Ho rilasciato ad un pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande n. 5 autorizzazioni consecutive e temporanee ex art. 80 TULPS per attività di trattenimento musicale.
Mi viene contestato che il “trattenimento non è eccezionale ed occasionale ma ricorrente”.
Potevo farlo?
GRAZIE.
PS: se fosse possibile, mi potrebbe segnalare qualche riferimento normativo e/o giurisprudenziale.
Non mi risulta che vi siano disposizioni per queste tipologie di attività sul numero di autorizzazioni consecutive per rendere un trattenimento ricorrente. Potrebbero esistere regolamentazioni comunali che prevedono tali limitazioni (es. nell'ambito della disciplina sull'inquinamento acustico).
A mio avviso 5 autorizzazioni consecutive, definite temporanee, sono effettivamente discutibili!!!
Io credo che, laddove non esistono regolamenti specifici, il trattenimento musicale nel PE non deve essere autorizzato ai sensi dell.art. 80 TULPS, ma può essere esercitato forse anche senza SCIA, semmai deve svolgersi non superando i limiti massimi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Quindi ritengo che non ci dovrebbero essere limiti. Cosa ne pensa la dr.ssa Tontaro?
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Io credo che, laddove non esistono regolamenti specifici, il trattenimento musicale nel PE non deve essere autorizzato ai sensi dell.art. 80 TULPS, ma può essere esercitato forse anche senza SCIA, semmai deve svolgersi non superando i limiti massimi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Quindi ritengo che non ci dovrebbero essere limiti. Cosa ne pensa la dr.ssa Tontaro?
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Occorre distinguere:
1) TRATTENIMENTI SENZA PAGAMENTO (non pago per entrare nè vi è maggiorazione di prezzo nella consumazione). Sono attività libere da svolgersi senza adempimenti
2) TRATTENIMENTO A PAGAMENTO. In questo caso sono pubblici trattenimenti. Se svolti senza un locale specificamente dedicato sono soggetti a 68-69 tulps (ma non all'80) a prescindere dalla capienza. Altrimenti anche all'80 (in questo caso sotto le 200 persone senza ccvlps e sopra con la commissione).
In entrambi i casi, sopra le 100 persone si applica la disciplina di prevenzione incendi.
IN ENTRAMBI I CASI ovviamente:
- vanno rispettati i limiti acustici
- va presentata valutazione di impatto acustico