familiari,  in  caso  di  prima  mancata
presentazione;
      2)  la  decadenza  dalla  prestazione  e  dallo  stato  di
disoccupazione;
    c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di  giustificato
motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera  b),
la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
    d) in caso  di  mancata  accettazione  di  un'offerta  di  lavoro
congrua di cui all'articolo 20, comma 3, lettera c),  in  assenza  di
giustificato motivo, la decadenza dalla prestazione e dallo stato  di
disoccupazione.
  9. In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione prodottasi ai
sensi dei commi 7, 8 e dell'articolo 23, comma 4,  non  e'  possibile
una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi.
  10. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 7 e 8,  il
centro per l'impiego adotta le  relative  sanzioni,  inviando  pronta
comunicazione,  per  il  tramite  del  sistema  informativo  di  cui
all'articolo 13, all'ANPAL ed all'INPS, che  emette  i  provvedimenti
conseguenti e provvede a recuperare le somme  indebite  eventualmente
erogate.
  11.  La  mancata  adozione  dei  provvedimenti  di  decurtazione  o
decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare  e
contabile del funzionario  responsabile,  ai  sensi  dell'articolo  1
della legge n. 20 del 1994.
  12. Avverso il provvedimento del centro per  l'impiego  di  cui  al
comma 10 e' ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad  istituire  un
apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.
  13. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in
relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti  di  decurtazione  o
decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge n. 147  del  2013,  e  per  il
restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo
i centri per l'impiego che hanno adottato i  relativi  provvedimenti,
per l'impiego in strumenti di incentivazione del  personale  connessi
al raggiungimento di particolari obiettivi.
                              Art. 22

Rafforzamento dei meccanismi di condizionalita' e livelli  essenziali
  delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di  sostegno
  al reddito in costanza di rapporto di lavoro

  1. I lavoratori dipendenti per  i  quali  la  riduzione  di  orario
connessa all'attivazione di una procedura di sospensione o  riduzione
dell'attivita' lavorativa per integrazione  salariale,  contratto  di
solidarieta', o intervento dei fondi  di  solidarieta'  di  cui  agli
articoli 26 e 28  del  decreto  legislativo  adottato  in  attuazione
dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge  n.  183  del  2014  ,  sia
superiore al 50 per cento dell'orario  di  lavoro,  calcolato  in  un
periodo di dodici mesi, devono essere convocati in orario compatibile
con la prestazione  lavorativa,  dal  centro  per  l'impiego  con  le
modalita' ed i termini stabiliti con il decreto di  cui  all'articolo
2, comma 1, per stipulare il patto di servizio personalizzato di  cui
all'articolo 20, ad esclusione degli elementi  di  cui  al  comma  2,
lettere c) ed e) del predetto articolo.
  2. Allo scopo di mantenere o  sviluppare  le  competenze  in  vista
della  conclusione  della  procedura  di  sospensione  o  riduzione
dell'attivita' lavorativa ed in connessione con la domanda di  lavoro
espressa dal territorio, il patto  di  servizio  personalizzato  puo'
essere stipulato sentito  il  datore  di  lavoro  e  con  l'eventuale
concorso dei fondi interprofessionali per la formazione  continua  di
cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e il lavoratore  di
cui al comma 1 puo' essere avviato alle attivita' di cui all'articolo
20, comma 3, lettera a) e b), ovvero alle attivita' socialmente utili
di cui all'articolo 26, comma 1, del presente decreto.
  3. Con riferimento ai lavoratori di cui al comma 1, si applicano le
seguenti sanzioni:
    a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli
appuntamenti  di  cui  al  comma  1  e  mancata  partecipazione  alle
iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma  3,  lettera
a), in assenza di giustificato motivo:
      1) la decurtazione di un quarto di una mensilita' per la  prima
mancata presentazione;
      2) la decurtazione di una mensilita', per  la  seconda  mancata
presentazione;
      3) la decadenza dalla  prestazione  per  la  ulteriore  mancata
presentazione;
    b) in caso di  mancata  partecipazione  alle  iniziative  di  cui
all'articolo 20, comma 3, lettera b), ovvero alle iniziative  di  cui
all'articolo 26:
      1) la decurtazione di  una  mensilita'  per  la  prima  mancata
partecipazione;
      2) la decadenza dalla  prestazione  per  la  ulteriore  mancata
presentazione.
  4. In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 3,  trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, commi  da  10  a
13.
  5. L'INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate  in
relazione a prestazioni oggetto di  provvedimenti  di  sospensione  o
decadenza per il 50 per cento al Fondo per le politiche attive di cui
all'articolo 1, comma 215, della legge n.  147  del  2013  e  per  il
restante 50 per cento alle regioni e province autonome cui fanno capo
i centri per l'impiego che hanno adottato i  relativi  provvedimenti,
per essere impiegate in strumenti  di  incentivazione  del  personale
connessi al raggiungimento di particolari obiettivi.
                              Art. 23


