Risoluzione n. 79957 del 29 maggio 2015 - Attività di rilevazione prezzi sul punto vendita
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV “Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese”
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Risoluzione n. 79957 del 29 maggio 2015
Oggetto: Attività di rilevazione prezzi sul punto vendita
[b]Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesta Società ha chiesto se lo
svolgimento, da parte di soggetti privati, dell’attività di rilevamento dei prezzi nei punti vendita
della distribuzione organizzata possa essere considerato legittimo.[/b]
Al riguardo, la scrivente, dopo aver espresso le proprie considerazioni con nota n. 30776 del
5-3-2015, stante l’oggetto della questione, ha inoltrato la medesima anche all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato, pregandola di far conoscere il proprio eventuale parere di competenza.
L’Autorità in discorso ha risposto con nota n. 33154 dell’8-5-2015, con la quale ha
evidenziato le corrette modalità e finalità dell’attività di rilevazione dei prezzi.
Dopo aver premesso, infatti, di condividere la risposta fornita dalla scrivente a codesta società
richiedente il parere, laddove non ravvisa, in base all’articolo 2 della legge n. 287 del 1990, un
divieto di svolgimento dell’attività descritta, considerato che [b]la medesima non può considerarsi di
per sé illegittima ai sensi di tale articolo né, più in generale, ai sensi della normativa a tutela della
concorrenza, ha ritenuto tuttavia opportuno effettuare alcune precisazioni che si riportano nel
prosieguo:[/b]
“L’assenza di un divieto a svolgere tale tipologia di attività non esclude che la stessa possa
invece, sotto specificate condizioni, acquisire rilievo ai sensi della normativa a tutela della
concorrenza ed essere oggetto di specifico accertamento e valutazione da parte dell’Autorità: in
particolare, l’attività di rilevazione dei prezzi svolta da una società di marketing per conto delle
imprese distributive, anche in considerazione delle specifiche caratteristiche del settore della GDO,
può essere considerata, infatti, una condotta astrattamente idonea ad incidere sulle dinamiche
concorrenziali delle imprese committenti.
A tale riguardo si osserva come, sulla base di orientamenti giurisprudenziali oramai
consolidati, sia a livello nazionale che europeo, lo scambio di informazioni di mercato tra imprese
–quando non abbia mere finalità statistiche, ma costituisca invece un sistema istituzionalizzato e
periodico di comunicazione tra società concorrenti- possa rappresentare un’intesa restrittiva della
concorrenza, anche quando le informazioni abbiano natura intrinsecamente “pubblica”, come nel
caso dei prezzi di vendita”. Anche i dati pubblici, infatti, possono essere raccolti, predisposti,
organizzati e scambiati tra imprese in modo da rendere le informazioni immediatamente fruibili e
confrontabili, diversamente da quanto accadrebbe in assenza dello scambio, sì da facilitare il
coordinamento su un equilibrio di mercato collusivo. E ciò con costi informativi condivisi e,
pertanto, notevolmente ridotti.
Nel caso di specie, non si dispone di informazioni che lascino presumere che l’attività svolta
dalla società di marketing sia stata commissionata da un insieme di società concorrenti in modo
congiunto e coordinato, né risulta che i committenti concordino le modalità di rilevazione (paniere
di prodotti rilevati, periodicità, frequenza, ecc.) e/o i criteri di elaborazione e di utilizzo delle
informazioni raccolte. Tuttavia, ove dovessero invece emergere elementi presuntivi di un utilizzo
diverso dallo strumento indicato da parte delle catene distributive, non già al servizio di
un’autonoma attività di “market intelligence”, bensì come strumento di condivisione di
informazioni aziendali e di facilitazione del coordinamento, una compiuta valutazione da parte
dell’Autorità potrebbe aversi solo a seguito di un’analisi più approfondita delle circostanze
rilevanti”.
[b]In conseguenza di quanto sopra, pertanto, solo nel caso in cui codesta società proceda alla
rilevazione dei prezzi praticati nei limiti e con le finalità espressamente richiamate nella nota
dell’Autorità, detta attività può ritenersi legittimamente effettuata.[/b]
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio