Data: 2015-09-22 11:00:01

ANAC - proroga per la presentazione offerte - POSSIBILE

ANAC - proroga per la presentazione offerte - POSSIBILE

[b]ANAC - PARERE N. 143 DEL 02 settembre 2015[/b]
PREC 124/15/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del
d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 presentata dal Consorzio Stabile Sin.te.s.i. scarl - “Adeguamento/miglioramento
alle norme antisismiche, sicurezza-completamento relativo alle scuole elementari e materne Nicolò Fiorentino di viale dei
Caduti” - Importo a base di gara: euro 467.552,44 – S.A.: Comune di Montalbano Jonico
Termine di presentazione delle offerte – richiesta di chiarimenti e integrazioni alla
documentazione di gara – richiesta di proroga del termine di presentazione delle offerte –
concessione della proroga – discrezionalità dell’amministrazione
Rientra nella discrezionalità dell’amministrazione la scelta di concedere una proroga al termine di presentazione delle
offerte, tenendo conto dei differenti interessi coinvolti nella procedura di affidamento del contratto, nonché delle circostanze
di fatto del caso concreto, tra cui anche del momento nel quale è avvenuta la richiesta di chiarimenti e di integrazioni alla
documentazione di gara e di concessione della proroga stessa.
Articolo 122, comma 6, d.lgs. 163/2006
Articolo 70, comma 1 e comma 10 d.lgs. n. 163/2006
Il Consiglio
VISTA l’istanza di parere, prot. n. 23739 del 3 marzo 2015, con la quale il consorzio stabile Sin.te.s.i.
scarl ha contestato l’operato del Comune di Montalbano Jonico per non aver integrato i documenti
posti a base di gara e per non aver concesso la proroga dei termini per la presentazione delle offerte,
dallo stesso richieste;
VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 28 maggio 2015;
VISTA la documentazione in atti e, in particolare, le memorie prodotte dalle parti;
CONSIDERATO che la questione giuridica controversa prospettata dall’istante può essere decisa ai
sensi dell’articolo 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’articolo
6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006;
CONSIDERATO che, tenuto conto dell’importo e dell’oggetto dell’appalto, la disposizione applicabile
alla fattispecie in questione è, l’articolo 122, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006, che dispone, per i
contratti di lavori pubblici sotto soglia, che «Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte
e di comunicazione dei capitolati e dei documenti complementari, si applicano l’articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema
di regole generali sulla fissazione dei termini, nonché gli articoli 71 e 72 e inoltre le seguenti regole […] e) in tutta le
procedure, quando il contratto ha ad oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine di ricezione delle offerte non può
essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o dell’invito; quando il contratto ha ad
oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte no può essere inferiore a sessanta giorni con
le medesime decorrenze»;
CONSIDERATO che, l’articolo 70, al comma 1, dispone che «nel fissare i termini per la ricezione delle offerte
e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del
contratto e del tempo che ordinariamente è necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi
stabiliti dal presente articolo» ed al successivo comma 10 stabilisce che se, per qualunque motivo, il
capitolato d’oneri o i documenti o le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da
parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le
offerte possono essere formulate solo a seguito di una vista dei luoghi o previa consultazione sul posto
dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in
modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza
di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte;
CONSIDERATO che l’articolo 71, relativo alle procedure aperte, dispone, al comma 2, che «sempre che
siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d’oneri e sui documenti complementari sono
comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici ovvero dallo sportello competente ai sensi dell’articolo 9, almeno sei giorni
prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte»;
CONSIDERATO che, come rappresentato dalla stazione appaltante, il bando di gara era stato
pubblicato in data 31 dicembre 2015 e il termine di presentazione delle offerte era stato fissato per il 2
marzo 2015 e che il disciplinare di gara prevedeva espressamente la possibilità di presentare richiesta di
chiarimenti in ordine alla procedura quindici giorni prima della data di scadenza della presentazione
delle offerte e che le richieste non pervenute in tempo utile non sarebbero state riscontrate;
CONSIDERATO, altresì, che la richiesta di integrazione documentale e di proroga del termine di
presentazione dell’offerta da parte del consorzio istante veniva presentata in data 25 febbraio 2015,
quindi a cinque giorni di scadenza dei termini di presentazione delle offerte e che la sessa veniva
ritenuta non accoglibile da parte dell’amministrazione che manifestava la propria esigenza di concludere
il procedimento di realizzazione dell’opera in tempi utili e nel rispetto delle modalità previste dal
decreto di finanziamento, anche in considerazione del fatto che la documentazione prodotta era stata
comunque ritenuta sufficiente da altre imprese, che avevano presentato la propria offerta;
CONSIDERATO, inoltre, che da quanto riportato nel bando di gara, la documentazione di gara era
stata messa a disposizione dei concorrenti presso l’Area tecnica – ufficio contratti oltre che sul sito web
del comune, a decorrere dalla pubblicazione;
RITENUTO che, nell’ambito di tale quadro normativo, rientra nella discrezionalità
dell’amministrazione valutare l’opportunità di concedere una proroga del termine fissato per la
presentazione delle offerte, tenuto conto dell’opportuno bilanciamento dei diversi interessi coinvolti,
avvenuta la richiesta di chiarimenti e integrazioni alla documentazione di gara e di concedere una
proroga al termine di presentazione dell’offerta;
Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che rientri nella discrezionalità dell’amministrazione la scelta di
concedere una proroga al termine di presentazione delle offerte, tenendo conto dei differenti interessi
coinvolti nella procedura di affidamento del contratto e delle circostanze di fatto del caso concreto.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 settembre 2015
Il Segretario Valentina Angelucci

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