Buongiorno,
la titolare di una ditta individuale di acconciatore, iscritta all'albo artigiani, ci riferisce di aver sospeso la sua attività da aprile 2015 per motivi di salute ma non ha mai presentato nessuna comunicazione al Suap.
A questo punto ci chiede cosa può fare:
1) se presenta una scia di sospensione volontaria indicando che l'attività è sospesa da aprile 2015, incorre in qualche sanzione? L'art. 9 c. 2 dice che "chiunque esercita l'attività senza la presentazione della Scia di cui all'art. 3 è soggetto alla sanzione..". Deve intendersi solo la Scia per l'avvio o anche per la sospensione volontaria, visto che l'art. 3 c. 1 la cita?
2) se presenta una certificazione dicendo che per gravi indisponibilità fisiche è sospesa da meno di 10 giorni come all'art. 3 c. 7 o presenta una Scia di sospensione volontaria con effetti da oggi, rischia qualcosa da un punto di vista fiscale, non avendo emesso ricevute fiscali ormai dall'aprile 2015?
grazie
Come già evidenziato altre volte, la regione ha scritto malamente la norma. La sospensione e la cessazione non potrebbero essere sottoposte a SCIA dato che questa è, per sua natura, una procedura abilitativa. Piuttosto dovrebbero essere sottoposte a semplice comunicazione. La regione dice SCIA ma bisogna leggere, in modo estensivo, dichiarazione sostitutiva / autocertificazione.
Non si capisce poi quel rigido regime sulla sospensione dato che si tratta di attività private in sede privata.
Dal lato sanzioni, la legge prevede che [i]chiunque esercita l’attività senza la presentazione della SCIA di cui all’articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.500,00 a euro 3.000,00 ed alla sospensione con divieto di prosecuzione dell’attività[/i]. Alla luce di questo, non è sanzionabile, viceversa, il “non esercizio” per mancanza di comunicazione di sospensione. la regione avrebbe dovuto disporre in modo più preciso, le sanzioni non possono essere applicate per analogia.
La disposizione applicabile è la seguente (art. 8, comma 5):
[i]La prosecuzione dell’attività è altresì vietata, con cessazione della stessa, nel caso in cui l’attività non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi e ad un anno nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della l.r. 53/2008, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 7.
[/i]
Dato che la mancata comunicazione di sospensione non è sanzionabile io farei dichiarare ora l’effettivo periodo di sospensione e, se del caso, farei richiedere una proproga. la sospensione sarebbe nei 6 mesi e l'attività non sarebbe dichiarata cessata.