                      Assegno di ricollocazione

  1.  Ai  disoccupati  percettori  della  Nuova  prestazione  di
Assicurazione  Sociale  per  l'Impiego  (NASpI)  di  cui  al  decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  la  cui  durata  di  disoccupazione
eccede i quattro mesi e' riconosciuta, qualora ne facciano  richiesta
al centro per l'impiego presso il quale hanno stipulato il  patto  di
servizio personalizzato di  cui  all'articolo  20,  comma  1,  ovvero
mediante la procedura di cui all'articolo  20,  comma  4,  una  somma
denominata  «assegno  individuale  di  ricollocazione»,  graduata  in
funzione del profilo personale di occupabilita', spendibile presso  i
centri  per  l'impiego  o  presso  i  servizi  accreditati  ai  sensi
dell'articolo 12.  L'assegno  di  ricollocazione  e'  rilasciato  nei
limiti delle disponibilita' assegnate a tale finalita' per la regione
o per la provincia autonoma di residenza ai sensi dell'articolo 24.
  2.  L'assegno  di  ricollocazione  e'  rilasciato  dal  centro  per
l'impiego sulla base degli esiti  della  procedura  di  profilazione,
ovvero alle condizioni e secondo le modalita' di cui all'articolo 20,
comma 4.
  3. L'assegno di ricollocazione non  concorre  alla  formazione  del
reddito complessivo ai fini dell'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche  e  non  e'  assoggettato  a  contribuzione  previdenziale  e
assistenziale.
  4. L'assegno di cui al comma 1 e' spendibile al fine di ottenere un
servizio di assistenza intensiva nella ricerca  di  lavoro  presso  i
centri per l'impiego o presso i soggetti privati accreditati ai sensi
dell'articolo 12 del presente decreto, fatto  salvo  quanto  previsto
dal successivo  comma  7.  La  scelta  del  centro  per  l'impiego  o
dell'operatore  accreditato  e'  riservata  al  disoccupato  titolare
dell'assegno  di  ricollocazione.  Il  servizio  e'  richiesto  dal
disoccupato, a pena di decadenza  dallo  stato  di  disoccupazione  e
dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi  dalla  data
di rilascio dell'assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per
altri sei  nel  caso  non  sia  stato  consumato  l'intero  ammontare
dell'assegno.
  5. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per
tutta la sua durata, sospende il  patto  di  servizio  personalizzato
eventualmente stipulato ai sensi dell'articolo  20.  Il  servizio  di
assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
    a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
    b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la
relativa  area,  con  eventuale  percorso  di  riqualificazione
professionale mirata  a  sbocchi  occupazionali  esistenti  nell'area
stessa;
    c) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di
svolgere le attivita' individuate dal tutor;
    d) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di
accettare l'offerta di lavoro congrua rispetto  alle  sue  capacita',
aspirazioni, e possibilita' effettive, in  rapporto  alle  condizioni
del mercato del lavoro  nel  territorio  di  riferimento  nonche'  al
periodo di disoccupazione;
    e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare
al centro per l'impiego e all'ANPAL  il  rifiuto  ingiustificato,  da
parte della persona interessata, di svolgere una delle  attivita'  di
cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma  del
punto d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo
21, commi 7 e 8;
    f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o
a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale
conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
  6. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricollocazione  presso  un
soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12, lo stesso e' tenuto a
darne  immediata  comunicazione  al  centro  per  l'impiego  che  ha
rilasciato al disoccupato l'assegno di ricollocazione. Il centro  per
l'impiego  e'  di  conseguenza  tenuto  ad  aggiornare  il  patto  di
servizio.
  7.  Le  modalita'  operative  e  l'ammontare  dell'assegno  di
ricollocazione,  sono  definite  con  delibera    consiglio    di
amministrazione dell'ANPAL,  previa  approvazione  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei seguenti principi:
    a) riconoscimento dell'assegno di ricollocazione  prevalentemente
a risultato occupazionale ottenuto;
    b) definizione dell'ammontare dell'assegno di  ricollocazione  in
maniera da mantenere l'economicita' dell'attivita', considerando  una
ragionevole percentuale di casi per i quali l'attivita'  propedeutica
alla ricollocazione non fornisca il risultato occupazionale;
    c) graduazione dell'ammontare dell'assegno di  ricollocazione  in
relazione al profilo personale di occupabilita';
    d) obbligo, per il soggetto erogatore  del  servizio  di  cui  al
comma 5, di fornire un'assistenza  appropriata  nella  ricerca  della
nuova occupazione, programmata,  strutturata  e  gestita  secondo  le
migliori tecniche del settore;
    e) obbligo, per il soggetto erogatore  del  servizio  di  cui  al
comma 5, di comunicare le offerte di lavoro effettuate nei  confronti
degli aventi diritto.
  8. L'ANPAL realizza il monitoraggio e  la  valutazione  comparativa
dei  soggetti  erogatori  del  servizio  di  cui  al  comma  5,  con
riferimento agli esiti di ricollocazione raggiunti nel  breve  e  nel
medio periodo per ogni profilo di occupabilita'. A tal fine,  l'ANPAL
istituisce un sistema informatico al quale i centri per l'impiego e i
soggetti erogatori del servizio di cui al comma 5  sono  obbligati  a
conferire le informazioni relative  alle  richieste,  all'utilizzo  e
all'esito del servizio. Gli esiti della valutazione sono  pubblici  e
l'ANPAL ne cura la distribuzione ai  centri  per  l'impiego.  L'ANPAL
segnala ai soggetti erogatori del servizio di  cui  al  comma  5  gli
elementi di criticita' riscontrati nella fase di valutazione al  fine
di consentire le opportune azioni correttive. Decorso un  anno  dalla
segnalazione, ove le criticita' permangano, l'ANPAL valuta la  revoca
dalla  facolta'  di  operare  con  lo  strumento  dell'assegno  di
ricollocazione.
                              Art. 24


