LOCAZIONI AD USO TURISTICO - per il Mininterno obbligo di 109 TULPS
[color=red][b]Circolare del Ministero dell'Interno 26.06.2015 n. 4023 [/b][/color]
La circolare ritiene applicabile anche a tale tipologia NON RICETTIVA la disciplina dell'art. 109 del TULPS.
[img]https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/Images/LogoAlloggiati_Part2.png[/img]
[b]Non si condividono il ragionamento, il contenuto e le conseguenze ....[/b]
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[size=24pt][color=red][b]LOCAZIONE AD USO TURISTICO[/b][/color][/size]
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Buonasera.
una info:
ESEMPIO:
un b&b a conduzione familiare
(in Puglia secondo la l.r. 7 agosto 2013 n. 27
Si definisce B&B a conduzione familiare l’attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi.)
PREMESSO CHE
L’esercizio dell’attività di B&B a conduzione familiare non necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
il titolare deve.... tra le altre cose
ottemperare agli obblighi di pubblica sicurezza;
come previsto dalla stessa legge (che ripeto è una legge REGIONALE della PUGLIA).
se tale b&b è collocato in un'area dove non vi è la possibilità di avere internet....
o se per altri motivi il proprietario non ha un pc, non lo sa usare oppure
ha altri motivi per non voler/poter usare il pc.....
come fa?
puo' consegnare il carateco?
Buonasera.
una info:
ESEMPIO:
un b&b a conduzione familiare
(in Puglia secondo la l.r. 7 agosto 2013 n. 27
Si definisce B&B a conduzione familiare l’attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi.)
PREMESSO CHE
L’esercizio dell’attività di B&B a conduzione familiare non necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
il titolare deve.... tra le altre cose
ottemperare agli obblighi di pubblica sicurezza;
come previsto dalla stessa legge (che ripeto è una legge REGIONALE della PUGLIA).
se tale b&b è collocato in un'area dove non vi è la possibilità di avere internet....
o se per altri motivi il proprietario non ha un pc, non lo sa usare oppure
ha altri motivi per non voler/poter usare il pc.....
come fa?
puo' consegnare il carateco?
[/quote]
Ti faccio una domanda rtorico-provocatoria che ti fornisce spunto per la risposta.
[b]se tale b&b è collocato in un'area dove non vi è una cartoleria vicina....
o se per altri motivi il proprietario non ha una penna e i fogli, non li sa usare (non sa scrivere) oppure
ha altri motivi per non voler/poter usare il il foglio.....
[/b]
In questi casi esistono gli INTERMEDIARI, il soggetto che non sa, non vuole, non riesce ad usare internet si avvarrà di un intermediario (commercialista ad esempio) a cui telefonerà per far fare gli adempimenti necessari, o chiamerà un parente che vive in città ecc...
Il tema del DIGITAL DIVIDE è più serio, ma la giustificazione che hai segnalato non è dirimente tanto che quella stessa persona, la DICHIARAZIONE DEI REDDITI, la deve per forza fare direttamente (730 online) o indirettamente (tramite commercialista) mediante strumenti elettronici e telematici.
Salve a e grazie per l' aggiornamento.
Quindi se ho ben capito, chi loca un appartamento per una durata superiore ad un mese con regolare contratto ad uso turistico e pertanto comunica all' ufficio di polizia locale la cessione del fabbricato, è esente dal fare la comunicazione sul "portale alloggiati" della polizia di stato.
Quest' ultima ovviamnete resta obbligatoria per chi loca per soggiorni inferirori al mese.
Grazie per l' attenzione e la Vs. gradita conferma o meno.
Salve a e grazie per l' aggiornamento.
Quindi se ho ben capito, chi loca un appartamento per una durata superiore ad un mese con regolare contratto ad uso turistico e pertanto comunica all' ufficio di polizia locale la cessione del fabbricato, è esente dal fare la comunicazione sul "portale alloggiati" della polizia di stato.
Quest' ultima ovviamnete resta obbligatoria per chi loca per soggiorni inferirori al mese.
Grazie per l' attenzione e la Vs. gradita conferma o meno.
[/quote]
Quella che descrivi è l'interpretazione fornita nella nota di risposta. se si fa la cessione fabbricati si è esonerati dalla comunicazione alloggiatiweb.
Buonasera.
una info:
ESEMPIO:
un b&b a conduzione familiare
(in Puglia secondo la l.r. 7 agosto 2013 n. 27
se tale b&b è collocato in un'area dove non vi è la possibilità di avere internet....
o se per altri motivi il proprietario non ha un pc, non lo sa usare oppure
ha altri motivi per non voler/poter usare il pc.....
come fa?
puo' consegnare il cartaceo?
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Per quanto riguarda il sistema Alloggiati Web, nato proprio per eliminare il cartaceo e rendere più tempestivi i controlli e gli interventi delle F.PP., le comunicazioni vanno fatte necessariamente tramite l'apposito portale internet previo ottenimento dalla Questura competente per territorio delle credenziali per accedervi. In caso di impedimenti tecnici temporanei o per le strutture avviate da poco che ancora non hanno le credenziali è possibile inviare i dati via fax o via pec ex DM Interno 7.01.2013 ma occorre sentire la Questura del luogo se e quali recapiti a messo in tal senso a disposizione.
L'onere di inoltro di tali dati non è però delegabile a "terzi" (si diffonderebbero dati personali particolarmente delicati che solo il titolare della struttura ricettiva o dell'appartamento o suoi collaboratori (non perà il commercialista o altri) ha titolo per conoscere in virtù degli obblighi ex art.109 tulps, sanzionati penalmente ex art.17 tulps.) Anche perchè la responsabilità penale è personale....
Quindi se non c'è linea fax o internet occorre attrezzarsi in qualche modo ma pur sempre lecito.
Per le locazioni ordinarie (ad uso abitativo) per permanenza superiore al mese, continua ad applicarsi l'art.12 del DL 59/78 (cessione fabbricato c.d. antiterrorismo), onere che, come previsto dal decreto del 2011 sulla cedolare secca e succ. modif., resta assorbito dalla registrazione del contratto (obbigatoria se sup. a 30 gg). Per quella invece per gli stranieri (non comunitari) si applica invece l'art.7 del T.U. Immigrazione (Dlgs 286/98) e questo onere NON viene assorbito dalla registrazione del contratto.
TASSA DI SOGGIORNO - accordo fra Comune e AIRBNB per riscossione anche per LOCAZIONI TURISTICHE (gennaio 2016)
[img width=300 height=111]http://www.iltucci.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/airbnb_logo_detail.png[/img]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31720.0
[size=14pt][b]Locazioni turistiche ed attività ricettive in Toscana alla luce della L.R. 25/2016[/b][/size]
[color=blue][b]Firenze, 28 aprile 2016 ore 9,45-13,00[/b][/color]
[img width=300 height=150]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/t1.0-0/p240x240/1453212_10209529774430494_3985454031904611336_n.jpg?oh=942b27e3b69c888c3a5c0ae352f6bcee&oe=574FDE6B[/img]
[color=red][b]PROGRAMMA[/b][/color]
La nuova normativa regionale sul turismo: evoluzione
L.R. 25/2016 (modifiche alla L.R. 42/2000)
L.R. 25/2016 (modifiche alla L.R. 22/2015)
Le nuove competenze comunali e regionali in materia
Le novità sostanziali
Le locazioni turistiche
Approfondimenti sul rapporto tra locazioni turistiche e strutture ricettive
Le agenzie di viaggi e la sharing economy
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