Data: 2015-09-18 06:25:54

Centrali di Committenza - Consiglio di Stato blocca l'Anticorruzione: OK ASMEL

Centrali di Committenza - Consiglio di Stato blocca l'Anticorruzione: OK ASMEL

[img width=300 height=165]https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQo6EkRjODfg70cXSpyhpeHGGsmi1J2ZVZzMeBLuacFbAezcPNL[/img]

[b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – ordinanza 9 settembre 2015 n. 4016 [/b]

N. 04016/2015 REG.PROV.CAU.

N. 06178/2015 REG.RIC.         

logo

REPUBBLICA ITALIANA


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6178 del 2015, proposto da:

Asmel Società Consortile a.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Sandulli, Mario Pilade Chiti e Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocao Aldo Sandulli in Roma, via F. Paulucci de' Calboli, 9;

contro
Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi;
nei confronti di
Associazione nazionale aziende concessionarie e pubblicità, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Di Benedetto, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Cicerone, 28;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare n. 2544 del 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
visti gli atti di costituzione in giudizio;
vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di rigetto della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
viste le memorie difensive;
relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2015 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti gli avvocati Sandulli, Chiti, Lentini, De Benedetto e l’avvocato dello Stato Pluchino.

[color=red][b]Considerato, all’esito di una delibazione tipica della fase cautelare, che l’art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 obbliga i Comuni non capoluogo di provincia a procedere all’acquisizione di lavori, ben e servizi mediante, tra l’altro, “un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”;[/b][/color]
che nella fattispecie in esame gli enti locali hanno aderito all’Associazione [b]Asmel[/b], a sua volta partecipante alla Asmel c.c. a r.l.;
che l’art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha prorogato l’entrata in vigore del suddetto art. 33 al “1° novembre 2015”;
[b]che, per valutare se il modello di aggregazione posto in essere sia o meno compatibile con il modello organizzativo legale, è necessario che la legge, che lo contempla e ne disciplini il regime transitorio, sia entrata in vigore;[/b]
che tale accertamento presuppone un approfondito esame nel merito della questione;
che, pertanto, è necessario che tale questione venga decisa dal Tribunale amministrativo con celerità in ragione della particolare rilevanza degli interessi implicati dalla vicenda in esame;
[b]che, nelle more della decisione, all’esito di un complessivo bilanciamento degli interessi, è opportuno, anche al fine di non incidere sulle procedure di gara in corso, sospendere l’efficacia del provvedimento 30 aprile 2015, n. 321 dell’Autorità nazionale anticorruzione;[/b]
che, per le ragioni poste a base della presente ordinanza, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:
a) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, l’appello cautelare proposto con l’atto indicato in epigrafe;
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della presente fase cautelare.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Carlo Mosca, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

riferimento id:28825
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it