            Finanziamento dell'assegno di ricollocazione

  1. Al finanziamento dell'assegno di  ricollocazione  concorrono  le
seguenti risorse:
    a) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 215, della legge n.  147
del 2013;
    b)  risorse  dei  programmi  operativi  cofinanziati  con  fondi
strutturali, nella misura da determinare ai sensi del comma 2.
  2.  Allo  scopo  di  garantire  il  finanziamento  dell'assegno  di
ricollocazione, il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,
previa verifica delle compatibilita' finanziaria  e  dell'assenza  di
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, le regioni  e  le  province  autonome,
definiscono, con intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, un  piano  di  utilizzo  coordinato  di  fondi  nazionali  e
regionali, nonche' dei programmi  operativi  cofinanziati  dal  Fondo
Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con  fondi  nazionali  negli
ambiti di intervento del Fondo  Sociale  Europeo,  nel  rispetto  dei
regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi strutturali.
  3. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge n.  92
del 2012, l'INPS versa all'ANPAL una somma pari al trenta  per  cento
dell'indennita' mensile residua  che  sarebbe  stata  corrisposta  al
lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive  del  lavoro
di cui all'articolo 1, comma  215,  della  legge  n.  147  del  2013.
All'articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del 2012,  le  parole
"cinquanta per cento" sono  sostituite  dalle  seguenti:  «venti  per
cento».
                              Art. 25


