Buongiorno, ho un quesito da sottoporVi.
E' stata rilasciata nel 2010 ad un rivenditore (non produttore) una autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche di "vini". Avevo letto però, e non ricordo quale normativa, che la rivendita in forma itinerante di bevande alcoliche non è consentita. E' così?! Se non è possibile, devo revocare l'autorizzazione?!.
Attendo gradita risposta, grazie.
gli operatori su aree pubbliche autorizzati alla vendita di prodotti alimentari possono commercializzare le bevande alcoliche in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità ammesse dall’art. 176, comma 1, del R.D. n. 635 (regolamento del TULPS) e quindi, tanto
le bevande superalcoliche (maggiore di 21 gradi) purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200, quanto le bevande alcoliche la cui quantità nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,33
Quindi è possibile rilasciare ad un semplice rivenditore l'autorizzazione alla vendita e/o somministrazione di solo ed esclusivo "vino" purchè abbia i titoli per farlo (requisiti morali e professionali) e nelle condizioni e limiti imposti dal TULPS.
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