AVVOCATI ... in classe che iniziano le lezioni!
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[b]MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 20 agosto 2015
Programmazione degli accessi alle scuole di specializzazione per le
professioni legali, per l'anno accademico 2015/2016. (15A07089) [/b]
(GU n.218 del 19-9-2015)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014,
con cui la Sen. Prof.ssa Stefania Giannini e' stata nominata Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, recante "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali,
delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli
ordinamenti didattici universitari";
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, recante "Modifica alla disciplina del concorso per
uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della
l. 15 maggio 1997, n. 127";
Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del predetto decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che stabilisce che il numero
dei laureati da ammettere alla scuola, e' determinato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non
inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i
laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente,
tenendo conto, altresi', del numero dei magistrati cessati dal
servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti
per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai
nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione
forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi
professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e
delle condizioni di ricettivita' delle scuole;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della
giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni,
concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di
specializzazione per le professioni legali e, in particolare,
l'articolo 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei
laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di
specializzazione per le professioni legali e' determinato annualmente
con decreto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto
legislativo n. 398 del 1997;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari;
Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, e, in particolare, l'art. 2,
comma 1, lett. b, n. 1), che prescrive che il numero dei laureati da
ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali
sia determinato, fermo restando quanto previsto nel comma 5 dell'art.
16 del decreto 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a
dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre
bandi per uditori giudiziari;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante "Nuova
disciplina in materia di accesso in magistratura, nonche' in materia
di progressione economica e di funzioni dei magistrati";
Vista la nota prot. n. 50908 del 23 aprile 2015, con la quale il
Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei
Magistrati, Ufficio III - Concorsi, ha comunicato il numero di posti
per i quali sono stati banditi gli ultimi tre concorsi per magistrato
ordinario;
Vista la nota prot. n. 76669 del 18 maggio 2015, con la quale il
Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia,
Direzione generale della giustizia civile, Ufficio III - Reparto
libere professioni, ha comunicato il numero dei notai cessati del
servizio e degli abilitati alla professione forense nel corso
dell'anno 2014;
Vista la nota prot. n. 62787 del 22 maggio 2015, con la quale il
Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei
Magistrati, Ufficio II - Status giuridico ed economico, ha comunicato
il numero dei magistrati ordinari cessati dal servizio nel corso
dell'anno 2014;
Considerata la necessita' di determinare, ai sensi dell'art. 16,
comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art.
2, comma 1, lett. b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il
numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di
specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico
2015-2016;
Decreta:
1 - Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere nell'anno accademico 2015-2016 alle scuole di
specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi
dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398 e dell'art 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio
2005, n. 150, e' pari a 3.700 unita'.
2 - Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento
adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sara' determinata la
ripartizione dei posti disponibili tra le universita' sedi delle
predette scuole di specializzazione.
Roma, 20 agosto 2015
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Giannini
Il Ministro della giustizia
Orlando
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[b]MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 20 agosto 2015
Concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione per le
professioni legali, per l'anno accademico 2015/2016. (15A07090) [/b]
(GU n.218 del 19-9-2015)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014,
con cui la Sen. Prof.ssa Stefania Giannini e' stata nominata Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive
modificazioni, recante modifiche alla disciplina del concorso per
uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
professioni legali;
Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del predetto decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che dispone che l'accesso alle
scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed
esame;
Visto il decreto del Ministro dell'universita', della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni,
concernente il regolamento recante norme per l'istituzione e
l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni
legali, e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che stabilisce che alle
scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame,
indetto con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della
giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che
prevede, altresi', che nel bando siano indicate le sedi e la data
della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le
necessarie disposizioni organizzative;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che
stabilisce, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell'art. 2, comma 1, lett.
b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, che il numero
complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette
scuole di specializzazione nell'anno accademico 2015-2016 e' pari a
3.700 unita';
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 3 maggio 2012;
Considerata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'articolo 4
del decreto 21 dicembre 1999, n. 537, all'indizione del concorso
nazionale per titoli ed esame per l'accesso alle scuole di
specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico
2015-2016;
Ritenuto, pertanto, di poter confermare la distribuzione dei posti
del precedente anno accademico 2014-2015;
Decreta:
Art. 1
Indizione del concorso
1. Per l'anno accademico 2015-2016 e' indetto un concorso pubblico
per titoli ed esame per l'ammissione alle scuole di specializzazione
per le professioni legali, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento
adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
2. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da
ammettere alle scuole e' pari a 3.700 unita'.
3. Il concorso si svolgera' il giorno 28 ottobre 2015 su tutto il
territorio nazionale presso le universita' sedi dei corsi di laurea
in giurisprudenza indicate nell'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto. I posti disponibili presso ciascuna
scuola sono indicati nel predetto allegato.
