Buongiorno,
l'articolo 25 comma 5 del D.Lgs 259/2003 prevede che la cessazione di un'attività di internet point (servizio di comunicazione elettronica) debba essere comunicata agli utenti e, contestualmente, al Ministero almeno 90 giorni prima.
In caso di inottemperanza, è prevista una sanzione?
L'articolo 98 dello stesso decreto, al comma 9, recita "ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 ad euro 1.150.000,00". La tardiva comunicazione di cessazione potrebbe rientrare in questa casistica?
Grazie
Ci può stare. Accertato che l'impresa abbia effettivamente omesso la comunicazione, la sanzione deve essere comminata dall' autorità delle comunicazioni AGCOM. Consiglio la sola segnalazione da parte del SUAP al ministero ed all'autorità.
riferimento id:28831L’esercizio abusivo dell’attività di fornitore di servizi di comunicazione elettronica al pubblico senza la relativa SCIA ex art. 25, comma 4 de Codice è punito con la sanzione di cui all’art. 98, comma 2 dello stesso Codice.
L’esercizio in difformità è punito con il successivo comma 8.
L’autorità competente al ricevere il rapporto e gli scritti difensivi è il ministro c/o l’ispettorato territoriale.
Rammenta che ai sensi del DL 69/2013, art. 10 (era così anche prima) l'offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia WIFI non richiede l'identificazione personale degli utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attività commerciale prevalente del gestore del servizio, [b]non trovano applicazione l'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche[/b]