Buonasera, scusate se ripropongo un quesito già posto in passato..ma ho ancora le idee confuse. La normativa prevede che "La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune
che ha rilasciato l’autorizzazione". Cosa si intende per sede del vettore? La sede Legale? Nel caso specifico il soggetto ha la sede legale a Bari (con rimessa e autorizzazione) e chiede il rilascio di un'ulteriore autorizzazione al comune x in cui andrà ad aprire un'altra rimessa.....il comune x può rilasciare l'autorizzazione?
Grazie per lo scambio di idee e complimenti per il forum
Ciao Michela,
E' normale che tu sia confusa, la cosa non è affatto pacifica.
La legge dice quello che hai scritto anche se il criterio del vincolo della territorialità non è sempre rispettato nei fatti.. fu fatta questa modifica proprio per circoscrivere l'attività di N.C.C. in modo che non risultasse concorrenziale con la categoria dei tassisti.
La questione della rimessa e della sede è stata affrontata altre volte nel Forum, puoi guardare ad esempio questo link:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26951.msg50937#msg50937
Per il rilascio di un'ulteriore autorizzazione però ci vuole un bando di concorso, non funziona su semplice richiesta.
Il numero di autorizzazioni è limitato sulla base di parametri e criteri stabiliti dalla normativa ed è riportato sul regolamento comunale.
Il Comune può mettere a bando le autorizzazioni se ci sono autorizzazioni vacanti oppure effettuare, se le condizioni del territorio sono cambiate nel corso degli anni, una riprogrammazione delle stesse ed eventualmente aumentarle.
Grazie per la celerità della risposta!!!! In realtà dovremmo procedere anche con l'approvazione del Regolamento...quali sono i criteri per stabilire il numero massimo di autorizzazioni? Grazie ancora!!!! :P
riferimento id:28903Esattamente, la celerità è una delle "leggi" di Omniavis poiché ai tempi di internet la comunicazione deve viaggiare veloce se si vuole rispondere in modo efficace alle esigenze e se si vuole una pubblica amministrazione davvero al passo con i tempi.
I criteri sono stabiliti dall' art. 5 L. 21/92 e, nel tuo caso, dalla L.R. Puglia n. 14/1995 e, apparentemente, sembrano non esserci. Alcune Regioni, tra cui la Toscana, ha fatto delle delibere per precisare i criteri, mentre altre hanno ritenuto di non intervenire nello specifico pertanto, dal punto di vista di delega amministrativa, spetta al Comune operare una programmazione sulla base di elementi concreti comprovanti tali da dimostrare il legame tra il numero di autorizzazioni e la corrispondenza con le esigenze del territorio.
In assenza di questo una discrezionalità nel senso letterale del termine e quindi non amministrativa può aprire la strada a contenziosi e a ipotesi di reato. E' recente infatti una sentenza della Corte di Cassazione con la quale viene praticamente confermato il reato di abuso d'ufficio se si rilasciano "troppe" autorizzazioni, vedi ad esempio qui: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=26763.0 o qui
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/ABggfBe/0