Un agriturismo intenderebbe utilizzare un'area all'interno della propria struttura per iniziare un'attività di massaggi (shatsu etc. e comunque non terapeutici). E' possibile? e se si quali requisiti igienico-sanitari deve possedere l'area preposta?
Sono necessari requisiti professionali per il soggetto che effettua i massaggi?
E' possibile utilizzare personale esterno?
Quali sono gli adempimenti verso il Comune?
Grazie
La questione è delicata. Le attività agrituristiche sono definite ed elencate in un numero chiuso dall’art. 2, comma 2 della legge 30/2003. Anche le attività diverse dalla ricezione e somministrazione, come le "ricreative" devono essere riferite al mondo rurale. L’attività da te indicata non è un’attività agrituristica. Non può essere un’attività svolta dall’imprenditore agricolo nell’esercizio della sua attività né può essere svolta da altri, anche perché: “[i]possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all’articolo 230 bis del codice civile e tutti i lavoratori con contratti di lavoro ammessi nel settore agricolo[/i]”.
Detto questo, fatte salve le condizioni urbanistiche, niente vieta che possa essere avviata un’attività legata alle discipline del benessere la cui gestione sia autonoma e diversa rispetto a quella agricola/agrituristica. Infatti, la stessa legge 30/2003, all’art. 3, comma 2bis, dispone che: [i]all’interno dell’azienda agricola che esercita attività agrituristiche, i locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole come definite dall’articolo 2135 del codice civile devono essere indicati con apposita segnaletica[/i].
L’ultimo aspetto da considerare è quello legato alla natura dei massaggi. Se ricadono nelle discipline estetiche allora si applica il DPGR 47R/2007, se restiamo nelle discipline del benessere allora possono essere eseguiti liberamente.
Sul punto vedi anche:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1672.msg3855#msg3855
vedi anche, per cultura in materia:
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2008&numero=93
(sentenza della Corte Costituzionale sulla competenza statale nella definizione delle discipline)