Data: 2011-11-29 09:21:43

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Buongiorno, ho un quesito da sottoporVi.
E' stata rilasciata nel 2010 ad un rivenditore (non produttore) una autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche di "vini". Avevo letto però, e non ricordo quale normativa, che la rivendita in forma itinerante di bevande alcoliche non è consentita. E' così?! Se non è possibile, devo revocare l'autorizzazione?!.
Attendo gradita risposta, grazie. 



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Data: 2011-11-29 21:43:25

Re:COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

gli operatori su aree pubbliche autorizzati alla vendita di prodotti alimentari possono commercializzare le bevande alcoliche in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità ammesse dall’art. 176, comma 1, del R.D. n. 635 (regolamento del TULPS) e quindi, tanto
le bevande superalcoliche (maggiore di 21 gradi) purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200, quanto le bevande alcoliche la cui quantità nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,33

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Data: 2011-12-01 08:43:21

Re:COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Quindi è possibile rilasciare ad un semplice rivenditore l'autorizzazione alla vendita e/o somministrazione di solo ed esclusivo "vino" purchè abbia i titoli per farlo (requisiti morali e  professionali) e nelle condizioni e limiti imposti dal TULPS.   

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