Data: 2015-09-21 09:30:22

Risoluzione n. 85939 dell’8 giugno 2015 - Attività di massaggi rivolti al beness

Risoluzione n. 85939 dell’8 giugno 2015 - Attività di massaggi rivolti al benessere della persona
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/normativa/altri-atti-amministrativi/2033333-risoluzione-n-85939-dell-8-giugno-2015-attivita-di-massaggi-rivolti-al-benessere-della-persona

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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
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Risoluzione n. 85939 del 8 giugno 2015

[b]Oggetto: Attività di massaggi rivolti al benessere della persona[/b]
Si fa seguito alla nota n. 194665 del 4 novembre 2014, con la quale la scrivente Direzione, in
relazione alle attività professionali di massaggi rivolti genericamente al benessere della persona, le
quali non trovano precisa corrispondenza con la normativa riguardante l’attività di estetista di cui
alla legge n. 1 del 1990, ha richiesto, anche al Ministero della Salute, di confermare quanto
precedentemente sostenuto dal medesimo con la nota n. 36979 del 7 agosto 2013, ovvero la non
applicabilità della disciplina dell’attività di estetista ai centri di massaggio thailandesi.
[b]Con nota del 22 maggio 2015, n. 26448, il Ministero della Salute, nel confermare quanto
comunicato con la nota del 2013 innanzi citata, ha altresì, precisato che l’attività professionale di
massaggi di tipo rilassante, rivolta principalmente al benessere della persona, non può essere
considerata sanitaria.[/b]
Fermo quanto sopra, considerata la necessità di chiarire, allo stato normativo attuale, le
modalità di inquadramento dell’attività in questione, si ritiene opportuno fare presente quanto
segue.
In via preliminare si richiama il contenuto della nota n. 114579 dell’8 luglio 2013, inviata
anche al Ministero della Salute, con la quale la scrivente Direzione si è espressa circa l’eventuale
applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che disciplina l’attività di
estetista, alle attività genericamente individuate che erogano agli utenti esclusivamente prestazioni
di massaggi.
Nella predetta nota la scrivente ha sostenuto che le attività di massaggi non riconducibili a
quelle aventi finalità terapeutiche né a quelle eseguite sulla superficie del corpo umano, con lo
scopo esclusivo o prevalente di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico modificandolo
attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti e, invece, finalizzate al più
generico mantenimento di una naturale condizione di “benessere”, in assenza di specifiche
disposizioni legislative, non devono essere sottoposte a specifiche restrizioni
all’esercizio, quali, ad esempio, il possesso del titolo abilitante alla professione di estetista, fatti
salvi, in ogni caso, il rispetto delle generali norme igienico-sanitarie applicabili nonché ogni
eventuale profilo demandato alle disposizioni regionali o comunali.
[color=red][b]Del resto, è la legge n. 1 del 1990 che esplicita espressamente che, solo ove sussistano le
predette finalità estetiche, le prestazioni e i trattamenti possono essere eseguiti unicamente da
soggetti in possesso della qualificazione professionale (cfr. combinato disposto art. 1 e 3 della legge
n. 1 del 1990).[/b][/color]
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

riferimento id:28868

Data: 2016-01-12 07:34:09

Re:Risoluzione n. 85939 dell’8 giugno 2015 - Attività di massaggi rivolti al beness

È esercizio abusivo della professione fare massaggi non meramente distensivi a pagamento

Cass. Pen., Sez. VI, 21 dicembre 2015, n. 50063

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31293.0

riferimento id:28868

Data: 2016-04-19 18:53:49

Re:Risoluzione n. 85939 dell’8 giugno 2015 - Attività di massaggi rivolti al beness

Risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016 - Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona.

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33670.0

riferimento id:28868

Data: 2016-09-01 12:27:50

Re:Risoluzione n. 85939 dell’8 giugno 2015 - Attività di massaggi rivolti al beness

Attività di massaggi Thuina o Thai Massage - Risoluzione n. 138831 del 18/5/2016

[img width=300 height=93]http://www.associazionevedanta.it/images/tuina.jpg[/img]

[b]Illegittimo sequestro e sanzione[/b]

Stante quanto sopra esplicitato, la scrivente Direzione non può che ribadire quanto già espresso, ossia che l’attività di massaggiatore, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1 del 1990 (dunque non è di tipo estetico) e quando non può essere considerata alla stregua di una attività sanitaria (pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo), è da considerarsi libera e
suscettibile di ricadere nell’ambito della legge n. 4 del 2013.

http://buff.ly/2bVU8ac

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