                      Offerta di lavoro congrua

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede  alla
definizione di offerta di lavoro  congrua,  su  proposta  dell'ANPAL,
sulla base dei seguenti principi:
    a) coerenza con le esperienze e le competenze maturate;
    b) distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi
di trasporto pubblico;
    c) durata della disoccupazione;
    d) retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla
indennita' percepita nell'ultimo mese precedente, da computare  senza
considerare  l'eventuale  integrazione  a  carico  dei  fondi  di
solidarieta',  di  cui  agli  articoli  26  e  seguenti  del  decreto
legislativo attuativo della delega di cui all'articolo  1,  comma  2,
della legge n. 183 del 2014.
  2. I fondi di solidarieta' di cui agli articoli 26 e  seguenti  del
decreto legislativo attuativo della delega  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge n.  183  del  2014,  possono  prevedere  che  le
prestazioni integrative di cui all'articolo 3, comma 11, lettera  a),
della legge n. 92 del 2012,  continuino  ad  applicarsi  in  caso  di
accettazione di una offerta di lavoro congrua, nella  misura  massima
della differenza tra l'indennita' complessiva inizialmente  prevista,
aumentata del 20 per cento, e la nuova retribuzione.
  3. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al comma  1,
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 41,
e 42 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
                              Art. 26


              Utilizzo diretto dei lavoratori titolari
                di strumenti di sostegno al reddito

