Data: 2015-09-18 20:52:59

NORMATTIVA - disciplina del funzionamento della BANCA DATI delle leggi

NORMATTIVA - disciplina del funzionamento della BANCA DATI delle leggi

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[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2015 [/b]
[color=red][b]Disciplina del programma delle forme organizzative e delle  modalita'
di funzionamento delle attivita' relative al portale «Normattiva»  in
attuazione dell'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre  2013,
n. 147 (legge di stabilita' 2014).[/b][/color] (15A07043)
(GU n.217 del 18-9-2015)




                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Visto l'art. 1, commi 310, 311 e 313 della legge 27 dicembre  2013,
n. 147 (legge di stabilita' 2014);
  Acquisito il parere  favorevole  della  Conferenza  dei  Presidenti
delle Assemblee legislative delle regioni e delle province  autonome,
espresso nella riunione del 21 aprile 2015;
  Acquisita l'intesa con i Presidenti del Senato della  Repubblica  e
della Camera dei deputati;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti  di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

                              Decreta:

                              Art. 1
                              Oggetto

  1. Il presente decreto individua i  contenuti  e  le  modalita'  di
adozione del programma, le forme  organizzative  e  le  modalita'  di
funzionamento delle attivita' relative al portale «Normattiva», anche
al fine di favorire la convergenza  delle  banche  dati  delle  leggi
regionali, a norma dell'articolo 1,  comma  310,  legge  27  dicembre
2013, n. 147.
                              Art. 2

Compiti del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della
  Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  dei  Segretari  generali
  delle Camere

  1. Il Dipartimento per gli affari  giuridici  e  legislativi  della
Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL) assicura la  gestione  e
il coordinamento operativo delle attivita' e cura, avvalendosi  della
collaborazione dell'Agenzia per l'Italia digitale, la predisposizione
della relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione del  progetto
«Normattiva»,  da  trasmettere  annualmente    alla    Commissione
parlamentare per la semplificazione a norma  dell'articolo  1,  comma
313, legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  2. Il Capo del  DAGL  e  i  Segretari  generali  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati:
    a) approvano d'intesa tra di loro:
      1) il programma e gli schemi di convenzione  da  stipulare  dal
DAGL con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato,  relativi  alla
gestione e all'alimentazione della banca dati  e  allo  sviluppo  del
portale «Normattiva» e le loro eventuali modifiche:
      2) eventuali schemi di convenzione da stipulare  dal  DAGL  con
soggetti pubblici o privati, volte al finanziamento del portale,  con
le relative modalita' attuative:
    b) provvedono, ciascuno per l'istituzione  di  riferimento,  alla
nomina dei rappresentanti nel Comitato di gestione di cui all'art. 3.
                              Art. 3
            Il Comitato di gestione ed i sottocomitati

  1.  E'  istituito  il  Comitato  di  gestione  per  il  portale
«Normattiva», presieduto dal Capo del DAGL o da  un  suo  delegato  e
composto da 4 rappresentanti per ciascuna delle seguenti istituzioni:
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  Senato  della  Repubblica  e
Camera  dei  deputati.  Ai  suoi  lavori  possono  partecipare
rappresentanti della Corte di cassazione, dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, della Conferenza dei  Presidenti  delle  Assemblee
legislative  delle  regioni  e  delle  province  autonome  nonche'
dell'Agenzia per l'Italia digitale.
  2. Il Comitato di gestione:
    a) redige  il  programma  e  lo  schema  di  convenzione  di  cui
all'articolo  4  con  l'indicazione  delle  specifiche  attivita'  da
realizzare e della relativa tempistica;
    b) definisce le modalita' con le quali i testi storici degli atti
pubblicati nel portale  «Normattiva»  gli  aggiornamenti  di  vigenza
degli stessi e i relativi metadati sono resi disponibili per il riuso
pubblico e gratuito in  formati  standard  aperti  in  aderenza  alla
normativa vigente;
    c) individua una o piu' licenze motivate per il riuso gratuito  e
il pubblico accesso a tutti i dati di cui al comma 2, lettera b);
    d) valuta i risultati ottenuti e approva i  verbali  di  verifica
delle  attivita'  svolte  in  attuazione  del  programma  e  della
convenzione, con le cadenze ivi indicate;
    e) propone al Capo del DAGL ed ai Segretari generali  del  Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati  eventuali  modifiche  e
aggiornamenti del programma  e  della  convenzione,  anche  all'esito
delle verifiche effettuate;
    f) predispone schemi di convenzioni di cui all'articolo  2  comma
2, lett. a) n. 2. con definizione delle relative modalita' attuative.
  3.  Il  Comitato  di  gestione  e'  integrato  da  non  oltre  4
rappresentanti  della  Conferenza  dei  Presidenti  delle  Assemblee
legislative  delle  regioni  e  delle  province  autonome  quando  si
trattano temi connessi con la convergenza  delle  banche  dati  delle
leggi regionali nel  portale  -«Normattiva»,  anche  nell'ambito  del
programma di cui all'articolo 4.
  4. Per lo svolgimento di attivita'  istruttorie  il  Comitato  puo'
istituire sottocomitati ai quali possono partecipare  altri  soggetti
istituzionali, nonche' enti universitari e di ricerca, senza nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Per tutte le attivita' di cui al presente articolo  il  Comitato
si avvale, attraverso il DAGL, della collaborazione dell'Agenzia  per
l'Italia digitale.
                              Art. 4
                      Programma e Convenzioni

  1. Il programma, di durata pluriennale, individua gli obiettivi per
lo sviluppo del portale e l'integrazione della banca dati e definisce
le  priorita'  da  realizzare  mediante  le  attivita'  oggetto  di
convenzioni al fine di:
    a)  integrare  la  banca  dati  con  tutti  gli  atti  normativi
pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» a decorrere dal 1861
    b) sviluppare il portale, con specifico riguardo  alle  modalita'
di ricerca, alla veste grafica e alla presentazione dei contenuti:
    c) realizzare la convergenza nel portale delle banche dati  delle
leggi regionali.
  2. Sulla base del  programma  sono  stipulate  le  convenzioni  con
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale  soggetto  preposto
alla stampa e alla gestione, anche con  strumenti  telematici,  della
«Gazzetta Ufficiale».
                              Art. 5
                        Disposizioni finali

  1. Gli incarichi di Presidente e di componente degli  organismi  di
cui al presente decreto, nonche' la partecipazione ai medesimi,  sono
svolti a titolo gratuito.
  Il presente decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per  il
visto di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma. 4 settembre 2015

                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
                                    Il Sottosegretario di Stato     
                                          De Vincenti               


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