Ciao,
un confronto in merito al tema oggetto del post. C'è una cicolare n. 5D (che vi allego) che all'art. 2 parla di "vincolo normativo che impedisce ai microbirrifici di ricevere e di confezionare birra prodotta da altri stabilimenti".
L'agenzia delle dogane della nostra zona sostiene che questo significhi che il microbirrificio non possa commercializzare birra prodotta e confezionata da altri stabilimenti. A me pare che non sia da intendere così....al limite ....ma proprio al limite.....potrebbe essere intesa come necessità di effettuare la vendita della birra prodotta e confezionata da altri stabilimenti, in locali attigui al deposito fiscale del microbirrificio.
A mio avviso significa che il microbirrificio non può prendere la birra sfusa, prodotta da altri, e confezionarla all'interno del suo deposito ma ben può avere un locale, anche attiguo al deposito fiscale, dove ha un esercizio di vicinato e dove la vende....
Che ne pensate?
Qua c'è il testo dell'altro provedimento:
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/wps/wcm/connect/f0e3f680421349b39e16bf6a55b1eba5/act-d-20131204-140839+-Microbirrifici-determinazione+direttoriale-Ver+16.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f0e3f680421349b39e16bf6a55b1eba5
L'art. 2 comma 5 parla di impianto di condizionamento (https://it.wikipedia.org/wiki/Birrificazione#Condizionamento) destinato esclusivamente alla birra prodotta in loco. Anche io ritengo che un microbirrifio resti tale se in aggiut alla sua attività così come regolamentata dagli atti citati prevede un corner commerciale (quindi commercio al dettaglio con apposita abilitazione) con vendita di altri prodotti già confezionati, diversi dai suoi. Sarà un microbirricio e un esercizio di commercio al dettaglio in misura non prevalente.