Data: 2015-09-16 13:05:30

ACCESSO AGLI ATTI PRATICA NON ANCORA CONCLUSA

Come ci si deve comportare relativamente ad una richiesta di accesso agli atti riferita ad un procedimento ordinario SUAP, avente per oggetto il rilascio del  titolo abilitativo per la realizzazione di un immobile da utilizzare come media struttura di vendita,  per cui la pratica però è ancora in itininere con richiesta di integrazioni?
Possiamo informare il richiedente che ancora l'amministrazione non ha emesso alcuna autorizzazione e rimandare l'accesso?
Grazie

riferimento id:28777

Data: 2015-09-16 21:01:54

Re:ACCESSO AGLI ATTI PRATICA NON ANCORA CONCLUSA

Ciao Roberta,

L’accesso agli atti può mandare sempre un po’ in confusione ma dalla nostra parte abbiamo il fatto che quel pezzo della rivoluzionaria legge 241/90, in cui è contenuta la normativa sull’accesso, è passato quasi indenne, rispetto al resto dell’impianto, dai ritocchi che ogni legislatura ha fatto. Intendo dire che questa parte di legge resta una legge scritta con una tecnica di redazione di principio e di chiarezza, così come fu studiata dalle tre sottocommissioni della commissione di studio presieduta dal giurista Massimo Severo Giannini.
Fino a quel momento la regola dell’agire della pubblica amministrazione era infatti il segreto d’ufficio, disposto dalla versione originaria dell’art. 15 del Testo degli impiegati dello stato D.P.R. 3/1957, e la trasparenza era l’eccezione. Dal ‘90 il comportamento della pubblica amministrazione non solo cambia, [u]ma si inverte[/u]. Con questa premessa, apparentemente storica, ho voluto proprio esaltare la parte forse [i]più preziosa[/i] della tua domanda in quanto parli di “come ci si deve comportare”. [i]Più preziosa[/i] perché la risposta è la nostra base di partenza: ci si deve comportare con trasparenza, di partenza. Ora scendiamo nello specifico e prendiamo gli articoli 22 e seguenti…
Intanto, suppongo, che avrai appurato che l’istante cosiddetto “ostensivo” (quello che chiede l’accesso) sia effettivamente un “interessato” che abbia un "interesse diretto, concreto ed attuale” cioè “corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” e che costui abbia ben motivato la sua richiesta nell'istanza.. (a proposito, ma se la pratica è in itinere come ha fatto a saperlo?! ??? ???).
Poi, confido nel fatto che avrai già pensato ad applicare l’art.3 del D.P.R. 184/2006 che ti impone di notificare ai "controinteressati" ( cioè quelli a cui hai chiesto le integrazioni ) che c’è un tizio che vuole sapere cosa vogliono fare. A chiarire cosa sono i “controinteressati” ci pensa sempre la L. 241/90 cioè “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”. Se costoro non fanno opposizione motivata entro i termini ( 10 giorni ) allora potresti iniziare ad aprire gli archivi ma… non c’è fretta perché ai sensi dell’art. 24 comma 4, e mi pare faccia proprio al caso tuo, “L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al [u]potere di differimento[/u].” Cioè non è che dici al richiedente che non gli fai vedere i documenti, ma di [i]portare pazienza[/i] perché ora “il procedimento è in corso e non è definito e inoltre devi applicare l’art. 3 del D.P.R. 184/2006”.. a meno che il richiedente proprio non abbia fretta e che questa sia ben motivata in quanto magari un ritardo nell’accesso agli atti potrebbe essere cagionevole e rendere inutile il suo diritto di accesso (un esempio: deve difendersi in giudizio per qualcosa e accumulare prove e gli scade qualche termine). Se poi volesse proprio l’autorizzazione, come lasci intendere, potresti anche ricordarti di ricordare al richiedente che, comunque, ai sensi dell’ art. 23 del D.Lgs. 33/2013 sulla Trasparenza questa deve essere pubblicata sul sito internet del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”. Un ultima cosa: dai anche un’occhiata allo Statuto del tuo comune e al regolamento comunale per l’accesso agli atti che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 267/2000, per un comune dovrebbe essere obbligatorio averlo……e specificare le modalità di esercizio di questi delicati procedimenti.. ::).
Buon lavoro!

riferimento id:28777

Data: 2015-09-16 22:06:27

Re:ACCESSO AGLI ATTI PRATICA NON ANCORA CONCLUSA


Come ci si deve comportare relativamente ad una richiesta di accesso agli atti riferita ad un procedimento ordinario SUAP, avente per oggetto il rilascio del  titolo abilitativo per la realizzazione di un immobile da utilizzare come media struttura di vendita,  per cui la pratica però è ancora in itininere con richiesta di integrazioni?
Possiamo informare il richiedente che ancora l'amministrazione non ha emesso alcuna autorizzazione e rimandare l'accesso?
Grazie
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Sottoscrivo quanto detto da Alessandro con queste precisazioni:

1) siamo nel campo del cosiddetto ACCESSO INFRAPROCEDIMENTALE
2) la disciplina non sta negli artt. 22 e seguenti ma nell'art. 10 della 241/1990
Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento)
[b]1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.
[/b]
3) cioè l'accesso NON è aperto a chiunque dimostri un interesse diretto, concreto ed attuale (questo vale per l'accesso a conclusione del procedimento). L'accesso vale SOLO per coloro che sono o possono intervenire nel procedimento.

