Data: 2015-09-17 04:30:55

Dimissioni dei dipendenti pubblici: il rapporto d'impiego cessa con la .........

[b]Dimissioni dei dipendenti pubblici: il rapporto d'impiego cessa con la comunicazione all'interessato dell'atto di accettazione delle dimissioni, prima è sempre possibile la revocarle[/b]

Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 3.9.2015 n. 4107

È principio consolidato quello per cui il rapporto d'impiego, ivi compreso quello militare, cessa con la comunicazione all'interessato dell'atto di accettazione delle dimissioni che viene quindi catalogato come atto recettizio, con l'evidente corollario che la revoca di queste ultime può essere sempre fatta valere validamente ed efficacemente fino alla data di notifica dell'accettazione (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, IV, n. 4197/2013 e n. 3450/2012; V, n. 5384/2011; I, n. 2644/2010; CGA, n. 41/2014). La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito detti principi anche di fronte a vicende in cui, come nel caso in esame, la revoca della rinuncia ed il provvedimento di dimissioni erano intervenuti nell’ambito di un corso di formazione. In particolare, riguardo a corsi finalizzati all’immissione in ruolo come agenti o assistenti della Polizia di Stato, dopo aver richiamato la giurisprudenza sui limiti di revocabilità delle dimissioni del pubblico dipendente, si è affermato che non poteva impedire l’efficacia della revoca neanche la comunicazione che il provvedimento di dimissioni era in corso di perfezionamento (cfr. Cons. Stato, VI, n. 3968/2011 – relativo ad un corso disciplinato dall’art. 6-ter del d.P.R. 335/1982, come introdotto dall’art. 1, comma 4-bis, del d.lgs. 197/1995, disciplina del tutto analoga a quella dell’art. 5 del d.lgs. 334/2000); e che, viceversa, vale ad estinguere il rapporto la comunicazione del contenuto del provvedimento di dimissioni completo e comprensivo del numero di protocollo, se intervenuta prima della revoca della revoca delle dimissioni (VI, n. 7096/2005). Il Consiglio di Stato Sez. III con sentenza del 3.9.2015 n. 4107 ha aderito a tali orientamenti. Nel caso in esame, è pacifico che la revoca della rinuncia al corso sia intervenuta prima che il provvedimento di dimissioni (provvedimento che, in sostanza, nel procedimento delineato dall’art. 5 del d.lgs. 334/2000, quando consegue alla rinuncia del soggetto ammesso a frequentare il corso, equivale all’accettazione della rinuncia) venisse comunicato all’appellante. Le ragioni che avrebbero indotto l’Amministrazione a disporre il subentro di un nuovo partecipante subito dopo aver adottato il provvedimento di dimissioni dell’appellante, legate all’ottimizzazione della partecipazione al corso, appaiono certamente commendevoli, ma non possono condurre ad obliterare la natura recettizia del provvedimento ed il conseguente spazio di tutela assicurata al diritto di revoca del destinatario. Peraltro, per l’Amministrazione - al fine di assicurare la copertura del posto che si rendeva disponibile, senza dover rischiare di avere un partecipante in meno - sarebbe stato sufficiente comunicare all’appellante il provvedimento di dimissioni con sollecitudine (non tre giorni dopo, ma non appena la rinuncia era stata presentata).

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