Risoluzione n. 79946 del 29 maggio 2015 - Richiesta parere su reintestazione autorizzazione commercio ambulante e successivo subingresso.
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Risoluzione n. 79946 del 29 maggio 2015
[color=red][b]Oggetto: Richiesta parere su reintestazione autorizzazione commercio ambulante e
successivo subingresso[/b][/color]
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede
se sia necessario o meno procedere alla reintestazione dell’autorizzazione per il commercio
ambulante da parte del precedente proprietario, stante il successivo trasferimento della
proprietà per atto tra vivi in capo al nuovo proprietario che è stato anche l’ex conduttore per
contratto di affitto di ramo d’azienda.
[b]Fa presente che il notaio, al quale è stato chiesto di procedere alla risoluzione del
contratto di affitto intercorrente tra cedente e cessionario, ha sottolineato che il contratto di
affitto non si è risolto, bensì estinto per confusione dei soggetti del rapporto contrattuale,
quindi non vi sarebbe stata alcuna soluzione di continuità nel godimento dell’azienda,
essendone mutato solamente il titolo.[/b]
Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
Con riferimento all’attività di commercio al dettaglio e di commercio sulle aree
pubbliche si richiama l’articolo 26, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
il quale dispone che: “E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per
territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di
morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9”,
nonché l’articolo 30, comma 1, che prevede che: “ I soggetti che esercitano il commercio
sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri
commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con
specifiche disposizioni del presente titolo”.
Si richiama, altresì, la vigente formulazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del
1990, il quale al comma 1 dispone che “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o
artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia
previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato,
con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali
e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia,
all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del
gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le
costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria”.
[color=red][b]In conseguenza, quindi, del novellato articolo 19 citato, la scrivente ritiene che anche
il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte sia
soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, mentre la cessazione dell’attività
può avvenire mediante semplice comunicazione al comune competente per territorio (cfr.
parere n. 72134 del 29-4-2014).[/b][/color]
Fermo quanto sopra, la scrivente, con riferimento allo specifico quesito di codesto
Comune, ossia se sia necessario o meno procedere alla reintestazione dell’autorizzazione per
il commercio ambulante da parte del precedente proprietario, stante il successivo
trasferimento della proprietà per atto tra vivi in capo al nuovo proprietario che è stato anche
l’ex conduttore per contratto di affitto di ramo d’azienda, nel concordare con il contenuto
della nota esplicativa redatta dal notaio e allegata alla richiesta di parere, richiama altresì la
circostanza che[color=red][b] la normativa nazionale in materia di commercio, in premessa citata, non
dispone espressamente che il titolare dell’attività debba necessariamente procedere alla
reintestazione prima di poter trasferire la proprietà dell’azienda per atto tra vivi al successivo
proprietario, o al medesimo soggetto che ne è stato precedentemente conduttore per affitto di
ramo d’azienda.[/b][/color]
Stante, pertanto, anche la circostanza che l’impresa in discorso è sempre e comunque
rimasta attiva, ad avviso della scrivente e salvo diversa espressa disposizione regionale, è
ammissibile che il soggetto che ha acquistato l’attività presenti la Segnalazione Certificata
di Inizio di Attività, nella quale, ovviamente, deve indicare che il subentro è avvenuto a
seguito di regolare trasferimento della proprietà per atto tra vivi, ovvero che da affittuario è
divenuto proprietario, consentendo così agli uffici preposti di aggiornare i propri atti.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)