NORMATTIVA - disciplina del funzionamento della BANCA DATI delle leggi
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[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2015 [/b]
[color=red][b]Disciplina del programma delle forme organizzative e delle modalita'
di funzionamento delle attivita' relative al portale «Normattiva» in
attuazione dell'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 (legge di stabilita' 2014).[/b][/color] (15A07043)
(GU n.217 del 18-9-2015)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 1, commi 310, 311 e 313 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 (legge di stabilita' 2014);
Acquisito il parere favorevole della Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome,
espresso nella riunione del 21 aprile 2015;
Acquisita l'intesa con i Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e'
stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua i contenuti e le modalita' di
adozione del programma, le forme organizzative e le modalita' di
funzionamento delle attivita' relative al portale «Normattiva», anche
al fine di favorire la convergenza delle banche dati delle leggi
regionali, a norma dell'articolo 1, comma 310, legge 27 dicembre
2013, n. 147.
Art. 2
Compiti del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Segretari generali
delle Camere
1. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della
Presidenza del Consiglio dei ministri (DAGL) assicura la gestione e
il coordinamento operativo delle attivita' e cura, avvalendosi della
collaborazione dell'Agenzia per l'Italia digitale, la predisposizione
della relazione sui risultati raggiunti nell'attuazione del progetto
«Normattiva», da trasmettere annualmente alla Commissione
parlamentare per la semplificazione a norma dell'articolo 1, comma
313, legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Capo del DAGL e i Segretari generali del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati:
a) approvano d'intesa tra di loro:
1) il programma e gli schemi di convenzione da stipulare dal
DAGL con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, relativi alla
gestione e all'alimentazione della banca dati e allo sviluppo del
portale «Normattiva» e le loro eventuali modifiche:
2) eventuali schemi di convenzione da stipulare dal DAGL con
soggetti pubblici o privati, volte al finanziamento del portale, con
le relative modalita' attuative:
b) provvedono, ciascuno per l'istituzione di riferimento, alla
nomina dei rappresentanti nel Comitato di gestione di cui all'art. 3.
Art. 3
Il Comitato di gestione ed i sottocomitati
1. E' istituito il Comitato di gestione per il portale
«Normattiva», presieduto dal Capo del DAGL o da un suo delegato e
composto da 4 rappresentanti per ciascuna delle seguenti istituzioni:
Presidenza del Consiglio dei ministri, Senato della Repubblica e
Camera dei deputati. Ai suoi lavori possono partecipare
rappresentanti della Corte di cassazione, dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle regioni e delle province autonome nonche'
dell'Agenzia per l'Italia digitale.
2. Il Comitato di gestione:
a) redige il programma e lo schema di convenzione di cui
all'articolo 4 con l'indicazione delle specifiche attivita' da
realizzare e della relativa tempistica;
b) definisce le modalita' con le quali i testi storici degli atti
pubblicati nel portale «Normattiva» gli aggiornamenti di vigenza
degli stessi e i relativi metadati sono resi disponibili per il riuso
pubblico e gratuito in formati standard aperti in aderenza alla
normativa vigente;
c) individua una o piu' licenze motivate per il riuso gratuito e
il pubblico accesso a tutti i dati di cui al comma 2, lettera b);
d) valuta i risultati ottenuti e approva i verbali di verifica
delle attivita' svolte in attuazione del programma e della
convenzione, con le cadenze ivi indicate;
e) propone al Capo del DAGL ed ai Segretari generali del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati eventuali modifiche e
aggiornamenti del programma e della convenzione, anche all'esito
delle verifiche effettuate;
f) predispone schemi di convenzioni di cui all'articolo 2 comma
2, lett. a) n. 2. con definizione delle relative modalita' attuative.
3. Il Comitato di gestione e' integrato da non oltre 4
rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
legislative delle regioni e delle province autonome quando si
trattano temi connessi con la convergenza delle banche dati delle
leggi regionali nel portale -«Normattiva», anche nell'ambito del
programma di cui all'articolo 4.
4. Per lo svolgimento di attivita' istruttorie il Comitato puo'
istituire sottocomitati ai quali possono partecipare altri soggetti
istituzionali, nonche' enti universitari e di ricerca, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per tutte le attivita' di cui al presente articolo il Comitato
si avvale, attraverso il DAGL, della collaborazione dell'Agenzia per
l'Italia digitale.
Art. 4
Programma e Convenzioni
1. Il programma, di durata pluriennale, individua gli obiettivi per
lo sviluppo del portale e l'integrazione della banca dati e definisce
le priorita' da realizzare mediante le attivita' oggetto di
convenzioni al fine di:
a) integrare la banca dati con tutti gli atti normativi
pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» a decorrere dal 1861
b) sviluppare il portale, con specifico riguardo alle modalita'
di ricerca, alla veste grafica e alla presentazione dei contenuti:
c) realizzare la convergenza nel portale delle banche dati delle
leggi regionali.
2. Sulla base del programma sono stipulate le convenzioni con
l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale soggetto preposto
alla stampa e alla gestione, anche con strumenti telematici, della
«Gazzetta Ufficiale».
Art. 5
Disposizioni finali
1. Gli incarichi di Presidente e di componente degli organismi di
cui al presente decreto, nonche' la partecipazione ai medesimi, sono
svolti a titolo gratuito.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per il
visto di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma. 4 settembre 2015
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti