[b]E lecito in caso di riuso di software l'affidamento all'autore materiale dello stesso?[/b]
Le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisizione di programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei princìpi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sul mercato secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale (Circolare 6 dicembre 2013 n.63 - Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall’art. 68 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
Il software, pur di proprietà di una pubblica amministrazione, potrebbe essere stato sviluppato, secondo la definizione di OSI - Open Source Initiative, come "software a sorgente chiuso" (closed source software). Nel caso di "riuso in cessione semplice" l’applicazione viene ceduta ad una certa data nello stato in cui si trova e da quel momento le due amministrazioni provvedono, ognuna per proprio conto, al mantenimento e all'evoluzione del software.
Al fine di eseguire il detto mantenimento e evoluzione l'amministrazione "riutilizzatrice" deve "affidare" le dette attività a un fornitore in outsourcing: le esecuzione di una procedura di gara, per la peculiarità di essere il software a sorgente chiuso, determinerebbe la partecipazione di un solo concorrente, essendo del tutto evidente che uno specifico software possa essere assistito da chi lo ha prodotto e lo implementa.
E' lecito in caso di riuso di software l'affidamento all'autore materiale dello stesso? La forma dell'affidamento può essere quella della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara?
http://rispondipa.it/1496/lecito-software-laffidamento-allautore-materiale-stesso
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