Art. 2
Presentazione della domanda
1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il
diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e
coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in
giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in esecuzione
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e
successive modificazioni, in data anteriore al 28 ottobre 2015. La
domanda di partecipazione al concorso dovra' essere presentata presso
la segreteria dei corsi di studio di giurisprudenza dell'ateneo sede
della scuola di specializzazione per la quale si concorre entro il 9
ottobre 2015. Puo' essere presentata domanda di partecipazione con
riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico
prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data
anteriore alla prova d'esame. Alla domanda di partecipazione i
candidati devono allegare la documentazione comprovante l'avvenuto
versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente
universita'.
2. Per l'ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza
straniera si applicano le norme vigenti in materia.
3. E' facolta' dell'ateneo disporre l'esclusione dei candidati dal
concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con motivato
provvedimento del direttore amministrativo.
Art. 3
Prova d'esame
1. La prova di esame consiste nella soluzione di cinquanta quesiti
a risposta multipla, aventi contenuto identico su tutto territorio
nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto
amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. I
quesiti sono segreti e ne e' vietata la divulgazione. E' altresi'
vietata l'introduzione nell'aula di telefoni portatili e di altri
strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi
forma.
2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l'espletamento
della prova e' di novanta minuti.
3. Durante la prova non e' ammessa la consultazione di testi e di
codici commentati e annotati con la giurisprudenza.
Art. 4
Commissione giudicatrice
1. Con decreto rettorale e' costituita presso ciascuno degli atenei
di cui all'allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso,
composta da due professori universitari di ruolo in materie
giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio
e presieduta dal componente avente maggiore anzianita' di ruolo
ovvero, a parita' di anzianita' di ruolo, dal piu' anziano di eta'.
La commissione e' incaricata di assicurare la regolarita'
dell'espletamento delle prove di esame ivi compresa la consegna e il
ritiro degli elaborati, nonche' la verbalizzazione. La commissione
provvede inoltre alla formulazione della graduatoria dei candidati ai
sensi dell'articolo 5. Con lo stesso decreto e' nominato un apposito
comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.
2. Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la
commissione giudicatrice costituita presso la facolta' di
giurisprudenza dell'Universita' "La Sapienza" di Roma, previo
controllo dell'integrita' dei plichi contenenti le prove d'esame,
invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre
buste contenenti le prove d'esame ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.
3. Il numero della prova d'esame sorteggiata e' comunicato, per via
telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al
fine dell'immediato espletamento della prova di esame. La consegna
degli elaborati e' effettuata contestualmente a tutti i candidati
presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal
momento in cui la commissione autorizza l'apertura delle buste
contenenti i questionari. E' in ogni caso disposta l'esclusione dalla
prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il
questionario prima dell'autorizzazione della commissione.
4. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le
singole prove di ammissione, nonche' per le analisi dei risultati, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca si avvale
del CINECA, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001.
I responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati,
provvedono a ritirare gli elaborati presso il consorzio
interuniversitario CINECA il giorno 26 ottobre 2015. L'esito della
correzione degli elaborati e' comunicato dal CINECA stesso ai
responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della
valutazione di cui all'art. 5 da parte della commissione
giudicatrice.
Art. 5
Valutazione della prova e dei titoli
1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai
posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all'articolo 4
ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali
cinquanta per la valutazione della prova d'esame, cinque per la
valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene
secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 4,
comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell'allegato 2, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 6
Ammissione alla scuola di specializzazione
1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in
relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in
posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio
complessivo riportato.
2. A parita' di punteggio, e' ammesso il candidato piu' giovane
d'eta'.
