Buongiorno allo staff Omniavis.
Nel ns. Comune è in corso di ultimazione la costruzione di un impianto sportivo con annessa tribuna per il pubblico, che presenta una capienza non superiore a 1.000 spettatori. Il D.M. 18/3/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi" all'art. 3 comma 2 prevede che il Comune debba sottoporre il progetto alla Commissione [u]Provinciale [/u]di Vigilanza per l'esercizio
da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n° 773, la quale redige apposito
verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle presenti norme.
Trattandosi di un impianto con capienza non superiore a 1000 spettatori, si chiede se il parere sul progetto e le verifiche di cui alle lettere b) e c) dell'art. 141 non siano in realtà di competenza della Commissione [u]Comunale[/u] di Vigilanza sui locali di spettacolo.
Trattandosi di impianto di proprietà comunale affidato in gestione ad una società, si chiede se oltre al rilascio della licenza di agibilità art. 80 Tulps, sussistano altri adempimenti amministrativi.
Grazie come sempre per il Vs. aiuto.
Nel 1996 l’art. 141 del Regolamento TULPS prevedeva solo la commissione provinciale. Nel 2001 la normativa ha subito le modifiche che sono attualmente in vigore e che si applicano in via generale. Detto questo, fino a 5000 spettatori competenza della Commissione di Vigilanza Comunale; oltre 5000 spettatori competenza della Commissione di Vigilanza Provinciale.
Gli adempimenti per le attività correlate possono essere molteplici: dall’impatto acustico, alla somministrazione alimenti e bevande connessa all’impianto, agli adempimenti del dpr 462/2001, ecc.
Su tutto segnalerei, però, la necessità di adempiere alle NECESSARIE procedure della prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011.
Benché la cosa non sia interpretata da tutti in egual modo, segnalo che l’abrogazione dell art. 121 e art. 123, comma 2 del Regolamento al TULPS (vedi DL 1/2015) porta a ritenere che non occorra in nessun caso l’ulteriore abilitazione ex art. 68 TULPS. Resta inteso che se lo stadio servirà per un concerto allora si applicherà l’art. 68 TULPS
Dottor Maccantelli, potrebbe approfondire la questione del DL 1/2015 di abrogazione artt 121 123 tulps? La ringrazio
riferimento id:28893R.D. 06/05/1940, n. 635
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149, S.O.
Art. 121
[color=red]Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza l'apposito regolamento del giuoco[/color].
Art. 123
Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.
[color=red]L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della legge e ne informa tempestivamente il Questore[/color]
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I commi in rosso sono stati abrogati dall'art. 13, comma 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. E' la stessa norma che ha abrogato il comma 2 dell'art. 124 della stesso Reg. TULPS, l'abrogazione che ha liberalizzato le attività accessorie di trattenimento effettuate nei pubblici esercizi.
Se guardi l'art. 13 del DL 5/2012 ti accorgi di una ratio complessiva di semplificazione degli adempimenti TULPS. Detto questo, se l'autorità competente non può più invitare i promotori di una manifestazione sportiva a munirsi di licenza ex art. 68 TULPS va da sé che l'intento è quello di ritenere l'esercizio di attività sportive prive di rilevanza di polizia amministrativa. Tutto resta invariato per quello che riguarda sicurezza, agibilità, 80 TULPS, regole CONI ecc. ma dall'altro lato non si ravvede più la necessità di inetrvenire nel merito dell'esercizio dell'attività: requisiti morali e opportunità. Rammenta che la licenza ex art. 68 nasce in epoca fascista quando andava "di moda" il controllo su ogni manifestazione sociale.