  1. Allo scopo di permettere il mantenimento  e  lo  sviluppo  delle
competenze acquisite, i lavoratori  che  fruiscono  di  strumenti  di
sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere
chiamati a svolgere attivita' a fini di pubblica utilita' a beneficio
della comunita' territoriale di appartenenza, sotto la  direzione  ed
il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio  del
comune ove siano residenti.
  2. Allo scopo di dar corso alle attivita' di cui  al  comma  1,  le
regioni e province autonome stipulano, con le amministrazioni di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del  2001,
operanti sul territorio, specifiche  convenzioni,  sulla  base  della
convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.
  3. L'utilizzazione dei lavoratori nelle attivita' di cui al comma 1
non determina  l'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  e  deve
avvenire in  modo  da  non  incidere  sul  corretto  svolgimento  del
rapporto di lavoro in corso.
  4. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti  di  sostegno
al reddito, sono impegnati nei limiti massimi di  orario  settimanale
corrispondente alla  proporzione  tra  il  trattamento  stesso  e  il
livello retributivo  iniziale,  calcolato  al  netto  delle  ritenute
previdenziali  ed  assistenziali,  previsto  per  i  dipendenti  che
svolgono  attivita'  analoghe  presso  il  soggetto    promotore
dell'intervento.
  5. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere  l'adibizione
alle attivita' di cui al comma 1, da parte di lavoratori disoccupati,
con piu' di sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto
al pensionamento di vecchiaia o anticipato. I lavoratori  di  cui  al
presente comma, utilizzati in  attivita'  di  cui  al  comma  1,  non
possono eccedere l'orario di lavoro di 20 ore settimanali e  ad  essi
compete un importo mensile pari  all'assegno  sociale,  eventualmente
riproporzionato in caso di orario di lavoro  inferiore  alle  20  ore
settimanali. Tale assegno e' erogato dall'INPS previa  certificazione
delle  presenze  secondo  le  modalita'  fissate  dall'INPS  a  cura
dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non
diversamente  disposto,  le  disposizioni  in  materia  di  Nuova
Assicurazione Sociale per l'Impiego. Gli oneri restano a carico delle
amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti.
  6. All'assegno di cui al comma 5 si applicano  le  disposizioni  di
cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
  7. L'assegno di cui al comma 5 e' incompatibile con  i  trattamenti
pensionistici  diretti  a  carico  dell'assicurazione    generale
obbligatoria per l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei
lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi  ed
esclusivi  dell'assicurazione  medesima,  nonche'  delle  gestioni
speciali  dei  lavoratori  autonomi,  e  con  i  trattamenti  di
pensionamento anticipato. In caso di avvio alle attivita' di  cui  al
comma 1, i titolari di assegno o di pensione di  invalidita'  possono
optare per il trattamento di cui al comma 5. Sono  invece  cumulabili
con il trattamento di cui al predetto  comma  5,  gli  assegni  e  le
pensioni di invalidita' civile nonche' le pensioni  privilegiate  per
infermita' contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
  8.  I  soggetti  utilizzatori  attivano  in  favore  dei  soggetti
coinvolti  nelle  attivita'  di  cui  al  comma  1  idonee  coperture
assicurative presso l'Istituto nazionale per  l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro gli infortuni e  le  malattie
professionali connesse allo  svolgimento  dell'attivita'  lavorativa,
nonche' per la responsabilita' civile verso terzi.
  9. Le attivita' di cui al comma 1 sono organizzate in modo  che  il
lavoratore possa godere di un adeguato periodo  di  riposo,  entro  i
termini di durata  dell'impegno.  Durante  i  periodi  di  riposo  e'
corrisposto l'assegno.
  10. Le assenze per malattia, purche' documentate, non comportano la
sospensione dell'assegno di cui al comma 5. I  soggetti  utilizzatori
stabiliscono tra le condizioni di  utilizzo  il  periodo  massimo  di
assenze per malattia compatibile con il buon andamento del  progetto.
Le  assenze  dovute  a  motivi  personali,  anche  se  giustificate,
comportano la  sospensione  dell'assegno.  E  facolta'  del  soggetto
utilizzatore concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate e
in tal caso non viene operata detta sospensione. Nel caso di  assenze
protratte e ripetute nel tempo  che  compromettano  i  risultati  del
progetto,  e'  facolta'  del  soggetto  utilizzatore  richiedere  la
sostituzione del lavoratore. Nel caso di  assenze  per  infortunio  o
malattia professionale al lavoratore viene corrisposto l'assegno  per
le giornate non coperte dall'indennita' erogata  dall'INAIL  e  viene
riconosciuto il diritto a partecipare alle attivita'  progettuali  al
termine del periodo di inabilita'.
  11. Per i periodi di impegno nelle attivita' di lavori  socialmente
utili per i quali e' erogato l'assegno  di  cui  al  comma  5,  trova
applicazione  il  riconoscimento  d'ufficio  di  cui  al  comma  9
dell'articolo  7  della  legge  n.  223  del  1991,  ai  soli  fini
dell'acquisizione  dei  requisiti  assicurativi  per  il  diritto  al
pensionamento. E' comunque consentita la possibilita' di riscatto dei
periodi  di  utilizzazione  nei  lavori  socialmente  utili  ai  fini
pensionistici, ai sensi  della  normativa  vigente  in  materia,  con
particolare  riguardo  agli  articoli  5  e  seguenti  del  decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
  12. Gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
468, si applicano ai soli progetti di attivita' e lavori  socialmente
utili in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
                              Art. 27


                  Collocamento della gente di mare

  1. Al collocamento della gente di mare si applicano  le  norme  del
presente decreto.
  2.  Le  Capitanerie  di  porto  possono  svolgere  attivita'  di
intermediazione  tra  domanda  ed  offerta  di  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in  raccordo
con le strutture regionali e con l'ANPAL.
  3. Sulla base di specifiche convenzioni tra l'ANPAL e il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  vengono  individuate  le
Capitanerie  di  porto  autorizzate  a  svolgere  attivita'  di
intermediazione  ai  sensi  del  comma  2,  prevedendo  altresi'  le
modalita' di accesso al sistema informativo di  cui  all'articolo  14
del presente decreto.
                              Art. 28