3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle
sedi indicate nell'allegato 1 collocandosi in soprannumero, possono
chiedere l'iscrizione alla scuola presso una qualunque universita'
che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 agosto 2015
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Giannini
Il Ministro della giustizia
Orlando
Allegato 1
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
===================================================
| | NUMERO DEI LAUREATI DA |
| ATENEI | AMMETTERE |
+=======================+=========================+
|BARI | 105|
+-----------------------+-------------------------+
|BARI LUM | 40|
+-----------------------+-------------------------+
|BOLOGNA | 160|
+-----------------------+-------------------------+
|BRESCIA | 60|
+-----------------------+-------------------------+
|CAGLIARI | 85|
+-----------------------+-------------------------+
|CAMPOBASSO | 40|
+-----------------------+-------------------------+
|CATANIA | 90|
+-----------------------+-------------------------+
|CATANZARO | 120|
+-----------------------+-------------------------+
|ENNA UNIVERSITA' KORE | 30|
+-----------------------+-------------------------+
|FIRENZE | 95|
+-----------------------+-------------------------+
|FOGGIA | 40|
+-----------------------+-------------------------+
|GENOVA | 80|
+-----------------------+-------------------------+
|LECCE | 80|
+-----------------------+-------------------------+
|MACERATA (1) | 45|
+-----------------------+-------------------------+
|MESSINA | 90|
+-----------------------+-------------------------+
|MILANO (2) | 150|
+-----------------------+-------------------------+
|MILANO CATTOLICA (3) | 80|
+-----------------------+-------------------------+
|MODENA E REGGIO EMILIA | 50|
+-----------------------+-------------------------+
|NAPOLI FEDERICO II | 290|
+-----------------------+-------------------------+
|NAPOLI II UNIVERSITA' | 80|
+-----------------------+-------------------------+
|NAPOLI SUOR ORSOLA | |
|BENINCASA | 40|
+-----------------------+-------------------------+
|NAPOLI UNIVERSITA' | |
|PARTHENOPE | 30|
+-----------------------+-------------------------+
|PADOVA (4) | 85|
+-----------------------+-------------------------+
|PALERMO | 90|
+-----------------------+-------------------------+
|PARMA | 70|
+-----------------------+-------------------------+
|PAVIA (5) | 65|
+-----------------------+-------------------------+
|PERUGIA | 80|
+-----------------------+-------------------------+
|PISA | 85|
+-----------------------+-------------------------+
|REGGIO CALABRIA | 85|
+-----------------------+-------------------------+
|ROMA LA SAPIENZA | 280|
+-----------------------+-------------------------+
|ROMA TOR VERGATA | 120|
+-----------------------+-------------------------+
|ROMA TRE | 100|
+-----------------------+-------------------------+
|ROMA LUISS | 80|
+-----------------------+-------------------------+
|ROMA LUMSA | 80|
+-----------------------+-------------------------+
|ROMA UNIV. TELEM. | |
|MARCONI | 60|
+-----------------------+-------------------------+
|ROMA UNIV. TELEM. | |
|UNICUSANO | 20|
+-----------------------+-------------------------+
|ROMA UNIV. EUROPEA | 40|
+-----------------------+-------------------------+
|SALERNO | 90|
+-----------------------+-------------------------+
|SASSARI | 55|
+-----------------------+-------------------------+
|SIENA | 50|
+-----------------------+-------------------------+
|TERAMO | 50|
+-----------------------+-------------------------+
|TORINO | 120|
+-----------------------+-------------------------+
|TRENTO E VERONA (6) | 65|
+-----------------------+-------------------------+
|URBINO | 50|
+-----------------------+-------------------------+
|TOTALE | 3.700|
+-----------------------+-------------------------+
NOTE
(1) La Scuola di Macerata e' istituita in convenzione con
l'Universita' di Camerino.
(2) La Scuola dell'Universita' di Milano e' istituita in convenzione
con l'Universita' di Milano-Bicocca e con l'universita'
dell'Insubria.
(3) La scuola dell'Universita' Cattolica di Milano e' istituita in
convenzione con l'Universita' Carlo Cattaneo di Castellanza.
(4) La Scuola dell'Universita' di Padova e' istituita in convenzione
con l'Universita' di Ferrara, Trieste e Venezia Ca'Foscari.
(5) La Scuola dell'Universita' di Pavia e' istituita in convenzione
con l'Universita' Bocconi di Milano.
(6) La Scuola di Trento e Verona e' istituita in convenzione tra i
due atenei con alternanza biennale della sede amministrativa.
Allegato 2
CRITERI DI VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI
A) Laureati secondo l'ordinamento previgente al d.m. 509/1999
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM (Massimo 5 punti)
Laurea conseguita entro 5 anni accademici - 1 punto
Laurea conseguita oltre 5 anni accademici - 0 punti
media curriculare:
30/30 - 4 punti
29/30 - 3 punti
28/30 - 2 punti
27/30 - 1 punto
VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (Massimo 5 punti)
110/110 e lode - 5 punti
110-109/110 - 4 punti
108-107/110 - 3 punti
106-105/110 - 2 punti
104-102/110 - 1 punto
B) Laureati secondo l'ordinamento didattico adottato ai sensi del
regolamento di cui al D.M. 509/1999 e al D.M. 270/2004
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM (Massimo 5 punti)
Laurea conseguita entro 6 anni accademici - 1 punto Laurea conseguita
oltre 6 anni accademici - 0 punti
media curriculare (calcolata tenendo conto dei voti ottenuti nel
corso del biennio per il conseguimento della laurea specialistica o
magistrale):
30/30 - 4 punti
29/30 - 3 punti
28/30 - 2 punti
27/30 - 1 punto
VALUTAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (ottenuto per il conseguimento della
laurea specialistica o magistrale - Massimo 5 punti)
110/110 e lode - 5 punti
110-109/110 - 4 punti
108-107/110 - 3 punti
106-105/110 - 2 punti
104-102/110 - 1 punto