QUINDI:
- accertati che il soggetto sia un soggetto legittimato ad accedere al procedimento
- valuta se i documenti sono pertinenti
- fai la notifica ai controinteressati

QUINDI:
se sussistono i presupposti CONCEDI IL PRIMA POSSIBILE .... che la trasparenza è la regola ... non più l'eccezione e mai rimandare a domani quel che potevi fare ieri!!!

riferimento id:28777

Data: 2015-09-17 08:02:11

Re:ACCESSO AGLI ATTI PRATICA NON ANCORA CONCLUSA

Preciso che:
1) la richiesta di accesso agli atti è stata presentata dal titolare di altra media struttura ubicata sul territorio comunale, il quale ha avuto notizia del procedimento in quanto gli estremi dela pratica edilizia sono  stati pubblicati sul sito a cura del Settore Assetto del Territorio.
2) la notifica ai controintreressati è già stata effettuata e naturalmente si sono opposti all'accesso.
A questo punto vi chiedo:
il richiedente, titolare di altra media struttura sul territorio, è un soggetto avente diritto a partecipare al procedimento?

Se la richiesta di accesso agli atti l'avesse presentata un'associazione di categoria e non un privato avrebbe avuto diritto a parteciapre al procedimento, secondo la previsione dell'art.10 L.241/1990?

Grazie

riferimento id:28777

Data: 2015-09-17 17:10:30

Re:ACCESSO AGLI ATTI PRATICA NON ANCORA CONCLUSA


Preciso che:
1) la richiesta di accesso agli atti è stata presentata dal titolare di altra media struttura ubicata sul territorio comunale, il quale ha avuto notizia del procedimento in quanto gli estremi dela pratica edilizia sono  stati pubblicati sul sito a cura del Settore Assetto del Territorio.
2) la notifica ai controintreressati è già stata effettuata e naturalmente si sono opposti all'accesso.
A questo punto vi chiedo:
il richiedente, titolare di altra media struttura sul territorio, è un soggetto avente diritto a partecipare al procedimento?

Se la richiesta di accesso agli atti l'avesse presentata un'associazione di categoria e non un privato avrebbe avuto diritto a parteciapre al procedimento, secondo la previsione dell'art.10 L.241/1990?

Grazie
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La giurisprudenza in merito alla titolarità del diritto di accesso agli atti da parte di concorrenti NON è univoca con una prevalenza per il SI'
Io propendo per il sì. Sia come titolarità all'accesso ex post che all'accesso infraprocedimentale.

A supporto:
http://www.altalex.com/documents/news/2010/03/26/autorizzazione-al-commercio-si-all-accesso-alla-documentazione-del-concorrente

QUINDI, accertata la legittimità ed esprito l'avviso ai controinteressati puoi concedere accesso eventualmente valutando queste limitazioni:
1) SOLA VISIONE senza estrazione di copia (quindi al PC dell'ufficio)
2) escludendo eventuali documenti tecnici fonte di privativa industriale

Forse basta il punto1!!!

riferimento id:28777

Data: 2016-01-13 12:02:37

Re:ACCESSO AGLI ATTI PRATICA NON ANCORA CONCLUSA

Consiglio di Stato, sez. IV – sentenza 12 gennaio 2016 n. 68

Ed invero, se non può in linea di principio pretendersi che l’istante in sede di accesso agli atti indichi specifici dati (quali il numero di protocollo e la data di formazione di un atto) non in suo possesso, deve in ogni caso rilevarsi come l’Amministrazione, in detta sede, sia tenuta a produrre documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto , e non anche a compiere attività di ricerca ed elaborazione degli stessi.

Richieste generiche, infatti, sottoporrebbero l’Amministrazione a ricerche incompatibili sia con la funzionalità dei plessi, sia con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa.

In altri termini, a prescindere dalla specifica indicazione della data e del numero di protocollo attribuito agli atti richiesti, non v’è dubbio come l’accesso non possa costringere l’Amministrazione ad attività di ricerca ed elaborazione dati, di guisa che la relativa istanza non può essere generica, eccessivamente estesa o riferita ad atti non specificamente individuati.

Come già precisato, infatti, l’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare, come nella fattispecie, dati ed informazioni generiche riguardanti un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa .

http://buff.ly/1mXKWmD

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