Data: 2015-09-22 15:37:43

Bed and Breakfast

La Legge Regionale Lombardia n. 15/07 (art. 45, comma 5) per quanto attiene alle attività ricettive non alberghiere di bed and breakfast predeve che [i]“l'attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza alltraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene ...”[/i]
Considerato quanto sopra, viene avviata attività di B&B presso una unità immobiliare così composta: tre camere da letto (di cui una ad uso esclusivo del proprietario/titolare dell'attività), due bagni, una cucina (+ ingresso, ripostiglio, disimpegno).
Inviata la SCIA all'ASL di competenza, l'Azienda Sanitaria riscontra la Segnalazione evidenziando che: [i]“nell'unità immobiliare non è rispettata la dotazione minima di spazi da garantire nelle abitazioni a pianta fissa come stabilito dal Titolo III (art. 3.4.4) del Regolamento Locale d'Igiene e dal Decreto Ministeriale della Sanità 5 luglio 1975, in quanto sprovvista di idoneo locale soggiorno con superficie minima di 14 mq. Pertanto, si ritiene opportuno che il titolare della struttura ricettiva, al fine di proseguire l'attività in conformità alla vigente L.R. Lombardia 15/07 e al Regolamento Locale d'Igiene, individui un locale soggiorno nell'unità immobiliare destinata allo svolgimento del bed and breakfast”.[/i]
Si chiede se l'attività di B&B sia legittimamente svolta anche in carenza del locale “[i]soggiorno[/i]” individuato all'interno dell'appartamento, in considerazione del fatto che quest'ultimo non sarebbe comunque parte dell'attività ricettiva e, inoltre, in quanto non pare che la sua presenza all’interno dell’unità immobiliare sia condizione necessaria posta dalla Legge Regionale per poter svolgere l’attività.
Grazie!  ;)

riferimento id:28901

Data: 2015-09-22 18:21:52

Re:Bed and Breakfast


La Legge Regionale Lombardia n. 15/07 (art. 45, comma 5) per quanto attiene alle attività ricettive non alberghiere di bed and breakfast predeve che [i]“l'attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza alltraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene ...”[/i]
Considerato quanto sopra, viene avviata attività di B&B presso una unità immobiliare così composta: tre camere da letto (di cui una ad uso esclusivo del proprietario/titolare dell'attività), due bagni, una cucina (+ ingresso, ripostiglio, disimpegno).
Inviata la SCIA all'ASL di competenza, l'Azienda Sanitaria riscontra la Segnalazione evidenziando che: [i]“nell'unità immobiliare non è rispettata la dotazione minima di spazi da garantire nelle abitazioni a pianta fissa come stabilito dal Titolo III (art. 3.4.4) del Regolamento Locale d'Igiene e dal Decreto Ministeriale della Sanità 5 luglio 1975, in quanto sprovvista di idoneo locale soggiorno con superficie minima di 14 mq. Pertanto, si ritiene opportuno che il titolare della struttura ricettiva, al fine di proseguire l'attività in conformità alla vigente L.R. Lombardia 15/07 e al Regolamento Locale d'Igiene, individui un locale soggiorno nell'unità immobiliare destinata allo svolgimento del bed and breakfast”.[/i]
Si chiede se l'attività di B&B sia legittimamente svolta anche in carenza del locale “[i]soggiorno[/i]” individuato all'interno dell'appartamento, in considerazione del fatto che quest'ultimo non sarebbe comunque parte dell'attività ricettiva e, inoltre, in quanto non pare che la sua presenza all’interno dell’unità immobiliare sia condizione necessaria posta dalla Legge Regionale per poter svolgere l’attività.
Grazie!  ;)
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A mio avviso la ASL ha ragione.
PRE-CONDIZIONE è la presenza dei requisiti previsti per le civili abitazioni (compreso il soggiorno) ... a cui si aggiungono i requisiti della legislazione regionale (che non può derogare a quelli statali).
Ergo l'interessato deve conformare l'attività indicando una nuova distribuzione.

riferimento id:28901

Data: 2015-09-22 19:47:02

Re:Bed and Breakfast

Il fatto è che la normativa citata sottende il fatto che i B&B, come del resto gli affittacamere, siano esercitati in civili abitazioni. E’ vero che l’attività ricettiva può essere effettivamente circoscritta ad una camera e a un bagno ma è altrettanto vero che si sta parlando di privati gestori c[i]he utilizzano parte della loro abitazione di residenza[/i].

Da notare, poi, che normalmente il soggiorno serve per somministrare la prima colazione. Difficilmente la colazione viene servita in camera. Comunque, anche a prescindere da questo, nel suo complesso la struttura sarà un’abitazione e quindi dovrà prevedere (anche prescindendo dalla regolamentazione locale) le condizioni del DM 05/07/75. Ecco alcune disposizioni del DM citato:
[i]Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due persone.
[b]Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.[/b]
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
L’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a mq 38, se per due persone.
[/i]

riferimento id:28901
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