Risoluzione n. 96211 del 19 giugno 2015 - Orari impianti stradali distribuzione carburanti – Quesito
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV – Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese
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Risoluzione n. 96211 del 19 giugno 2015
[b]Oggetto: Orari impianti stradali distribuzione carburanti – Quesito[/b]
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune, in vista
dell’emanazione di un nuovo regolamento comunale recante la disciplina delle attività degli
impianti stradali di distribuzione di carburanti chiede un parere in merito.
Nello specifico rappresenta che la L.R. (…), in materia di razionalizzazione ed
ammodernamento della rete distributiva carburanti, disciplina anche gli orari di apertura ed i turni
di riposo festivo ed infrasettimanale prevedendo al riguardo orari minimi e massimi di apertura e
fasce orarie di apertura obbligatoria con obbligo di presenza del personale.
Fermo quanto sopra, alla luce delle novità legislative in materia di liberalizzazione delle
attività economiche, in materia di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio
con pagamento anticipato, nonché di quanto affermato dall’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato nella sua adunanza del 25-2-2015, chiede se:
- nel disciplinare le attività degli impianti stradali di distribuzione carburanti presenti sul
territorio attraverso un nuovo regolamento comunale si debba procedere alla eliminazione di
ogni limite massimo e minimo di apertura di tali attività pur in presenza di una legge
regionale che ancora individua tali limiti;
- al fine di garantire l’assistenza al rifornimento di carburante a favore dei soggetti disabili è
possibile prevedere un orario minimo di apertura giornaliera con assistenza di personale;
- l’apertura nelle domeniche e nei giorni festivi può essere garantita anche mediante l’utilizzo di
apparecchiature “self-service” pre pagamento e se a favore dei soggetti disabili sarebbe
possibile, in tali giorni, prevedere un orario minimo di apertura con assistenza di personale.
Al riguardo, la scrivente Direzione, per quanto di propria competenza, fa presente quanto
segue.
In via preliminare si evidenzia che la competenza diretta in materia di orari e turni di
apertura e di chiusura dei distributori di carburanti è esercitata dalle Regioni, alle quali, con il
D.P.R. 13-12-1996, tuttora vigente, sono state indicate le direttive sulla materia in discorso, ai cui
principi, con riguardo ai criteri stabiliti da ciascuna regione, i comuni, che disciplinano l’orario di
apertura degli impianti stradali di distribuzione automatica di carburanti, devono attenersi.
In particolare, l’articolo 4, del sopra citato D.P.R. dispone, tra le altre, la previsione di un
orario minimo settimanale, già determinato in 52 ore settimanali, che potrà essere
progressivamente aumentato sulla base di ulteriori direttive del Ministro dello Sviluppo
Economico, subordinatamente alla verifica del graduale raggiungimento degli obiettivi di
ristrutturazione della rete; l’istituzione di un orario unico nazionale durante il quale tutti gli
impianti di carburanti dovranno rimanere aperti; la turnazione del riposo infrasettimanale.
Fermo quanto sopra, la scrivente in via preliminare non può non richiamare quanto disposto
con il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
ovvero l’abrogazione dei limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di
assenso per l’avvio di un’attività economica, non giustificati da un interesse generale
costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario.
Richiama, altresì, quanto disposto dall’articolo 28, comma 5, del D.L. 6-7-2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ovvero l’obbligo, per gli impianti di
distribuzione dei carburanti, di essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento
senza servizio con pagamento anticipato, nonché quanto disposto dal successivo comma 7 (così
come modificato dall’articolo 23, comma 1 della legge 30-10-2014, n. 161), che elimina ogni residua
restrizione all’utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità
di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato presso gli impianti stradali di
distribuzione di carburanti, ovunque ubicati.
[b]Richiama, in ultimo, l’AS1178 dell’11 marzo 2015, nella quale l’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato,[/b] considerato che tali previsioni normative comportano che la
disponibilità del prodotto viene praticamente assicurata presso tutti gli impianti di distribuzione
carburanti esistenti sulla rete stradale nazionale, in qualunque ora del giorno e della notte e in
ogni giorno dell’anno, feriale e festivo, sostiene che gli obblighi di apertura minima
contravvengono alla liberalizzazione di cui al D.L. n. 1 del 2012 e costituiscono una restrizione
severa all’offerta di servizi di distribuzione carburanti, limitando la possibilità degli operatori di
differenziare la propria offerta da quella dei concorrenti e alterando in tal modo il contesto
competitivo.
[color=red][b]Stante quanto sopra, la scrivente ritiene che l’emanando regolamento comunale potrebbe
non contenere obblighi di fasce orarie minime e/o massime di apertura.[/b][/color]
Ritiene, altresì, che al fine di garantire un idoneo servizio agli automobilisti in condizione di
disabilità, potrebbero essere individuati, previa intesa con gli esercenti in questione, fasce orarie
facoltative di apertura anche nelle domeniche e nei giorni festivi al fine di garantire assistenza al
rifornimento di carburante a favore di tali soggetti.
Stante comunque la prevalente competenza regionale in materia, la presente nota e il relativo
quesito sono inviati alla Regione Basilicata, la quale è pregata di far conoscere, anche alla scrivente,
il proprio avviso al riguardo.
La presente nota e il relativo quesito sono altresì inviati anche alla Direzione Generale per la
sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture, la quale è pregata di far conoscere alla
scrivente eventuali determinazioni contrarie.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)