                Livelli essenziali delle prestazioni

  1. Ferma restando le necessita' di prevedere obiettivi  annuali  ai
sensi dell'articolo 2 del presente decreto, anche al  fine  di  tener
conto della situazione di fatto e  delle  peculiarita'  territoriali,
costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le norme contenute
nei seguenti articoli del presente decreto:
    a) articolo 11, comma 1, lettere da a) a d);
    b) articolo 18;
    c) articolo 20;
    d) articolo 21, comma 2;
    e) articolo 23.
Capo III

RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
                              Art. 29


                      Riordino degli incentivi

  1.  L'articolo  1  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,  e'
abrogato. Sono fatti salvi gli effetti in relazione alle assunzioni e
trasformazioni intervenute prima dell'entrata in vigore del  presente
decreto, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.
  2. Presso il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  n.  185  del
2008, viene creato un apposito piano gestionale per il  finanziamento
di politiche attive del lavoro.
  3. Sul piano gestionale di cui al comma 2 affluiscono  le  seguenti
risorse:
    a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del  decreto-legge
n. 76 del 2013, relative agli anni 2015 e 2016;
    b) le risorse di cui all'articolo 32, comma 5.
                              Art. 30


        Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione

  1. Allo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli
incentivi  all'occupazione,  e'  istituito,  presso  l'ANPAL,  il
repertorio nazionale degli  incentivi  occupazionali  e  del  lavoro,
contenente, in relazione a ciascuno schema  incentivante,  almeno  le
seguenti informazioni:
    a) categorie di lavoratori interessati;
    b) categorie di datori di lavoro interessati;
    c) modalita' di corresponsione dell'incentivo;
    d) importo e durata dell'incentivo;
    e) ambito territoriale interessato;
    f) conformita' alla normativa in materia di aiuti di stato.
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  costituiscono  incentivi
all'occupazione i benefici  normativi  o  economici  riconosciuti  ai
datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche  categorie
di lavoratori.
  3. Le regioni e le province autonome  che  intendano  prevedere  un
incentivo all'occupazione ne danno comunicazione all'ANPAL.
  4. Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e  la  riduzione
degli oneri amministrativi,  i  benefici  economici  connessi  ad  un
incentivo  all'occupazione  sono  riconosciuti  di  regola  mediante
conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali.
                              Art. 31


          Principi generali di fruizione degli incentivi

  1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si
definiscono i seguenti principi:
    a)  gli  incentivi  non  spettano  se  l'assunzione  costituisce
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge  o
della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il  lavoratore
avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto  di
somministrazione;
    b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di
precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto  collettivo,  alla
riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel  caso  in
cui, prima dell'utilizzo  di  un  lavoratore  mediante  contratto  di
somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di  precedenza  per
essere stato  precedentemente  licenziato  da  un  rapporto  a  tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
    c)  gli  incentivi  non  spettano  se  il  datore  di  lavoro  o
l'utilizzatore  con  contratto  di  somministrazione  hanno  in  atto
sospensioni dal lavoro  connesse  ad  una  crisi  o  riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione  o  la
somministrazione  siano  finalizzate  all'assunzione  di  lavoratori
inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto  dai  lavoratori
sospesi o da impiegare in diverse unita' produttive;
    d) gli incentivi non spettano con riferimento a  quei  lavoratori
che sono stati licenziati nei sei mesi  precedenti  da  parte  di  un
datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta  assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti  con  quelli  del  datore  di
lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta  con
quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
    e) con riferimento al contratto di  somministrazione  i  benefici
economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto
di lavoro sono trasferiti in capo  all'utilizzatore  e,  in  caso  di
incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato
in capo all'utilizzatore;
    f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento
occupazionale  netto  della  forza  lavoro  mediamente  occupata,  il
calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori
dipendenti equivalente a tempo pieno  del  mese  di  riferimento  con
quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla  nozione
di  "impresa  unica"  di  cui  all'articolo  2,  paragrafo  2,  del
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
escludendo dal computo della base occupazionale media di  riferimento
sono esclusi i lavoratori che  nel  periodo  di  riferimento  abbiano
abbandonato il posto di lavoro  a  causa  di  dimissioni  volontarie,
invalidita', pensionamento per  raggiunti  limiti  d'eta',  riduzione
volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
  2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e  della
loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore  ha  prestato
l'attivita' in favore dello  stesso  soggetto,  a  titolo  di  lavoro
subordinato o  somministrato;  non  si  cumulano  le  prestazioni  in
somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti  di
diversi utilizzatori, anche se  fornite  dalla  medesima  agenzia  di
somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma  1,  lettere
a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che  tra  gli
utilizzatori  ricorrano    assetti    proprietari    sostanzialmente
coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
  3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni  telematiche  obbligatorie
inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o  di
somministrazione producono la perdita di quella parte  dell'incentivo
relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato
e la data della tardiva comunicazione.
                              Art. 32

