Data: 2015-09-23 11:12:24

attività di "dopo scuola" + attività ludiche

1° caso:

un'associazione senza fini di lucro intende realizzare un'attività di "dopo scuola" (ripetizioni o aiuto nei compiti) e attività ricreative/ludiche (no presenza di gonfiabili od altre attrezzature particolari)  per bambini da 6 a 11 anni in un locale apposito (a norma ecc.).
Vista la L.R. n. 32/2002 e ss.mm., si considerano attività libere? per cui non occorre presentare nessuna SCIA al SUAP? e se la stessa cosa viene realizzata da una persona fisica o da una società?

2° caso:

Nell'ipotesi che  un'associazione svolga attività ludico-didattiche per bambini da 3 a 5 anni in un locale di proprietà dell'amministrazione comunale, in base ad apposita convenzione, deve presentare una qualche pratica di inizio attività al SUAP?

Grazie per il prezioso aiuto. :)  :o  :-*
Ufficio SUAP di S. Maria a Monte PI

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Data: 2015-09-23 17:24:37

Re:attività di "dopo scuola" + attività ludiche

Con il DPGR 41R/2013 (ma anche precedentemente) la regione ha chiarito che NON fanno parte del sistema integrato per la prima infanzia i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, aventi caratteristiche di temporaneità e occasionalità. La regione demanda al comune la disciplina di tali strutture, il comune deve assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.

In sintesi, tali servizi sono da inquadrare come custodia di minore / offerta di serizi, senza un piano educativo che li faccia entrare nel campo applicativo della normativa sulle strutture educative della prima infanzia.
La giurisprudenza, soprattutto costituzionale, insegna che in materia di esercizio di professioni o attività economiche in genere, solo la legge statale può prevedere figure professionali specifiche e requiisti professionali (vedi, a esempio: discipline del benessere, attività mediche non convenzionali, ecc.).
Quindi, fino a dove può spingersi il comune nel disciplinare la cosa (qualora volesse farlo)? Credo sia ragionevole fermarsi ad una forma comunicativa con la quale viene fatto dichiarare il rispetto della generale normativa sull’agibilità, impatto acustico, salubrità e condizioni di sicurezza (giochi marchiati CE, ecc.). Il comune, a aprere mio, non può inventarsi una autorizzazione o una SCIA, solo la normativa primaria può farlo.

Diverso è il discorso se il locale prende le carattersitiche del pubblico trattenimento, in sintesi, del "parco giochi". In questo caso potrebbe occorrere un'agibilità ex art. 80 TULPS e, qualora esercitato a fini di lucro, un'autorizzaizone ex art. 68 TULPS.
La normativa e la giurisprudenza sono fumose: poche attrazioni poste in uno stesso luogo per di più accessibili solo ai soci non determinerebbero necessità di titoli TULPS ma, come detto, la situaiozne è incerta. Sul punto vedi il TAR Toscana n. 1539/2009. La cosa certa è che se vi sono attrazioni dello spettacolo viaggiante, queste devono essere in regola ai sensi del DM 18/05/2007 con registrazione, corretto montaggio ecc.

riferimento id:28922

Data: 2015-09-24 06:53:18

Re:attività di "dopo scuola" + attività ludiche

Grazie per le delucidazioni e per la celerità  :D :-*

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