Data: 2015-09-23 06:06:27

PISCINE - approfondimento giurisprudenziale

[color=red][b]PISCINE - approfondimento giurisprudenziale[/b][/color]

[b]TAR Campania (NA), Sez. VIII, n. 3520, del 2 luglio 2015[/b]
Urbanistica.La piscina e annessi vani tecnici non risultano rilevanti ai fini della violazione delle distanze legali.
La piscina e annessi vani tecnici non risultano rilevanti ai fini della violazione delle distanze legali trattandosi di opere interrate o che comunque non si innalzano oltre il livello del terreno, con conseguente inconfigurabilità di un corpo edilizio idoneo a creare dannose intercapedini e a pregiudicare la salubrità dell’ambiente collocato tra gli edifici. Infatti, essendo la normativa dettata in materia di distanze legali diretta ad evitare la formazione di strette e dannose intercapedini per evidenti ragioni di igiene, areazione e luminosità, ne deriva che la suddetta normativa è inapplicabile relativamente ad un manufatto completamente interrato quale una piscina, in quanto i piani interrati devono ritenersi esonerati dal rispetto delle distanze legali.  In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione affermando che ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali, stabilite dall'art. 873 c.c. e dalle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, deve ritenersi costruzione qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente; e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall'uniformità e continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione, dalla sua destinazione.

[b]Cass. civ. Sez. Unite Ordinanza, 20-04-2015, n. 7959 (rv. 634960)[/b]
Gli impianti sportivi di proprietà comunale (nella specie, piscina comunale) appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, cod. civ., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, sicché, qualora tali beni siano dati in concessione a privati, restano devolute al giudice amministrativo le controversie sul rapporto concessorio, inclusa quella sull'inadempimento degli obblighi concessori e la decadenza del concessionario.

[b]T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, 13-02-2015, n. 441[/b]
La realizzazione di una piscina prefabbricata di dimensioni relativamente modeste in rapporto all'edificio a destinazione residenziale, sito in zona agricola, rientra nell'ambito delle pertinenze, cui fa riferimento l' art. 7, secondo comma, lett. a) del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, il quale prevede la realizzabilità delle pertinenze con la semplice autorizzazione gratuita.

[b]Cass. pen. Sez. III, 07-10-2014, n. 1983 (rv. 261951)[/b]
Integra il reato previsto dall'art. 137, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 l'immissione in pubblica fognatura, senza la prescritta autorizzazione, di acque reflue provenienti da una piscina, che sono equiparabili a quelle domestiche solo a condizione che provengano da piccole e medie imprese e che rispettino i parametri indicati dall'art. 2 del d.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, essendo altrimenti applicabili gli artt. 74 e 101 del citato D.Lgs. n. 152 del 2006. (Fattispecie in cui è stata confermata la sentenza di condanna nei confronti del titolare di un agriturismo, privo di attestazione di appartenenza alla categoria delle PMI, per i reflui della piscina convogliati nelle acque domestiche).

[b]Cons. Stato Sez. V, 16-04-2014, n. 1951[/b]
L'installazione di una piscina prefabbricata di modeste dimensioni non integra violazione degli indici di copertura che riguardano interventi edilizi, né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona, rilevando solo in termini di sistemazione esterna del terreno, e i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti. Deve, infatti, riconoscersi che una piscina prefabbricata, di dimensioni normali, annessa a un fabbricato ad uso residenziale sito in zona agricola, abbia natura obiettiva di pertinenza e costituisca un manufatto adeguato all'uso effettivo e quotidiano del proprietario dell'immobile principale. Deve altresì riconoscersi la natura di volumi tecnici ai piccoli locali annessi alla piscina contenenti impianti tecnologici.

[b]Cons. Stato Sez. VI, 07-01-2014, n. 18[/b]
Hanno una indubbia rilevanza paesaggistica tutte le opere realizzate sull'area sottoposta a vincolo, anche se non vi è un volume da computare sotto il profilo edilizio, pur se si tratti di volumi tecnici, ed anche nel caso di una piscina, poiché le esigenze di tutela dell'area sottoposta a vincolo paesaggistico possono anche esigere l'immodificabilità dello stato dei luoghi (ovvero precludere una ulteriore modifica).

[b]Cass. pen. Sez. III, 07-11-2013, n. 48476[/b]
La costruzione di una piscina, se pure in parte interrata, costituisce attività edilizia in quanto tale opera, determinante una evidente incidenza sui parametri edilizi, necessita del previo rilascio del titolo abilitativo

[b]Cass. pen. Sez. IV, 29-01-2013, n. 18569 (rv. 255229)[/b]
Sussiste la responsabilità per omicidio colposo del legale rappresentante di un albergo che ometta di adottare misure di sicurezza idonee a rendere chiaro e tangibile il divieto di utilizzare la piscina, la quale costituisce una struttura pericolosa anche quando non sia in esercizio. (Fattispecie in cui, nel corso di una festa notturna, si è verificato il decesso di un ragazzo per annegamento nella piscina dell'albergo - che ospitava l'evento - nel quale non vi erano cartelli o ostacoli che impedissero l'accesso alla vasca e rendessero chiaro che la struttura non era in esercizio, vietandone l'uso).

[b]Cass. pen. Sez. IV, 15-06-2012, n. 38024[/b]
Non risponde della morte di un bagnante l'assistente di piscina al quale, dovendo contemporaneamente sorvegliare tre vasche, frequentate da una pluralità di nuotatori, non sia stata di fatto attribuita la concreta possibilità - e, quindi i mezzi - per evitare la lesione del bene chiamato a proteggere.

[b]Cass. civ. Sez. I, 07-12-2011, n. 26357 (rv. 620756)[/b]
In caso di espropriazione parziale, la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile solo quando sussista un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione e il danno, non anche allorché il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà o a vincoli che non colpiscono in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo, risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare. (Nella specie, è stato escluso l'indennizzo per l'aumento dei costi di produzione, derivante dall'impossibilità di applicare i trattamenti necessari alle colture, a causa della natura dell'opera pubblica - una piscina scoperta - realizzata sull'area contigua).


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[color=red][size=14pt][b]Piscine: normativa della Toscana ed obblighi di adeguamento e vigilanza
Firenze, 29 settembre ore 9,45 – 13,00
Docente: MARIO MACCANTELLI[/b][/size][/color]

Argomenti che verranno trattati:
- quadro normativo regionale con sunto sulle varie tipologie e sui requisiti strutturali e gestionali;
- il responsabile di piscina e gli altri ruoli con i relativi requisiti professionali necessari allo svolgimento dell’attività;
- gli adeguamenti obbligatori per le piscine esistenti entro il 31/03/2016;
- il procedimento di deroga entro il 30/09/2015;
- i procedimenti abilitativi – SCIA e autorizzazione;
- controlli e regime sanzionatorio;
- collegamenti con altre normative applicabili all’attività di balneazione

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