Incentivi per il contratto di  apprendistato  per  la  qualifica,  il
  diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di
  alta formazione e ricerca

  1. A titolo  sperimentale,  per  le  assunzioni  con  contratto  di
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma
di  istruzione  secondaria  superiore  e  il  certificato    di
specializzazione tecnica superiore a decorrere dalla data di  entrata
in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre  2016,  si
applicano i seguenti benefici:
    a) non trova applicazione il contributo di licenziamento  di  cui
all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012;
    b) l'aliquota contributiva del 10 per cento di  cui  all'articolo
1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta  al  5
per cento;
    c) e' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico  del
datore di lavoro di finanziamento dell'ASpI di cui  all'articolo  42,
comma 6, lettera f), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81  e
dello 0,30 per cento, previsto dall'articolo 25 della  legge  n.  845
del 1978.
  2. Agli incentivi di cui al comma 1 non si applica la previsione di
cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  3. Ai sensi degli articoli 41, comma 3, e 43, comma 1, del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina  organica
dei contratti di lavoro e la revisione della  normativa  in  tema  di
mansioni, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 le  risorse
di cui di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),  della  legge  n.
144 del 1999, sono incrementate di 27 milioni di  euro  per  ciascuna
annualita' da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli
anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica
e il diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione  secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica  superiore,  e
dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai  sensi
dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge n. 183 del  2014  e
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La sperimentazione  di
cui al primo periodo del presente comma e'  finalizzata  a  elaborare
modelli per l'occupazione dei giovani di cui all'articolo  43,  comma
1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed e'  promossa  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca,  d'intesa
con le Regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  anche
avvalendosi degli enti di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo del  presente  comma  da
destinare prioritariamente ai percorsi di formazione nell'ambito  del
sistema di istruzione e formazione professionale.
  4. All'articolo 22, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,
le parole da «di cui il 50 per cento» fino alla fine del  comma  sono
soppresse.
  5. All'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53  il  comma  4  e'
abrogato. Le conseguenti relative risorse, pari a 7.500.000 euro  per
l'anno 2015 e a  14.993.706,97  euro  annui  a  decorrere  dal  2016,
restano a carico del Fondo sociale per occupazione  e  formazione  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009,  n.  2  ed  affluiscono  al  piano  gestionale  di  cui
all'articolo 29, comma 2.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del  presente  articolo,
pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni  2015  e  2016  per
quanto attiene al comma 3 e valutati  in  0,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, 6,2 milioni di euro per l'anno  2016,  10,7  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 5,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per  quanto  attiene
ai commi 1 e 2,si provvede:
    a)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2015  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    b)  quanto  a  20  milioni  di  euro  per  l'anno  2016  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2;
    c) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,2 milioni  di
euro per l'anno 2016, 10,7 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2017 e 2018, 5,4 milioni di euro per l'anno 2019  e  0,1  milioni  di
euro  per  l'anno  2020  mediante  corrispondente  riduzione  degli
stanziamenti di cui all'articolo 29, comma 3.
  7. Ai sensi dell'articolo 17, comma  12  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del
sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 92 del 2012,  provvedono  al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di
cui ai commi 1 e  2  del  presente  articolo.  Nel  caso  in  cui  si
verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti  rispetto
alle  previsioni  delle  minori  relative  entrate,  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze  provvede,  sentito  il  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con  proprio  decreto  alla
rideterminazione dei benefici contributivi di cui al comma 1.
  8. Per gli  anni  2016  e  2017,  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul  lavoro  e  le  malattie  professionali  degli  allievi
iscritti  ai  corsi  ordinamentali  di  istruzione  e  formazione
professionale curati dalle istituzioni  formative  e  dagli  istituti
scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per  l'erogazione  dei
percorsi di istruzione e formazione professionale, e' dovuto, in  via
sperimentale e limitatamente al predetto biennio, un premio  speciale
unitario ai sensi dell'articolo 42 del T.U.  1124/1965.  Con  Decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL,  sono
stabiliti  l'ammontare  del  premio  speciale  e  le  modalita'  di
applicazione tali da assicurare anche il rigoroso rispetto del limite
di spesa di cui al quarto periodo del presente comma. Ai  fini  della
determinazione del  premio  e  del  suo  aggiornamento  annuo  si  fa
riferimento  al  minimale  giornaliero  di  rendita.  Per  favorire
l'integrazione scuola-lavoro, nel calcolo per la  determinazione  del
predetto premio speciale unitario non si  tiene  conto  dei  maggiori
oneri inerenti i rischi lavorativi per i periodi di formazione svolti
negli ambienti di lavoro nel limite massimo  di  minori  entrate  per
premi per l'INAIL pari a 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2016 e 2017, in relazione alle quali e' previsto un trasferimento  di
pari importo all'ente da parte del bilancio dello Stato. Ai  relativi
oneri pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 si
provvede:
    a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a  5  milioni  di
euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del  fondo  di
cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    b)  quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'anno  2016  mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui  all'articolo  29,
comma 3;
    c)  quanto  a  3  milioni  di  euro  per  l'anno  2016  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge  29  novembre  2008,  n.   185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Capo IV

DISPOSIZIONI URGENTI E FINALI
                              Art. 33


                        Centri per l'impiego

  1. Allo scopo di garantire livelli  essenziali  di  prestazioni  in
materia di servizi e politiche attive del lavoro,  l'importo  di  cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 19  giugno  2015  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  e'
incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2015  e
2016.
  2. Ai fini di cui al comma 1 e' apportata una riduzione pari  a  50
milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 della  dotazione  di  cui
all'articolo 1, comma 12, lettera a), del  decreto-legge  n.  76  del
2013. Le predette risorse sono versate al Fondo di rotazione  di  cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
                              Art. 34


                Abrogazioni e norme di coordinamento

  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate le seguenti disposizioni:
    a) articolo 2, comma 1, lettera i), del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276;
    b) articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
    c) articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno  1997,
n. 196;
    d) decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
    e) decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
    f) articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
    g) decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ad eccezione degli
articoli 1-bis e 4-bis;
    h) articolo 4, commi 13 e 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
    l) articolo 17, commi da 2 a 7, del decreto legislativo  4  marzo
2015, n. 22.
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 25, comma 3, le disposizioni
di cui all'articolo 4, commi da 40 a 45, della legge 28 giugno  2012,
n. 92, sono abrogate a far data dall'adozione del decreto di cui agli
articoli 20, comma 1, 21, comma 2 e  22,  comma  2,  e  non  trovano,
comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio
personalizzato.
  3. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 9,  comma  3,  le  parole  «il  cui  reddito  sia
inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato  di
disoccupazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  cui  reddito
corrisponda a un'imposta  lorda  pari  o  inferiore  alle  detrazioni
spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917»;
    b) agli articoli 10, comma 1, e  15,  comma  12,  le  parole  «un
reddito inferiore al limite utile ai fini della  conservazione  dello
stato di disoccupazione» sono sostituite dalle seguenti: « un reddito
che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore  alle  detrazioni
spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917».
                              Art. 35


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015

                            MATTARELLA


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Poletti, Ministro del lavoro e  delle
                                politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

riferimento id:28932
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it